Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/05/2025, n. 10078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10078 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 10078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11294/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11294 del 2021, proposto da
Congedo Editore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Venerando Monello e Paolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- della nota di Invitalia S.p.A. dell’08.09.2021 con la quale è stata dichiarata la decadenza della domanda prot. ICP0001136 per l’accesso alle “Agevolazioni in favore di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e creativa” di cui al D.M. 11.05.2016 ss.mm.ii. e alla Direttiva Operativa del Ministero della Cultura n. 328 del 29.03.2021;
- della delibera di Invitalia S.p.A. del 30.06.2021, con la quale è stata disposta la decadenza della domanda di accesso alle agevolazioni;
- della nota di Invitalia S.p.A. del 14.10.2021, con la quale è stata rigettata l’istanza di riesame;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia S.p.A. e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, parte ricorrente impugna gli atti meglio indicati in epigrafe, con cui è stata disposta la decadenza dalle agevolazioni di cui al D.M. 11 maggio 2016 e ss.mm.ii. e della Direttiva Operativa n. 238 del 29 marzo 2021;
- resistono al ricorso le Amministrazioni intimate;
- con memoria del 20 febbraio 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio;
Ritenuto che, pertanto:
- al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- la peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO