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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2555/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2555/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPARAGNA Parte_1 C.F._1
RAFFAELE, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale di
Forlì
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI MARIO GABRIELE, presso il quale elettivamente domiciliata
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“- Accerti e dichiari che il contratto sottoscritto tra la e la in data Parte_1 Controparte_1
15.05.2018 non sia mai stato accettato formalmente dalla prima che quest'ultima Controparte_1
ricevesse la lettera di risoluzione da parte della proponente.
- Accerti e dichiari che il contratto sottoscritto tra la e la in data Parte_1 Controparte_1
15.05.2018 risulti affetto da vizio di volontà per tutte le ragioni esposte e documentate in corso di causa e, per l'effetto ne dichiari la nullità, ordinando alla di restituire integralmente Controparte_1
le somme incassate pari ad euro 17.080,00 oltre al risarcimento del danno, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì dell'evento fino al soddisfo.
pagina 1 di 14 - In subordine, accerti e dichiari l'inadempimento contrattuale da parte di per le Controparte_1 ragioni esposte e per l'effetto ordini la restituzione delle somme pagate, oltre ad una somma a titolo di risarcimento danni, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì dell'evento fino al soddisfo.
- In ulteriore subordine, dichiari la sproporzione del sinallagma contrattuale, riducendo secondo i prezzi di mercato e/o secondo equità l'importo della prestazione e ordinando la restituzione delle Cont somme incassate dalla per differenza oltre agli interessi, al danno ed alle spese.
- In ogni caso, condanni la alla integrale refusione delle spese ed onorari del Controparte_1
presente giudizio, ivi compresi quelli relativi al procedimento di mediazione, da distrarsi il tutto in favore dello scrivente avvocato antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, se del caso previa parziale revoca dell'ordinanza emessa in data
26/10/2022, respingere le domande tutte formulate dalla Sig.ra nella sua qualità di Parte_1
titolare della Ditta individuale YO, in quanto inammissibili, improponibili e, comunque, destituite di fondamento.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria si richiamano integralmente le richieste ed eccezioni formulate nelle memorie ex art.183 comma 6° n.1, n.2 e n.3 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che il presente giudizio consegue alla riassunzione del giudizio portante R.G. 4163/2020 instaurato innanzi al Tribunale di Cassino nel corso del quale il Giudice originariamente adito dichiarava, con ordinanza emessa in data 19 maggio 2021, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Cassino in favore della competenza del Tribunale di Forlì.
Più nel dettaglio, con atto di citazione ritualmente notificato, - in qualità di titolare Parte_1
della ditta individuale YO (P.Iva - conveniva in giudizio P.IVA_2 Controparte_1
(d'ora, per brevità, solo innanzi al Tribunale di Cassino al fine di ottenere
[...] CP_1
l'annullamento per vizio del consenso del contratto n. 25425 tra loro concluso in data 15 maggio 2018; in subordine, la chiedeva la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento di Pt_1 [...]
CP_ o, comunque, per la sproporzione del sinallagma contrattuale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo indebitamente ottenuto;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di rideterminare il valore delle prestazioni effettivamente eseguite dalla convenuta e Pt_1 condannarla alla restituzione della differenza tra la somma percepita e l'equivalente delle prime
(prestazioni effettivamente svolte).
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla medesima , che chiedeva Parte_1
pagina 2 di 14 l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno delle sue domande, l'attrice in riassunzione deduceva:
- Anzitutto, l'invalidità del contratto n. 25425 del 15 maggio 2018 per vizio del consenso, nella specie del dolo di cui all'art. 1439 cod. civ. Segnatamente, esponeva che tale – per conto di Per_1 [...]
CP_
– recatosi presso l'abitazione della aveva indotto quest'ultima a sottoscrivere il contratto Pt_1
mediante artifizi e raggiri, senza illustrarne il contenuto, nonché con false promesse di proficue commesse e falsa rappresentazione della realtà ed aveva, così, ottenuto la consegna di n. 5 assegni post datati a copertura del corrispettivo di euro 17.080,00 previsto dal contratto, dalla durata annuale;
- Sennonché, fino alla data d'incasso dell'ultimo assegno (i.e. fino al 30 ottobre 2018), in CP_1
spregio alle obbligazioni assunte che costituivano il servizio MES acquistato dalla si era Pt_1
limitata esclusivamente a presentare un resoconto contenente una lista di recapiti di esportatori di surgelati (alcuni dei quali neppure si occupavano di gelati), un diagramma che indicava la nazione in cui questi si trovavano e un diagramma non meglio descritto;
- Difatti, l'odierna attrice deduceva altresì che, nonostante i ripetuti solleciti, dopo oltre due anni e mezzo dal conferimento dell'incarico, si era resa gravemente inadempiente: non aveva fornito CP_1
alcuna consulenza in favore della non aveva supportato commercialmente la ditta YO, Pt_1
non aveva compiutamente sviluppato un sito web export oriented e non aveva presentato nessuna delle n. 10 opportunità commerciali minime che aveva contrattualmente garantito;
- L'odierna attrice evidenziava ulteriormente la palese sproporzione tra il compenso chiesto e ottenuto da ed il valore delle prestazioni effettivamente rese in favore della ditta YO e più sopra CP_1
descritte;
- Per tali ragioni, in data 28 novembre 2019 comunicava ad l'intenzione di Parte_1 CP_1
recedere dal contratto, invitandola a restituire le somme corrisposte e a risarcire i danni subiti da
Sayorana;
- A fronte del mancato riscontro da parte della convenuta, avviava la procedura di mediazione, a cui presenziava, salvo poi rendersi irreperibile al momento della sottoscrizione del verbale che, CP_1
perciò, aveva esito negativo;
- In ultimo, esponeva di essere venuta a conoscenza, prima dell'iscrizione a ruolo Parte_1 del procedimento in epigrafe in riassunzione, dell'esistenza di un procedimento penale per il reato di truffa pendente presso il Tribunale di Rimini (R.G.N.R. 4395/2016 mod. 21) a carico degli amministratori, dei soci e dei dipendenti dell'odierna convenuta e di cui produceva i relativi atti a suffragio delle attoree allegazioni fattuali.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
pagina 3 di 14 A tal fine, la convenuta eccepiva:
- La validità del consenso prestato in data 15 maggio 2018 dall'attrice a concludere il contratto n.
25425. infatti, riteneva di aver adeguatamente informato, in modo chiaro e completo, non CP_1
solo la ma pure il di lei marito, circa i contenuti e le modalità di erogazione dell'acquistando Pt_1
servizio MES. Aggiungeva che, del resto, in data 24 maggio 2018, ovvero durante la compilazione del documento export focus, in cui venivano nuovamente affrontate le tematiche del contratto, l'attrice nulla obiettava, né rispetto ai contenuti del regolamento contrattuale, né sulle modalità con cui fino a quel momento era stato eseguito il servizio MES (docc. 1, 2, 4, 14, e 10-11-12–15-15bis-15ter-17-
17bis-18-18bis-19-20 di parte convenuta);
- inoltre, respingeva la contestazione di inadempimento, a tal fine eccependo di aver CP_1
diligentemente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte, dalla fase preparatoria a quella esecutiva, ivi inclusa l'assistenza e la comunicazione con l'incaricante, entrambe costanti e durature;
evidenziava, poi, che, in spregio all'avversa ricostruzione fattuale, aveva presentato ben dieci opportunità commerciali (docc. da 21 a 30 di parte convenuta), provenienti da aziende a target (docc. 8, 9 e 14 di parte convenuta) che avevano fatto richiesta di listino prezzi (doc. 13 di parte convenuta);
- eccepiva la genericità e l'inconferenza delle avverse deduzioni in tema di sproporzione del CP_1
sinallagma contrattuale;
- La convenuta inoltre denunciava, da un lato, l'irritualità della produzione attorea del verbale di mediazione nella sua interezza, e dell'ulteriore documentazione di anonima provenienza, dall'inconsistente valore probatorio;
dall'altro, la violazione da parte della del principio di Pt_1
segretezza che governa l'ordinamento penale, a fronte della produzione degli atti provenienti dal procedimento penale, rispetto al quale l'attrice è peraltro estranea.
Alla prima udienza del 14 febbraio 2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito dell'istruttoria orale avvenuta mediante prova per testi e per interpello, in sede di udienza del
14 febbraio 2025, le parti hanno precisavano le conclusioni, così come riportate in epigrafe.
Il Giudice, dunque, ha tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni, e nei termini, che si esporranno di seguito.
, in qualità di titolare della ditta YO, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
pagina 4 di 14 vedere dichiarata l'invalidità del contratto n. 25425 tra loro concluso, per nullità del contratto e/o per vizio del consenso da essa prestato in data 15 maggio 2018; in subordine, chiedeva di accertare la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento di o per la sproporzione del CP_1
sinallagma contrattuale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo ottenuto;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di rideterminare il valore delle prestazioni Pt_1 effettivamente eseguite dalla convenuta e condannare quest'ultima a restituire la differenza tra la somma percepita e l'equivalente delle prime (prestazioni effettivamente svolte).
Atteso che ha puntualmente contestato tutte le domande e le deduzioni attoree testé CP_1
sinteticamente riportate, ivi inclusa la domanda di nullità o di annullamento del contratto per vizio del consenso, è proprio da qui che prenderà avvio il presente accertamento.
Sulla validità del contratto.
Secondo la rappresentazione dei fatti prospettata da , le cause di invalidità sarebbero Parte_1 due: nullità per mancanza dell'accordo e annullabilità per vizio del consenso, asseritamente carpito con dolo da parte di CP_1
Posto che – sul piano logico – l'una domanda esclude l'altra, in ogni caso entrambe le argomentazioni difensive non meritano pregio.
Per ritenere insussistente l'invocata causa di nullità del contratto – che, secondo la tesi attorea, risiederebbe nella mancanza dell'elemento essenziale dell'accordo, a fronte dell'asserita mancata dimostrazione, da parte della convenuta, dell'accettazione di alla proposta contrattuale CP_1
sottoscritta dalla in data 15 maggio 2018 – basti prendere in esame alcune circostanze: Pt_1 anzitutto, in calce agli assegni post datati rilasciati dall'attrice, veniva apposta la firma “per accettazione” dall'incaricata (doc. “copia degli assegni” di parte attrice); in secondo luogo, non solo dal doc. 12 di parte convenuta emerge che, per conto di telefonava a CP_1 Parte_2 Tes_1 marito della per spiegare l'operatività del servizio;
ma – e soprattutto - in data 21 maggio Pt_1
2018 (doc. 6 di parte convenuta) per conto di inviava un'altra mail avente ad Persona_2 CP_1 oggetto informazioni in merito alla creazione del sito (obbligazione contenuta nell'accordo).
Le missive, giova precisare, sono state pacificamente ricevute da YO.
Tali circostanze e fatti concludenti devono valutarsi come univoca manifestazione della volontà negoziale di di accettazione della proposta avanzata dall'incaricante con la sottoscrizione del CP_1
contratto.
Sul tema si è peraltro espressa in questi termini la Corte di Cassazione: “[…] la manifestazione tacita di volontà negoziale deve sostanziarsi in un "contegno univocamente concludente, tale da assumere, secondo la coscienza sociale, un significato oggettivo, riferibile al soggetto quanto meno a titolo di
pagina 5 di 14 autoresponsabilità" (Cass. Sez. Lav., sent. 21 maggio 1980, n. 3351, Rv. 407150-01), in quanto,
"perché un determinato comportamento possa qualificarsi concludente è necessario che esso, valutato nella cornice delle circostanze di insieme, sia idoneo a giustificare la sicura ed univoca illazione del fatto psichico che si ricerca, in quanto lo presupponga per logica coerenza (nesso di continenza), oppure escluda, per logica repugnanza (nesso di incompatibilità), un fatto contrario" (Cass. Sez. 1, sent. 7 settembre 1970, n. 1274, Rv. 346955-01)” (Cass. Civ. sent. n. 26292/2019).
Per mera completezza espositiva, mette conto precisare che il contratto, così come predisposto da
[...]
CP_
è da ritenersi formalmente e sostanzialmente valido e immune da ulteriori rilievi di nullità, così come recentemente confermato dalla Corte d'Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi su analoga censura (Corte di Appello di Bologna, sent. n. 514/2025).
Stessa sorte merita la dedotta causa di invalidità per vizio del consenso prestato dalla a Pt_1
concludere con il contratto n. 25425. CP_1
Segnatamente, secondo la rappresentazione dei fatti così come prospettata dall'attrice, tale Per_1 per conto di avrebbe estorto il consenso dell'attrice rappresentando falsamente di avere CP_1
commesse già pronte, le quali, in caso di mancata conclusione del contratto, sarebbero state dirottate verso la concorrenza sul mercato.
Esaminate le circostanze rispettivamente dedotte, però, è senza dubbio esclusa, nel caso di specie, la configurabilità del vizio del consenso – nella fattispecie del dolo, essendo la falsa rappresentazione della realtà frutto dell'esogena attività (di tale ) e non endogena come nel caso dell'errore – Per_1
la cui rigorosa prova spetta a chi professa di esserne stata vittima, i.e. alla Pt_1
Nei fatti che occupano deve piuttosto parlarsi di dolus bonus, inidoneo ad inficiare la validità del rapporto contrattuale.
A tale conclusione si giunge per i seguenti motivi: in primo luogo, non avendo immediatamente ottenuto le paventate commesse in attesa di aggiudicazione, l'attrice ben avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di recesso, contrattualmente previsto dall'art. B)8. del contratto;
in secondo luogo, tali commesse falsamente prospettate, non meglio indicate nell'entità e nella provenienza (difatti i mercati internazionali preferenziali non erano in alcun modo influenzati da ciò, atteso che la nulla Pt_1
esponeva a riguardo), non possono assumere sufficiente grado di decettività insito nella causa di annullamento del contratto a cagione del “modesto livello di attendibilità che, in una determinata situazione di tempo, di luogo e di persone, è da presumere possa esser riconosciuta a certe affermazioni” (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 3001/1996), in riferimento all'attività imprenditoriale esercitata dalla – dunque non una comune consumatrice. Pt_1
Senza sottacere che, in sede d'interrogatorio formale, la in risposta al capitolo “Vero che tra Pt_1
pagina 6 di 14 Contr
e YO veniva concordato un corrispettivo forfettario nella misura di Euro 14.000,00 oltre
I.V.A.?”, ella dichiarava “Confermo di avere concluso il contratto nel senso che l'ho firmato.”, proseguendo la dichiarazione precisando “Io però non ho letto il contratto. Non so cosa prevedesse, mi sono fidata di quello che mi diceva . So solo che ho firmato gli assegni”. Parte_3
Per tutte le ragioni che precedono si dovrà concludere per la validità del contratto n. 25425 sottoscritto in data 15 maggio 2018.
Sull'inadempimento di CP_1
verso il corrispettivo ottenuto di euro 17.080,00, si obbligava a svolgere in favore di
[...]
, titolare della ditta Sayorana, il servizio “MES – Multi Export System e più Parte_1
specificamente analisi, consulenza, ricerca, selezione, presentazione e gestione di opportunità commerciali in diversi canali si distribuzione […] operanti in Gran Bretagna e Germania” (clausola
A) del contratto).
Più nel dettaglio, il regolamento contrattuale prevedeva l'erogazione del servizio in quattro fasi, meglio descritte alla clausola B)2. rubricata “Articolazione del servizio”: “a) attività di profilazione – export focus […] b) ricerca ed identificazione di aziende potenzialmente interessate all'acquisto […] c) selezione delle aziende target […] d) supporto commerciale […]”.
Si aggiungeva, inoltre, ai sensi dell'accordo speciale di cui alla clausola B)3., la creazione di un “sito”.
Ebbene, si scrutinerà di seguito l'intervenuto corretto adempimento di ciascuna delle summenzionate prestazioni, nell'ordine e ripartizione prevista dal contratto n. 25425.
Preliminarmente, però, è opportuno precisare che trattasi di obbligazioni di mezzi, così come emerge dalla lettura della pattuizione di cui alla clausola B.
2.d. – laddove è stabilito che l'incaricante
“riconosce, che la generazione di nuove opportunità commerciali […] dipende dall'effettivo rapporto qualità/prezzo che l'incaricante è in grado di offrire o che comunque intende offrire ed in relazione al quale all'incaricata nulla potrà essere imputato qualora, da parte del partner commerciale reperito dall'incaricata, non se ne riconosca la conveniente” – in combinato disposto con la clausola di cui alla lett. B)7. – nella parte in cui prevede che “L'incaricante si impegna a corrispondere all'incaricata, per le azioni, prestazioni di mezzi e risorse umane, apporti di know-how sopra descritti necessari per
l'espletamento del servizio MES, euro 19.000,00 + iva (23.180) come per legge, a prescindere dall'esito delle trattative condotte dalla incaricante con le opportunità procurate dalla incaricata.
[…]”.
Conseguentemente, l'indagine che segue, vaglierà il modus operandi e la professionalità impiegata dalla convenuta nell'esecuzione del contratto, in assolvimento dei doveri di diligenza tipici dell'appaltatore,
pagina 7 di 14 cioè di diligenza c.d. qualificata ai sensi dell'art. 1172, comma 2, cod. civ.
A fungere da riferimento nell'apprezzamento cui è chiamata la scrivente saranno le informazioni fornite all'attrice in fase precontrattuale, attraverso l'invito contenuto nella mail inviata da
[...]
per conto della convenuta in data 7 maggio 2018 (doc. 2 di parte convenuta) ad approfondire Tes_2
sul sito www.egointernational.it sia le caratteristiche del servizio, che la professionalità di CP_1
Di tale rinvio alla pagina web della convenuta (in questa sede – si ribadisce – utile paradigma di confronto della qualità di erogazione del servizio), vi è conferma anche nella dichiarazione resa dalla teste che, in risposta al capitolo “Vero che la Dott.ssa , nell'occasione, Testimone_3 Tes_3
[il riferimento è alla mail del 7 maggio 2018 di cui al doc. 1 di parte convenuta] presentava il servizio
Contr Contr offerto da invitando il a documentarsi sulla e sui suoi servizi, anche accedendo allo Tes_1 specifico sito internet?” affermava “Sì, io presentai Ego, descrissi il servizio e gli indicai il sito presso cui poteva reperire le informazioni.”
A mero titolo esemplificativo, infatti, nell'esplicazione delle fasi del servizio MES, si CP_1 esprime in questi termini “Svolgiamo il nostro lavoro scrupolosamente, analizzando a fondo le aziende clienti, per proporre le migliori soluzioni per un export efficace” (pag. 8 del doc. “copia dei servizi offerti dalla ego estratta dal sito ufficiale” di parte attrice).
La disamina, come premesso, riguarderà ciascuna delle quattro fasi in cui il servizio è articolato ai sensi della lett. B)2. del contratto.
a) L'attività di profilazione aziendale e dell'export-focus configura la prima obbligazione.
Alla luce della documentazione riversata in atti da parte convenuta, questa preliminare fase è stata correttamente adempiuta dall'incaricata: una volta raccolti i dati forniti dall'attrice attraverso CP_1
la compilazione dell'Export focus, ha dimostrato di averli elaborati ed utilizzati allo scopo di individuare una strategia aziendale di implementazione del commercio con mercati esteri, come sufficientemente prova l'Export Advice di cui al doc. 15 bis di parte convenuta.
b) La successiva fase sottoposta a vaglio è costituita dall'attività di ricerca e selezione delle aziende potenzialmente interessate all'acquisto.
Ebbene, nonostante la convenuta abbia tentato di suffragare l'eccezione di corretta esecuzione attraverso la produzione dei docc. 8, 9 e 13, la prestazione in esame deve ritenersi non adeguatamente, rectius non professionalmente, prestata.
In primo luogo, è bene evidenziare l'inconferenza dei docc. 8 e 9: tanto il primo documento (che rappresenta l'invio di una mail in data 11 giugno 2018 da per conto di con la Testimone_4 CP_1
quale si discute del creando listino prezzi dei prodotti offerti da YO e si riepilogano i mercati d'interesse, tuttavia identici a quelli già concordati), quanto il secondo documento (che rappresenta una pagina 8 di 14 mail di presentazione del 2 luglio 2018 di per conto di recante Parte_4 CP_1 nuovamente riepilogo del mercato d'interesse già definito in precedenza) devono piuttosto ricondursi alle attività di supporto ed assistenza riconducibili alla lett. a) e, in particolare, attività di consulenza e orientamento, ciò nella misura in cui nulla dimostrano circa l'esecuzione della ricerca e della selezione.
A tal fine, infatti, la mera conferma dei mercati già individuati nella precedente fase all'esito dell'attività di Export Advice, non apportando novità o modifiche, deve ritenersi priva di efficacia, se non totalmente inutile, nell'ambito della fornitura del servizio.
Il doc. 13, viceversa, sarebbe apparentemente riconducibile alla fase di ricerca e selezione.
Ebbene, analizzato con perizia l'estratto dell'area personale, che tuttavia resta per la maggior parte di esso illeggibile, emerge che sono stati complessivamente avviati, a far data dal 15 maggio 2018 e – non essendovi riferimenti all'anno, in assenza di precipua contestazione devono ritenersi come da durata contrattuale – fino al 15 maggio 2019, n. 169 contatti, i.e. meno di un contatto giornaliero, a fronte dell'ingente corrispettivo di euro 17.080,00 corrisposto dalla Pt_1
Ancor più nel dettaglio, dei 169 contatti, n. 9 sono avvenuti in gennaio, n. 19 nel mese di febbraio, n.
12 nel mese di marzo, n. 11 nel mese di aprile, n. 20 nel mese di maggio, n. 28 nel mese di giugno, n.
11, nel mese di luglio, n. 6 nel mese di agosto, n. 27 nel mese di settembre, n. 16 nel mese di ottobre, n.
30 nel mese di novembre e n. 8 nel mese di dicembre.
Dall'analisi dei dati testé riportata, appare evidente l'esiguità – da cui discende la scarsa qualità del servizio fornito – dei tentativi compiuti da di promuovere i prodotti offerti dall'attrice, CP_1
trattandosi peraltro di primi approcci dai quali sarebbe dovuto derivare il potenziale interesse delle aziende.
Senza sottacere che, il team MES, asseritamente “costantemente al lavoro” e grazie al quale la convenuta è “in grado di fornire risposte specifiche agli interrogativi legati all'internazionalizzazione
e a proporre una visione strategica” (pag. 11 del doc. “copia dei servizi offerti dalla ego estratta dal sito ufficiale” di parte attrice) – ha, in mesi con potenziale maggiore nel settore di riferimento di
YO (produzione di gelati), avviato solo n. 11 contatti nel mese di luglio e solamente n. 6 contatti nel mese di agosto.
Ma vi è di più.
c) Le interlocuzioni, infatti, non hanno condotto ad alcun riscontro idoneo a dimostrare il corretto adempimento della terza fase di selezione di aziende target, nonostante abbia eccepito il CP_1
corretto svolgimento e abbia dedotto la sussistenza di prova in base alla documentazione sub docc. da
21 a 31 (quest'ultimo documento rappresenta la missiva di messa in mora inviata dall'avv. Sparagna in data 28 novembre 2019 e, dunque, è palesemente inconferente).
pagina 9 di 14 Le attività di cui alla lett. b) e c) appaiono tra loro, se non sovrapponibili, certamente speculari.
Di ciò vi è prova nella commistione della esposizione di sulla propria pagina web, riprodotta CP_1 in copia dalla l'incaricata, infatti, nell'illustrare le modalità con cui viene erogato il servizio Pt_1
MES, distingue tra fase analitica, di profilazione e orientamento all'internazionalizzazione; fase esecutiva, rispetto alla quale è scritto “Ricerca costante di nuove opportunità di business.
Partecipazione a Fiere di settore ed eventi B2B. Visite all'estero ai Committenti, in rappresentanza o affiancamento delle aziende clienti. Organizzazione e supporto alle visite dei Committenti esteri presso
Contr le aziende clienti. Organizzazione di eventi B2B riservati ai soli clienti , sul territorio italiano.
Consulenza di: etichettatira, modalità resa merce, packaging, etc. Continuo supporto linquistico per la fase amministrativa e di gestione degli ordini: traduzione, gestione DDT, fatture etc. […]” (pag. 8 del doc. “copia dei servizi offerti dalla ego estratta dal sito ufficiale” di parte attrice).
Appare evidente che, oltre al mero invio di poche mail – prodotte in questa sede in lingua straniera, recanti in allegato il listino prezzi con descrizioni dell'immagine in italiano sebbene i destinatari fossero chiaramente esteri, e tutte, peraltro, totalmente ignorate da parte dei destinatari (attesa la mancata prova dell'ottenimento di riscontro alcuno) – nessun'altra attività sia stata posta in essere.
A tutto voler concedere, poi, non coglie nel segno neppure la prospettazione dei fatti operata dalla convenuta, secondo la quale le missive seguivano la richiesta di ulteriori informazioni da parte dei soggetti potenzialmente interessati.
Infatti, tale richiesta non può certamente essere sintomatica di una manifestazione d'interesse da parte delle dieci aziende perché connaturale e inscindibile rispetto all'attività di presentazione dell'azienda.
A ciò si aggiunga che i componenti del team MES, in sede di escussione testimoniale, hanno reso dichiarazioni del tutto generiche, contraddittorie e in gran parte conosciute de relato poiché relative a circostanze e fatti, nonché ad attività non eseguite personalmente, come sottolineato anche dall'attrice in sede di comparsa conclusionale.
La testimonianza resa dalla teste chiamata da in qualità di Responsabile Parte_2 CP_1 dell'Assistenza Clienti, è esemplificativa di quanto appena esposto.
Nel dettaglio, infatti, la chiamata a rispondere sui capitoli “Vero che dal momento della Parte_2
Contr sottoscrizione del contratto ha contattato almeno n.ro 70 imprese estere, tutte individuate attraverso canali e settori concordati con YO, con le quali ha interloquito almeno n.ro 197 volte, e tra le imprese contattate almeno n.ro 10 si sono manifestate interessate all'acquisto dei
Contr prodotti offerti da YO (come da documento prodotto da con il n.ro 13 che Le si mostra)”, richiedendo un listino prezzi e così determinando n.ro 10 opportunità commerciali (come da documenti Cont Contr prodotti da con i n.ri 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 che Le si mostrano)?” e “Vero che
pagina 10 di 14 Cont ha svolto, di concerto con YO, sia l'attività di profilazione (come da documenti prodotti da con i n.ri 14-15-15bis-15ter che Le si mostrano), sia quella di ricerca ed identificazione di aziende
Cont potenzialmente interessate all'acquisto (come da documenti prodotti da con i n.ri 8-9-13 che Le si Contr mostrano), sia quella di selezione delle aziende target (come da documenti prodotti da con i n.ri
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 che Le si mostrano) sia, infine, quella di supporto commerciale, Contr solo in parte documentata (come da documenti prodotti da con i n.ri 6-8-8bis-9-10-11-17-17bis-
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29- 30 che Le si mostrano), e consistita, più in generale, nella costante assistenza fornita tanto alla Sig.ra quanto al Sig. , durante l'intero Parte_1 Testimone_5
rapporto contrattuale ed anche nella presentazione di YO e dei suoi prodotti alle varie manifestazioni fieristiche, come avvenuto, per esempio, in occasione del Sigep tenutosi a Rimini nell'anno 2019?”, dapprima affermava genericamente, basandosi sulla prassi, rispettivamente che
“Questi dati presumo siano estrapolati dall'area riservata, evidentemente non li posso ricordare, ma Cont confermo le date. Confermo anche i docc. da 21 a 31 che mi si rammostrano. L'attività di rispetto
a questi documenti consiste nell'invio del listino prezzi ai potenziali clienti. Preciso che normalmente
l'invio di queste mail segue una richiesta del committente che ci chiede di inviargli informazioni e prezzi applicati dal nostro cliente.” e che “Sì, è testimoniato da quanto risulta nell'area riservata. I committenti riportati nell'area riservata, peraltro, sono riportati con i relativi dati dettagliati (e-mail, sito web, ecc…). Anche l'attività di selezione di aziende target è stata eseguita. Prima della selezione
c'è un'attività di profilatura dell'azienda per individuare e mirare la ricerca di aziende e committenti esteri. Inoltre, è stata svolta anche l'attività di supporto commerciale e confermo i docc. che mi si rammostrano”, salvo poi dichiarare, a chiarimento, “Non sono io che materialmente contatto i clienti, ma io opero nell'area riservata che, quindi, evidentemente riconosco” e poi ancora precisare “[…] non ho svolto personalmente le attività, ma come ho già detto ho visto i documenti che mi si rammostrano.”
Posto che, alla luce delle dichiarazioni della teste non è dato comprendere la differenza tra Parte_2
“contatto aperto” e “potenzialmente interessato all'acquisto”, neppure dall'escussione testimoniale appare compiutamente dimostrato l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nelle lett. b) e c) del contratto nella misura in cui le attività di cui al capitolato, come da stessa ammissione della teste, non sono state da lei personalmente realizzate.
d) Rispetto all'attività di consulenza tecnica e supporto commerciale, l'attrice ha sin dall'atto introduttivo dedotto, nello specifico, di non aver ricevuto la necessaria assistenza nell'adeguamento della ditta YO al mercato estero, né sul piano fiscale, né su quello burocratico.
però, che in questa sede respingeva le avverse contestazioni versando in atti i docc. 6, 8, 8bis, CP_1
9, 10, 11, 17, 17bis e da 20 a 30, sulla propria pagina web, nella sezione “Cosa facciamo per te”
pagina 11 di 14 Contr spiegava in questi termini il servizio offerto: “ è sempre vicino al cliente. Per te svolgiamo costantemente: attività promozionali, gestiamo i rapporti con i buyer esteri, elaboriamo statistiche di vendita con riferimento ai prodotti dell'azienda ed ai principali mercati di destinazione, ri assistiamo nella gestione di pratiche associale all'export, ci relazioniamo con gli agenti e i distributori dei mercati internazionali e forniamo un costante aggiornamento sui regolamenti fiscali, finanziari, assicurativi e di politica monetaria.” (pag. 2 del doc. “copia dei servizi offerti dalla ego estratta dal sito ufficiale” di parte attrice).
Anzitutto, è bene evidenziare che gran parte dei documenti indicati sono già stati analizzati poiché utilizzati dalla difesa della convenuta a corroborazione delle precedenti fasi.
Dunque, richiamate le rispettive suesposte considerazioni, deve certamente osservarsi la totale carenza di suffragio documentale, da parte di circa il corretto adempimento dell'attività di supporto e CP_1
consulenza – beninteso ulteriore rispetto a quelle strettamente connesse alla gestione pratica dell'area personale o alla redazione del listino prezzi – che si impegnava ad erogare in favore della ditta
YO.
È dunque palese la scarsa professionalità impiegata dal team MES, atteso che il servizio erogato si è limitato a mere questioni organizzative dell'esecuzione del loro rapporto contrattuale e non, come invece avrebbe dovuto essere, al supporto e alla consulenza dell'azienda nel percorso di internazionalizzazione, che costituiva d'altro canto l'oggetto e lo scopo per il quale veniva concluso il contratto.
In ultimo, come da accordi speciali, si impegnava a creare un sito web in favore dell'attrice. CP_1
La segnatamente, evidenziava che sul sito di si leggeva che “Per un'attività di Pt_1 CP_1
comunicazione efficace è necessario affidarsi a specialisti del Web e del Marketing, perché possiedono le giuste competenze per far diventare il web una risorsa del tuo business. Con noi sarà semplice per te far conoscere i tuoi prodotti e la tua attività in tutto il mondo, grazie ad un piano di marketing strategico, studiato dai nostri professionisti di Web Marketing”, “Export Web è il servizio che ti permette di strutturare la tua attività online, per supportare il tuo export ed aumentare le tue opportunità di business. L'utilizzo strategico e consapevole del Web ti permette di raggiungere un numero maggiore di utenti/potenziali clienti, interessati al Made in Italy.”; “Professionisti del web ti aiutano nell'acquisizione di potenziali clienti, attraverso l'utilizzo degli strumenti del web.”
L'importanza strategica del sito web veniva sottolineata anche e soprattutto nel documento Export
Advice.
Tuttavia, nei fatti che occupano l'attività di si è limitata alla mera traduzione in lingua tedesca CP_1
dei contenuti già presenti sul sito web della ditta YO e ciò si pone in aperta contraddizione non pagina 12 di 14 solo con quanto si impegnava a fare, ma pure con gli esiti della consulenza da essa stessa fornita in adempimento della lett. B)2.a), così recando disvalore all'unica prestazione che, come sopra esposto, poteva ritenersi adempiuta.
Conclusivamente e alla luce delle suesposte considerazioni la convenuta, nella veste di società specializzata nel settore, non ha correttamente adempiuto al contratto concluso con la e ciò a Pt_1 cagione delle gravi violazioni nell'erogazione del servizio del dovere di diligenza qualificata.
Difatti, la scarsa qualità delle prestazioni è ulteriormente suffragata dal mancato riscontro da parte delle aziende consultate da sebbene descritte come potenzialmente interessate all'acquisto, CP_1
nessuna richiedeva una quotazione e/o un preventivo.
Conseguentemente al grave ed accertato inadempimento, il contratto concluso in data 15 maggio 2018 dovrà essere dichiarato risolto.
Da ciò discende, quale effetto della risoluzione contrattuale, l'obbligo, da parte della convenuta, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro 17.080,00 (ovvero euro 14.000,00 + Iva) corrisposta ad mediante incasso degli assegni a quest'ultima consegnati dalla con CP_1 Pt_1
scadenza, ed incassati rispettivamente in data 30 giugno, 30 luglio, 30 agosto, 30 settembre e 30 ottobre
2018 (doc. “copia degli assegni” di parte attrice).
A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda di parte attrice;
2. Per l'effetto, dichiara risolto il contratto n. 25425 sottoscritto in data 15 maggio 2018 tra quale titolare della ditta individuale YO ed Parte_1 Controparte_1
[...]
3. Sempre per l'effetto, dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 17.080,00 in favore dell'attrice, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
4. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 264,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 13 di 14 Forlì, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2555/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPARAGNA Parte_1 C.F._1
RAFFAELE, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale di
Forlì
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI MARIO GABRIELE, presso il quale elettivamente domiciliata
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“- Accerti e dichiari che il contratto sottoscritto tra la e la in data Parte_1 Controparte_1
15.05.2018 non sia mai stato accettato formalmente dalla prima che quest'ultima Controparte_1
ricevesse la lettera di risoluzione da parte della proponente.
- Accerti e dichiari che il contratto sottoscritto tra la e la in data Parte_1 Controparte_1
15.05.2018 risulti affetto da vizio di volontà per tutte le ragioni esposte e documentate in corso di causa e, per l'effetto ne dichiari la nullità, ordinando alla di restituire integralmente Controparte_1
le somme incassate pari ad euro 17.080,00 oltre al risarcimento del danno, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì dell'evento fino al soddisfo.
pagina 1 di 14 - In subordine, accerti e dichiari l'inadempimento contrattuale da parte di per le Controparte_1 ragioni esposte e per l'effetto ordini la restituzione delle somme pagate, oltre ad una somma a titolo di risarcimento danni, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì dell'evento fino al soddisfo.
- In ulteriore subordine, dichiari la sproporzione del sinallagma contrattuale, riducendo secondo i prezzi di mercato e/o secondo equità l'importo della prestazione e ordinando la restituzione delle Cont somme incassate dalla per differenza oltre agli interessi, al danno ed alle spese.
- In ogni caso, condanni la alla integrale refusione delle spese ed onorari del Controparte_1
presente giudizio, ivi compresi quelli relativi al procedimento di mediazione, da distrarsi il tutto in favore dello scrivente avvocato antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, se del caso previa parziale revoca dell'ordinanza emessa in data
26/10/2022, respingere le domande tutte formulate dalla Sig.ra nella sua qualità di Parte_1
titolare della Ditta individuale YO, in quanto inammissibili, improponibili e, comunque, destituite di fondamento.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria si richiamano integralmente le richieste ed eccezioni formulate nelle memorie ex art.183 comma 6° n.1, n.2 e n.3 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che il presente giudizio consegue alla riassunzione del giudizio portante R.G. 4163/2020 instaurato innanzi al Tribunale di Cassino nel corso del quale il Giudice originariamente adito dichiarava, con ordinanza emessa in data 19 maggio 2021, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Cassino in favore della competenza del Tribunale di Forlì.
Più nel dettaglio, con atto di citazione ritualmente notificato, - in qualità di titolare Parte_1
della ditta individuale YO (P.Iva - conveniva in giudizio P.IVA_2 Controparte_1
(d'ora, per brevità, solo innanzi al Tribunale di Cassino al fine di ottenere
[...] CP_1
l'annullamento per vizio del consenso del contratto n. 25425 tra loro concluso in data 15 maggio 2018; in subordine, la chiedeva la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento di Pt_1 [...]
CP_ o, comunque, per la sproporzione del sinallagma contrattuale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo indebitamente ottenuto;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di rideterminare il valore delle prestazioni effettivamente eseguite dalla convenuta e Pt_1 condannarla alla restituzione della differenza tra la somma percepita e l'equivalente delle prime
(prestazioni effettivamente svolte).
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla medesima , che chiedeva Parte_1
pagina 2 di 14 l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno delle sue domande, l'attrice in riassunzione deduceva:
- Anzitutto, l'invalidità del contratto n. 25425 del 15 maggio 2018 per vizio del consenso, nella specie del dolo di cui all'art. 1439 cod. civ. Segnatamente, esponeva che tale – per conto di Per_1 [...]
CP_
– recatosi presso l'abitazione della aveva indotto quest'ultima a sottoscrivere il contratto Pt_1
mediante artifizi e raggiri, senza illustrarne il contenuto, nonché con false promesse di proficue commesse e falsa rappresentazione della realtà ed aveva, così, ottenuto la consegna di n. 5 assegni post datati a copertura del corrispettivo di euro 17.080,00 previsto dal contratto, dalla durata annuale;
- Sennonché, fino alla data d'incasso dell'ultimo assegno (i.e. fino al 30 ottobre 2018), in CP_1
spregio alle obbligazioni assunte che costituivano il servizio MES acquistato dalla si era Pt_1
limitata esclusivamente a presentare un resoconto contenente una lista di recapiti di esportatori di surgelati (alcuni dei quali neppure si occupavano di gelati), un diagramma che indicava la nazione in cui questi si trovavano e un diagramma non meglio descritto;
- Difatti, l'odierna attrice deduceva altresì che, nonostante i ripetuti solleciti, dopo oltre due anni e mezzo dal conferimento dell'incarico, si era resa gravemente inadempiente: non aveva fornito CP_1
alcuna consulenza in favore della non aveva supportato commercialmente la ditta YO, Pt_1
non aveva compiutamente sviluppato un sito web export oriented e non aveva presentato nessuna delle n. 10 opportunità commerciali minime che aveva contrattualmente garantito;
- L'odierna attrice evidenziava ulteriormente la palese sproporzione tra il compenso chiesto e ottenuto da ed il valore delle prestazioni effettivamente rese in favore della ditta YO e più sopra CP_1
descritte;
- Per tali ragioni, in data 28 novembre 2019 comunicava ad l'intenzione di Parte_1 CP_1
recedere dal contratto, invitandola a restituire le somme corrisposte e a risarcire i danni subiti da
Sayorana;
- A fronte del mancato riscontro da parte della convenuta, avviava la procedura di mediazione, a cui presenziava, salvo poi rendersi irreperibile al momento della sottoscrizione del verbale che, CP_1
perciò, aveva esito negativo;
- In ultimo, esponeva di essere venuta a conoscenza, prima dell'iscrizione a ruolo Parte_1 del procedimento in epigrafe in riassunzione, dell'esistenza di un procedimento penale per il reato di truffa pendente presso il Tribunale di Rimini (R.G.N.R. 4395/2016 mod. 21) a carico degli amministratori, dei soci e dei dipendenti dell'odierna convenuta e di cui produceva i relativi atti a suffragio delle attoree allegazioni fattuali.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
pagina 3 di 14 A tal fine, la convenuta eccepiva:
- La validità del consenso prestato in data 15 maggio 2018 dall'attrice a concludere il contratto n.
25425. infatti, riteneva di aver adeguatamente informato, in modo chiaro e completo, non CP_1
solo la ma pure il di lei marito, circa i contenuti e le modalità di erogazione dell'acquistando Pt_1
servizio MES. Aggiungeva che, del resto, in data 24 maggio 2018, ovvero durante la compilazione del documento export focus, in cui venivano nuovamente affrontate le tematiche del contratto, l'attrice nulla obiettava, né rispetto ai contenuti del regolamento contrattuale, né sulle modalità con cui fino a quel momento era stato eseguito il servizio MES (docc. 1, 2, 4, 14, e 10-11-12–15-15bis-15ter-17-
17bis-18-18bis-19-20 di parte convenuta);
- inoltre, respingeva la contestazione di inadempimento, a tal fine eccependo di aver CP_1
diligentemente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte, dalla fase preparatoria a quella esecutiva, ivi inclusa l'assistenza e la comunicazione con l'incaricante, entrambe costanti e durature;
evidenziava, poi, che, in spregio all'avversa ricostruzione fattuale, aveva presentato ben dieci opportunità commerciali (docc. da 21 a 30 di parte convenuta), provenienti da aziende a target (docc. 8, 9 e 14 di parte convenuta) che avevano fatto richiesta di listino prezzi (doc. 13 di parte convenuta);
- eccepiva la genericità e l'inconferenza delle avverse deduzioni in tema di sproporzione del CP_1
sinallagma contrattuale;
- La convenuta inoltre denunciava, da un lato, l'irritualità della produzione attorea del verbale di mediazione nella sua interezza, e dell'ulteriore documentazione di anonima provenienza, dall'inconsistente valore probatorio;
dall'altro, la violazione da parte della del principio di Pt_1
segretezza che governa l'ordinamento penale, a fronte della produzione degli atti provenienti dal procedimento penale, rispetto al quale l'attrice è peraltro estranea.
Alla prima udienza del 14 febbraio 2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito dell'istruttoria orale avvenuta mediante prova per testi e per interpello, in sede di udienza del
14 febbraio 2025, le parti hanno precisavano le conclusioni, così come riportate in epigrafe.
Il Giudice, dunque, ha tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni, e nei termini, che si esporranno di seguito.
, in qualità di titolare della ditta YO, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1
pagina 4 di 14 vedere dichiarata l'invalidità del contratto n. 25425 tra loro concluso, per nullità del contratto e/o per vizio del consenso da essa prestato in data 15 maggio 2018; in subordine, chiedeva di accertare la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento di o per la sproporzione del CP_1
sinallagma contrattuale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo ottenuto;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di rideterminare il valore delle prestazioni Pt_1 effettivamente eseguite dalla convenuta e condannare quest'ultima a restituire la differenza tra la somma percepita e l'equivalente delle prime (prestazioni effettivamente svolte).
Atteso che ha puntualmente contestato tutte le domande e le deduzioni attoree testé CP_1
sinteticamente riportate, ivi inclusa la domanda di nullità o di annullamento del contratto per vizio del consenso, è proprio da qui che prenderà avvio il presente accertamento.
Sulla validità del contratto.
Secondo la rappresentazione dei fatti prospettata da , le cause di invalidità sarebbero Parte_1 due: nullità per mancanza dell'accordo e annullabilità per vizio del consenso, asseritamente carpito con dolo da parte di CP_1
Posto che – sul piano logico – l'una domanda esclude l'altra, in ogni caso entrambe le argomentazioni difensive non meritano pregio.
Per ritenere insussistente l'invocata causa di nullità del contratto – che, secondo la tesi attorea, risiederebbe nella mancanza dell'elemento essenziale dell'accordo, a fronte dell'asserita mancata dimostrazione, da parte della convenuta, dell'accettazione di alla proposta contrattuale CP_1
sottoscritta dalla in data 15 maggio 2018 – basti prendere in esame alcune circostanze: Pt_1 anzitutto, in calce agli assegni post datati rilasciati dall'attrice, veniva apposta la firma “per accettazione” dall'incaricata (doc. “copia degli assegni” di parte attrice); in secondo luogo, non solo dal doc. 12 di parte convenuta emerge che, per conto di telefonava a CP_1 Parte_2 Tes_1 marito della per spiegare l'operatività del servizio;
ma – e soprattutto - in data 21 maggio Pt_1
2018 (doc. 6 di parte convenuta) per conto di inviava un'altra mail avente ad Persona_2 CP_1 oggetto informazioni in merito alla creazione del sito (obbligazione contenuta nell'accordo).
Le missive, giova precisare, sono state pacificamente ricevute da YO.
Tali circostanze e fatti concludenti devono valutarsi come univoca manifestazione della volontà negoziale di di accettazione della proposta avanzata dall'incaricante con la sottoscrizione del CP_1
contratto.
Sul tema si è peraltro espressa in questi termini la Corte di Cassazione: “[…] la manifestazione tacita di volontà negoziale deve sostanziarsi in un "contegno univocamente concludente, tale da assumere, secondo la coscienza sociale, un significato oggettivo, riferibile al soggetto quanto meno a titolo di
pagina 5 di 14 autoresponsabilità" (Cass. Sez. Lav., sent. 21 maggio 1980, n. 3351, Rv. 407150-01), in quanto,
"perché un determinato comportamento possa qualificarsi concludente è necessario che esso, valutato nella cornice delle circostanze di insieme, sia idoneo a giustificare la sicura ed univoca illazione del fatto psichico che si ricerca, in quanto lo presupponga per logica coerenza (nesso di continenza), oppure escluda, per logica repugnanza (nesso di incompatibilità), un fatto contrario" (Cass. Sez. 1, sent. 7 settembre 1970, n. 1274, Rv. 346955-01)” (Cass. Civ. sent. n. 26292/2019).
Per mera completezza espositiva, mette conto precisare che il contratto, così come predisposto da
[...]
CP_
è da ritenersi formalmente e sostanzialmente valido e immune da ulteriori rilievi di nullità, così come recentemente confermato dalla Corte d'Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi su analoga censura (Corte di Appello di Bologna, sent. n. 514/2025).
Stessa sorte merita la dedotta causa di invalidità per vizio del consenso prestato dalla a Pt_1
concludere con il contratto n. 25425. CP_1
Segnatamente, secondo la rappresentazione dei fatti così come prospettata dall'attrice, tale Per_1 per conto di avrebbe estorto il consenso dell'attrice rappresentando falsamente di avere CP_1
commesse già pronte, le quali, in caso di mancata conclusione del contratto, sarebbero state dirottate verso la concorrenza sul mercato.
Esaminate le circostanze rispettivamente dedotte, però, è senza dubbio esclusa, nel caso di specie, la configurabilità del vizio del consenso – nella fattispecie del dolo, essendo la falsa rappresentazione della realtà frutto dell'esogena attività (di tale ) e non endogena come nel caso dell'errore – Per_1
la cui rigorosa prova spetta a chi professa di esserne stata vittima, i.e. alla Pt_1
Nei fatti che occupano deve piuttosto parlarsi di dolus bonus, inidoneo ad inficiare la validità del rapporto contrattuale.
A tale conclusione si giunge per i seguenti motivi: in primo luogo, non avendo immediatamente ottenuto le paventate commesse in attesa di aggiudicazione, l'attrice ben avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di recesso, contrattualmente previsto dall'art. B)8. del contratto;
in secondo luogo, tali commesse falsamente prospettate, non meglio indicate nell'entità e nella provenienza (difatti i mercati internazionali preferenziali non erano in alcun modo influenzati da ciò, atteso che la nulla Pt_1
esponeva a riguardo), non possono assumere sufficiente grado di decettività insito nella causa di annullamento del contratto a cagione del “modesto livello di attendibilità che, in una determinata situazione di tempo, di luogo e di persone, è da presumere possa esser riconosciuta a certe affermazioni” (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 3001/1996), in riferimento all'attività imprenditoriale esercitata dalla – dunque non una comune consumatrice. Pt_1
Senza sottacere che, in sede d'interrogatorio formale, la in risposta al capitolo “Vero che tra Pt_1
pagina 6 di 14 Contr
e YO veniva concordato un corrispettivo forfettario nella misura di Euro 14.000,00 oltre
I.V.A.?”, ella dichiarava “Confermo di avere concluso il contratto nel senso che l'ho firmato.”, proseguendo la dichiarazione precisando “Io però non ho letto il contratto. Non so cosa prevedesse, mi sono fidata di quello che mi diceva . So solo che ho firmato gli assegni”. Parte_3
Per tutte le ragioni che precedono si dovrà concludere per la validità del contratto n. 25425 sottoscritto in data 15 maggio 2018.
Sull'inadempimento di CP_1
verso il corrispettivo ottenuto di euro 17.080,00, si obbligava a svolgere in favore di
[...]
, titolare della ditta Sayorana, il servizio “MES – Multi Export System e più Parte_1
specificamente analisi, consulenza, ricerca, selezione, presentazione e gestione di opportunità commerciali in diversi canali si distribuzione […] operanti in Gran Bretagna e Germania” (clausola
A) del contratto).
Più nel dettaglio, il regolamento contrattuale prevedeva l'erogazione del servizio in quattro fasi, meglio descritte alla clausola B)2. rubricata “Articolazione del servizio”: “a) attività di profilazione – export focus […] b) ricerca ed identificazione di aziende potenzialmente interessate all'acquisto […] c) selezione delle aziende target […] d) supporto commerciale […]”.
Si aggiungeva, inoltre, ai sensi dell'accordo speciale di cui alla clausola B)3., la creazione di un “sito”.
Ebbene, si scrutinerà di seguito l'intervenuto corretto adempimento di ciascuna delle summenzionate prestazioni, nell'ordine e ripartizione prevista dal contratto n. 25425.
Preliminarmente, però, è opportuno precisare che trattasi di obbligazioni di mezzi, così come emerge dalla lettura della pattuizione di cui alla clausola B.
2.d. – laddove è stabilito che l'incaricante
“riconosce, che la generazione di nuove opportunità commerciali […] dipende dall'effettivo rapporto qualità/prezzo che l'incaricante è in grado di offrire o che comunque intende offrire ed in relazione al quale all'incaricata nulla potrà essere imputato qualora, da parte del partner commerciale reperito dall'incaricata, non se ne riconosca la conveniente” – in combinato disposto con la clausola di cui alla lett. B)7. – nella parte in cui prevede che “L'incaricante si impegna a corrispondere all'incaricata, per le azioni, prestazioni di mezzi e risorse umane, apporti di know-how sopra descritti necessari per
l'espletamento del servizio MES, euro 19.000,00 + iva (23.180) come per legge, a prescindere dall'esito delle trattative condotte dalla incaricante con le opportunità procurate dalla incaricata.
[…]”.
Conseguentemente, l'indagine che segue, vaglierà il modus operandi e la professionalità impiegata dalla convenuta nell'esecuzione del contratto, in assolvimento dei doveri di diligenza tipici dell'appaltatore,
pagina 7 di 14 cioè di diligenza c.d. qualificata ai sensi dell'art. 1172, comma 2, cod. civ.
A fungere da riferimento nell'apprezzamento cui è chiamata la scrivente saranno le informazioni fornite all'attrice in fase precontrattuale, attraverso l'invito contenuto nella mail inviata da
[...]
per conto della convenuta in data 7 maggio 2018 (doc. 2 di parte convenuta) ad approfondire Tes_2
sul sito www.egointernational.it sia le caratteristiche del servizio, che la professionalità di CP_1
Di tale rinvio alla pagina web della convenuta (in questa sede – si ribadisce – utile paradigma di confronto della qualità di erogazione del servizio), vi è conferma anche nella dichiarazione resa dalla teste che, in risposta al capitolo “Vero che la Dott.ssa , nell'occasione, Testimone_3 Tes_3
[il riferimento è alla mail del 7 maggio 2018 di cui al doc. 1 di parte convenuta] presentava il servizio
Contr Contr offerto da invitando il a documentarsi sulla e sui suoi servizi, anche accedendo allo Tes_1 specifico sito internet?” affermava “Sì, io presentai Ego, descrissi il servizio e gli indicai il sito presso cui poteva reperire le informazioni.”
A mero titolo esemplificativo, infatti, nell'esplicazione delle fasi del servizio MES, si CP_1 esprime in questi termini “Svolgiamo il nostro lavoro scrupolosamente, analizzando a fondo le aziende clienti, per proporre le migliori soluzioni per un export efficace” (pag. 8 del doc. “copia dei servizi offerti dalla ego estratta dal sito ufficiale” di parte attrice).
La disamina, come premesso, riguarderà ciascuna delle quattro fasi in cui il servizio è articolato ai sensi della lett. B)2. del contratto.
a) L'attività di profilazione aziendale e dell'export-focus configura la prima obbligazione.
Alla luce della documentazione riversata in atti da parte convenuta, questa preliminare fase è stata correttamente adempiuta dall'incaricata: una volta raccolti i dati forniti dall'attrice attraverso CP_1
la compilazione dell'Export focus, ha dimostrato di averli elaborati ed utilizzati allo scopo di individuare una strategia aziendale di implementazione del commercio con mercati esteri, come sufficientemente prova l'Export Advice di cui al doc. 15 bis di parte convenuta.
b) La successiva fase sottoposta a vaglio è costituita dall'attività di ricerca e selezione delle aziende potenzialmente interessate all'acquisto.
Ebbene, nonostante la convenuta abbia tentato di suffragare l'eccezione di corretta esecuzione attraverso la produzione dei docc. 8, 9 e 13, la prestazione in esame deve ritenersi non adeguatamente, rectius non professionalmente, prestata.
In primo luogo, è bene evidenziare l'inconferenza dei docc. 8 e 9: tanto il primo documento (che rappresenta l'invio di una mail in data 11 giugno 2018 da per conto di con la Testimone_4 CP_1
quale si discute del creando listino prezzi dei prodotti offerti da YO e si riepilogano i mercati d'interesse, tuttavia identici a quelli già concordati), quanto il secondo documento (che rappresenta una pagina 8 di 14 mail di presentazione del 2 luglio 2018 di per conto di recante Parte_4 CP_1 nuovamente riepilogo del mercato d'interesse già definito in precedenza) devono piuttosto ricondursi alle attività di supporto ed assistenza riconducibili alla lett. a) e, in particolare, attività di consulenza e orientamento, ciò nella misura in cui nulla dimostrano circa l'esecuzione della ricerca e della selezione.
A tal fine, infatti, la mera conferma dei mercati già individuati nella precedente fase all'esito dell'attività di Export Advice, non apportando novità o modifiche, deve ritenersi priva di efficacia, se non totalmente inutile, nell'ambito della fornitura del servizio.
Il doc. 13, viceversa, sarebbe apparentemente riconducibile alla fase di ricerca e selezione.
Ebbene, analizzato con perizia l'estratto dell'area personale, che tuttavia resta per la maggior parte di esso illeggibile, emerge che sono stati complessivamente avviati, a far data dal 15 maggio 2018 e – non essendovi riferimenti all'anno, in assenza di precipua contestazione devono ritenersi come da durata contrattuale – fino al 15 maggio 2019, n. 169 contatti, i.e. meno di un contatto giornaliero, a fronte dell'ingente corrispettivo di euro 17.080,00 corrisposto dalla Pt_1
Ancor più nel dettaglio, dei 169 contatti, n. 9 sono avvenuti in gennaio, n. 19 nel mese di febbraio, n.
12 nel mese di marzo, n. 11 nel mese di aprile, n. 20 nel mese di maggio, n. 28 nel mese di giugno, n.
11, nel mese di luglio, n. 6 nel mese di agosto, n. 27 nel mese di settembre, n. 16 nel mese di ottobre, n.
30 nel mese di novembre e n. 8 nel mese di dicembre.
Dall'analisi dei dati testé riportata, appare evidente l'esiguità – da cui discende la scarsa qualità del servizio fornito – dei tentativi compiuti da di promuovere i prodotti offerti dall'attrice, CP_1
trattandosi peraltro di primi approcci dai quali sarebbe dovuto derivare il potenziale interesse delle aziende.
Senza sottacere che, il team MES, asseritamente “costantemente al lavoro” e grazie al quale la convenuta è “in grado di fornire risposte specifiche agli interrogativi legati all'internazionalizzazione
e a proporre una visione strategica” (pag. 11 del doc. “copia dei servizi offerti dalla ego estratta dal sito ufficiale” di parte attrice) – ha, in mesi con potenziale maggiore nel settore di riferimento di
YO (produzione di gelati), avviato solo n. 11 contatti nel mese di luglio e solamente n. 6 contatti nel mese di agosto.
Ma vi è di più.
c) Le interlocuzioni, infatti, non hanno condotto ad alcun riscontro idoneo a dimostrare il corretto adempimento della terza fase di selezione di aziende target, nonostante abbia eccepito il CP_1
corretto svolgimento e abbia dedotto la sussistenza di prova in base alla documentazione sub docc. da
21 a 31 (quest'ultimo documento rappresenta la missiva di messa in mora inviata dall'avv. Sparagna in data 28 novembre 2019 e, dunque, è palesemente inconferente).
pagina 9 di 14 Le attività di cui alla lett. b) e c) appaiono tra loro, se non sovrapponibili, certamente speculari.
Di ciò vi è prova nella commistione della esposizione di sulla propria pagina web, riprodotta CP_1 in copia dalla l'incaricata, infatti, nell'illustrare le modalità con cui viene erogato il servizio Pt_1
MES, distingue tra fase analitica, di profilazione e orientamento all'internazionalizzazione; fase esecutiva, rispetto alla quale è scritto “Ricerca costante di nuove opportunità di business.
Partecipazione a Fiere di settore ed eventi B2B. Visite all'estero ai Committenti, in rappresentanza o affiancamento delle aziende clienti. Organizzazione e supporto alle visite dei Committenti esteri presso
Contr le aziende clienti. Organizzazione di eventi B2B riservati ai soli clienti , sul territorio italiano.
Consulenza di: etichettatira, modalità resa merce, packaging, etc. Continuo supporto linquistico per la fase amministrativa e di gestione degli ordini: traduzione, gestione DDT, fatture etc. […]” (pag. 8 del doc. “copia dei servizi offerti dalla ego estratta dal sito ufficiale” di parte attrice).
Appare evidente che, oltre al mero invio di poche mail – prodotte in questa sede in lingua straniera, recanti in allegato il listino prezzi con descrizioni dell'immagine in italiano sebbene i destinatari fossero chiaramente esteri, e tutte, peraltro, totalmente ignorate da parte dei destinatari (attesa la mancata prova dell'ottenimento di riscontro alcuno) – nessun'altra attività sia stata posta in essere.
A tutto voler concedere, poi, non coglie nel segno neppure la prospettazione dei fatti operata dalla convenuta, secondo la quale le missive seguivano la richiesta di ulteriori informazioni da parte dei soggetti potenzialmente interessati.
Infatti, tale richiesta non può certamente essere sintomatica di una manifestazione d'interesse da parte delle dieci aziende perché connaturale e inscindibile rispetto all'attività di presentazione dell'azienda.
A ciò si aggiunga che i componenti del team MES, in sede di escussione testimoniale, hanno reso dichiarazioni del tutto generiche, contraddittorie e in gran parte conosciute de relato poiché relative a circostanze e fatti, nonché ad attività non eseguite personalmente, come sottolineato anche dall'attrice in sede di comparsa conclusionale.
La testimonianza resa dalla teste chiamata da in qualità di Responsabile Parte_2 CP_1 dell'Assistenza Clienti, è esemplificativa di quanto appena esposto.
Nel dettaglio, infatti, la chiamata a rispondere sui capitoli “Vero che dal momento della Parte_2
Contr sottoscrizione del contratto ha contattato almeno n.ro 70 imprese estere, tutte individuate attraverso canali e settori concordati con YO, con le quali ha interloquito almeno n.ro 197 volte, e tra le imprese contattate almeno n.ro 10 si sono manifestate interessate all'acquisto dei
Contr prodotti offerti da YO (come da documento prodotto da con il n.ro 13 che Le si mostra)”, richiedendo un listino prezzi e così determinando n.ro 10 opportunità commerciali (come da documenti Cont Contr prodotti da con i n.ri 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 che Le si mostrano)?” e “Vero che
pagina 10 di 14 Cont ha svolto, di concerto con YO, sia l'attività di profilazione (come da documenti prodotti da con i n.ri 14-15-15bis-15ter che Le si mostrano), sia quella di ricerca ed identificazione di aziende
Cont potenzialmente interessate all'acquisto (come da documenti prodotti da con i n.ri 8-9-13 che Le si Contr mostrano), sia quella di selezione delle aziende target (come da documenti prodotti da con i n.ri
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 che Le si mostrano) sia, infine, quella di supporto commerciale, Contr solo in parte documentata (come da documenti prodotti da con i n.ri 6-8-8bis-9-10-11-17-17bis-
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29- 30 che Le si mostrano), e consistita, più in generale, nella costante assistenza fornita tanto alla Sig.ra quanto al Sig. , durante l'intero Parte_1 Testimone_5
rapporto contrattuale ed anche nella presentazione di YO e dei suoi prodotti alle varie manifestazioni fieristiche, come avvenuto, per esempio, in occasione del Sigep tenutosi a Rimini nell'anno 2019?”, dapprima affermava genericamente, basandosi sulla prassi, rispettivamente che
“Questi dati presumo siano estrapolati dall'area riservata, evidentemente non li posso ricordare, ma Cont confermo le date. Confermo anche i docc. da 21 a 31 che mi si rammostrano. L'attività di rispetto
a questi documenti consiste nell'invio del listino prezzi ai potenziali clienti. Preciso che normalmente
l'invio di queste mail segue una richiesta del committente che ci chiede di inviargli informazioni e prezzi applicati dal nostro cliente.” e che “Sì, è testimoniato da quanto risulta nell'area riservata. I committenti riportati nell'area riservata, peraltro, sono riportati con i relativi dati dettagliati (e-mail, sito web, ecc…). Anche l'attività di selezione di aziende target è stata eseguita. Prima della selezione
c'è un'attività di profilatura dell'azienda per individuare e mirare la ricerca di aziende e committenti esteri. Inoltre, è stata svolta anche l'attività di supporto commerciale e confermo i docc. che mi si rammostrano”, salvo poi dichiarare, a chiarimento, “Non sono io che materialmente contatto i clienti, ma io opero nell'area riservata che, quindi, evidentemente riconosco” e poi ancora precisare “[…] non ho svolto personalmente le attività, ma come ho già detto ho visto i documenti che mi si rammostrano.”
Posto che, alla luce delle dichiarazioni della teste non è dato comprendere la differenza tra Parte_2
“contatto aperto” e “potenzialmente interessato all'acquisto”, neppure dall'escussione testimoniale appare compiutamente dimostrato l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nelle lett. b) e c) del contratto nella misura in cui le attività di cui al capitolato, come da stessa ammissione della teste, non sono state da lei personalmente realizzate.
d) Rispetto all'attività di consulenza tecnica e supporto commerciale, l'attrice ha sin dall'atto introduttivo dedotto, nello specifico, di non aver ricevuto la necessaria assistenza nell'adeguamento della ditta YO al mercato estero, né sul piano fiscale, né su quello burocratico.
però, che in questa sede respingeva le avverse contestazioni versando in atti i docc. 6, 8, 8bis, CP_1
9, 10, 11, 17, 17bis e da 20 a 30, sulla propria pagina web, nella sezione “Cosa facciamo per te”
pagina 11 di 14 Contr spiegava in questi termini il servizio offerto: “ è sempre vicino al cliente. Per te svolgiamo costantemente: attività promozionali, gestiamo i rapporti con i buyer esteri, elaboriamo statistiche di vendita con riferimento ai prodotti dell'azienda ed ai principali mercati di destinazione, ri assistiamo nella gestione di pratiche associale all'export, ci relazioniamo con gli agenti e i distributori dei mercati internazionali e forniamo un costante aggiornamento sui regolamenti fiscali, finanziari, assicurativi e di politica monetaria.” (pag. 2 del doc. “copia dei servizi offerti dalla ego estratta dal sito ufficiale” di parte attrice).
Anzitutto, è bene evidenziare che gran parte dei documenti indicati sono già stati analizzati poiché utilizzati dalla difesa della convenuta a corroborazione delle precedenti fasi.
Dunque, richiamate le rispettive suesposte considerazioni, deve certamente osservarsi la totale carenza di suffragio documentale, da parte di circa il corretto adempimento dell'attività di supporto e CP_1
consulenza – beninteso ulteriore rispetto a quelle strettamente connesse alla gestione pratica dell'area personale o alla redazione del listino prezzi – che si impegnava ad erogare in favore della ditta
YO.
È dunque palese la scarsa professionalità impiegata dal team MES, atteso che il servizio erogato si è limitato a mere questioni organizzative dell'esecuzione del loro rapporto contrattuale e non, come invece avrebbe dovuto essere, al supporto e alla consulenza dell'azienda nel percorso di internazionalizzazione, che costituiva d'altro canto l'oggetto e lo scopo per il quale veniva concluso il contratto.
In ultimo, come da accordi speciali, si impegnava a creare un sito web in favore dell'attrice. CP_1
La segnatamente, evidenziava che sul sito di si leggeva che “Per un'attività di Pt_1 CP_1
comunicazione efficace è necessario affidarsi a specialisti del Web e del Marketing, perché possiedono le giuste competenze per far diventare il web una risorsa del tuo business. Con noi sarà semplice per te far conoscere i tuoi prodotti e la tua attività in tutto il mondo, grazie ad un piano di marketing strategico, studiato dai nostri professionisti di Web Marketing”, “Export Web è il servizio che ti permette di strutturare la tua attività online, per supportare il tuo export ed aumentare le tue opportunità di business. L'utilizzo strategico e consapevole del Web ti permette di raggiungere un numero maggiore di utenti/potenziali clienti, interessati al Made in Italy.”; “Professionisti del web ti aiutano nell'acquisizione di potenziali clienti, attraverso l'utilizzo degli strumenti del web.”
L'importanza strategica del sito web veniva sottolineata anche e soprattutto nel documento Export
Advice.
Tuttavia, nei fatti che occupano l'attività di si è limitata alla mera traduzione in lingua tedesca CP_1
dei contenuti già presenti sul sito web della ditta YO e ciò si pone in aperta contraddizione non pagina 12 di 14 solo con quanto si impegnava a fare, ma pure con gli esiti della consulenza da essa stessa fornita in adempimento della lett. B)2.a), così recando disvalore all'unica prestazione che, come sopra esposto, poteva ritenersi adempiuta.
Conclusivamente e alla luce delle suesposte considerazioni la convenuta, nella veste di società specializzata nel settore, non ha correttamente adempiuto al contratto concluso con la e ciò a Pt_1 cagione delle gravi violazioni nell'erogazione del servizio del dovere di diligenza qualificata.
Difatti, la scarsa qualità delle prestazioni è ulteriormente suffragata dal mancato riscontro da parte delle aziende consultate da sebbene descritte come potenzialmente interessate all'acquisto, CP_1
nessuna richiedeva una quotazione e/o un preventivo.
Conseguentemente al grave ed accertato inadempimento, il contratto concluso in data 15 maggio 2018 dovrà essere dichiarato risolto.
Da ciò discende, quale effetto della risoluzione contrattuale, l'obbligo, da parte della convenuta, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro 17.080,00 (ovvero euro 14.000,00 + Iva) corrisposta ad mediante incasso degli assegni a quest'ultima consegnati dalla con CP_1 Pt_1
scadenza, ed incassati rispettivamente in data 30 giugno, 30 luglio, 30 agosto, 30 settembre e 30 ottobre
2018 (doc. “copia degli assegni” di parte attrice).
A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda di parte attrice;
2. Per l'effetto, dichiara risolto il contratto n. 25425 sottoscritto in data 15 maggio 2018 tra quale titolare della ditta individuale YO ed Parte_1 Controparte_1
[...]
3. Sempre per l'effetto, dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 17.080,00 in favore dell'attrice, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
4. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, della somma di euro 5.077,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 264,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 13 di 14 Forlì, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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