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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 180/2025 tra le parti:
cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIOVANNELLI GIOVANNI (cf C.F._2
ATTORE OPPONENTE cf , CP_1 C.F._3
(cf ), CP_2 C.F._4 con l'avv. MENICHETTI CRISTINA (cf ) C.F._5
CONVENUTI
Decisa a Pistoia in data 21/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta contenente p.c. dep. 22.9.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuti: come da nota scritta contenente p.c. dep. 19.9.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione promossa da avverso il d.i. n. Parte_1
865/2024 emesso dall'intestato Tribunale, con clausola di provvisoria esecuzione, in data 13.11.2024 in favore di e CP_2 CP_1 per l'importo di euro 70.000,00 oltre interessi e spese di procedura quale credito vantato nei confronti dell'ingiunto per il pagamento della quota parte di mutuo gravante sul medesimo per accordi fra le parti di cui all'atto di compravendita 28.5.2015 relativo a immobile sito in Montecatini Terme (PT) via Tanelli n. 27 e corrisposta invece dai ricorrenti in monitorio, stante l'insolvenza della controparte, onde poter ottenere dall'istituto di credito mutuante la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile de quo. A fondamento della propria richiesta di revoca del titolo opposto, parte attrice deduce che la propria obbligazione di estinzione del mutuo sarebbe riferita, temporalmente, al termine di scadenza dell'ultima rata il quale in virtù della normativa Covid sarebbe da individuare al 30.11.2026: in quest'ottica,
l'opponente dichiara espressamente di impegnarsi a provvedere al pagamento dell'importo residuo del mutuo a tale data, indicata come data di scadenza del piano di ammortamento.
In aggiunta, viene eccepita ex parte actoris la carenza di legittimazione attiva di - con la quale i ricorrenti in monitorio, odierni convenuti, Parte_2 avevano intavolato la trattativa conclusa con il pagamento dell'importo ingiunto - onde provvedere alla riscossione del credito vantato da
[...] per assenza di iscrizione di ai sensi dell'art. 106 T.U.B.. CP_3 Pt_2
I.2. Si costituiscono in giudizio i convenuti, denunciando la dilatorietà dell'opposizione e contestando recisamente la fondatezza di entrambi i motivi di doglianza avversari, di cui chiedono l'integrale rigetto con conferma del d.i. opposto e vittoria di spese di giudizio:
“Voglia il Tribunale di Pistoia, contrariis rejectiis
1) In Via pregiudiziale e preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, confermandone l'immediata esecutività non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e risultando palesemente destituita di fumus;
2) Nel merito in tesi, rigettare l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) Nel merito, in ipotesi subordinata, condannare comunque per Parte_1 le causali di cui in parte motiva, al pagamento, nei confronti degli attori, della complessiva somma di € 70.000,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
I.3. Respinta l'istanza attorea ex art. 649 c.p.c. (cfr. ordinanza 10.5.2025 nel sub-fascicolo R.G. n. 180-1/2025), in assenza di deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c. alla prima udienza i convenuti formulano proposta conciliativa poi non accettata da controparte, talché in assenza di istanze istruttorie da delibare viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi. II. L'opposizione si presente come manifestamente dilatoria e infondata per i motivi che si espongono.
Le circostanze di fatto poste a base della controversia sono pacifiche tra le parti e possono essere così riassunte:
In data 28.5.2015 la società Shafo s.r.l. (di cui era ed è socia la convenuta e hanno acquistato da CP_2 CP_2 Parte_1 rispettivamente la nuda proprietà ed il diritto di abitazione di un fabbricato per civile abitazione sito in Montecatini Terme (PT) Via dei Tanelli n. 27 per il prezzo concordato di € 380.000,00 di cui € 239.000,00 corrisposti con acconti prima del rogito e il saldo di € 141.000,00 da pagare mediante accollo
(parziale) del mutuo di € 400.00,00 stipulato da con la Pt_1 [...]
(ora e a garanzia del quale era stata Controparte_4 Controparte_3 iscritta ipoteca volontaria sull'immobile medesimo. Alla data del rogito notarile il debito residuo del venditore nei confronti dell'istituto di credito per il predetto mutuo ammontava all'importo di € 210.954,00 di cui Shafo s.r.l. e si sono accollate il pagamento fino alla concorrenza della somma CP_2 dovuta a saldo del prezzo di compravendita, cioè € 141.000,00; il da Pt_1 parte sua, si è obbligato a pagare alla Banca creditrice la somma residua necessaria ad estinguere il mutuo ipotecario ed ottenere la cancellazione dell'ipoteca volontaria pari a complessivi € 69.954,06 (210.954,00 –
141.000,00) una volta che le acquirenti avessero ultimato il pagamento del prezzo accollandosi parte delle rate del mutuo ossia entro e non oltre la data in cui, secondo il piano di ammortamento del mutuo, il debito residuo, grazie ai pagamenti effettuati dalle acquirenti, sarebbe ammontato ad una somma pari o inferiore ad € 69.954,06.
Tuttavia, al momento in cui la convenuta ha chiesto alla di CP_2 CP_3 prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del pagamento del mutuo, su incarico di Controparte_5 ha negato l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca Controparte_3 eccependo il mancato pagamento integrale del debito residuo da parte del il quale, a fronte delle contestazioni delle acquirenti, non avrebbe Pt_1 provveduto all'estinzione del proprio debito;
cosicché gli odierni convenuti
(essendo medio tempore divenuta piena proprietaria del bene CP_2
e avendo ceduto al coniuge il diritto di abitazione sullo stesso) CP_1 hanno intrapreso una trattativa con onde provvedere Parte_2 personalmente all'estinzione del mutuo ipotecario in luogo del debitore inadempiente al fine di evitare l'esecuzione forzata sull'immobile di loro proprietà e ottenere la cancellazione dell'ipoteca, corrispondendo quindi a a saldo e stralcio l'importo complessivo di euro Controparte_3
70.000,00 con bonifico bancario 27.9.2024.
In un simile quadro fattuale, entrambe le ragioni di doglianza spiegate dall'attore si appalesano ictu oculi prive di pregio giuridico, come già argomentato in limine litis in sede di decisione sull'istanza inibitoria attorea ex art. 649 c.p.c..
In quel contesto - in disparte il profilo del periculum, ivi del tutto assente siccome mancante di una sia pur generica allegazione, ma che non interessa ai fini della decisione nel merito che oggi ci occupa - per quanto attiene al fumus dell'opposizione si evidenziava, con considerazioni che devono trovare integrale conferma siccome non scalfite da alcuna acquisizione istruttoria
(stante anche la natura documentale della causa) né da argomenti atti a far diversamente opinare, che:
(i) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di a procedere Parte_2 al recupero del credito di titolarità di già Controparte_3 [...]
a propria volta contraente il mutuo 2.11.2006 all'origine Controparte_4 del presente contenzioso, si profila del tutto irrilevante, per la ragione assorbente dell'avere parte convenuta documentato sin dalla fase monitoria di aver corrisposto l'importo di cui al d.i. qui opposto direttamente in favore di ossia del soggetto creditore (cfr. docc. 14-15 fasc. Controparte_3 monitorio) e non si vede cosa altro debba essere aggiunto sulla questione in quanto è acquisizione documentale che non abbia riscosso Parte_2 alcunché.
In abundantiam, al mero fine di sostanziare l'addebito di dilatorietà dell'opposizione, merita evidenziare come parte attrice nulla abbia contestato, né abbia provveduto a effettuare disconoscimento della propria firma, in merito a quanto dedotto e documentato dai convenuti (doc. 20 fasc. convenuti) circa la delega loro conferita dallo stesso per acquisire da Pt_1 [...] informazioni circa l'esposizione debitoria inerente il mutuo CP_3 garantito con ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà , Controparte_6 delega contenuta in missiva significativamente inviata dal sia alla Pt_1
sia alla dunque con implicito CP_3 Controparte_7 riconoscimento dell'odierno attore sulla legittimazione di a Parte_2 trattare la questione in discorso;
(ii) quanto all'individuazione del termine di scadenza dell'obbligazione di pagamento dell'ultima rata del mutuo 2.11.2006 in base al piano di ammortamento, originariamente fissata al 30.11.2021, la stessa non merita di essere delibata secondo la prospettazione attorea. In particolare, parte attrice per un verso ha dedotto assai genericamente che detto termine 30.11.2021 sarebbe stato prorogato al 30.11.2026 “per evento Covid e quant'altro” senza indicare né la specifica normativa di riferimento, né le specifiche circostanze e accordi con la che avrebbero portato a tale proroga, per altro verso ha CP_3 depositato un solo documento (doc. 3 fasc. attoreo) nel quale non è contenuto alcun richiamo alla normativa Covid né vi si rinviene l'indicazione della data del 30.11.2026, ma anzi vi si legge solamente una proroga di 12 mesi a partire dalla rata con scadenza 31.1.2021 che quindi condurrebbe a individuare il termine ultimo di pagamento nel 31.1.2022, ben antecedente sia alla transazione che al pagamento effettuato dai convenuti opposti (datato
27.9.2024) e in forza del quale costoro hanno agito in via monitoria.
Sempre in ottica di apportare argomenti attestanti la pretestuosità dell'opposizione, si nota ancora come l'attore non abbia contestato l'allegazione dei convenuti per la quale costui non ha mai saldato alcuna rata, neppure quelle scadute prima dell'espansione della pandemia e normativa emergenziale connessa e, quindi, sicuramente non coinvolte dall'asserita (e mai provata) proroga dei termini.
Per tali ragioni, il titolo monitorio opposto deve trovare integrale conferma.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, osservandosi come parte convenuta abbia onestamente chiesto la liquidazione dei compensi ai valori minimi stante la natura documentale della causa e la totale assenza di attività istruttoria/di trattazione (neppure sono state depositate le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c.), esauritasi nella partecipazione alla prima udienza ex art. 183 c.p.c..
La natura dilatoria e manifestamente infondata dell'opposizione, come illustrato in parte motiva, oltre alla mancata adesione di parte attrice alla proposta conciliativa espressamente formulata ex adverso - e in forza della quale i convenuti erano disposti a dilazionare il pagamento del credito sino alla data del 30.11.2026 e a rinunciare non solo agli interessi sulla somma capitale dovuta, ma anche alle spese di lite (comprensive del procedimento monitorio e del presente giudizio di merito), purché il debitore offrisse idonea garanzia reale o personale (cfr. verbale udienza 12.6.2025) che costui però non ha fornito - giustificano la condanna di parte attrice (non necessitante di apposita domanda di parte) al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., che si ritiene congruo quantificare nella metà dell'importo complessivamente liquidato a titolo di spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 865/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.11.2024;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., di un ulteriore importo pari a 1/2 di quanto complessivamente liquidato a titolo di spese di lite al capo 2) del presente dispositivo.
Pistoia, 21/12/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini