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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2024, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 123/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
23.1.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati SCOPINICH MARIO e CHECCHETTO ALBERTO,
come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Venezia Mestre, Via Cappuccina n. 40
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. e Dott.ssa Maria Chiara Rocco, ed
[...] CP_3 Controparte_4
elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
1 O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
Nel merito, voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in narrativa, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della l. n. 107/2015,
dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art 3 del d.P.C.M. del 28 Novembre 2016,
per contrarietà ai fondamentali principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 5 e 97 Cost. nonché per violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in suo favore del credito formativo annuale di importo pari ad
Euro 500,00, di cui all'art. 1, comma 121 della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica del docente),
diretto a sostenere l'aggiornamento dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1
così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici;
in subordine nel merito, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della l. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e condannare il al pagamento della somma di Euro 3.500,00 o di quella Controparte_1
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per parte resistente:
- In via preliminare subordinata: dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 2);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
2 - In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att.
c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente dall'a.s.
2016/2017 all'a.s. 2023/2024, ad esclusione dell'anno scolastico 2020/2021, ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la mancata Controparte_1
corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della
Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, del valore di € 500,00 spendibile per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento,
svolti da enti qualificati o accreditati presso il o presso il Controparte_1 [...]
. Sosteneva che la mancata assegnazione della carta docente a Controparte_5
suo favore costituisse discriminazione contrastante con quanto previsto dalla Direttiva Ce
1999/70/CE, in particolare dalle clausole 4 e 6, nonché con la Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea 18.12.2000, e con i principi di uguaglianza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché con altre disposizioni di legge ordinaria e di norme contrattuali collettive attinenti alla formazione del docente,
richiamando a supporto la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea. Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore Controparte_1
corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta
Carta. In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 3 Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare il difetto di interesse ad agire in relazione all'a.s. 2023/24 nel quale il ricorrente ha ottenuto supplenza annuale cui il DL 69/23 conferisce il diritto alla “carta docente”, e comunque la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. in relazione alle annualità
2016/17 e 2017/18. Nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, in particolare a fronte di supplenze brevi e saltuarie, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che alla ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
In sede di prima udienza parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda relativamente all'a.s. 2023/24 ed insisteva invece in relazione al diritto all'accredito annuale nella carta docente di € 500,00 per le altre annualità. Quindi, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
Si dà atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda in relazione all'annualità
2023/24.
La pretesa è inoltre prescritta per le annualità 2016/17 e 2017/18, posto che il primo atto interruttivo è la diffida del giugno 2023 (doc. ric.) e per l'anno 2016/17 il ricorrente ha preso servizio il 3.11.2016 per una supplenza fino al termine delle attività didattiche e per l'anno
2017/18 ha preso servizio per la supplenza annuale in data 11.10.2017. Dunque, il diritto in suo capo sarebbe insorto con riferimento ad entrambi gli aa.ss. in questione a distanza di oltre un quinquennio rispetto al primo atto interruttivo, dovendo considerarsi quale dies a quo quello dell'attribuzione della supplenza se successivo alla data dalla quale era possibile presentare la relativa istanza.
Per le altre annualità, invece, il ricorso è fondato.
Invero, il ricorrente risulta essere stato assegnatario:
4 - per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20 di supplenze annuali;
- per l'a.s. 2021/22 di supplenze formalmente brevi e saltuarie ma reiterate nel corso dell'a.s. sul medesimo istituto e con continuità dall'11.11.2021 al 25.6.2022, in sostituzione di medesima docente assente con diritto alla conservazione del posto;
- nell'a.s. 2022/23 di supplenza annuale.
E' tutt'ora inserito nel “sistema scolastico”, in quanto attualmente immesso in ruolo.
La questione riguarda la spettanza al personale assunto a tempo determinato della “Carta
elettronica” del docente che l'art. 1, co. 121, della L. 107/15 ha istituito allo specifico fine di
“sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”,
può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_6
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015, poi sostituito dal DPCM 28 settembre 2016, ivi individuandosi i “beneficiari della carta” nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i
5 docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il ricorrente assume che la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato, con esclusione dunque di tutto il personale assunto come supplente a tempo determinato, sia illegittima in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/UE oltre che con ulteriore normativa sovranazionale ed interna, anche di rilievo costituzionale.
La discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE è stata in effetti affermata recentemente dalla stessa CG (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l'assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può
essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni, ha concluso nel senso che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Si impone dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell'importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15. Ciò, tutte le volte in cui l'attività
lavorativa svolta dal personale docente non di ruolo sia priva di significative differenze rispetto a quella svolta dal personale di ruolo, tali non potendo essere identificate nel mero fatto che la prestazione sia resa fino ad una determinata scadenza o per le diverse modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo, come si ricava dai precedenti della CG in tema di non discriminazione ex clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in ambito scolastico. Né
6 può sostenersi che la formazione riguardi solo il personale assunto a tempo indeterminato, alla luce degli artt. 64 e 65 del CCNL, che stabilisce il diritto alla formazione dei docenti in via del tutto generale.
In particolare, seguendo la recente Cassazione intervenuta sul punto ai sensi dell'art. 363-
ter c.p.c. con la sentenza 29961/23, condivisa dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività
scolastiche – come nella fattispecie in esame per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e
2022/23 -.
Uguale conclusione va assunta peraltro, ad avviso del giudicante, anche in relazione al personale comunque utilizzato per la gran parte dell'anno scolastico con sostanziale continuità, per una durata anche superiore a quella dei titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività scolastiche, ad es. per sostituzione di docenti aventi diritto alla conservazione del posto: in questi casi l'attività docente prestata in sostituzione deve ritenersi analoga a quella svolta dal personale sostituito non solo per le tempistiche e la sostanziale utilizzazione per l'intero a.s., ma anche per la necessità di integrazione del docente supplente rispetto alla programmazione complessiva dell'attività da parte dell'istituto scolastico. Come
avvenuto in relazione al ricorrente per l'a.s. 2021/22.
A parte ricorrente dunque spettava l'adempimento da parte del dell'accredito CP_1
nella Carta Docente di importo del valore nominale di € 500,00 per gli aa.ss. 2018/19,
2019/20, 2021/22 e 2022/23, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale l'art. 1, co. 121, L. 107/15, adempimento tuttora esigibile da parte ricorrente in quanto ancora inserita nel sistema scolastico perché titolare, di contratto a tempo indeterminato.
Va infatti rispettata la natura dell'istituto per cui è causa, che é un beneficio a destinazione vincolata e che per espressa indicazione legislativa non ha carattere retributivo,
sicché riconoscere ai docenti a tempo determinato (non l'accredito nella Carta Docente, ma)
7 la somma corrispondente, che gli consentirebbe di impiegare il denaro anche per acquisti o servizi non attinenti ad attività formative, finirebbe per creare una discriminazione “a contrario” a loro favore rispetto al personale di ruolo, e verrebbe d'altro canto tradita la finalità della norma, volta a sostenere le attività formative.
In conclusione, va accertato il diritto del ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di
€ 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo favore, per € 2.000,00, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà considera la parziale soccombenza di parte ricorrente;
per il residuo sono liquidate a favore di parte ricorrente, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto del ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 2.000,00, e conseguentemente condanna il CP_1
a provvedere al relativo accredito a favore dello stesso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa per metà le spese di lite, e condanna il convenuto a rifondere al CP_1
ricorrente le residue spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 10/07/2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.