Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05998/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5998 del 2025, proposto da
RI CO OR, rappresentata e difesa dall'avvocato RI Teresa Vallefuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza n. 209/2025 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento il 21.02.2025 all’esito del procedimento iscritto al NRG 3507/2024 Lav., non impugnata nei termini e passata in cosa giudicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. BI AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato e notificato in data 10 novembre 2025, OR RI CO ha adito questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 209/2025, emessa dal Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro e pubblicata in data 21 febbraio 2025.
Il predetto titolo giudiziale, reso nel giudizio iscritto al n. 3507/2024 R.G. Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a beneficiare della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a provvedere all'accredito in suo favore dell'importo complessivo di € 2.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata ritualmente notificata in forma esecutiva all'Amministrazione resistente tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 24 febbraio 2025. In data 12 settembre 2025, la Cancelleria del Tribunale di Benevento ha certificato l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione per mancata impugnazione, conferendole così autorità di cosa.
La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica del titolo, l'invio di una successiva diffida ad adempiere e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è rimasto completamente inadempiente rispetto al comando giudiziale.
Ha pertanto richiesto che il Tribunale ordini all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e che, in caso di ulteriore inerzia, venga nominato un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. Ha altresì domandato la condanna del Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. RI Teresa Vallefuoco.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 14 novembre 2025, senza tuttavia allegare prova dell'avvenuto adempimento né formulare specifiche difese.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il ricorso è ricevibile e ammissibile. La parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a., depositando copia autentica della sentenza da ottemperare, munita di attestazione di conformità, la prova della notifica in forma esecutiva, avvenuta tramite PEC in data 24.02.2025, e la relativa certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria in data 12.09.2025. L'azione è stata proposta nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell' actio iudicati. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la delibazione del merito della domanda.
Il ricorso è palesemente fondato e deve essere accolto.
L'esame degli atti di causa dimostra in modo inconfutabile la totale e ingiustificata inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza n. 209/2025 del Tribunale di Benevento. L'Amministrazione, pur costituitasi in data 14 novembre 2025, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al comando del giudice, né ha addotto ragioni ostative all'adempimento.
L'obbligo conformativo che grava sull'Amministrazione è chiaro, preciso e incondizionato, consistendo nell'accreditare sulla carta elettronica della docente l'importo di € 2.000,00, come statuito dal Giudice del Lavoro.
La fondatezza della pretesa sostanziale della ricorrente, del resto, si inserisce in un quadro giurisprudenziale ormai consolidato e univoco, che ha superato da tempo l'originaria interpretazione restrittiva della L. n. 107/2015, la quale limitava il beneficio della "Carta del Docente" ai soli insegnanti di ruolo.
L'inerzia dell'Amministrazione nel caso di specie si inserisce in questa prassi illegittima e non può trovare alcuna giustificazione, rappresentando una manifesta violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato sancito dall'art. 112 c.p.a.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, deve essere ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 209/2025 del Tribunale di Benevento entro un termine congruo, che si stima in 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile decorso di tale termine, si rende necessaria la nomina di un Commissario ad acta, come richiesto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Tale figura viene individuata nel direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (dgosv) del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro funzionario.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo e previa attestazione mediante deposito nel fascicolo telematico (PAT) dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione in favore del difensore della ricorrente, avv. RI Teresa Vallefuoco, che si è dichiarata antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
BI AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI AF | RI BB |
IL SEGRETARIO