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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/06/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8690/2022 promossa da:
, (C.F. e P.I.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig.ra con sede in Genova, Corso Europa 53-55-57, Parte_2 elettivamente domiciliata in Genova Via C.R. Ceccardi 1/6 nello Studio dell'Avv. Giovanni Pattay
(C.F. ), che la rappresenta assiste e difende come da procura speciale rilasciata C.F._1 su foglio separato allegato all'atto di citazione
ATTORE in opposizione contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante Rag. , con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 14/28 (P. IVA Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Gabriele D'Annunzio 2/45A, presso lo P.IVA_2
Studio degli Avvocati Laura Lambagi e Simona Stefania Cambria (ai fini delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento si indicano le seguenti caselle di pec:
che la rappresentano Email_1 Email_2
e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, in forza di separata procura alle liti,
CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione, previa ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse,
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2089/2022 del Tribunale di Genova del 25/07/2022 con ogni consequenziale pronuncia;
2) in ogni caso respingere ogni domanda formulata da
[...]
3) dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di euro 24.444,61 ovvero la Parte_1
pagina 1 di 13 somma ritenuta di Giustizia, 4) in via meramente subordinata, compensare parte del credito vantato dalla con quello vantato dall'esponente e, conseguentemente, condannare la a CP_1 CP_1 corrispondere a l'importo pari a € 11.360,77, o la Parte_1 somma ritenuta di Giustizia;
5) maggiorare le somme dovute di rivalutazione e interessi;
6) con vittoria delle spese di lite”;
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà, totale o, quantomeno, parziale, al decreto ingiuntivo n. 2089/2022, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, In via principale: - rigettare l'avversa opposizione, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, in fatto e in diritto, oltre che non provata;
- respingere tutte le eccezioni e domande avversarie;
- dichiarare che nulla è dovuto da
a per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa e, conseguentemente, CP_1 Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare, per l'effetto, al pagamento Parte_1 in favore di di € 13.083,84, oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria e imposta di registro CP_1 sul decreto ingiuntivo opposto, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale adito;
- condannare al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha Controparte_1 ottenuto decreto ingiuntivo n. 2089/2022 dal Tribunale di Genova per un totale di € 13.083,84 in sorte capitale (per n. 46 fatture scadute e insolute relative all'attività contabile degli anni 2020-2021-2022 e a quella di elaborazione dei cedolini paga), oltre interessi, spese, compensi di procedura ed accessori di legge, nei confronti di Parte_1
[...] ha proposto opposizione ammettendo di
[...] aver intrattenuto “una relazione contrattuale con l'opposta, Controparte_1
che “prevedeva l'assunzione dell'incarico da parte della convenuta, della
[...] totale gestione degli adempimenti contabili, fiscali e tributari dell'opponente” ma che nulla era dovuto in quanto:
▪ il legale rappresentante della Controparte_1
, e così gli altri soci della società opposta, non erano
[...] Controparte_3 iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti;
▪ da verifiche erano emersi gravissimi e ripetuti inadempimenti (contestati con prod. 2,3) meglio indicati nella perizia del Dott. dottore commercialista, che, nel redigere Per_1 nuovamente la contabilità societaria per l'anno 2021, per la parte economica (l'analisi era limitata al solo anno 2021) così concludeva :”il sottoscritto, avendo effettuato le verifiche e i controlli sulla contabilità societaria dell'anno 2021, ritiene che la contabilità ordinaria della società risulti carente ed in alcune parti Parte_1 omessa, in quanto:
1. risultano mancanti nella contabilità societaria le scritture di registrazione delle fatture di alcuni fornitori, soprattutto stranieri, tale per cui l'omessa registrazione ha generato la non rilevazione del costo sostenuto dalla Società, per complessivi Euro 7.197,65; 2. alcuni pagamenti di costi societari non sono stati erroneamente imputati a
pagina 2 di 13 riduzione di debiti pregressi verso fornitori;
3. i debiti erariali pagati dalla Società attraverso la rateizzazione delle cartelle non sono stati registrati a riduzione dei debiti aperti nello stato patrimoniale della Società, per complessivi Euro 20.153,97; 4. non sono stati registrati costi della società, che avrebbero pertanto ridotto l'utile nello stato patrimoniale della Società, per complessivi Euro 5.693,34; 5. mancata contabilizzazione di ricavi della Società, per la vendita di mascherine attraverso il canale per complessivi Euro 663,10; 6. non risulta CP_4 contabilizzato il costo di competenza dell'esercizio 2021, relativamente al maxi canone iniziale versato nel 2012 dalla società per l'acquisto dell'immobile, per complessivi Euro 4.644,44; 7. risulta che sia stato registrato un doppio costo nella contabilità societaria, costo inserito al lordo IVA per complessivi Euro 3.274,00; 8. lo stato patrimoniale della società rileva conti in negativo, un conto transitorio della “dubbia natura” e crediti inesistenti per importi rilevanti, oltre a fatture da ricevere non movimentate dal 2019.”
▪ emergeva quindi un danno contabile pari a € 18.198,53. A detto importo dovevano aggiungersi, poi, le spese sostenute per la redazione della perizia da parte del Dott. (€ 4.000,00 Per_1 oltre CP Dottori Commercialisti 4 % e IVA) e gli altri costi sostenuti: avviso di parcella (prod. 6) del 31/03/2022 del Dott. per € 636,48 e avviso di parcella (prod. 7) del Persona_2 30/06/2022 del Dott. per € 534,40. Il danno totale era quindi pari ad euro Persona_2
24.444,61 e giustificava il rigetto della pretesa creditoria, per evidente grave inadempimento alla prestazione, e la condanna dell'opposta al pagamento dei danni patiti, previa eventuale compensazione con il minor credito riconosciuto.
si è Controparte_1 costituita eccependo:
▪ che il servizio di elaborazione dati contabili e fiscali offerto dalla società a tutti i suoi clienti (a mero titolo esemplificativo, tenuta delle scritture contabili e redazione dei modelli IVA) non richiedeva requisiti specifici e per esso non occorreva alcuna iscrizione in apposito albo professionale;
e che, laddove necessario (ad es. in materia di consulenza del lavoro), si CP_1 avvaleva della collaborazione di professionisti abilitati;
▪ che nessun errore e/o omissione e/o inadempimento erano stati commessi nell'espletamento della sua attività professionale e che ogni addebito indicato nella perizia a firma dott. era infondato per le ragioni tutte indicate in comparsa;
errati erano poi i criteri di Per_1 stima utilizzati per la quantificazione del “presunto”danno;
▪ che la pretestuosità dell'opposizione era comprovata dal fatto che era cliente Parte_1 di dal 2018 ed aveva sollevato le proprie doglianze solo dopo aver ricevuto la richiesta di CP_1 pagamento di ben n. 46 fatture scadute, relative agli anni 2020/2021/2022;
▪ che, ad ogni buon conto, l'opposizione verteva esclusivamente sulla contabilità relativa all'anno 2021, mentre le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardano tutta l'attività contabile/fiscale svolta da dal 2019 in avanti e attività di elaborazione dei cedolini CP_1 parimenti non contestata (anzi l'opponente, a maggio 2022, aveva riconosciuto il suo debito nei confronti di , comunicandole di aver provveduto a saldare alcune fatture, tra cui quelle CP_1 relative alla contabilità, inerenti il periodo dicembre 2021/marzo 2022, All. H, già prod. 6 fascicolo monitorio), senza tuttavia che di tale pagamento vi fosse traccia.
pagina 3 di 13 Ha quindi chiesto la conferma del decreto.
La causa è stata istruita attraverso consulenza tecnica sul seguente quesito:
“1) verifichi il ctu se l'attività prestata da Controparte_1
e documentata in atti rientri tra quelle riservate ai soggetti iscritti ad
[...] albi o provvisti di abilitazione o corrisponda a mera attività materiale di elaborazione dati ai fini contabili che non richiede la predetta iscrizione/abilitazione (cfr. sul punto Cassazione civile n. 14084/2010 “L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari.
Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva escluso il diritto al compenso chiesto da un consulente del lavoro, affermando che le attività professionali svolte – tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli NA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio – non rientravano in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione”); 2)nel caso in cui siano state prestate attività richiedenti iscrizione/abilitazione dica il ctu se Controparte_1 si sia avvalsa, per l'espletamento di tali
[...] CP_1 Controparte_1 incombenti, di personale legato da rapporto di dipendenza/collaborazione dotato di detta iscrizione/abilitazione sulla scorta di quanto documentato in giudizio;
3)verifichi la correttezza delle obiezioni contenute nella perizia di parte a firma dott. (esclusivamente riferibile all' Per_1 analisi della contabilità societaria dell'anno 2021) che di seguito si ritrascrivono: “il sottoscritto, avendo effettuato le verifiche e i controlli sulla contabilità societaria dell'anno 2021, ritiene che la contabilità ordinaria della società risulti carente ed Parte_1 in alcune parti omessa, in quanto:
1. risultano mancanti nella contabilità societaria le scritture di registrazione delle fatture di alcuni fornitori, soprattutto stranieri, tale per cui l'omessa registrazione ha generato la non rilevazione del costo sostenuto dalla Società, per complessivi Euro 7.197,65; 2. alcuni pagamenti di costi societari non sono stati erroneamente imputati a riduzione di debiti pregressi verso fornitori;
3. I debiti erariali pagati dalla Società attraverso la rateizzazione delle cartelle non sono stati registrati a riduzione dei debiti aperti nello stato patrimoniale della Società, per complessivi
Euro 20.153,97; 4. non sono stati registrati costi della società, che avrebbero pertanto ridotto l'utile nello stato patrimoniale della Società, per complessivi Euro 5.693,34; 5. Mancata contabilizzazione di ricavi della Società, per la vendita di mascherine attraverso il canale per complessivi Euro CP_4
663,10; 6. non risulta contabilizzato il costo di competenza dell'esercizio 2021, relativamente al maxi canone iniziale versato nel 2012 dalla società per l'acquisto dell'immobile, per complessivi Euro
4.644,44; 7. risulta che sia stato registrato un doppio costo nella contabilità societaria, costo inserito al lordo IVA per complessivi Euro 3.274,00; 8. lo stato patrimoniale della società rileva conti in negativo, un conto transitorio della “dubbia natura” e crediti inesistenti per importi rilevanti, oltre a
pagina 4 di 13 fatture da ricevere non movimentate dal 2019. 4) dica, quindi, se il danno patito dalla società opponente, per effetto di condotte colposamente ascrivibili all'operato della
[...]
corrisponda effettivamente ad euro € Controparte_1
18.198,53, come indicato, o ad altra somma meglio vista e ritenuta che il ctu vorrà indicare;
5)nel rispondere al quesito il ctu abbia cura di prendere espressa ed analitica posizione sulle controdeduzioni mosse da parte convenuta opposta riportate da pag. 3 a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta;
6)quantifichi in ogni caso il valore della prestazione resa da
[...] in favore di Controparte_1 [...] e dica se essa sia stata correttamente quantificata nell'importo Parte_1 portato da decreto ingiuntivo n. 2089/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 25.07.2022”.
Il ctu ha appurato che:
▪ (cfr. visura della CCIAA) esercita attività di “elaborazione dati contabili”; CP_1
▪ ha iniziato a prestare la propria attività a favore de a decorrere CP_1 Parte_1 dall'1/1/2018;
▪ in atti non è stato prodotto il mandato professionale conferito da a . Per Parte_1 CP_1 cui non è stato possibile sapere con precisione né quale incarico fosse stato conferito dall'opponente al convenuto e/o a suoi collaboratori, né gli onorari convenuti. Tuttavia dall'analisi delle fatture emesse da nei confronti del Cliente risultano essere state CP_1 effettuate le seguenti prestazioni. - Elaborazione LIPE;
- Elaborazione transfontalieri;
-
Gestione personale dipendente e collaboratori con elaborazioni cedolini paga, adempimenti contributivi e fiscali;
- Elaborazione ed invio telematico Certificazione Unica;
- Redazione ed elaborazione contabilità IVA e ordinaria con adempimenti fiscali;
- Elaborazione mod. F24 ed addebito a mezzo Entratel;
- Servizi vari non individuabili con addebito di diritti camerali.
▪ inoltre, anche nella relazione del dott. (atto di parte) è risultato che la si Per_1 CP_1 occupasse almeno della “redazione ed elaborazione contabilità IVA e ordinaria con adempimenti fiscali”
Pertanto, sulla base di quanto sopra, l'attività resa da può sostanzialmente essere individuata in CP_1
“due categorie” quali:
A) Elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni;
B) Gestione ed elaborazioni connesse al personale dipendente.
Rispetto alla “questione abilitazione” (primo e secondo punto del quesito), il ctu ha così risposto:
A) Elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni.
quale società di persone, non è tenuta al deposito del bilancio in CCIAA e pertanto Parte_1 in ogni caso non si applicano alla stessa le disposizioni di cui all'art. 31 c. 2 quater L. 340/2000.
pagina 5 di 13 Per quanto riguarda l'elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione delle dichiarazioni (attività di cui al codice ATECO 631111) l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 87/2022, ha rilevato come una società, può ottenere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni se l'attività di consulenza fiscale e il “servizio contabile” sia effettivamente svolto con abitualità, come anche previsto dal DM 19/4/20018 . Dalla lettura di quanto sopra si evince che:
✓ l'attività sopra indicata (Elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni) era l'attività principale di , come risulta dalla visura della CP_1
CCIAA;
✓ la stessa, come indicato dall'Agenzia delle Entrate potesse essere resa senza specifiche abilitazioni da;
CP_1
✓ Sisco, peraltro, avrebbe potuto anche essere autorizzata, all'invio delle dichiarazioni tramite il canale Entratel (sul punto Corte Costituzione n. 418/1996; cassazione, sezione penale n. 16366 del 15/4/2019).
Alla luce di quanto sopra il ctu ha ritenuto di potere concludere, per quanto di interesse, che:
▪ non è risultato che abbia svolto attività (Elaborazione elettronica di dati, servizi CP_1 contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni) a favore di per cui era Parte_1 necessaria iscrizione a specifici albi,
L'eccezione di nullità del decreto e di inesistenza del diritto ad ottenere compenso per l'attività prestata (avente ad oggetto: Elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni) è pertanto, sotto tale profilo (mancata iscrizione all'albo), destituita di fondamento.
B) Gestione ed elaborazioni connesse al personale dipendente.
Il ctu ha evidenziato che dall'analisi della visura della CCIAA è emerso che l'attore in opposizione, nell'anno 2021, avesse un dipendente. Inoltre, nella descrizione delle fatture emesse da risulta CP_1 esplicitamente “gestione personale dipendente”.
Il ctu ha rilevato che ai sensi dell'art. 1 della L 12/197912 gli adempimenti in materia di consulenza del lavoro dei lavoratori dipendenti devono essere eseguiti da un professionista iscritto all'albo dei consulenti del lavoro, nonché all'albo dei procuratori legali / avvocati, dottori commercialisti previa comunicazione all' . CP_5
Il ctu ha spiegato che non è chiaro se possa essere considerata come centro elaborazione dati, CP_1 tenuto conto della sua attività come anche risultante dalla visura in CCIAA.
pagina 6 di 13 In ogni caso, sia in caso affermativo che negativo, il ctu ha rilevato che il Ministero del Lavoro con nota con nota n. 7857 del 29/4/2010 ha ribadito la centralità della legge n. 12/1979 la quale ha messo in evidenza quali sono i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti di cui sopra (tra questi adempimenti vi rientrano quelli proprio della gestione del personale dipendente quali: l'invio della comunicazione obbligatoria, l'elaborazione e la trasmissione del Libro Unico del Lavoro e dei prospetti informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della documentazione di natura contributiva come
Uniemens).
Ne discende che non sono da considerarsi abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione lavoristica previdenziale quei soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili e titolari di iscrizione alla CCIAA, ivi ricompreso i revisori legali, che abbiano provveduto ad informare preventivamente la Direzione Provinciale del Lavoro.
Questo il quadro normativo di riferimento.
Con riferimento ai fatti di cui è causa, a livello documentale, è provato che ha stipulato in data CP_1
1/3/2016 un accordo con il dott. , all'epoca iscritto all'albo dei consulenti del Controparte_2 lavoro, il cui contenuto è riportato a pag. 14 dell'elaborato peritale.
Il dott. , sulla base dei documenti prodotti, non risulta essere più iscritto all'Ente Previdenza CP_1 Consulenti del Lavoro a decorrere dal 2018 in quanto “cancellato d'ufficio”. Allo stato non risulta iscritto all'albo dei consulenti del lavoro di Genova.
È poi provato che tra e il dott. (iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti in data CP_1 Persona_3
25/3/1996, come risulta dalla documentazione allegata) vi era un accordo redatto in data 1/3/96 e rinnovabile annualmente, avente ad oggetto l'attività di consulenza sia della che delle società che CP_1 affidavano a la tenuta della loro contabilità (cfr. pag. 12 ctu). Negli accordi tra le Parti non è stata CP_1 indicata la gestione del personale dipendente né è stata documentata l'avvenuta comunicazione all'Ispettorato del Lavoro per l'esercizio di tale attività come sopra indicato.
, nei termini di rito, ha prodotto solo il modello 770 /2021 1, il cui termine di presentazione era il CP_1
31/10/2021, nel quale era riportato l'impegno alla trasmissione da parte del dott. dei Persona_3 dati dei lavoratori dipendenti.
Tuttavia è stato opportunamente osservato che il modello prodotto non era firmato dal dichiarante né, rispetto ad esso, risultava l'avvenuto invio.
pagina 7 di 13 .
Parte convenuta opposta ha allora, solo in sede di osservazioni alla ctu, dato atto che in data 8.1.2018, a seguito della cancellazione dall'albo da parte del Rag. , la aveva ampliato Controparte_2 CP_1 con ulteriore scrittura (prodotta solo in sede di operazioni peritali), mai interrotta poiché rinnovata di anno in anno, e quindi tuttora valida, l' incarico al Dott. affinché lo stesso prestasse Persona_3 assistenza e consulenza alla ed alla sua clientela in tema di gestione ed elaborazione connesse al CP_1 personale dipendente, in forza della comunicazione inizio attività gestione del personale ex art.l, L. n.
12/1979 che il Dott. aveva inoltrato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro avente decorrenza Per_3
3.1.2018.
Sempre fuori dai termini di rito è stato prodotto l'invio telematico del modello 770/21 relativo all'anno 2020.
Il ctu, del tutto correttamente, non ha tenuto conto delle produzioni tardive (cfr. ctu pag. 50).
Quindi non ha provato tempestivamente di aver svolto attività gestione del personale CP_1 dipendente a mezzo di professionista avente i requisiti prevista dalla normativa in tema, in quanto la prova è stata tuttavia offerta in modo irrituale, fuori termine.
Vale dunque l'osservazione del ctu: “Pertanto, per l'anno 2021, sulla base della documentazione agli atti è emerso che svolgesse attività (gestione personale dipendente) per cui era necessaria CP_1 l'iscrizione in appositi albi. In tale periodo non è stata individuata, nella documentazione agli atti, alcuna collaborazione tra e professionisti iscritti in tali albi”. CP_1
Pertanto (fermo il fatto che l'esercizio, in concreto, di attività di gestione del personale dipendente risulta comprovato dalle fatture emesse che la convenuta non può disconoscere), da un punto di vista squisitamente giuridico:
✓ non può sostenere che parte attrice in opposizione non abbia mai espressamente CP_1 contestato le fatture relative all'attività di elaborazione dei cedolini paga, in quanto Parte_1 ha contestato, rispetto alla specifica questione “iscrizione all'albo”, il decreto nella sua
[...] interezza;
✓ non risulta che tale attività sia stata svolta da soggetto munito di dovuta abilitazione, sulla base della documentazione ritualmente prodotta in causa.
Pertanto l'eccezione di nullità del decreto e di inesistenza del diritto ad ottenere compenso per l'attività prestata (avente ad oggetto: Gestione ed elaborazioni connesse al personale dipendente) può essere accolta. L'importo richiesto per tale attività (nei limiti di euro 1.922,00 come da opposizione) non è dovuto e di esso non può tenersi conto nella quantificazione del credito di cui è titolare . CP_1
pagina 8 di 13
Per il resto, il credito da prestazione è stato quantificato, in assenza di prova sul compenso, secondo parametri corretti ( cfr. ctu pag. 74: “L'art. 9, comma 2 del D.L. n. 1 del 24/1/2012, ha previsto, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionale che il compenso possa essere applicato in relazione ai parametri istituiti con il DM 140/2012. Tali parametri non sono parificabili ad una tariffa professionale ma sono certamente un utile strumento di riferimento. L'Associazione nazionale commercialisti ha emesso un prontuario contenente i compensi professionali che potrebbero essere pattuiti tra il cliente e il consulente. Tali elementi sono stati utilizzati dalla scrivente ai fini di rispondere all'ultimo punto del quesito ossia ai fini della verifica della corretta quantificazione della prestazione resa da a favore del ricorrente. Il valore della prestazione di Sisco, alla luce dei CP_1 suddetti parametri, è correttamente quantificata nell'importo di cui al decreto ingiuntivo”).
Nel merito, poi, degli specifici rilievi di cui alla perizia si rimanda per intero alla ctu che Per_1 con motivazione logica e persuasiva ha puntualmente preso posizione su ogni questione replicando anche alle obiezioni dei ctp.
Il ctu ha, nell'ordine, esaminato:
▪ Rilievo n. 4 (non sono stati registrati costi della società, che avrebbero pertanto ridotto l'utile nello stato patrimoniale della Società, per complessivi Euro 5.693,34),
▪ Rilievo n. 1 (risultano mancanti nella contabilità societaria le scritture di registrazione delle fatture di alcuni fornitori, soprattutto stranieri, tale per cui l'omessa registrazione ha generato la non rilevazione del costo sostenuto dalla Società, per complessivi Euro 7.197,65)
▪ Rilievo n. 2 (alcuni pagamenti di costi societari non sono stati erroneamente imputati a riduzione di debiti pregressi verso fornitori)
osservando che, mancando la prova sulla concreta messa a disposizione da parte di Parte_3
della documentazione fiscale (esaminata ex post nella perizia , le conclusioni del CP_1 Per_1 dott. potevano avere un senso rispetto al corretto criterio di contabilizzazione Per_1
“prudenziale” ai fini della determinazione del reddito fiscale che avrebbe dovuto essere adottato (in assenza di prova, appunto, sulla consegna della documentazione) senza tuttavia potersi esprimersi sulla concreta deducibilità dei costi (“Tuttavia la scrivente non si può esprimere in merito al fatto che tali costi fossero oneri deducibili o non deducibili ai fini della determinazione del reddito fiscale”).
Sul rilievo 3 (i debiti erariali pagati dalla Società attraverso la rateizzazione delle cartelle non sono stati registrati a riduzione di debiti aperti nello stato patrimoniale della società per complessivi euro
20.153,97) il ctu ha così concluso “Il CTP dott. ha ricostruito in modo puntuale il fatto Per_1 che i pagamenti annotati nella scheda contabile “pagamenti pagopa” n. 240.27.00015, a credito della società erano invece da portare a riduzione del relativo debito verso erario. non ha contestato CP_1 tale circostanza ed ha ha spiegato le motivazioni di tale annotazione connesse al comportamento del cliente (ha allegato anche e mail di richiesta) nonché il fatto che tale rilevazione non ha avuto conseguenze per la società. La scrivente pur condividendo quanto sopra rileva che “pur non generandosi alcun danno”, come specificato da , non sono stati rispettati i principi di cui all'art. CP_1 2217 c.c.”. Trattasi quindi di errore che non ha comportato alcun danno. pagina 9 di 13 Sul Rilievo n.5: (mancata contabilizzazione dei ricavi della società per la vendita di mascherine attraverso il canale per complessivi euro 663,10) il ctu ha così concluso: “Come riportato per CP_4 il rilievo 4, ha indicato di avere contabilizzato le poste in oggetto tra i corrispettivi. Gli importi CP_1 dalla stessa esposti hanno trovato corrispondenza con i documenti prodotti dal ricorrente. La scrivente può solo rilevare tale circostanza. Non risulta comunque comprovata la mancata contabilizzazione in oggetto. Il CTP dott. nelle sue osservazioni concorda con le conclusioni della scrivente”. Per_1 Non c'è quindi errore.
Sul Rilievo n.6 (non risulta contabilizzato il costo di competenza dell'esercizio 2021, relativamente al maxicanone iniziale, versato nel 2012 dalla società per l'acquisto dell'immobile per complessivi euro 4.644,44) ha così concluso: “Il contratto di leasing, nella contabilità dell'anno 2021 della Società, non è stato correttamente contabilizzato come eccepito dal dott. Gli importi del costo di cui al Per_1 maxicanone da rilevare nel 2021 sono, tuttavia, differenti Il maxicanone (onere) da imputare nel 2021
è pari ad euro 3.892,08 ed il risconto attivo pari a 142- 22=120 *324,34= 38.920,80, tenuto conto del periodo di sospensione di cui al Covid. Il CTP dott. nelle sue osservazioni alla bozza Per_1 della relazione di CTU, concorda con il calcolo di cui sopra”.
Sul Rilievo n.7 (risulta che sia stato registrato un doppio costo nella contabilità societaria, costo inserito al lordo IVA per complessivi Euro 3.274,00) il ctu ha così concluso: “Alla luce della disamina effettuato, il costo di euro 3.274,01 non è stato correttamente contabilizzato nella contabilità del Cliente da parte di (1.430+858,30+985,20). L'osservazione del dott. è corretta”. CP_1 Per_1
Sul Rilievo n. 8 (lo stato patrimoniale della società rileva conti in negativo, un conto transitorio della
“dubbia natura” e crediti inesistenti per importi rilevanti oltre a fatture da ricevere non movimentate dal 2019) sono apparsi doverosi i seguenti distinguo:
▪ rispetto al Conto transitorio (scheda contabile n. 160.13.00012 - saldo al 31/12/2021 euro 34.852,05 e non movimentato nel 2021) lo stesso CTP dott. ha osservato di non Per_1 essere stato in grado di formulare specifiche osservazioni anche se ritiene la scheda non corretta in quanto “racchiuderebbe voci di costo e/o sopravvenienze passive di esercizi precedenti”. Trattasi di rilevo che, da un punto di vista giuridico, non può essere esaminato per difetto assoluto di specificità. Peraltro il ctu ha osservato : “La scrivente in assenza della relativa documentazione può solo limitarsi a osservare che, anche qualora tale posta fosse girocontata
a sopravvenienze passive, comunque, le stesse da un punto di vista fiscale sarebbero indeducibili”;
▪ rispetto al Conto anticipi da clienti (scheda contabile n. 240.11.00001) entro 12 mesi (saldo al 31/12/2021 euro 25.554,35 a debito della società) il dott. ha riferito essere anticipi Per_1 di clienti mentre rileva essere stati contabilizzati in tale posta, nel 2021, debiti verso CP_1 soggetti non indicati per sopperire alle necessità di cassa. Su tale scheda risulta anche essere rilevato debito verso Compass. Il ctu ha osservato di non avere alcuna informazione in merito a tale voce che peraltro, come indicato dalla Parti, alla data dell'1/1/2021 aveva già un saldo a debito di euro – 12.043,54;
▪ rispetto ai Conti in negativo il ctu ha rinviato alla disamina di cui al rilievo 4
pagina 10 di 13 ▪ rispetto ai Conti Fatture da ricevere (scheda contabile n. 240.13.00003 saldo euro 62.955,50 non movimentato nel 2021) il ctu ha evidenziato di non avere documentazione in proposito. Ha evidenziato che, qualora il debito non fosse dovuto, come sembra dal momento che appare non movimentato dal 2019, occorrerebbe rilevare la relativa sopravvenienza.
Detto, ciò, sul danno concretamente patito dalla società opponente il ctu si è così espresso:
“La scrivente ritiene che il danno subito da non sia prettamente di natura fiscale, in Parte_1 quanto la società avrebbe potuto comunque adempiere correttamente alla redazione della propria dichiarazione e del proprio bilancio quanto:
- quello derivante dalla assoluta necessità di rielaborare la contabilità dell'anno 2021 al fine di rettificare certamente le problematiche sopra esposte e chiarire comunque le ulteriori numerosi voci come descritte al paragrafo precedente per le quali ha dichiarato di non avere a disposizione la CP_1 documentazione contabile;
- quello potenzialmente derivante dal fatto di non avere rispettato i criteri di cui all'art. 2217 c.c. soprattutto nell'ambito dei rapporti con i terzi.
Allo stato tale danno non è quantificabile e solo potenziale. Ai fini della rilevazione di tale danno si potrebbe fare riferimento agli avvisi di parcella del dott. ma tale attività non risulta essere Per_2 stata finalizzata prettamente alla rielaborazione della contabilità. Gli oneri del dott. Per_1 ricomprendono anche la redazione della consulenza di Parte. La scrivente allora suggerirebbe di fare riferimento a quanto riportato al successivo capitolo. Si potrebbe quindi ritenere che l'importo in oggetto non possa essere inferiore al valore massimo previsto dal DM 140/2012, anche in considerazione dell'urgenza (pari ad euro 2.633) e il valore minimo di cui alla tariffa dell' (pari a euro 5.028) che poi è in linea con l'onorario di Parte_4
per la tenuta della contabilità annuale (pari a euro 3.528)”. CP_1
In sostanza:
l'errata contabilizzazione ha prodotto quale conseguenza immediata e diretta quella di dover rettificare le problematiche insorte: ragion per cui l'importo suggerito dal ctu – che equivale alla remunerazione per l'incarico nella parte de qua (quantificabile in euro 3.528,00 sulla scorta dei criteri di stima indicati) è giuridicamente un “costo-danno” che hanno dovuto sopportare e che non è giusto Parte_1 resti a loro carico perché la prestazione non è stata resa secondo diligenza ex art. 1176 c.c.
Altri e diversi danni non sono allo stato predicabili per le regioni illustrate dal ctu (il “danno” non può corrispondere agli importi non correttamente contabilizzati ma, semmai, all'effetto fiscale dell'errata contabilizzazione, che è cosa ben diversa;
Le Spose di era in condizioni e in tempo per poter Pt_1 praticare i correttivi fiscali legati all'errata contabilizzazione, ove ritenuto).
Conclusivamente:
il decreto ingiuntivo va revocato: le errate contabilizzazioni, pur integrando un inadempimento, non pagina 11 di 13 sono state tali, nell'economia del contratto, da giustificare un integrale rifiuto a corrispondere il compenso dovuto per l'attività prestata in favore dell'opponente che, al netto degli importi calcolati per l'attività di Gestione ed elaborazioni connesse al personale dipendente, non dovuti, ammonta a complessivi euro 11.161,84 oltre interessi indicati in ricorso monitorio;
in dipendenza delle errate contabilizzazioni ha subito un danno che può essere Parte_1 stimato in euro
3.528 con interessi e rivalutazione dal 2021 all'odierna pronuncia;
per tale importo deve essere emessa condanna al risarcimento nei confronti dell'opposta; il parziale accoglimento dell'opposizione (che esclude in radice la possibilità di una condanna dell'opponente ex art. 96 cpc come richiesto) giustifica una parziale compensazione delle spese di lite (nella misura di ½); la restante quota deve essere posta a carico di di soccombente Pt_1 Pt_1 principale e liquidata in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione compreso tra euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per ciascuna fase). Le spese di ctu meritano di restare definitivamente a carico di parte attrice in opposizione nella misura di 2/3 e di 1/3 a carico di parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'opposizione,
revoca il decreto ingiunto,
accerta e dichiara un parziale inadempimento al contratto d'opera professionale da parte di
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante e, per l'effetto, la dichiara tenuta e condanna a corrispondere a
[...]
, (C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Sig.ra a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro
3.528 oltre Parte_2 accessori di cui in parte motiva;
per il resto, accerta e dichiara che il credito professionale di cui è titolare CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante, nei confronti Controparte_1 di , (C.F. e P.I.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig.ra è pari ad euro 11.161,84 oltre interessi indicati in Parte_2 ricorso monitorio e condanna, pertanto, , (C.F. e P.I.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , al pagamento P.IVA_1 Parte_2 di tale importo in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante;
dichiara compensate le spese di lite nella misura di ½; condanna la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta la restante quota, che liquida in € 2.538,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone le spese di ctu a carico di parte attrice in opposizione nella misura di 2/3 e di parte convenuta opposta nella misura di 1/3.
pagina 12 di 13 Genova, 17/06/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8690/2022 promossa da:
, (C.F. e P.I.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig.ra con sede in Genova, Corso Europa 53-55-57, Parte_2 elettivamente domiciliata in Genova Via C.R. Ceccardi 1/6 nello Studio dell'Avv. Giovanni Pattay
(C.F. ), che la rappresenta assiste e difende come da procura speciale rilasciata C.F._1 su foglio separato allegato all'atto di citazione
ATTORE in opposizione contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante Rag. , con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 14/28 (P. IVA Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Gabriele D'Annunzio 2/45A, presso lo P.IVA_2
Studio degli Avvocati Laura Lambagi e Simona Stefania Cambria (ai fini delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento si indicano le seguenti caselle di pec:
che la rappresentano Email_1 Email_2
e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, in forza di separata procura alle liti,
CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione, previa ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse,
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2089/2022 del Tribunale di Genova del 25/07/2022 con ogni consequenziale pronuncia;
2) in ogni caso respingere ogni domanda formulata da
[...]
3) dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di euro 24.444,61 ovvero la Parte_1
pagina 1 di 13 somma ritenuta di Giustizia, 4) in via meramente subordinata, compensare parte del credito vantato dalla con quello vantato dall'esponente e, conseguentemente, condannare la a CP_1 CP_1 corrispondere a l'importo pari a € 11.360,77, o la Parte_1 somma ritenuta di Giustizia;
5) maggiorare le somme dovute di rivalutazione e interessi;
6) con vittoria delle spese di lite”;
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà, totale o, quantomeno, parziale, al decreto ingiuntivo n. 2089/2022, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, In via principale: - rigettare l'avversa opposizione, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, in fatto e in diritto, oltre che non provata;
- respingere tutte le eccezioni e domande avversarie;
- dichiarare che nulla è dovuto da
a per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa e, conseguentemente, CP_1 Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare, per l'effetto, al pagamento Parte_1 in favore di di € 13.083,84, oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria e imposta di registro CP_1 sul decreto ingiuntivo opposto, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale adito;
- condannare al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha Controparte_1 ottenuto decreto ingiuntivo n. 2089/2022 dal Tribunale di Genova per un totale di € 13.083,84 in sorte capitale (per n. 46 fatture scadute e insolute relative all'attività contabile degli anni 2020-2021-2022 e a quella di elaborazione dei cedolini paga), oltre interessi, spese, compensi di procedura ed accessori di legge, nei confronti di Parte_1
[...] ha proposto opposizione ammettendo di
[...] aver intrattenuto “una relazione contrattuale con l'opposta, Controparte_1
che “prevedeva l'assunzione dell'incarico da parte della convenuta, della
[...] totale gestione degli adempimenti contabili, fiscali e tributari dell'opponente” ma che nulla era dovuto in quanto:
▪ il legale rappresentante della Controparte_1
, e così gli altri soci della società opposta, non erano
[...] Controparte_3 iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti;
▪ da verifiche erano emersi gravissimi e ripetuti inadempimenti (contestati con prod. 2,3) meglio indicati nella perizia del Dott. dottore commercialista, che, nel redigere Per_1 nuovamente la contabilità societaria per l'anno 2021, per la parte economica (l'analisi era limitata al solo anno 2021) così concludeva :”il sottoscritto, avendo effettuato le verifiche e i controlli sulla contabilità societaria dell'anno 2021, ritiene che la contabilità ordinaria della società risulti carente ed in alcune parti Parte_1 omessa, in quanto:
1. risultano mancanti nella contabilità societaria le scritture di registrazione delle fatture di alcuni fornitori, soprattutto stranieri, tale per cui l'omessa registrazione ha generato la non rilevazione del costo sostenuto dalla Società, per complessivi Euro 7.197,65; 2. alcuni pagamenti di costi societari non sono stati erroneamente imputati a
pagina 2 di 13 riduzione di debiti pregressi verso fornitori;
3. i debiti erariali pagati dalla Società attraverso la rateizzazione delle cartelle non sono stati registrati a riduzione dei debiti aperti nello stato patrimoniale della Società, per complessivi Euro 20.153,97; 4. non sono stati registrati costi della società, che avrebbero pertanto ridotto l'utile nello stato patrimoniale della Società, per complessivi Euro 5.693,34; 5. mancata contabilizzazione di ricavi della Società, per la vendita di mascherine attraverso il canale per complessivi Euro 663,10; 6. non risulta CP_4 contabilizzato il costo di competenza dell'esercizio 2021, relativamente al maxi canone iniziale versato nel 2012 dalla società per l'acquisto dell'immobile, per complessivi Euro 4.644,44; 7. risulta che sia stato registrato un doppio costo nella contabilità societaria, costo inserito al lordo IVA per complessivi Euro 3.274,00; 8. lo stato patrimoniale della società rileva conti in negativo, un conto transitorio della “dubbia natura” e crediti inesistenti per importi rilevanti, oltre a fatture da ricevere non movimentate dal 2019.”
▪ emergeva quindi un danno contabile pari a € 18.198,53. A detto importo dovevano aggiungersi, poi, le spese sostenute per la redazione della perizia da parte del Dott. (€ 4.000,00 Per_1 oltre CP Dottori Commercialisti 4 % e IVA) e gli altri costi sostenuti: avviso di parcella (prod. 6) del 31/03/2022 del Dott. per € 636,48 e avviso di parcella (prod. 7) del Persona_2 30/06/2022 del Dott. per € 534,40. Il danno totale era quindi pari ad euro Persona_2
24.444,61 e giustificava il rigetto della pretesa creditoria, per evidente grave inadempimento alla prestazione, e la condanna dell'opposta al pagamento dei danni patiti, previa eventuale compensazione con il minor credito riconosciuto.
si è Controparte_1 costituita eccependo:
▪ che il servizio di elaborazione dati contabili e fiscali offerto dalla società a tutti i suoi clienti (a mero titolo esemplificativo, tenuta delle scritture contabili e redazione dei modelli IVA) non richiedeva requisiti specifici e per esso non occorreva alcuna iscrizione in apposito albo professionale;
e che, laddove necessario (ad es. in materia di consulenza del lavoro), si CP_1 avvaleva della collaborazione di professionisti abilitati;
▪ che nessun errore e/o omissione e/o inadempimento erano stati commessi nell'espletamento della sua attività professionale e che ogni addebito indicato nella perizia a firma dott. era infondato per le ragioni tutte indicate in comparsa;
errati erano poi i criteri di Per_1 stima utilizzati per la quantificazione del “presunto”danno;
▪ che la pretestuosità dell'opposizione era comprovata dal fatto che era cliente Parte_1 di dal 2018 ed aveva sollevato le proprie doglianze solo dopo aver ricevuto la richiesta di CP_1 pagamento di ben n. 46 fatture scadute, relative agli anni 2020/2021/2022;
▪ che, ad ogni buon conto, l'opposizione verteva esclusivamente sulla contabilità relativa all'anno 2021, mentre le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardano tutta l'attività contabile/fiscale svolta da dal 2019 in avanti e attività di elaborazione dei cedolini CP_1 parimenti non contestata (anzi l'opponente, a maggio 2022, aveva riconosciuto il suo debito nei confronti di , comunicandole di aver provveduto a saldare alcune fatture, tra cui quelle CP_1 relative alla contabilità, inerenti il periodo dicembre 2021/marzo 2022, All. H, già prod. 6 fascicolo monitorio), senza tuttavia che di tale pagamento vi fosse traccia.
pagina 3 di 13 Ha quindi chiesto la conferma del decreto.
La causa è stata istruita attraverso consulenza tecnica sul seguente quesito:
“1) verifichi il ctu se l'attività prestata da Controparte_1
e documentata in atti rientri tra quelle riservate ai soggetti iscritti ad
[...] albi o provvisti di abilitazione o corrisponda a mera attività materiale di elaborazione dati ai fini contabili che non richiede la predetta iscrizione/abilitazione (cfr. sul punto Cassazione civile n. 14084/2010 “L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari.
Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva escluso il diritto al compenso chiesto da un consulente del lavoro, affermando che le attività professionali svolte – tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli NA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio – non rientravano in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione”); 2)nel caso in cui siano state prestate attività richiedenti iscrizione/abilitazione dica il ctu se Controparte_1 si sia avvalsa, per l'espletamento di tali
[...] CP_1 Controparte_1 incombenti, di personale legato da rapporto di dipendenza/collaborazione dotato di detta iscrizione/abilitazione sulla scorta di quanto documentato in giudizio;
3)verifichi la correttezza delle obiezioni contenute nella perizia di parte a firma dott. (esclusivamente riferibile all' Per_1 analisi della contabilità societaria dell'anno 2021) che di seguito si ritrascrivono: “il sottoscritto, avendo effettuato le verifiche e i controlli sulla contabilità societaria dell'anno 2021, ritiene che la contabilità ordinaria della società risulti carente ed Parte_1 in alcune parti omessa, in quanto:
1. risultano mancanti nella contabilità societaria le scritture di registrazione delle fatture di alcuni fornitori, soprattutto stranieri, tale per cui l'omessa registrazione ha generato la non rilevazione del costo sostenuto dalla Società, per complessivi Euro 7.197,65; 2. alcuni pagamenti di costi societari non sono stati erroneamente imputati a riduzione di debiti pregressi verso fornitori;
3. I debiti erariali pagati dalla Società attraverso la rateizzazione delle cartelle non sono stati registrati a riduzione dei debiti aperti nello stato patrimoniale della Società, per complessivi
Euro 20.153,97; 4. non sono stati registrati costi della società, che avrebbero pertanto ridotto l'utile nello stato patrimoniale della Società, per complessivi Euro 5.693,34; 5. Mancata contabilizzazione di ricavi della Società, per la vendita di mascherine attraverso il canale per complessivi Euro CP_4
663,10; 6. non risulta contabilizzato il costo di competenza dell'esercizio 2021, relativamente al maxi canone iniziale versato nel 2012 dalla società per l'acquisto dell'immobile, per complessivi Euro
4.644,44; 7. risulta che sia stato registrato un doppio costo nella contabilità societaria, costo inserito al lordo IVA per complessivi Euro 3.274,00; 8. lo stato patrimoniale della società rileva conti in negativo, un conto transitorio della “dubbia natura” e crediti inesistenti per importi rilevanti, oltre a
pagina 4 di 13 fatture da ricevere non movimentate dal 2019. 4) dica, quindi, se il danno patito dalla società opponente, per effetto di condotte colposamente ascrivibili all'operato della
[...]
corrisponda effettivamente ad euro € Controparte_1
18.198,53, come indicato, o ad altra somma meglio vista e ritenuta che il ctu vorrà indicare;
5)nel rispondere al quesito il ctu abbia cura di prendere espressa ed analitica posizione sulle controdeduzioni mosse da parte convenuta opposta riportate da pag. 3 a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta;
6)quantifichi in ogni caso il valore della prestazione resa da
[...] in favore di Controparte_1 [...] e dica se essa sia stata correttamente quantificata nell'importo Parte_1 portato da decreto ingiuntivo n. 2089/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 25.07.2022”.
Il ctu ha appurato che:
▪ (cfr. visura della CCIAA) esercita attività di “elaborazione dati contabili”; CP_1
▪ ha iniziato a prestare la propria attività a favore de a decorrere CP_1 Parte_1 dall'1/1/2018;
▪ in atti non è stato prodotto il mandato professionale conferito da a . Per Parte_1 CP_1 cui non è stato possibile sapere con precisione né quale incarico fosse stato conferito dall'opponente al convenuto e/o a suoi collaboratori, né gli onorari convenuti. Tuttavia dall'analisi delle fatture emesse da nei confronti del Cliente risultano essere state CP_1 effettuate le seguenti prestazioni. - Elaborazione LIPE;
- Elaborazione transfontalieri;
-
Gestione personale dipendente e collaboratori con elaborazioni cedolini paga, adempimenti contributivi e fiscali;
- Elaborazione ed invio telematico Certificazione Unica;
- Redazione ed elaborazione contabilità IVA e ordinaria con adempimenti fiscali;
- Elaborazione mod. F24 ed addebito a mezzo Entratel;
- Servizi vari non individuabili con addebito di diritti camerali.
▪ inoltre, anche nella relazione del dott. (atto di parte) è risultato che la si Per_1 CP_1 occupasse almeno della “redazione ed elaborazione contabilità IVA e ordinaria con adempimenti fiscali”
Pertanto, sulla base di quanto sopra, l'attività resa da può sostanzialmente essere individuata in CP_1
“due categorie” quali:
A) Elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni;
B) Gestione ed elaborazioni connesse al personale dipendente.
Rispetto alla “questione abilitazione” (primo e secondo punto del quesito), il ctu ha così risposto:
A) Elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni.
quale società di persone, non è tenuta al deposito del bilancio in CCIAA e pertanto Parte_1 in ogni caso non si applicano alla stessa le disposizioni di cui all'art. 31 c. 2 quater L. 340/2000.
pagina 5 di 13 Per quanto riguarda l'elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione delle dichiarazioni (attività di cui al codice ATECO 631111) l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 87/2022, ha rilevato come una società, può ottenere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni se l'attività di consulenza fiscale e il “servizio contabile” sia effettivamente svolto con abitualità, come anche previsto dal DM 19/4/20018 . Dalla lettura di quanto sopra si evince che:
✓ l'attività sopra indicata (Elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni) era l'attività principale di , come risulta dalla visura della CP_1
CCIAA;
✓ la stessa, come indicato dall'Agenzia delle Entrate potesse essere resa senza specifiche abilitazioni da;
CP_1
✓ Sisco, peraltro, avrebbe potuto anche essere autorizzata, all'invio delle dichiarazioni tramite il canale Entratel (sul punto Corte Costituzione n. 418/1996; cassazione, sezione penale n. 16366 del 15/4/2019).
Alla luce di quanto sopra il ctu ha ritenuto di potere concludere, per quanto di interesse, che:
▪ non è risultato che abbia svolto attività (Elaborazione elettronica di dati, servizi CP_1 contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni) a favore di per cui era Parte_1 necessaria iscrizione a specifici albi,
L'eccezione di nullità del decreto e di inesistenza del diritto ad ottenere compenso per l'attività prestata (avente ad oggetto: Elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione di dichiarazioni) è pertanto, sotto tale profilo (mancata iscrizione all'albo), destituita di fondamento.
B) Gestione ed elaborazioni connesse al personale dipendente.
Il ctu ha evidenziato che dall'analisi della visura della CCIAA è emerso che l'attore in opposizione, nell'anno 2021, avesse un dipendente. Inoltre, nella descrizione delle fatture emesse da risulta CP_1 esplicitamente “gestione personale dipendente”.
Il ctu ha rilevato che ai sensi dell'art. 1 della L 12/197912 gli adempimenti in materia di consulenza del lavoro dei lavoratori dipendenti devono essere eseguiti da un professionista iscritto all'albo dei consulenti del lavoro, nonché all'albo dei procuratori legali / avvocati, dottori commercialisti previa comunicazione all' . CP_5
Il ctu ha spiegato che non è chiaro se possa essere considerata come centro elaborazione dati, CP_1 tenuto conto della sua attività come anche risultante dalla visura in CCIAA.
pagina 6 di 13 In ogni caso, sia in caso affermativo che negativo, il ctu ha rilevato che il Ministero del Lavoro con nota con nota n. 7857 del 29/4/2010 ha ribadito la centralità della legge n. 12/1979 la quale ha messo in evidenza quali sono i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti di cui sopra (tra questi adempimenti vi rientrano quelli proprio della gestione del personale dipendente quali: l'invio della comunicazione obbligatoria, l'elaborazione e la trasmissione del Libro Unico del Lavoro e dei prospetti informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della documentazione di natura contributiva come
Uniemens).
Ne discende che non sono da considerarsi abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione lavoristica previdenziale quei soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili e titolari di iscrizione alla CCIAA, ivi ricompreso i revisori legali, che abbiano provveduto ad informare preventivamente la Direzione Provinciale del Lavoro.
Questo il quadro normativo di riferimento.
Con riferimento ai fatti di cui è causa, a livello documentale, è provato che ha stipulato in data CP_1
1/3/2016 un accordo con il dott. , all'epoca iscritto all'albo dei consulenti del Controparte_2 lavoro, il cui contenuto è riportato a pag. 14 dell'elaborato peritale.
Il dott. , sulla base dei documenti prodotti, non risulta essere più iscritto all'Ente Previdenza CP_1 Consulenti del Lavoro a decorrere dal 2018 in quanto “cancellato d'ufficio”. Allo stato non risulta iscritto all'albo dei consulenti del lavoro di Genova.
È poi provato che tra e il dott. (iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti in data CP_1 Persona_3
25/3/1996, come risulta dalla documentazione allegata) vi era un accordo redatto in data 1/3/96 e rinnovabile annualmente, avente ad oggetto l'attività di consulenza sia della che delle società che CP_1 affidavano a la tenuta della loro contabilità (cfr. pag. 12 ctu). Negli accordi tra le Parti non è stata CP_1 indicata la gestione del personale dipendente né è stata documentata l'avvenuta comunicazione all'Ispettorato del Lavoro per l'esercizio di tale attività come sopra indicato.
, nei termini di rito, ha prodotto solo il modello 770 /2021 1, il cui termine di presentazione era il CP_1
31/10/2021, nel quale era riportato l'impegno alla trasmissione da parte del dott. dei Persona_3 dati dei lavoratori dipendenti.
Tuttavia è stato opportunamente osservato che il modello prodotto non era firmato dal dichiarante né, rispetto ad esso, risultava l'avvenuto invio.
pagina 7 di 13 .
Parte convenuta opposta ha allora, solo in sede di osservazioni alla ctu, dato atto che in data 8.1.2018, a seguito della cancellazione dall'albo da parte del Rag. , la aveva ampliato Controparte_2 CP_1 con ulteriore scrittura (prodotta solo in sede di operazioni peritali), mai interrotta poiché rinnovata di anno in anno, e quindi tuttora valida, l' incarico al Dott. affinché lo stesso prestasse Persona_3 assistenza e consulenza alla ed alla sua clientela in tema di gestione ed elaborazione connesse al CP_1 personale dipendente, in forza della comunicazione inizio attività gestione del personale ex art.l, L. n.
12/1979 che il Dott. aveva inoltrato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro avente decorrenza Per_3
3.1.2018.
Sempre fuori dai termini di rito è stato prodotto l'invio telematico del modello 770/21 relativo all'anno 2020.
Il ctu, del tutto correttamente, non ha tenuto conto delle produzioni tardive (cfr. ctu pag. 50).
Quindi non ha provato tempestivamente di aver svolto attività gestione del personale CP_1 dipendente a mezzo di professionista avente i requisiti prevista dalla normativa in tema, in quanto la prova è stata tuttavia offerta in modo irrituale, fuori termine.
Vale dunque l'osservazione del ctu: “Pertanto, per l'anno 2021, sulla base della documentazione agli atti è emerso che svolgesse attività (gestione personale dipendente) per cui era necessaria CP_1 l'iscrizione in appositi albi. In tale periodo non è stata individuata, nella documentazione agli atti, alcuna collaborazione tra e professionisti iscritti in tali albi”. CP_1
Pertanto (fermo il fatto che l'esercizio, in concreto, di attività di gestione del personale dipendente risulta comprovato dalle fatture emesse che la convenuta non può disconoscere), da un punto di vista squisitamente giuridico:
✓ non può sostenere che parte attrice in opposizione non abbia mai espressamente CP_1 contestato le fatture relative all'attività di elaborazione dei cedolini paga, in quanto Parte_1 ha contestato, rispetto alla specifica questione “iscrizione all'albo”, il decreto nella sua
[...] interezza;
✓ non risulta che tale attività sia stata svolta da soggetto munito di dovuta abilitazione, sulla base della documentazione ritualmente prodotta in causa.
Pertanto l'eccezione di nullità del decreto e di inesistenza del diritto ad ottenere compenso per l'attività prestata (avente ad oggetto: Gestione ed elaborazioni connesse al personale dipendente) può essere accolta. L'importo richiesto per tale attività (nei limiti di euro 1.922,00 come da opposizione) non è dovuto e di esso non può tenersi conto nella quantificazione del credito di cui è titolare . CP_1
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Per il resto, il credito da prestazione è stato quantificato, in assenza di prova sul compenso, secondo parametri corretti ( cfr. ctu pag. 74: “L'art. 9, comma 2 del D.L. n. 1 del 24/1/2012, ha previsto, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionale che il compenso possa essere applicato in relazione ai parametri istituiti con il DM 140/2012. Tali parametri non sono parificabili ad una tariffa professionale ma sono certamente un utile strumento di riferimento. L'Associazione nazionale commercialisti ha emesso un prontuario contenente i compensi professionali che potrebbero essere pattuiti tra il cliente e il consulente. Tali elementi sono stati utilizzati dalla scrivente ai fini di rispondere all'ultimo punto del quesito ossia ai fini della verifica della corretta quantificazione della prestazione resa da a favore del ricorrente. Il valore della prestazione di Sisco, alla luce dei CP_1 suddetti parametri, è correttamente quantificata nell'importo di cui al decreto ingiuntivo”).
Nel merito, poi, degli specifici rilievi di cui alla perizia si rimanda per intero alla ctu che Per_1 con motivazione logica e persuasiva ha puntualmente preso posizione su ogni questione replicando anche alle obiezioni dei ctp.
Il ctu ha, nell'ordine, esaminato:
▪ Rilievo n. 4 (non sono stati registrati costi della società, che avrebbero pertanto ridotto l'utile nello stato patrimoniale della Società, per complessivi Euro 5.693,34),
▪ Rilievo n. 1 (risultano mancanti nella contabilità societaria le scritture di registrazione delle fatture di alcuni fornitori, soprattutto stranieri, tale per cui l'omessa registrazione ha generato la non rilevazione del costo sostenuto dalla Società, per complessivi Euro 7.197,65)
▪ Rilievo n. 2 (alcuni pagamenti di costi societari non sono stati erroneamente imputati a riduzione di debiti pregressi verso fornitori)
osservando che, mancando la prova sulla concreta messa a disposizione da parte di Parte_3
della documentazione fiscale (esaminata ex post nella perizia , le conclusioni del CP_1 Per_1 dott. potevano avere un senso rispetto al corretto criterio di contabilizzazione Per_1
“prudenziale” ai fini della determinazione del reddito fiscale che avrebbe dovuto essere adottato (in assenza di prova, appunto, sulla consegna della documentazione) senza tuttavia potersi esprimersi sulla concreta deducibilità dei costi (“Tuttavia la scrivente non si può esprimere in merito al fatto che tali costi fossero oneri deducibili o non deducibili ai fini della determinazione del reddito fiscale”).
Sul rilievo 3 (i debiti erariali pagati dalla Società attraverso la rateizzazione delle cartelle non sono stati registrati a riduzione di debiti aperti nello stato patrimoniale della società per complessivi euro
20.153,97) il ctu ha così concluso “Il CTP dott. ha ricostruito in modo puntuale il fatto Per_1 che i pagamenti annotati nella scheda contabile “pagamenti pagopa” n. 240.27.00015, a credito della società erano invece da portare a riduzione del relativo debito verso erario. non ha contestato CP_1 tale circostanza ed ha ha spiegato le motivazioni di tale annotazione connesse al comportamento del cliente (ha allegato anche e mail di richiesta) nonché il fatto che tale rilevazione non ha avuto conseguenze per la società. La scrivente pur condividendo quanto sopra rileva che “pur non generandosi alcun danno”, come specificato da , non sono stati rispettati i principi di cui all'art. CP_1 2217 c.c.”. Trattasi quindi di errore che non ha comportato alcun danno. pagina 9 di 13 Sul Rilievo n.5: (mancata contabilizzazione dei ricavi della società per la vendita di mascherine attraverso il canale per complessivi euro 663,10) il ctu ha così concluso: “Come riportato per CP_4 il rilievo 4, ha indicato di avere contabilizzato le poste in oggetto tra i corrispettivi. Gli importi CP_1 dalla stessa esposti hanno trovato corrispondenza con i documenti prodotti dal ricorrente. La scrivente può solo rilevare tale circostanza. Non risulta comunque comprovata la mancata contabilizzazione in oggetto. Il CTP dott. nelle sue osservazioni concorda con le conclusioni della scrivente”. Per_1 Non c'è quindi errore.
Sul Rilievo n.6 (non risulta contabilizzato il costo di competenza dell'esercizio 2021, relativamente al maxicanone iniziale, versato nel 2012 dalla società per l'acquisto dell'immobile per complessivi euro 4.644,44) ha così concluso: “Il contratto di leasing, nella contabilità dell'anno 2021 della Società, non è stato correttamente contabilizzato come eccepito dal dott. Gli importi del costo di cui al Per_1 maxicanone da rilevare nel 2021 sono, tuttavia, differenti Il maxicanone (onere) da imputare nel 2021
è pari ad euro 3.892,08 ed il risconto attivo pari a 142- 22=120 *324,34= 38.920,80, tenuto conto del periodo di sospensione di cui al Covid. Il CTP dott. nelle sue osservazioni alla bozza Per_1 della relazione di CTU, concorda con il calcolo di cui sopra”.
Sul Rilievo n.7 (risulta che sia stato registrato un doppio costo nella contabilità societaria, costo inserito al lordo IVA per complessivi Euro 3.274,00) il ctu ha così concluso: “Alla luce della disamina effettuato, il costo di euro 3.274,01 non è stato correttamente contabilizzato nella contabilità del Cliente da parte di (1.430+858,30+985,20). L'osservazione del dott. è corretta”. CP_1 Per_1
Sul Rilievo n. 8 (lo stato patrimoniale della società rileva conti in negativo, un conto transitorio della
“dubbia natura” e crediti inesistenti per importi rilevanti oltre a fatture da ricevere non movimentate dal 2019) sono apparsi doverosi i seguenti distinguo:
▪ rispetto al Conto transitorio (scheda contabile n. 160.13.00012 - saldo al 31/12/2021 euro 34.852,05 e non movimentato nel 2021) lo stesso CTP dott. ha osservato di non Per_1 essere stato in grado di formulare specifiche osservazioni anche se ritiene la scheda non corretta in quanto “racchiuderebbe voci di costo e/o sopravvenienze passive di esercizi precedenti”. Trattasi di rilevo che, da un punto di vista giuridico, non può essere esaminato per difetto assoluto di specificità. Peraltro il ctu ha osservato : “La scrivente in assenza della relativa documentazione può solo limitarsi a osservare che, anche qualora tale posta fosse girocontata
a sopravvenienze passive, comunque, le stesse da un punto di vista fiscale sarebbero indeducibili”;
▪ rispetto al Conto anticipi da clienti (scheda contabile n. 240.11.00001) entro 12 mesi (saldo al 31/12/2021 euro 25.554,35 a debito della società) il dott. ha riferito essere anticipi Per_1 di clienti mentre rileva essere stati contabilizzati in tale posta, nel 2021, debiti verso CP_1 soggetti non indicati per sopperire alle necessità di cassa. Su tale scheda risulta anche essere rilevato debito verso Compass. Il ctu ha osservato di non avere alcuna informazione in merito a tale voce che peraltro, come indicato dalla Parti, alla data dell'1/1/2021 aveva già un saldo a debito di euro – 12.043,54;
▪ rispetto ai Conti in negativo il ctu ha rinviato alla disamina di cui al rilievo 4
pagina 10 di 13 ▪ rispetto ai Conti Fatture da ricevere (scheda contabile n. 240.13.00003 saldo euro 62.955,50 non movimentato nel 2021) il ctu ha evidenziato di non avere documentazione in proposito. Ha evidenziato che, qualora il debito non fosse dovuto, come sembra dal momento che appare non movimentato dal 2019, occorrerebbe rilevare la relativa sopravvenienza.
Detto, ciò, sul danno concretamente patito dalla società opponente il ctu si è così espresso:
“La scrivente ritiene che il danno subito da non sia prettamente di natura fiscale, in Parte_1 quanto la società avrebbe potuto comunque adempiere correttamente alla redazione della propria dichiarazione e del proprio bilancio quanto:
- quello derivante dalla assoluta necessità di rielaborare la contabilità dell'anno 2021 al fine di rettificare certamente le problematiche sopra esposte e chiarire comunque le ulteriori numerosi voci come descritte al paragrafo precedente per le quali ha dichiarato di non avere a disposizione la CP_1 documentazione contabile;
- quello potenzialmente derivante dal fatto di non avere rispettato i criteri di cui all'art. 2217 c.c. soprattutto nell'ambito dei rapporti con i terzi.
Allo stato tale danno non è quantificabile e solo potenziale. Ai fini della rilevazione di tale danno si potrebbe fare riferimento agli avvisi di parcella del dott. ma tale attività non risulta essere Per_2 stata finalizzata prettamente alla rielaborazione della contabilità. Gli oneri del dott. Per_1 ricomprendono anche la redazione della consulenza di Parte. La scrivente allora suggerirebbe di fare riferimento a quanto riportato al successivo capitolo. Si potrebbe quindi ritenere che l'importo in oggetto non possa essere inferiore al valore massimo previsto dal DM 140/2012, anche in considerazione dell'urgenza (pari ad euro 2.633) e il valore minimo di cui alla tariffa dell' (pari a euro 5.028) che poi è in linea con l'onorario di Parte_4
per la tenuta della contabilità annuale (pari a euro 3.528)”. CP_1
In sostanza:
l'errata contabilizzazione ha prodotto quale conseguenza immediata e diretta quella di dover rettificare le problematiche insorte: ragion per cui l'importo suggerito dal ctu – che equivale alla remunerazione per l'incarico nella parte de qua (quantificabile in euro 3.528,00 sulla scorta dei criteri di stima indicati) è giuridicamente un “costo-danno” che hanno dovuto sopportare e che non è giusto Parte_1 resti a loro carico perché la prestazione non è stata resa secondo diligenza ex art. 1176 c.c.
Altri e diversi danni non sono allo stato predicabili per le regioni illustrate dal ctu (il “danno” non può corrispondere agli importi non correttamente contabilizzati ma, semmai, all'effetto fiscale dell'errata contabilizzazione, che è cosa ben diversa;
Le Spose di era in condizioni e in tempo per poter Pt_1 praticare i correttivi fiscali legati all'errata contabilizzazione, ove ritenuto).
Conclusivamente:
il decreto ingiuntivo va revocato: le errate contabilizzazioni, pur integrando un inadempimento, non pagina 11 di 13 sono state tali, nell'economia del contratto, da giustificare un integrale rifiuto a corrispondere il compenso dovuto per l'attività prestata in favore dell'opponente che, al netto degli importi calcolati per l'attività di Gestione ed elaborazioni connesse al personale dipendente, non dovuti, ammonta a complessivi euro 11.161,84 oltre interessi indicati in ricorso monitorio;
in dipendenza delle errate contabilizzazioni ha subito un danno che può essere Parte_1 stimato in euro
3.528 con interessi e rivalutazione dal 2021 all'odierna pronuncia;
per tale importo deve essere emessa condanna al risarcimento nei confronti dell'opposta; il parziale accoglimento dell'opposizione (che esclude in radice la possibilità di una condanna dell'opponente ex art. 96 cpc come richiesto) giustifica una parziale compensazione delle spese di lite (nella misura di ½); la restante quota deve essere posta a carico di di soccombente Pt_1 Pt_1 principale e liquidata in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione compreso tra euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per ciascuna fase). Le spese di ctu meritano di restare definitivamente a carico di parte attrice in opposizione nella misura di 2/3 e di 1/3 a carico di parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'opposizione,
revoca il decreto ingiunto,
accerta e dichiara un parziale inadempimento al contratto d'opera professionale da parte di
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante e, per l'effetto, la dichiara tenuta e condanna a corrispondere a
[...]
, (C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Sig.ra a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro
3.528 oltre Parte_2 accessori di cui in parte motiva;
per il resto, accerta e dichiara che il credito professionale di cui è titolare CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante, nei confronti Controparte_1 di , (C.F. e P.I.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig.ra è pari ad euro 11.161,84 oltre interessi indicati in Parte_2 ricorso monitorio e condanna, pertanto, , (C.F. e P.I.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , al pagamento P.IVA_1 Parte_2 di tale importo in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante;
dichiara compensate le spese di lite nella misura di ½; condanna la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta la restante quota, che liquida in € 2.538,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone le spese di ctu a carico di parte attrice in opposizione nella misura di 2/3 e di parte convenuta opposta nella misura di 1/3.
pagina 12 di 13 Genova, 17/06/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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