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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4032/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4032/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Email_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MINERVINI NICOLA
Ricorrente contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ANEDDA FRANCESCA
Resistente
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 5 marzo 2025: per la ricorrente “1. ordinare alla Parte_2 [...]
, di liberare immediatamente la banchina e l'ormeggio occupato Controparte_1 all'interno dello specchio d'acqua assegnato in concessione alla Parte_2
spostando in altro luogo la propria imbarcazione Venere II e rimuovendo tutti i
[...] materiali di sua proprietà dalla banchina;
2. delegare la Capitaneria di Porto all'esecuzione coattiva del provvedimento 3. condannare la a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente una somma pari a €. 1.000,00 per ogni mese di occupazione dell'ormeggio e della banchina,
a titolo di indennità di occupazione, a decorrere da Giugno 2022 e fino alla data del provvedimento conclusivo del presente giudizio.
4. ai sensi dell'art. 614 bis cpc, stabilire una penale non inferiore ad €.
pagina 1 di 7 250 per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento dell'emanando provvedimento di cui €. 150 per l'ormeggio ed €. 100 per la banchina;
Con vittoria di spese e compensi professionali”; per la resistente “piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa: • preliminarmente, accogliere l'eccezione pregiudiziale di rito di difetto di giurisdizione del GO e per l'effetto devolvere la controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo territorialmente competente ex art. 133 CPA;
in denegata ipotesi, in via preliminare di merito, dichiarare nullo il ricorso per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi e/o dichiarare il ricorso ex art. 702 bis inammissibile per incompatibilità del rito con la domanda;
sempre in via preliminare di merito, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società Parte_2
relativamente alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione da parte
[...]
Parte della di euro 1.000,00 mensili da Giugno 2022 all'emanazione del provvedimento di rilascio, nonchè in relazione all'ottenimento di un provvedimento per il rilascio immediato della banchina e per l'effetto dichiarare il ricorso improcedibile;
in denegata ipotesi, in via principale nel merito: dichiarare cessata la materia del contendere in relazione all'ottenimento di un provvedimento per il rilascio immediato della banchina, in quanto la concessione della società Controparte_2 non è più in essere, in quanto non è stata rinnovata dall' come da documentazione
[...] CP_3
sopravvenuta prodotta in corso di causa;
rigettare in toto la domanda avanzata dalla Società Ricorrente, relativamente alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione da parte della
Parte di euro 1.000,00 mensili da Giugno 2022 all'emanazione del provvedimento di rilascio, per tutte le ragioni dedotte;
• rigettare, in quanto totalmente infondata e non motivata, l'istanza avanzata dalla
Ricorrente ex art. 614 bis cpc;
conseguentemente, in via riconvenzionale nel merito: dichiarare il diritto di parte Resistente a riottenere la somma indebitamente pagata di euro 305,00 mensili (250,00 più iva) per il periodo da marzo 2013 a giugno 2022 per un totale di euro 34.160,00, per i motivi dedotti nell'atto principale, e, per l'effetto, condannare la società Parte_4
con sede legale a Livorno, in Via Guarini Giambattista n. 40, P.I , in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore a restituire alla società la somma Controparte_1
complessiva di euro 34.160,00, o la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, indebitamente trattenuta in mancanza di un titolo esistente e efficace, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, accertata la malafede dell'accipiens a far data dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. In ulteriore subordine, qualora il Giudice accolga la domanda di parte
Ricorrente di condannare parte Resistente alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di pagina 2 di 7 occupazione, si chiede che tale importo sia messo in compensazione con la somma indebitamente corrisposta da parte Resistente alla che ammonta ad euro 34.160,00, o la Parte_5
maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) Il processo veniva assegnato a questo Magistrato il 1 settembre 2022, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2022, la società Parte_2
domandava che la società fosse
[...] Controparte_1 condannata a restituire la banchina e l'ormeggio occupato all'interno dello specchio d'acqua assegnato in concessione alla ricorrente, rimuovendo tutti i materiali di sua proprietà dalla banchina e a pagare la somma di euro 1.000,00 per ogni mese di occupazione dell'ormeggio e della banchina, a titolo di indennità di occupazione, a decorrere dal giugno 2022 “fino alla data del provvedimento conclusivo del presente giudizio” e la somma giornaliera di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
A sostegno della domanda, la società ricorrente deduceva che: la era concessionaria dell'area demaniale marittima situata sulla sponda di Parte_2
levante della darsena vecchia di Livorno in forza di concessione n. 70/2021 (n. 78 rep) rilasciata dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale con atto del 08/11/2021 in forza della quale i propri soci potevano utilizzare gli ormeggi e la banchina retrostante;
con lettera del 31/05/2022 la comunicava le proprie dimissioni dalla che Parte_6 CP_1 Pt_2
venivano accettate con delibera del CDA del 28/06/2022; con lettera del 30/06/2022 la e proprietaria dell'imbarcazione Venere II, CP_1 CP_1 ormeggiata nell'area in concessione alla veniva invitata a liberare immediatamente l'ormeggio e Pt_2
la banchina;
Parte l'abusiva occupazione dell'area da parte della (ormeggio e banchina) causava un grave danno economico per la in quanto, oltre a occupare un posto al quale non aveva diritto e quindi a Pt_2
usufruire dei servizi predisposti e pagati dalla stessa per i propri soci, impediva alla di poter Pt_2 Pt_2
offrire il posto ad un altro socio effettivo o potenziale, che poteva colmare il vuoto economico lasciato
Parte dalla e quindi eliminare o almeno ridurre la perdita di guadagno.
i soci della pagavano una somma stabilita forfettariamente a titolo di concorso alle spese di Pt_2 gestione della concessione;
tale somma era pari a €. 250,00/mese ed era particolarmente bassa in pagina 3 di 7 quanto ciascun socio contribuiva alla gestione economica dell'organizzazione, conferendo il proprio pescato con il quale veniva alimentato il mercato del pesce, da i soci e l'organizzazione traevano il loro guadagno.
II. Con comparsa depositata in data 16 marzo 2023, si costituiva in giudizio la Società
[...]
la quale eccepiva il difetto di giurisdizione e nel merito Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente la condanna della stessa a pagare la somma di euro
34.160,00 pari all'importo di euro 305,00 versato dal marzo 2013 al giugno 2022 senza titolo, con rivalutazione ed interessi.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario non è fondata.
A pagina 6 della comparsa di costituzione si legge che il motopeschereccio denominato “Venere II” della si trovava ormeggiato nello spazio oggetto della concessione demaniale Controparte_4
marittima n.70/2021 rilasciato alla e ubicato presso la Parte_2 sponda di levante della Darsena Vecchia del porto di Livorno per l'ormeggio dei propri motopescherecci.
Il provvedimento amministrativo agli atti (n.70 del registro concessioni anni 2021) prevede che la concessione sia data alla allo scopo di occupare l'area Parte_2
demaniale da parte di motopescherecci della stessa. Parte_2
La ha receduto dal ruolo di socio della cooperativa e pertanto l'imbarcazione Parte_6 CP_1 non è più riconducibile alla cooperativa e deve liberare la banchina e l'ormeggio.
Sulla domanda giudiziale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto vertente tra titolare della concessione demaniale ed un soggetto terzo rispetto all'autorità amministrativa concedente il bene demaniale, quale la . Controparte_4
In base al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario ed il terzo, sempre che la P.A. concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e l'Amministrazione concedente abbia pagina 4 di 7 espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 2581 del 02/02/2018).
La legittimazione a domandare lo sgombero della banchina da parte di un motopeschereccio non riconducibile alla cooperativa ricorrente spetta al privato concessionario e non alla pubblica amministrazione perché è il privato concessionario ad avere il diritto di uso del bene demaniale.
Nel merito la domanda di sgombero della è fondata in quanto il diritto di occupare la Parte_2 banchina deriva unicamente dall'essere il motopeschereccio della cooperativa, presupposto che nel caso di specie non sussiste in quanto la è receduta il 31 maggio 2022 dalla qualità di socia CP_1
della cooperativa.
Entrambe le parti dichiarano la cessazione della materia del contendere in quanto la concessione demaniale in favore della è scaduta in data 31/12/2023. Parte_2
Si legge a pagina 1 della memoria della depositata in data 9 gennaio 2024: “tuttavia, per Parte_2 correttezza processuale, non possiamo non confermare che l'odierna esponente non ha ottenuto il rinnovo della concessione demaniale, scaduta quindi il 31/12/2023”.
La deduzione è fondata in quanto la non può più usare la banchina e non ha quindi più Parte_2 interesse ai sensi dell'art. 100 cpc alla relativa restituzione.
Venendo ad esaminare la domanda di condanna della società “a corrispondere alla CP_1 ricorrente una somma pari a €. 1.000,00 per ogni mese di occupazione dell'ormeggio e della banchina,
a titolo di indennità di occupazione, a decorrere da Giugno 2022 e sino alla definizione del presente giudizio” occorre qualificare preliminarmente la domanda come richiesta di risarcimento del danno per occupazione abusiva dello spazio demaniale dato in concessione alla cooperativa.
La società ricorrente non ha prodotto lo statuto della cooperativa per consentire al giudice di accertare gli obblighi dei soci receduti.
E', comunque, pacifico che la società avrebbe dovuto versare alla società cooperativa la CP_1
somma di euro 250,00 al mese e il proprio pescato, se non fosse receduta dalla cooperativa ai sensi dell'art. 2352 cc.
Il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante sussiste in quanto l'occupazione della banchina è stato abusivo.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022: “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di pagina 5 di 7 concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Il danno viene liquidato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cc nella misura di euro 300,00 al mese dalla data di efficacia del recesso ai sensi dell'art. 2532 III comma cc del 28 giugno 2022 alla scadenza della concessione del 31 dicembre 2023 per mesi 18 nella misura complessiva di euro 5.400,00.
L'importo, trattandosi di liquidazione di debito di valuta, viene maggiorato degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc e dalla domanda del 16 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc e della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dalla data di richiesta di restituzione della banchina del 28 giugno 2022 alla sentenza fino ad euro 7.536,75. viene condannata a pagare a Controparte_1
la somma di euro 7.536,75, oltre agli Parte_2 interessi dalla sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.
La tesi difensiva della società secondo cui la cooperativa, da quando era titolare della CP_1
concessione, dal 2010/2011, abusando della propria posizione di concessionaria, di fatto subaffittava illegittimamente i posti barca sia ai propri soci che a terzi facendosi pagare 250,00 euro oltre Iva al mese da tutti quanti, speculando sulla concessione, è infondata in diritto.
In base al disposto dell'art. 2512 I comma n.3 cc statuisce che le società cooperative a mutualità prevalente si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Nel caso di specie i soci conferivano il pescato e pagamento la somma mensile di euro 250,00, oltre
IVA.
La previsione del pagamento, oltre ad essere conforme al dettato del citato art. 2512 I comma n.3 cc, è anche rispettosa dell'art. 3 dello Statuto citato dalla società in quanto il pagamento della CP_1
somma di euro 250,00 oltre IVA consentiva ai soci di usufruire della banchina, servizio offerto dalla cooperativa, ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
La domanda riconvenzionale viene respinta.
In ultima, la tesi della società , secondo cui la cooperativa avrebbe avuto di fatto il CP_1 monopolio della banchina, ove il fondale era più fondo per consentire l'ormeggio, impedendo alle altre società proprietarie di motopescherecci di poter utilizzare la medesima, sebbene l'ordinanza n.24/1994 della Capitaneria di Porto lo consentisse, è infondata in diritto perché la concessione demaniale sulla sponda di Levante della Darsena Vecchia risulta essere stata data alla cooperativa, la quale aveva conseguentemente il diritto di uso esclusivo.
pagina 6 di 7 soccombente, viene condannato ai Controparte_1 sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di
[...]
spese che vengono liquidate nella misura di euro 264,00 Parte_2
per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro Parte_2 Controparte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda della cooperativa ricorrente di liberazione della banchina e dell'ormeggio; condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di euro 7.536,75, oltre agli interessi dalla Parte_2 sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di Controparte_1 Controparte_1
rimborso delle spese processuali a la Parte_2
somma di euro 264,00 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 27 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4032/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Email_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MINERVINI NICOLA
Ricorrente contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ANEDDA FRANCESCA
Resistente
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 5 marzo 2025: per la ricorrente “1. ordinare alla Parte_2 [...]
, di liberare immediatamente la banchina e l'ormeggio occupato Controparte_1 all'interno dello specchio d'acqua assegnato in concessione alla Parte_2
spostando in altro luogo la propria imbarcazione Venere II e rimuovendo tutti i
[...] materiali di sua proprietà dalla banchina;
2. delegare la Capitaneria di Porto all'esecuzione coattiva del provvedimento 3. condannare la a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente una somma pari a €. 1.000,00 per ogni mese di occupazione dell'ormeggio e della banchina,
a titolo di indennità di occupazione, a decorrere da Giugno 2022 e fino alla data del provvedimento conclusivo del presente giudizio.
4. ai sensi dell'art. 614 bis cpc, stabilire una penale non inferiore ad €.
pagina 1 di 7 250 per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento dell'emanando provvedimento di cui €. 150 per l'ormeggio ed €. 100 per la banchina;
Con vittoria di spese e compensi professionali”; per la resistente “piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa: • preliminarmente, accogliere l'eccezione pregiudiziale di rito di difetto di giurisdizione del GO e per l'effetto devolvere la controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo territorialmente competente ex art. 133 CPA;
in denegata ipotesi, in via preliminare di merito, dichiarare nullo il ricorso per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi e/o dichiarare il ricorso ex art. 702 bis inammissibile per incompatibilità del rito con la domanda;
sempre in via preliminare di merito, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società Parte_2
relativamente alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione da parte
[...]
Parte della di euro 1.000,00 mensili da Giugno 2022 all'emanazione del provvedimento di rilascio, nonchè in relazione all'ottenimento di un provvedimento per il rilascio immediato della banchina e per l'effetto dichiarare il ricorso improcedibile;
in denegata ipotesi, in via principale nel merito: dichiarare cessata la materia del contendere in relazione all'ottenimento di un provvedimento per il rilascio immediato della banchina, in quanto la concessione della società Controparte_2 non è più in essere, in quanto non è stata rinnovata dall' come da documentazione
[...] CP_3
sopravvenuta prodotta in corso di causa;
rigettare in toto la domanda avanzata dalla Società Ricorrente, relativamente alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione da parte della
Parte di euro 1.000,00 mensili da Giugno 2022 all'emanazione del provvedimento di rilascio, per tutte le ragioni dedotte;
• rigettare, in quanto totalmente infondata e non motivata, l'istanza avanzata dalla
Ricorrente ex art. 614 bis cpc;
conseguentemente, in via riconvenzionale nel merito: dichiarare il diritto di parte Resistente a riottenere la somma indebitamente pagata di euro 305,00 mensili (250,00 più iva) per il periodo da marzo 2013 a giugno 2022 per un totale di euro 34.160,00, per i motivi dedotti nell'atto principale, e, per l'effetto, condannare la società Parte_4
con sede legale a Livorno, in Via Guarini Giambattista n. 40, P.I , in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore a restituire alla società la somma Controparte_1
complessiva di euro 34.160,00, o la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, indebitamente trattenuta in mancanza di un titolo esistente e efficace, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, accertata la malafede dell'accipiens a far data dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. In ulteriore subordine, qualora il Giudice accolga la domanda di parte
Ricorrente di condannare parte Resistente alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di pagina 2 di 7 occupazione, si chiede che tale importo sia messo in compensazione con la somma indebitamente corrisposta da parte Resistente alla che ammonta ad euro 34.160,00, o la Parte_5
maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) Il processo veniva assegnato a questo Magistrato il 1 settembre 2022, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2022, la società Parte_2
domandava che la società fosse
[...] Controparte_1 condannata a restituire la banchina e l'ormeggio occupato all'interno dello specchio d'acqua assegnato in concessione alla ricorrente, rimuovendo tutti i materiali di sua proprietà dalla banchina e a pagare la somma di euro 1.000,00 per ogni mese di occupazione dell'ormeggio e della banchina, a titolo di indennità di occupazione, a decorrere dal giugno 2022 “fino alla data del provvedimento conclusivo del presente giudizio” e la somma giornaliera di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
A sostegno della domanda, la società ricorrente deduceva che: la era concessionaria dell'area demaniale marittima situata sulla sponda di Parte_2
levante della darsena vecchia di Livorno in forza di concessione n. 70/2021 (n. 78 rep) rilasciata dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale con atto del 08/11/2021 in forza della quale i propri soci potevano utilizzare gli ormeggi e la banchina retrostante;
con lettera del 31/05/2022 la comunicava le proprie dimissioni dalla che Parte_6 CP_1 Pt_2
venivano accettate con delibera del CDA del 28/06/2022; con lettera del 30/06/2022 la e proprietaria dell'imbarcazione Venere II, CP_1 CP_1 ormeggiata nell'area in concessione alla veniva invitata a liberare immediatamente l'ormeggio e Pt_2
la banchina;
Parte l'abusiva occupazione dell'area da parte della (ormeggio e banchina) causava un grave danno economico per la in quanto, oltre a occupare un posto al quale non aveva diritto e quindi a Pt_2
usufruire dei servizi predisposti e pagati dalla stessa per i propri soci, impediva alla di poter Pt_2 Pt_2
offrire il posto ad un altro socio effettivo o potenziale, che poteva colmare il vuoto economico lasciato
Parte dalla e quindi eliminare o almeno ridurre la perdita di guadagno.
i soci della pagavano una somma stabilita forfettariamente a titolo di concorso alle spese di Pt_2 gestione della concessione;
tale somma era pari a €. 250,00/mese ed era particolarmente bassa in pagina 3 di 7 quanto ciascun socio contribuiva alla gestione economica dell'organizzazione, conferendo il proprio pescato con il quale veniva alimentato il mercato del pesce, da i soci e l'organizzazione traevano il loro guadagno.
II. Con comparsa depositata in data 16 marzo 2023, si costituiva in giudizio la Società
[...]
la quale eccepiva il difetto di giurisdizione e nel merito Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente la condanna della stessa a pagare la somma di euro
34.160,00 pari all'importo di euro 305,00 versato dal marzo 2013 al giugno 2022 senza titolo, con rivalutazione ed interessi.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario non è fondata.
A pagina 6 della comparsa di costituzione si legge che il motopeschereccio denominato “Venere II” della si trovava ormeggiato nello spazio oggetto della concessione demaniale Controparte_4
marittima n.70/2021 rilasciato alla e ubicato presso la Parte_2 sponda di levante della Darsena Vecchia del porto di Livorno per l'ormeggio dei propri motopescherecci.
Il provvedimento amministrativo agli atti (n.70 del registro concessioni anni 2021) prevede che la concessione sia data alla allo scopo di occupare l'area Parte_2
demaniale da parte di motopescherecci della stessa. Parte_2
La ha receduto dal ruolo di socio della cooperativa e pertanto l'imbarcazione Parte_6 CP_1 non è più riconducibile alla cooperativa e deve liberare la banchina e l'ormeggio.
Sulla domanda giudiziale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto vertente tra titolare della concessione demaniale ed un soggetto terzo rispetto all'autorità amministrativa concedente il bene demaniale, quale la . Controparte_4
In base al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario ed il terzo, sempre che la P.A. concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e l'Amministrazione concedente abbia pagina 4 di 7 espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 2581 del 02/02/2018).
La legittimazione a domandare lo sgombero della banchina da parte di un motopeschereccio non riconducibile alla cooperativa ricorrente spetta al privato concessionario e non alla pubblica amministrazione perché è il privato concessionario ad avere il diritto di uso del bene demaniale.
Nel merito la domanda di sgombero della è fondata in quanto il diritto di occupare la Parte_2 banchina deriva unicamente dall'essere il motopeschereccio della cooperativa, presupposto che nel caso di specie non sussiste in quanto la è receduta il 31 maggio 2022 dalla qualità di socia CP_1
della cooperativa.
Entrambe le parti dichiarano la cessazione della materia del contendere in quanto la concessione demaniale in favore della è scaduta in data 31/12/2023. Parte_2
Si legge a pagina 1 della memoria della depositata in data 9 gennaio 2024: “tuttavia, per Parte_2 correttezza processuale, non possiamo non confermare che l'odierna esponente non ha ottenuto il rinnovo della concessione demaniale, scaduta quindi il 31/12/2023”.
La deduzione è fondata in quanto la non può più usare la banchina e non ha quindi più Parte_2 interesse ai sensi dell'art. 100 cpc alla relativa restituzione.
Venendo ad esaminare la domanda di condanna della società “a corrispondere alla CP_1 ricorrente una somma pari a €. 1.000,00 per ogni mese di occupazione dell'ormeggio e della banchina,
a titolo di indennità di occupazione, a decorrere da Giugno 2022 e sino alla definizione del presente giudizio” occorre qualificare preliminarmente la domanda come richiesta di risarcimento del danno per occupazione abusiva dello spazio demaniale dato in concessione alla cooperativa.
La società ricorrente non ha prodotto lo statuto della cooperativa per consentire al giudice di accertare gli obblighi dei soci receduti.
E', comunque, pacifico che la società avrebbe dovuto versare alla società cooperativa la CP_1
somma di euro 250,00 al mese e il proprio pescato, se non fosse receduta dalla cooperativa ai sensi dell'art. 2352 cc.
Il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante sussiste in quanto l'occupazione della banchina è stato abusivo.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022: “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di pagina 5 di 7 concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Il danno viene liquidato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cc nella misura di euro 300,00 al mese dalla data di efficacia del recesso ai sensi dell'art. 2532 III comma cc del 28 giugno 2022 alla scadenza della concessione del 31 dicembre 2023 per mesi 18 nella misura complessiva di euro 5.400,00.
L'importo, trattandosi di liquidazione di debito di valuta, viene maggiorato degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc e dalla domanda del 16 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc e della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dalla data di richiesta di restituzione della banchina del 28 giugno 2022 alla sentenza fino ad euro 7.536,75. viene condannata a pagare a Controparte_1
la somma di euro 7.536,75, oltre agli Parte_2 interessi dalla sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.
La tesi difensiva della società secondo cui la cooperativa, da quando era titolare della CP_1
concessione, dal 2010/2011, abusando della propria posizione di concessionaria, di fatto subaffittava illegittimamente i posti barca sia ai propri soci che a terzi facendosi pagare 250,00 euro oltre Iva al mese da tutti quanti, speculando sulla concessione, è infondata in diritto.
In base al disposto dell'art. 2512 I comma n.3 cc statuisce che le società cooperative a mutualità prevalente si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Nel caso di specie i soci conferivano il pescato e pagamento la somma mensile di euro 250,00, oltre
IVA.
La previsione del pagamento, oltre ad essere conforme al dettato del citato art. 2512 I comma n.3 cc, è anche rispettosa dell'art. 3 dello Statuto citato dalla società in quanto il pagamento della CP_1
somma di euro 250,00 oltre IVA consentiva ai soci di usufruire della banchina, servizio offerto dalla cooperativa, ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
La domanda riconvenzionale viene respinta.
In ultima, la tesi della società , secondo cui la cooperativa avrebbe avuto di fatto il CP_1 monopolio della banchina, ove il fondale era più fondo per consentire l'ormeggio, impedendo alle altre società proprietarie di motopescherecci di poter utilizzare la medesima, sebbene l'ordinanza n.24/1994 della Capitaneria di Porto lo consentisse, è infondata in diritto perché la concessione demaniale sulla sponda di Levante della Darsena Vecchia risulta essere stata data alla cooperativa, la quale aveva conseguentemente il diritto di uso esclusivo.
pagina 6 di 7 soccombente, viene condannato ai Controparte_1 sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di
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spese che vengono liquidate nella misura di euro 264,00 Parte_2
per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
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contro Parte_2 Controparte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
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dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda della cooperativa ricorrente di liberazione della banchina e dell'ormeggio; condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di euro 7.536,75, oltre agli interessi dalla Parte_2 sentenza ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di Controparte_1 Controparte_1
rimborso delle spese processuali a la Parte_2
somma di euro 264,00 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 27 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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