Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1153/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 1153/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti MARINO AURELIO e MALLARDO GIACOMO JUNIOR
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DALLA SERRA MARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22 maggio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. quale titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale, ha agito in giudizio nei confronti di allegando: Controparte_2
- di avere acceso in data 13 luglio 2000 presso Banca Antoniana Veneta il c/c di corrispondenza n. 17996H, assistito da apertura di credito sino a lire 300.000.000;
- che nel corso del rapporto il c/c 17996H aveva mutato più volte il numero identificativo, assumendo, dapprima, nel mese di giugno 2006, il numero 17996.87 e, successivamente, da aprile 2013, il numero 17996.84;
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conto che “scaricava” le relative competenze nel c/c n. 17996H;
- che in data 14 luglio 2022 il c/c n. 17996H era stato chiuso per passaggio a sofferenza da
[...] (incorporante di Banca Antoniana Controparte_2 Veneta) con saldo passivo di euro 61.363,63 e contestuale segnalazione del Plotegher in Centrale Rischi;
- che tale saldo doveva ritenersi viziato da numerosi addebiti illegittimi;
in particolare: usurarietà della pattuizione relativa agli interessi debitori extra fido;
nullità per violazione dell'art. 1284 c.c. dei patti sugli interessi debitori, entro fido ed extra fido;
nullità del patto sulla commissione di massimo scoperto per violazione degli artt. 117 T.u.b. e 1346 e 1418 c.c.; inesistenza di patti su commissioni di disponibilità fondi e commissioni di istruttoria veloce;
inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva;
illegittimità delle variazioni peggiorative operate nel corso del rapporto dalle banche tempo per tempo titolari delle relazioni commerciali;
- che anche il saldo del conto sovvenzione n. 20388.24, chiuso in data 30 settembre 2021 con saldo zero, doveva ritenersi viziato in ragione della nullità totale del contratto e comunque della inesistenza di accordi scritti circa il disciplinare economico da applicare al rapporto;
della nullità del patto sugli interessi ultralegali per violazione dell'art. 1284 c.c.; della nullità del patto sulla capitalizzazione trimestrale per violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000; della inesistenza o nullità di patti su commissioni di disponibilità fondi e/o di indennità di sconfinamento e/o di istruttoria veloce;
della inesistenza di patti sulle spese e di deroga al principio della valuta effettiva;
- di essere creditore, in ragione della rielaborazione dei due rapporti bancari, dell'importo di euro 389.440,04. L'attore ha quindi chiesto l'accertamento del corretto dare/avere dei due rapporti bancari e la condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito. 2. Dopo la costituzione di Controparte_2 e lo scambio delle memorie la causa è stata
[...] istruita mediante c.t.u. contabile e successiva integrazione a seguito di istanza dell'attore. La causa è quindi passata in decisione. 3. Le domande attoree possono essere accolte soltanto in parte, nei termini che seguono.
2 4. In primo luogo va osservato che è presente in atti copia del contratto di conto corrente n. 17996H (poi n. 17996.87 e n. 17996.84)aperto in data 13 luglio 2000 da (cfr. doc. 1 di parte attrice e 10 Parte_1 di parte convenuta). Il contratto è sottoscritto dal solo correntista. Ciononostante il contratto deve ritenersi valido alla luce dell'orientamento, da ritenersi pacifico e consolidato, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 898/2018 - in tema di contratti quadro di investimento ma con argomentazioni applicabili anche ai contratti bancari regolati dal T.U.B. - secondo il quale «il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». Considerato che nel caso di specie l'esistenza di un contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente può ritenersi pacifica, e che altrettanto pacifica risulta l'esecuzione di tale contratto da parte di entrambe le parti, deve ritenersi che il requisito della forma scritta – interpretato “funzionalmente”, ossia come requisito funzionale alla protezione del cliente – possa senz'altro ritenersi integrato, senza alcun vulnus della tutela del cliente, posto certamente in grado di conoscere i diritti e gli obblighi derivanti dalla operazione contrattuale realizzata. 4.1. Risultano poi agli atti due contratti di affidamento mediante carta di credito VISA appoggiati sul conto corrente n. 17996 H (il primo del 2006 ed il secondo del 2008) sottoscritti da entrambe le parti ed un contratto di apertura di credito in conto corrente di euro 70.000,00 del 07 novembre 2014 (cfr. doc. 8 di parte convenuta) anch'esso sottoscritto da entrambe le parti. Il contratto di apertura di credito in conto corrente del 07 novembre 2014 regolamenta anche la concessione di un ulteriore affidamento di euro 80.000,00 utilizzabile mediante «PDR rate costanti» sul conto sovvenzione n. 20388.24. Secondo l'attore tale contratto non gli sarebbe stato consegnato al momento della stipula e non potrebbe dunque ritenersi valido ed efficace.
3 L'eccezione è infondata. Sul punto va richiamata la condivisibile motivazione della sentenza n. 2108/2022 della Corte di Appello di Venezia, in base alla quale «La prima censura – relativa all'omessa consegna della scheda contrattuale e all'incidenza di tale fatto sulla validità del contratto di conto corrente – è infondata già in punto di diritto, non essendovi stata da parte del primo giudice nessuna errata valutazione dei fatti di causa, né una malintesa valutazione della sentenza indicata in motivazione (che, per quanto non esattamente citata dal primo giudice, è chiaramente individuabile nella sentenza n. 898 emessa dalle Sezioni Unite civili il 16.1.2018, RV. 646965 – 01), essendo pacifico che la nullità del contratto attiene agli elementi intrinseci della fattispecie negoziale, e cioè a quelli che riguardano la struttura o il contenuto del contratto, mentre i comportamenti tenuti dalle parti durante l'esecuzione rimangono estranei alla fattispecie negoziale, quale che sia la natura delle norme violate. Ne consegue l'irrilevanza in parte qua – e quindi la “non incidenza” sulla dedotta questione di
“nullità” – della pretesa inosservanza, da parte della banca, del dovere di consegnare al cliente la copia della documentazione contrattuale, incidendo il vizio sul momento genetico del rapporto e riguardando, invece, l'adempimento del suddetto dovere (di consegna) la fase successiva alla formazione del contratto, la cui eventuale omissione, quindi, non integra un'ipotesi di nullità del negozio, ma semmai un inadempimento la cui gravità dev'essere valutata alla stregua delle conseguenze pregiudizievoli che ne siano eventualmente derivate». Tale orientamento, più volte affermato anche da questo Tribunale, risulta del tutto in linea con quello espresso dalla Corte di Cassazione n. 36/2017 proprio in materia di contratto di conto corrente (per la quale «non si dubita del fatto che la mancata consegna della copia del contratto di conto corrente, o l'impossibilità di provare l'avvenuta consegna da parte della banca, non essendo requisito di forma intrinseca dell'atto, bensì obbligo di comportamento successivo alla stipula, non ne produca la nullità»). Il contratto di affidamento del 7 novembre 2015 deve pertanto ritenersi valido anche in mancanza di prova della consegna al cliente. 4.2. Sono altresì presenti in atti gli estratti conto del c/c n. 17996 H per il periodo intercorrente dal 13.07.2000 al 14.07.2022 (dalla data di apertura a quella di chiusura) nonché gli estratti conto del conto tecnico n. 20388.24 per il periodo intercorrente dal 11.11.2014
4 al 30.09.2021 (dalla data di apertura a quella di chiusura).
5. Tanto chiarito in ordine alla documentazione rilevante presente in atti ed alla validità della stessa, va osservato – in punto di interessi attivi e passivi – che il contratto di c/c n. 17996 H contiene la specifica pattuizione scritta del tasso di interesse attivo e passivo entro e fuori fido, poi modificato con il contratto di apertura di credito del 7 novembre 2014 (cfr. p. 33 della c.t.u.). In presenza di valida pattuizione del tasso di interesse non risulta quindi applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB. Per contro, non risulta pattuito il tasso di interesse passivo relativo all'affidamento di euro 80.000,00 utilizzabile mediante «PDR rate costanti» sul conto sovvenzione n. 20388.24 di conseguenza, nella ricostruzione del saldo del conto andrà utilizzato il tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB in luogo di quello applicato dalla banca in mancanza di pattuizione scritta.
6. Quanto allo ius variandi, lo stesso risulta correttamente pattuito ed approvato nell'art. 16 nel contratto di c/c n. 17996 H del 13.07.2000. In merito va osservato che le variazioni peggiorative poste in essere dalla banca nel corso del rapporto devono ritenersi efficaci, in quanto mai contestate specificamente negli atti di causa ma soltanto (tardivamente) in sede di osservazioni alla c.t.u. In particolare, l'attore nel proprio atto di citazione e nelle memorie ha contestato in modo estremamente generico l'utilizzo dello ius variandi (come visto validamente pattuito) da parte della banca, senza in alcun modo indicare, nemmeno in via esemplificativa, le singole Cont variazioni poste in essere da che dovrebbero ritenersi illegittime ed i motivi di tale illegittimità. Trattandosi di semplice inefficacia e non di nullità delle singole variazioni, l'allegazione delle illegittimità delle stesse deve necessariamente avvenire entro la prima memoria, non potendo essere introdotta per la prima volta in sede di operazioni peritali, quanto le preclusioni assertive risultano già maturate. Ne deriva che le variazioni unilaterali poste in essere dalla banca nel corso del rapporto di c/c n. 17996 H devono ritenersi efficaci, anche se peggiorative per il cliente. Per contro, vanno eliminate tutte le variazioni peggiorative poste in essere dalla banca nel corso del rapporto n. 20388.24, non essendo stato pattuito espressamente lo ius variandi.
5 7. In relazione all'anatocismo applicato dalla banca nel corso del rapporto di c/c n. 17996 H, lo stesso deve ritenersi legittimo nel periodo intercorrente dal 13.07.2000 al 01.01.2014, in quanto nel contratto di apertura del conto è prevista la pattuizione, specificamente approvata dal correntista, della clausola anatocistica con pari periodicità di addebito di interessi attivi e passivi (art. 7). La capitalizzazione degli interessi va invece ritenuta illegittima dal 01.01.2014 sino al 30.09.2016, in forza del divieto di anatocismo bancario derivante dalla modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tale disposizione deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2, T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata): infatti, la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito. In relazione al rapporto n. 20388.24 va invece elisa la capitalizzazione per l'intera durata del rapporto, in forza del divieto di anatocismo operante dall'1.1.2014 e comunque della mancanza in atti di un contratto scritto che preveda la clausola anatocistica. 8. Va integralmente elisa anche la commissione di massimo scoperto applicata nel corso del rapporto di c/c n. 17996 H. Va infatti osservato che la commissione di massimo scoperto, per potersi ritenere validamente pattuita, deve essere stata prevista per iscritto con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, così da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando - nel contratto ove la stessa sia
6 stata pattuita - siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (cfr., tra le molte sentenze sul punto, Corte App. Milano 14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Piacenza 12.4.2011); in caso contrario, la c.m.s. deve ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c. Nel caso di specie, le censure dell'attore in ordine alla nullità della c.m.s. per indeterminatezza risultano fondate, in quanto nel contratto di apertura del conto corrente la commissione di massimo scoperto risulta indicata soltanto in misura percentuale. Quanto alla c.i.v. e alla c.d.f., le stesse risultano espressamente pattuite nel contratto di apertura di credito del 7 novembre 2014. Tuttavia, gli addebiti relativi alla c.i.v. vanno espunti dal ricalcolo del saldo di conto corrente, in quanto il correntista ha tempestivamente allegato nel proprio atto introduttivo l'assenza di qualsivoglia attività istruttoria della banca in ordine alla concessione di fidi(«in fattispecie, la banca mai ha realmente eseguito alcuna istruttoria veloce e, per conseguenza, mai ha sopportato costi;
sicché, per definizione, alcuna somma poteva addebitare all'impresa individuale per tale causale»); circostanza che non ha trovato smentita nelle contestazioni e produzioni della convenuta e che rende ingiustificato l'addebito della commissione in parola. In relazione al rapporto n. 20388.24, in assenza di un contratto che regolamenti in forma scritta le commissioni, vanno elise c.i.v. e c.d.f. per l'intera durata del rapporto.
9. In relazione alle spese applicate nel corso del rapporto di c/c n. 17996 H vanno ribadite le considerazioni già esposte con provvedimento del 4 febbraio 2025: le allegazioni attoree in punto di spese si presentano del tutto generiche, non essendo state specificate – neanche in via esemplificativa, neppure dal perito di parte - quali spese la banca avrebbe addebitato in assenza di pattuizione scritta e quando tali addebiti sarebbero stati effettuati, ciò che rende impossibile per la controparte contestare tale affermazione e rende altresì la c.t.u. esplorativa.
10. Le contestazioni attoree risultano invece fondate in punto di illegittima applicazione di valute “fittizie” da parte della banca. La clausola di decorrenza delle valute, e così l'antergazione o postergazione delle stesse rispetto alla data effettiva dell'operazione posta in essere sul c/c n. 17996 H, non risulta pattuita per iscritto.
7 Di conseguenza, l'antergazione e la postergazione delle Cont valute poste in essere da deve considerarsi illegittima, cosicché nella rettifica del saldo del conto dovrà essere mantenuta quale data valuta la data di ciascuna operazione. 11. Quanto all'usura oggettiva, va evidenziato che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675/2017 - che ha avuto ad oggetto un contratto di mutuo, ma che può estendersi anche al contratto di conto corrente, seppure con i dovuti adattamenti - può discorrersi di usura oggettiva soltanto in caso di superamento del tasso soglia (TEGM) da parte del tasso di interesse (TEG) originariamente pattuito dalla banca con il cliente. Per contro, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito (c.d. usura sopravvenuta), deve escludersi la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Alla ipotesi di superamento del tasso soglia da parte del tasso originariamente pattuito deve essere, però, assimilata quella del superamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse modificato dalla banca nel corso del rapporto in forza dell'esercizio dello ius variandi, atteso che in tale caso l'usura non può ricollegarsi all'abbassamento del tasso soglia nel corso del rapporto (non può dirsi, quindi, sopravvenuta nel senso inteso dalle Sezioni Unite), quanto piuttosto ad una nuova pattuizione intercorsa tra banca e cliente, formatasi a seguito del “silenzio assenso” del correntista a fronte delle modifiche comunicategli dalla banca (cfr., tra le altre, Trib. Padova 15.5.2019; Trib. Padova 23.1.2018). Nel caso di specie, la verifica in ordine alla sussistenza di usura oggettiva nei rapporti oggetto di causa è stata demandata al TU (mediante l'utilizzo per il periodo anteriore al 31.12.2009 della formula c.d. Banca d'Italia con applicazione del “metodo del margine” in punto di c.m.s. e, per il periodo successivo, della formula c.d. Banca d'Italia), il quale ha accertato «il rapporto n. 20388.24 non risulta viziato da usura in peius» né originaria. Per quanto riguarda invece il conto corrente n. 17996 H il TU ha riscontrato usura originaria («Il tasso contrattuale oltre a lire 300.000.000 pari al 16,144% risulta superiore ai tassi soglia del 14,73% (per la categoria “aperture di credito
8 in C.c. oltre ai 10 milioni di lire”)») e da ius variandi («il superamento dei tassi soglia per la linea extra fido nel III e nel IV trimestre del 2000»). Il TU ha quindi proceduto ad elidere interessi, spese e commissioni applicati dalla banca limitatamente alla linea extra fido per tutto il periodo in cui il T.E.G. è rimasto superiore al tasso soglia. Su sollecitazione dell'attore è stata poi disposta una integrazione peritale con eliminazione di interessi, spese e commissioni relativi alla linea extra-fido sino alla data di chiusura del conto corrente. Quest'ultima è l'opzione ricostruttiva da preferire, considerato che il TU ha riscontrato usura originaria e che la pattuizione del tasso di interesse passivo deve pertanto ritenersi nulla;
posto che non risulta in atti una successiva valida pattuizione del tasso di interesse passivo applicato sull'extra-fido (nemmeno nel contratto di apertura di credito del 7 novembre 2014) e che attraverso il meccanismo dello ius variandi non è possibile per la banca introdurre ex novo condizioni economiche del rapporto in precedenza non pattuite – e dunque non è possibile introdurre un nuovo tasso di interesse extra-fido inferiore alla soglia usura in sostituzione di un tasso usurario che deve ritenersi tamquam non esset - in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. deve procedersi all'elisione di interessi, spese e commissioni relativi alla linea extra-fido sino alla data di chiusura del conto corrente. 12. La banca ha eccepito la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione degli indebiti coperti da rimesse solutorie antecedenti il 22 marzo 2012 (considerato che la prescrizione è stata interrotta il 22 marzo 2022, come da doc. 3 di parte attrice). L'eccezione risulta ammissibile alla luce dell'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15895/2019, a mente della quale «in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte». In particolare, la Corte di Cassazione - richiamato anche il principio di simmetria che deve connotare la posizione delle parti nel contenzioso bancario, nel senso che il correntista «potrà limitarsi
9 ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare» - ha precisato che «il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente». Tenuto conto dei risultati della c.t.u. svolta in corso di causa, l'eccezione di prescrizione può pertanto ritenersi, oltre che ammissibile per quanto già detto, anche fondata nei termini chiariti dal consulente d'ufficio, che ha provveduto a verificare la sussistenza di rimesse solutorie - rimesse, cioè, effettuate su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista ovvero destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso, e così qualificabili come pagamenti nel senso chiarito da Cass. S. U. n. 24418/2010 - nel periodo temporale antecedente il 22 marzo 2012; il TU ha provveduto, quindi, a mantenere in conto tutte le competenze “pagate” da rimesse solutorie (cfr. all. 15 alla c.t.u.). 12.1. Quanto al saldo da utilizzare nella verifica in ordine al carattere solutorio delle singole rimesse - se, cioè, il “saldo banca” o il saldo rettificato dalle competenze accertate come illegittime - va osservato che questa seconda ipotesi, volta a utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate dalla banca nel tempo. Operando in tal modo si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale - corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime - che tuttavia mai è esistita;
e si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione del diritto alla ripetizione degli indebiti.
10 Peraltro, la tesi che ritiene applicabile il c.d. saldo rettificato postula una non convincente operazione contabile in cui prima viene operata la depurazione degli indebiti e dopo viene eseguita la verifica dei pagamenti in senso stretto, con inversione rispetto all'ordine logico delle operazioni: prima, cioè, deve essere stabilito cosa è pagamento e cosa no;
dopo, ne va verificata l'eventuale natura indebita e la sua sussumibilità nel quadro delle poste solutorie o ripristinatorie. Tali conclusioni non appaiono incrinate dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, le quali, pur autorevoli, non risultano avere approfonditamente confutato le ragioni, poc'anzi evidenziate, che inducono a respingere la tesi del saldo “rettificato”. Pertanto, ritiene questo giudicante di mantenere fermo l'orientamento consolidato del Tribunale adito, che prescrive l'utilizzo del “saldo banca” nella verifica del carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse. Va in ogni caso evidenziato che la questione è nel caso di specie irrilevante, avendo il TU accertato che l'applicazione del saldo c.d. rettificato condurrebbe a risultati analoghi a quelli ottenuti con l'utilizzo del saldo banca (cfr. c.t.u. “originaria” e integrativa). 12.2. Va poi osservato che l'attore, dopo il deposito della c.t.u., ha formulato istanza al fine di ottenere una ulteriore ipotesi ricostruttiva imputando le rimesse solutorie riscontrate prioritariamente agli interessi relativi al credito debordante il fido, successivamente alle commissioni e spese extrafido, poi allo stesso credito in extra fido. L'istanza non può essere accolta. La stessa si risolve, infatti, in una imputazione delle rimesse in c/c secondo modalità differenti rispetto a quelle tempo per tempo utilizzate dalla banca: la singola rimessa, anziché essere imputata a tutte le competenze – maturate sia sul capitale entro fido sia sul capitale extra fido – viene ad essere imputata ex post (ovvero in sede di ricalcolo peritale) soltanto alle competenze maturate sul capitale extra-fido, sul presupposto che soltanto queste ultime potrebbero ritenersi liquide ed esigibili, mentre le competenze maturate sul capitale entro-fido diverrebbero liquide ed esigibili soltanto con la chiusura del conto o con la scadenza dell'affidamento. Analogamente a quanto già osservato in punto di c.d. saldo rettificato, siffatta ricostruzione si pone in contrasto con la “realtà contabile” che emerge dagli estratti conto, in quanto, in buona sostanza, tende a impostare la verifica relativa alle competenze “coperte”
11 da rimesse solutorie secondo criteri determinati ex post, in contrasto con quelli applicati dalla banca, e come tale appare inattendibile per i motivi già esposti in punto di saldo da utilizzare nella verifica del carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse. A ciò deve aggiungersi che la contestazione in ordine alla errata imputazione di una rimessa in c/c risulta ascrivibile al novero delle contestazioni, di carattere contabile, che il correntista ha l'onere di sollevare nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. decorrente dalla ricezione degli estratti conto, non avendo la stessa ad oggetto la validità o l'efficacia del rapporto di conto corrente o di apertura di credito. Se, invece, si volesse qualificare la questione sotto altro profilo – ovvero quello dell'indebito pagamento nel corso del rapporto di c/c di competenze (quelle maturate sul capitale entro-fido) non dovute, perché non liquide né esigibili sino alla chiusura del conto o alla scadenza dell'affidamento – dovrebbe coerentemente ritenersi che sul correntista incomba l'onere di allegare in giudizio, in modo specifico e tempestivo, le circostanze di fatto poste alla base della contestazione e della conseguente domanda di ripetizione di indebito, in quanto, non trattandosi di questione di nullità, la stessa sfugge al rilievo officioso del giudice e soggiace, invece, alle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. Allegazione che difetta nel caso di specie, essendo la questione in oggetto emersa – peraltro sotto il profilo della errata imputazione delle rimesse - soltanto in sede di osservazioni alla c.t.u. 13. Tra le varie ipotesi ricostruttive predisposte dal TU nella relazione peritale “originaria” ed in quella integrativa va recepita quella che tiene conto dei criteri sopra enunciati, ossia la “prima sub-ipotesi” indicata nella tabella redatta dal TU nella consulenza integrativa (cfr. p. 50). Il saldo dare/avere del conto corrente n. 17996H – come rettificato a seguito della espunzione degli addebiti illegittimi posti in essere dalla banca – ammonta alla data di chiusura del rapporto a euro 20.231,06 a favore del correntista (anziché euro 61.363,63 a favore della banca;
dunque gli indebiti complessivi non prescritti ammontano a complessivi euro 81.594,70). Tale saldo tiene conto anche della rettifica del conto tecnico n. 20388.24 i cui addebiti per spese, commissioni e interessi confluivano nel conto corrente “principale” (come evidenziato dal TU nella propria relazione peritale). Vanno in questa sede recepiti integralmente gli esiti della c.t.u. espletata in corso di causa, che ha fatto
12 buon governo delle coordinate sinora espresse in punto di anatocismo, commissioni, interessi attivi e passivi, usura, valute e prescrizione. La consulenza risulta, infatti, motivata in modo logico, coerente ed approfondito, anche con riguardo alle risposte fornite dal TU alle osservazioni dei consulenti di parte, ragion per cui non si ravvisano motivi per discostarsi dagli esiti ivi espressi. 14. In conclusione, la convenuta va condannata alla restituzione in favore dell'attore di euro 20.231,06, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 2 c.c. dal 22 marzo 2022 (data della messa in mora stragiudiziale) alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui al comma 4 dalla data della domanda giudiziale al saldo (per l'applicazione del tasso di interesse di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. anche all'obbligazione restitutoria derivante da nullità contrattuale cfr. Cass. n. 61/2023). Trattandosi di ripetizione di indebito, infatti, gli interessi spettano sin dal giorno del pagamento soltanto si vi è prova che l'accipiens era in mala fede (ovvero che era consapevole della insussistenza del suo diritto a ricevere il pagamento), prova che deve essere fornita dal creditore, in quanto anche in tale ipotesi opera il principio per cui la buona fede si presume sino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 5330/2005); e che nel caso di specie non risulta essere stata fornita. 15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il criterio del decisum (art. 5 D.M. 55/2014), tenendo quindi conto dell'ammontare complessivo degli indebiti non prescritti corrisposti dal correntista alla banca, come accertati dal TU (euro 81.594,70). Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Quanto alle spese di c.t.u., le stesse vanno poste integralmente a carico della banca, atteso che l'incombente istruttorio si è reso necessario al fine di vagliare le contestazioni svolte dalla parte attrice in punto di usura, interessi ed altri addebiti illegittimi;
contestazioni rivelatesi in larga parte fondate (in particolare in punto di usura oggettiva originaria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA l'applicazione sul conto
13 corrente n. 17996H intestato a Parte_1 presso di Controparte_2 interessi usurari, commissioni e interessi illegittimi, nei termini di cui in motivazione.
2. ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. 17996H, come rettificato in ragione delle nullità accertate e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ammonta alla data di chiusura del conto ad euro 20.231,06 a favore del correntista (saldo che tiene conto anche della rettifica del conto tecnico n. 20388.24).
3. CONDANNA, per l'effetto, la convenuta alla restituzione in favore dell'attore di euro 20.231,06, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 2 c.c. dal 22 marzo 2022 alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui al comma 4 dalla data della domanda giudiziale al saldo.
4. CONDANNA la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in: euro 1.241,00 per spese specifiche;
euro 11.977,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati;
infine IVA e Cassa come dovuti per legge.
5. PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso in Padova, in data 03/06/2025
Il Giudice Alberto Stocco
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