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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14044/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Cesare Correnti, 35 Torino presso lo studio dell'avv.
BEOLCHI DAVIDE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
VINOVO il 24/04/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n. 10 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/12/2004 e il 19/05/2007. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
20/11/2023.
Con ricorso depositato il 06/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in punto affidamento della figlia e regime di visita con il padre, stante il raggiungimento della maggiore età da parte della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VINOVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la figlia avrà la residenza e la dimora prevalente presso la madre, a Candiolo Per_2
(TO), via Giosuè Carducci n. 36,
PRENDE ATTO che il figlio avrà la dimora prevalente presso la madre, all'indirizzo sopra citato. Per_1
DIPONE che il sig. corrisponda alla moglie, per il mantenimento della figlia Parte_2 e per il figlio , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, l'assegno periodico Per_2 Per_1 complessivo di € 300,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo 15.3.2016 sottoscritto a Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno da tempo stabilito residenze separate. pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14044/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Cesare Correnti, 35 Torino presso lo studio dell'avv.
BEOLCHI DAVIDE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
VINOVO il 24/04/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n. 10 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/12/2004 e il 19/05/2007. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
20/11/2023.
Con ricorso depositato il 06/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in punto affidamento della figlia e regime di visita con il padre, stante il raggiungimento della maggiore età da parte della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VINOVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la figlia avrà la residenza e la dimora prevalente presso la madre, a Candiolo Per_2
(TO), via Giosuè Carducci n. 36,
PRENDE ATTO che il figlio avrà la dimora prevalente presso la madre, all'indirizzo sopra citato. Per_1
DIPONE che il sig. corrisponda alla moglie, per il mantenimento della figlia Parte_2 e per il figlio , fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, l'assegno periodico Per_2 Per_1 complessivo di € 300,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo 15.3.2016 sottoscritto a Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno da tempo stabilito residenze separate. pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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