Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
2201/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 2201/2023 R.G. promossa da
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Jacopo Mulato ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Sara Culatti ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 26.12.1982 a Este (PD), con atto trascritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Este (PD) al n. 73, Parte II, Serie A, anno 1982; 2) nulla a titolo di contributo al mantenimento, stante l'avvenuta cessione a titolo gratuito, da parte di , a della quota di metà Parte_1 Controparte_1 dell'usufrutto relativo all'immobile di comproprietà tra i coniugi, sito a Rovigo, via Monte Grappa n. 17/A, catastalmente censito al FG. 26, mapp. N. 893 sub 2 e sub 6; 3) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato l'8-11-2023 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c. avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 pronunciati la separazione personale e il successivo divorzio da , Controparte_1 con la quale egli aveva contratto matrimonio il 26-12-1982 a Este (PD), con atto trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 73, Parte II, Serie A, anno 1982, ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nate le figlie e , ora entrambe maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti;
- il rapporto coniugale si era deteriorato a causa della eccessiva dedizione della moglie al volontariato e alla cura dei di lei genitori, soprattutto a partire dal 2018, quando il ricorrente aveva subìto un tracollo emotivo dovuto alle disavventure occorsegli nell'ambito professionale e, non ricevendo alcun sostegno dalla
, il 27-9-2018 aveva lasciato la casa coniugale;
CP_1
- il tentativo di riconciliazione posto in essere nel 2022 era naufragato e il Pt_1 si era stabilito in un appartamento sito a Cadoneghe (PD), che conduceva in locazione al canone di 500,00 euro mensili;
- egli era comproprietario in ragione della quota di metà dell'immobile sito in Rovigo, via Monte Grappa, nel quale la aveva continuato a risiedere, e CP_1 deteneva la quota di 140/1000 di un terreno seminativo arboreo ubicato sempre a Rovigo;
- negli ultimi tre anni il ricorrente aveva percepito un reddito non superiore a 15.000,00 euro all'anno e aveva sul conto corrente una giacenza pari a circa 5.500,00 euro;
- la moglie, economicamente autosufficiente, non gli aveva mai chiesto alcun contributo al proprio mantenimento.
Il ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale e, una volta maturata la condizione di procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pronuncia prevista dall'art. 3 L. 898/1970.
2. Con decreto in data 14-11-2023 la presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 5-3-2024, assegnava alla convenuta il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. La resistente, costituitasi tempestivamente in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione personale, ma formulava domanda di addebito ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., deducendo la violazione dell'obbligo di coabitazione e di assistenza morale e materiale da parte del , a suo dire allontanatosi dalla Pt_1 casa coniugale dopo aver pianificato tale evento e resosi per anni irreperibile. Soggiungeva che il ricorrente era stato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 570 c.p., poi estinto per la remissione della querela da parte della stessa . CP_1 La resistente allegava, altresì, di essere titolare di un trattamento pensionistico dell'importo di 400,00 euro mensili e di essere aiutata economicamente dalle figlie, dal momento che non aveva mai prestato attività lavorativa e, dopo l'abbandono della casa coniugale da parte del coniuge, aveva ottenuto bonus e misure di sostegno al reddito erogate dal Comune e dall'INPS. Sicché chiedeva l'attribuzione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. dell'ammontare di 350,00 euro.
5. Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 5- 3-2024 le parti raggiugnevano un accordo sulle questioni controverse, sicché, fatte precisare le conclusioni e dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
6. Con la sentenza n. 239/2024, depositata l'11-3-2024, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente dagli stessi all'udienza presidenziale del 5-3-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente.
7. Le parti comparivano personalmente all'udienza del 25-3-2025, all'esito della quale raggiungevano un accordo e rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., cosicché il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
8. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 239/2024, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 5-3- 2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
9. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2201/2023 R.G. promossa da Parte_1
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 26-12-1982 a Este (PD), trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1 stato civile di quel Comune al n. 73, Parte II, Serie A, anno 1982; - manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi di carattere economico raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 25 marzo 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco