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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1522/2023
promossa in sede di appello da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 mente domiciliato in Torino, Via Alpignano C.F._1
28 presso lo studio dell'Avv. Luca Schera del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione del 16.09.2024
Appellante
contro
di Torino, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino C.F. presso la quale è elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Torino, Via Arsenale n. 21
Appellato
1 avverso
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Unico Dott.ssa Silvia Carosio, in data 12/12/2023, comunicata dalla cancelleria in pari data, resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 22426/2022 avente ad oggetto: ricorso avverso il diniego di rilascio di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. . Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nell'atto di appello:
-riformare l'appellato provvedimento e per effetto accogliere il ricorso e quindi, in via preliminare
-disporre la sospensione del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cuneo, Cat.A12 N.87/2022/Imm. in data 15.06.2022; in via di principalità annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cuneo, Cat. A12 N.87/2022/Imm. in data 15.06.2022 e, conseguentemente, ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo”.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino, In via cautelare: Respingersi la chiesta sospensione del provvedimento impugnato in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in difetto del duplice e compresente requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora;
In via principale e nel merito: respingere il ricorso per infondatezza dello stesso, stante l'insussistenza delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla domanda e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Per il Procuratore Generale, nell'atto del 30/01/2024:
“..omissis., Rilevato che il provvedimento di primo grado oggetto di reclamo pare del tutto motivato e condivisibile;
che gli aspetti fattuali e di diritto sono stati correttamente valutati alla luce dei precedenti penali e delle pendenze che appaiono ostative;
che il reclamo proposto non ha alcun pregio confutante e deve essere respinto… Esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con l'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso del Sig. finalizzato ad ottenere il rilascio del Parte_1
2 permesso di soggiorno di lungo periodo. Il Giudice di prime cure ha premesso che il ricorrente non ha contestato i reati ed i procedimenti penali indicati nel decreto impugnato – decreto che ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo concesso al ricorrente – ed ha ritenuto che se da un lato le ragioni ostative di cui alle relative disposizioni del Testo Unico in materia di Immigrazione rappresentano indici sintomatici della pericolosità sociale da raffrontare necessariamente con le esigenze di tutela dell'unità familiare, costituzionalmente garantite, dall'altro lato queste ultime non assumono necessariamente un valore preminente potendo comunque risultare recessive all'esito del bilanciamento operato dalla PA procedente. Nel caso concreto, secondo il Tribunale, la P.A. non ha effettuato un mero giudizio di “stile” ma ha operato un giudizio di bilanciamento tra la situazione complessiva del ricorrente e l'interesse pubblico all'ordine e alla sicurezza dello Stato facendo prevalere poi il secondo interesse sul primo. Secondo il primo Giudice la PA ha ampiamente operato detto bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente garantiti del ricorrente all'unità familiare e dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, dandone peraltro atto nel provvedimento opposto e specificando infatti che “nemmeno i legami familiari, l'inserimento socio- lavorativo descritto nelle memorie difensive, nonché il periodo di soggiorno sul T.N. sono stati in concreto idonei e sufficienti ad ispirare comportamenti rispettosi delle leggi dello Stato”. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che nel giudizio di bilanciamento, deve ritenersi prevalente l'interesse dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a quello del ricorrente alla tutela della unità familiare e del suo inserimento socio- lavorativo in Italia. Ciò in quanto risultava documentale che il ricorrente, nel corso della sua permanenza sul territorio dello Stato, aveva commesso gravi delitti contro la persona e il patrimonio e che da ultimo nel 2022 risultava pendente altro procedimento penale sempre per delitto contro il patrimonio. La circostanza documentata secondo cui il ricorrente svolgeva ed abbia svolto con regolarità attività lavorativa aggravava ulteriormente la valutazione di pericolosità del ricorrente il quale, nonostante avesse una fonte lecita da cui trarre reddito, ha perseverato nelle condotte delittuose. Le condotte poste in essere dal ricorrente non solo erano idonee a far emergere la spiccata propensione dello stesso a delinquere, ma rappresentavano comportamenti del tutto antitetici e incompatibili con la finalità di integrazione sociale alla base della normativa in materia di immigrazione. In buona sostanza, secondo il Giudice di prime cure, la commissione di gravi reati comuni contro il patrimonio tali da destare allarme sociale da parte del ricorrente integrava i motivi ostativi di cui all'art. 13, co. 1 del D. Lgs. 268/98. Sulla base di queste considerazioni il Tribunale ha rigettato il ricorso.
3 Avverso detta ordinanza, il Sig. ha proposto Parte_1 impugnazione con atto di citazi l il CP_1
06.06.2023 e depositato in data 13.06.2023 affidandosi ad un unico motivo. Secondo l'appellante è carente la motivazione del provvedimento impugnato in quanto i procedimenti a carico del Sig. hanno Parte_2 trovato definizione in epoca risalente ed egli si è egre serito nell'ambito sociale. Inoltre la analisi dell'ipotetica pericolosità del Sig.
[...] non è effettuata in modo approfondito ed effettivo, e non Parte_2 comunque stato osservato quanto previsto dall'altro l'art. 5 T.U. Immigrazione il quale al comma 5 prescrive che la pericolosità sociale debba essere valutata e bilanciata tenendo conto dell'entità dei legami familiari, della loro natura, dell'esistenza ulteriore di legami familiari nel Paese d'origine dello straniero. Sempre secondo la prospettazione dell'appellante anche la fattispecie del procedimento del 2022 non era grave ma solo tentata. Aggiungeva ancora che in base al principio di diritto ormai ampiamente consolidato, sono solo le sentenze definitive di condanna ad essere considerate ai fini della valutazione della gravità della fattispecie delittuosa (Cass. Civ., sez. VI, n. 15785/2013) e nel caso di specie, la valutazione ne è carente, specialmente per motivare una ipotetica pericolosità per l'Ordinamento Statale. Nel provvedimento impugnato era assente la necessaria valutazione circa la natura di minaccia concreta ed attuale, sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza dello Stato, che sia giudicata prevalente rispetto ad ogni interesse confliggente. Per procedere a tale valutazione, non sono minimamente stati valorizzati gli aspetti personali del Sig.
[...]
tra cui, appunto, la lunga permanenza sul territorio italiano, Parte_2
dei fatti contestati e, infine, il concreto inserimento del Sig. nel tessuto socio-connettivo della realtà economica in cui Parte_2
e attestato dalla documentazione prodotta. In buona sostanza, secondo la prospettazione dell'appellante, il Sig.
[...] si è ormai inserito sia socialmente che lavorativamente, Parte_2 compreso il disvalore delle sue azioni e non ha inteso sottrarsi alle conseguenze che queste hanno comportato in ambito penale.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 19 aprile 2024 l'appellante insisteva nella istanza di inibitoria richiamando le motivazioni contenute nel ricorso in appello e deducendo, a sostegno della propria istanza, che l'esecuzione del provvedimento impugnato avrebbe prodotto un grave ed irreparabile danno per l'istante.
Con ordinanza del 19/04/2024 la Corte dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di inibitoria e fissava la udienza di precisazione delle conclusioni al 20 settembre 2024.
4 In data 16 settembre 2024 si costituiva per l'appellante l'Avv. Luca Schera in sostituzione del precedente difensore.
Alla udienza del 20.9.2024 parte appellante chiedeva termine per il deposito di documentazione. La Corte concedeva termine sino al 4 ottobre 2024 e rinviava la causa al 20 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 20.12.2024 la parte appellante si riportava alle conclusioni dell'atto di appello. La Corte tratteneva la causa in decisone concedendo il termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori quindici per le repliche.
L'appellante ha depositato comparsa conclusionale.
***
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
I) Sulla situazione attuale del Sig. Parte_1
La documentazione versata in atti prova sia la perduranza del lavoro del Sig. come anche la sua integrazione, la nascita della figlia Parte_2 min vivenza con la moglie. Sono stati depositati sia il certificato di matrimonio celebrato in data 13.02.2020 con la Sig.ra che il certificato di nascita della figlia Parte_3 Persona_1 in data 11.4.2024 in Mondovì. Del pari sono stati prodotti sia
[...]
di lavoro a tempo indeterminato che le buste paga relative alla retribuzione mensile. Inoltre è stata acquisita la intervenuta Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che ha ritenuto il Sig. meritevole della misura alternativa alla carcerazione della Parte_2 prova, anche tenendo proprio conto, nel percorso motivazionale, sia del suo inserimento sociale, sia dell'effettivo allontanamento dello stesso da qualsivoglia condotta criminosa o compagnia deleteria. Il Sig. è giunto in Italia all'età di Parte_1
14 anni e ha iniziato a lavorare all'età di 17 anni;
dal 2016 lavora come saldatore presso l'AG SALDATURE DI IBRALIU GAZMENT DI BEINETTE con contratto a tempo indeterminato stipulato nel maggio 2020 e percepisce uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili. Svolge la propria attività lavorativa anche facendo trasferte in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sia in giornata che per più giorni con relativo pernottamento, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì. Vive con la moglie, che lo ha raggiunto nel 2022, e la figlia in un alloggio in locazione. Inoltre a Mondovì e Ceva vivono due fratelli, una sorella, la madre, la nonna, gli zii e i nipoti con cui è in buoni rapporti.
II) Sulla pericolosità sociale
5 Il Sig. ha riportato una condanna per il reato di tentato Parte_1 furto 2016; successivamente, nel maggio 2020 ha commesso altro reato di tentato furto e lesioni personali per il quale è stata disposta la messa in prova con provvedimento del febbraio 2024 prodotto con nota di deposito in data 20/05/2024. Del pari è stata disposta la sospensione del procedimento per la messa in prova del reato di ricettazione del luglio 2020, reato che è stato dichiarato estinto per l'esito positivo della prova nell'aprile 2023. infine egli è stato condannato a due mesi di reclusione per il reato di tentato furto del novembre 2021. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo ha riferito che il Sig.
[...] non presenta segnalazioni di polizia successivamente, a Parte_1 gennaio 2022, non è stato controllato con soggetti controindicati e non ha collegamenti con la criminalità organizzata. In merito ai reati commessi l'odierno appellante ha precisato che sono stati perpetrati durante il periodo Covid ed egli aveva posto il tonno nella sua borsa con l'intenzione di pagarlo ma le richieste dell'addetto alla sicurezza lo hanno fatto reagire in modo sbagliato. Come detto, in relazione ai carichi per cui la Questura ha inteso assumere le note decisioni e che risultavano ancora pendenti al momento della emissione del provvedimento impugnato, è intervenuta Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che ha ritenuto il Sig. meritevole della misura alternativa alla carcerazione della Parte_2 prova, anche tenendo proprio conto, nel percorso motivazionale, sia del suo inserimento sociale, sia dell'effettivo allontanamento dello stesso da qualsivoglia condotta criminosa o compagnia deleteria.
Da quanto sopra esposto ne consegue che il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero fa ritenere, nel caso di specie, prevalente quest'ultima rispetto alla sicurezza dello Stato. Quando sussistono legami familiari del “richiedente-condannato” con soggetti residenti in Italia, si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari, unitamente ad ulteriori elementi quali la durata del soggiorno e l'inserimento sociale e lavorativo dell'istante.
“Solo se sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell'art. 5, co. 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 […] e nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato[…], si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociadeguamentali
6 con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Questa Corte, ritiene che nel caso in esame, il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto dei legami familiari, della durata della pemanenza in Italia e del contesto socio lavorativo in cui il Sig.
[...] opera, limitandosi, sia la decisione del Tribunale che Parte_1 provvedimento emesso dal Questore di Cuneo a far genericamente riferimento agli stessi senza analizzarli e valutarli. Del pari non è stato tenuto conto dell'attività lavorativa che l'appellante svolge fin dal 2016 inizialmente con contratto a tempo determinato e da maggio 2000 e a tempo indeterminato. Neppure può infine sostenersi una attuale e perdurante pericolosità a sociale dell'appellante Sig. considerando che egli non Parte_1 presenta segnalazioni di po ente a gennaio 2022 ed è stato affidato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo presso la quale deve sottoscrivere il verbale delle prescrizioni avanti il Direttore dell' incaricato di affiancarlo nel percorso di reinserimento Pt_4 sociale e di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza.
L'appello deve essere quindi accolto con conseguente riforma della impugnata ordinanza.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese considerato anche che la situazione dell'appellante si è parzialmente modificata nel corso del presente giudizio (nascita della figlia e provvedimento del Tribunale di sorveglianza di ammissione alla messa in prova).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Unico Dott.ssa Silvia Carosio, in data 12/12/2023, comunicata dalla cancelleria in pari data, resa nel procedimento iscritto al n. r.g.22426/2022, in accoglimento del gravame ed in riforma della impugnata ordinanza annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cuneo, Cat.A12 N.87/2022/Imm. in data 15.06.2022 e, conseguentemente, ordina alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo in favore del Sig, Parte_1
Spese compensate. Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 21.2.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
7 Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Fabio Alberici
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1522/2023
promossa in sede di appello da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 mente domiciliato in Torino, Via Alpignano C.F._1
28 presso lo studio dell'Avv. Luca Schera del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione del 16.09.2024
Appellante
contro
di Torino, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino C.F. presso la quale è elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Torino, Via Arsenale n. 21
Appellato
1 avverso
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Unico Dott.ssa Silvia Carosio, in data 12/12/2023, comunicata dalla cancelleria in pari data, resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 22426/2022 avente ad oggetto: ricorso avverso il diniego di rilascio di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. . Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nell'atto di appello:
-riformare l'appellato provvedimento e per effetto accogliere il ricorso e quindi, in via preliminare
-disporre la sospensione del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cuneo, Cat.A12 N.87/2022/Imm. in data 15.06.2022; in via di principalità annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cuneo, Cat. A12 N.87/2022/Imm. in data 15.06.2022 e, conseguentemente, ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo”.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino, In via cautelare: Respingersi la chiesta sospensione del provvedimento impugnato in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in difetto del duplice e compresente requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora;
In via principale e nel merito: respingere il ricorso per infondatezza dello stesso, stante l'insussistenza delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla domanda e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Per il Procuratore Generale, nell'atto del 30/01/2024:
“..omissis., Rilevato che il provvedimento di primo grado oggetto di reclamo pare del tutto motivato e condivisibile;
che gli aspetti fattuali e di diritto sono stati correttamente valutati alla luce dei precedenti penali e delle pendenze che appaiono ostative;
che il reclamo proposto non ha alcun pregio confutante e deve essere respinto… Esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con l'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso del Sig. finalizzato ad ottenere il rilascio del Parte_1
2 permesso di soggiorno di lungo periodo. Il Giudice di prime cure ha premesso che il ricorrente non ha contestato i reati ed i procedimenti penali indicati nel decreto impugnato – decreto che ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo concesso al ricorrente – ed ha ritenuto che se da un lato le ragioni ostative di cui alle relative disposizioni del Testo Unico in materia di Immigrazione rappresentano indici sintomatici della pericolosità sociale da raffrontare necessariamente con le esigenze di tutela dell'unità familiare, costituzionalmente garantite, dall'altro lato queste ultime non assumono necessariamente un valore preminente potendo comunque risultare recessive all'esito del bilanciamento operato dalla PA procedente. Nel caso concreto, secondo il Tribunale, la P.A. non ha effettuato un mero giudizio di “stile” ma ha operato un giudizio di bilanciamento tra la situazione complessiva del ricorrente e l'interesse pubblico all'ordine e alla sicurezza dello Stato facendo prevalere poi il secondo interesse sul primo. Secondo il primo Giudice la PA ha ampiamente operato detto bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente garantiti del ricorrente all'unità familiare e dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, dandone peraltro atto nel provvedimento opposto e specificando infatti che “nemmeno i legami familiari, l'inserimento socio- lavorativo descritto nelle memorie difensive, nonché il periodo di soggiorno sul T.N. sono stati in concreto idonei e sufficienti ad ispirare comportamenti rispettosi delle leggi dello Stato”. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che nel giudizio di bilanciamento, deve ritenersi prevalente l'interesse dello Stato alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a quello del ricorrente alla tutela della unità familiare e del suo inserimento socio- lavorativo in Italia. Ciò in quanto risultava documentale che il ricorrente, nel corso della sua permanenza sul territorio dello Stato, aveva commesso gravi delitti contro la persona e il patrimonio e che da ultimo nel 2022 risultava pendente altro procedimento penale sempre per delitto contro il patrimonio. La circostanza documentata secondo cui il ricorrente svolgeva ed abbia svolto con regolarità attività lavorativa aggravava ulteriormente la valutazione di pericolosità del ricorrente il quale, nonostante avesse una fonte lecita da cui trarre reddito, ha perseverato nelle condotte delittuose. Le condotte poste in essere dal ricorrente non solo erano idonee a far emergere la spiccata propensione dello stesso a delinquere, ma rappresentavano comportamenti del tutto antitetici e incompatibili con la finalità di integrazione sociale alla base della normativa in materia di immigrazione. In buona sostanza, secondo il Giudice di prime cure, la commissione di gravi reati comuni contro il patrimonio tali da destare allarme sociale da parte del ricorrente integrava i motivi ostativi di cui all'art. 13, co. 1 del D. Lgs. 268/98. Sulla base di queste considerazioni il Tribunale ha rigettato il ricorso.
3 Avverso detta ordinanza, il Sig. ha proposto Parte_1 impugnazione con atto di citazi l il CP_1
06.06.2023 e depositato in data 13.06.2023 affidandosi ad un unico motivo. Secondo l'appellante è carente la motivazione del provvedimento impugnato in quanto i procedimenti a carico del Sig. hanno Parte_2 trovato definizione in epoca risalente ed egli si è egre serito nell'ambito sociale. Inoltre la analisi dell'ipotetica pericolosità del Sig.
[...] non è effettuata in modo approfondito ed effettivo, e non Parte_2 comunque stato osservato quanto previsto dall'altro l'art. 5 T.U. Immigrazione il quale al comma 5 prescrive che la pericolosità sociale debba essere valutata e bilanciata tenendo conto dell'entità dei legami familiari, della loro natura, dell'esistenza ulteriore di legami familiari nel Paese d'origine dello straniero. Sempre secondo la prospettazione dell'appellante anche la fattispecie del procedimento del 2022 non era grave ma solo tentata. Aggiungeva ancora che in base al principio di diritto ormai ampiamente consolidato, sono solo le sentenze definitive di condanna ad essere considerate ai fini della valutazione della gravità della fattispecie delittuosa (Cass. Civ., sez. VI, n. 15785/2013) e nel caso di specie, la valutazione ne è carente, specialmente per motivare una ipotetica pericolosità per l'Ordinamento Statale. Nel provvedimento impugnato era assente la necessaria valutazione circa la natura di minaccia concreta ed attuale, sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza dello Stato, che sia giudicata prevalente rispetto ad ogni interesse confliggente. Per procedere a tale valutazione, non sono minimamente stati valorizzati gli aspetti personali del Sig.
[...]
tra cui, appunto, la lunga permanenza sul territorio italiano, Parte_2
dei fatti contestati e, infine, il concreto inserimento del Sig. nel tessuto socio-connettivo della realtà economica in cui Parte_2
e attestato dalla documentazione prodotta. In buona sostanza, secondo la prospettazione dell'appellante, il Sig.
[...] si è ormai inserito sia socialmente che lavorativamente, Parte_2 compreso il disvalore delle sue azioni e non ha inteso sottrarsi alle conseguenze che queste hanno comportato in ambito penale.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 19 aprile 2024 l'appellante insisteva nella istanza di inibitoria richiamando le motivazioni contenute nel ricorso in appello e deducendo, a sostegno della propria istanza, che l'esecuzione del provvedimento impugnato avrebbe prodotto un grave ed irreparabile danno per l'istante.
Con ordinanza del 19/04/2024 la Corte dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di inibitoria e fissava la udienza di precisazione delle conclusioni al 20 settembre 2024.
4 In data 16 settembre 2024 si costituiva per l'appellante l'Avv. Luca Schera in sostituzione del precedente difensore.
Alla udienza del 20.9.2024 parte appellante chiedeva termine per il deposito di documentazione. La Corte concedeva termine sino al 4 ottobre 2024 e rinviava la causa al 20 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 20.12.2024 la parte appellante si riportava alle conclusioni dell'atto di appello. La Corte tratteneva la causa in decisone concedendo il termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori quindici per le repliche.
L'appellante ha depositato comparsa conclusionale.
***
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
I) Sulla situazione attuale del Sig. Parte_1
La documentazione versata in atti prova sia la perduranza del lavoro del Sig. come anche la sua integrazione, la nascita della figlia Parte_2 min vivenza con la moglie. Sono stati depositati sia il certificato di matrimonio celebrato in data 13.02.2020 con la Sig.ra che il certificato di nascita della figlia Parte_3 Persona_1 in data 11.4.2024 in Mondovì. Del pari sono stati prodotti sia
[...]
di lavoro a tempo indeterminato che le buste paga relative alla retribuzione mensile. Inoltre è stata acquisita la intervenuta Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che ha ritenuto il Sig. meritevole della misura alternativa alla carcerazione della Parte_2 prova, anche tenendo proprio conto, nel percorso motivazionale, sia del suo inserimento sociale, sia dell'effettivo allontanamento dello stesso da qualsivoglia condotta criminosa o compagnia deleteria. Il Sig. è giunto in Italia all'età di Parte_1
14 anni e ha iniziato a lavorare all'età di 17 anni;
dal 2016 lavora come saldatore presso l'AG SALDATURE DI IBRALIU GAZMENT DI BEINETTE con contratto a tempo indeterminato stipulato nel maggio 2020 e percepisce uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili. Svolge la propria attività lavorativa anche facendo trasferte in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sia in giornata che per più giorni con relativo pernottamento, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì. Vive con la moglie, che lo ha raggiunto nel 2022, e la figlia in un alloggio in locazione. Inoltre a Mondovì e Ceva vivono due fratelli, una sorella, la madre, la nonna, gli zii e i nipoti con cui è in buoni rapporti.
II) Sulla pericolosità sociale
5 Il Sig. ha riportato una condanna per il reato di tentato Parte_1 furto 2016; successivamente, nel maggio 2020 ha commesso altro reato di tentato furto e lesioni personali per il quale è stata disposta la messa in prova con provvedimento del febbraio 2024 prodotto con nota di deposito in data 20/05/2024. Del pari è stata disposta la sospensione del procedimento per la messa in prova del reato di ricettazione del luglio 2020, reato che è stato dichiarato estinto per l'esito positivo della prova nell'aprile 2023. infine egli è stato condannato a due mesi di reclusione per il reato di tentato furto del novembre 2021. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo ha riferito che il Sig.
[...] non presenta segnalazioni di polizia successivamente, a Parte_1 gennaio 2022, non è stato controllato con soggetti controindicati e non ha collegamenti con la criminalità organizzata. In merito ai reati commessi l'odierno appellante ha precisato che sono stati perpetrati durante il periodo Covid ed egli aveva posto il tonno nella sua borsa con l'intenzione di pagarlo ma le richieste dell'addetto alla sicurezza lo hanno fatto reagire in modo sbagliato. Come detto, in relazione ai carichi per cui la Questura ha inteso assumere le note decisioni e che risultavano ancora pendenti al momento della emissione del provvedimento impugnato, è intervenuta Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che ha ritenuto il Sig. meritevole della misura alternativa alla carcerazione della Parte_2 prova, anche tenendo proprio conto, nel percorso motivazionale, sia del suo inserimento sociale, sia dell'effettivo allontanamento dello stesso da qualsivoglia condotta criminosa o compagnia deleteria.
Da quanto sopra esposto ne consegue che il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero fa ritenere, nel caso di specie, prevalente quest'ultima rispetto alla sicurezza dello Stato. Quando sussistono legami familiari del “richiedente-condannato” con soggetti residenti in Italia, si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari, unitamente ad ulteriori elementi quali la durata del soggiorno e l'inserimento sociale e lavorativo dell'istante.
“Solo se sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell'art. 5, co. 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 […] e nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato[…], si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociadeguamentali
6 con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Questa Corte, ritiene che nel caso in esame, il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto dei legami familiari, della durata della pemanenza in Italia e del contesto socio lavorativo in cui il Sig.
[...] opera, limitandosi, sia la decisione del Tribunale che Parte_1 provvedimento emesso dal Questore di Cuneo a far genericamente riferimento agli stessi senza analizzarli e valutarli. Del pari non è stato tenuto conto dell'attività lavorativa che l'appellante svolge fin dal 2016 inizialmente con contratto a tempo determinato e da maggio 2000 e a tempo indeterminato. Neppure può infine sostenersi una attuale e perdurante pericolosità a sociale dell'appellante Sig. considerando che egli non Parte_1 presenta segnalazioni di po ente a gennaio 2022 ed è stato affidato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo presso la quale deve sottoscrivere il verbale delle prescrizioni avanti il Direttore dell' incaricato di affiancarlo nel percorso di reinserimento Pt_4 sociale e di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza.
L'appello deve essere quindi accolto con conseguente riforma della impugnata ordinanza.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese considerato anche che la situazione dell'appellante si è parzialmente modificata nel corso del presente giudizio (nascita della figlia e provvedimento del Tribunale di sorveglianza di ammissione alla messa in prova).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Unico Dott.ssa Silvia Carosio, in data 12/12/2023, comunicata dalla cancelleria in pari data, resa nel procedimento iscritto al n. r.g.22426/2022, in accoglimento del gravame ed in riforma della impugnata ordinanza annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cuneo, Cat.A12 N.87/2022/Imm. in data 15.06.2022 e, conseguentemente, ordina alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo in favore del Sig, Parte_1
Spese compensate. Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 21.2.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
7 Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Fabio Alberici
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello
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