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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) in persona del Consigliere Paolo Celentano, designato dal Presidente della Corte, delibera di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo semplificato di cognizione iscritto al n. 4427/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto l'opposizione proposta, ai sensi del comb. disp. degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con un ricorso depositato l'11 ottobre 2024,
DA la codice fiscale ), con sede in Casalnuovo di Napoli Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Siviglia, in persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci (codice fiscale
- opponente - C.F._1
CONTRO il (codice fiscale ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fi- scale - opposto - P.IVA_3
E
(codice fiscale non indicato), nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_3
residente a[...] - opposto contumace -
NONCHÉ il , rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Controparte_4
Corte d'Appello di Napoli - interventore necessario -
AVVERSO il decreto di pagamento alla medesima opponente delle indennità di custodia e trasporto di 17 colli contenenti 4.752 bambole giocattolo emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, Prima Se- zione Penale, in data 13/19 settembre 2022 nel processo penale a carico del iscritto al CP_3
n. 9310/16 r.g.app.
N. 4427/2024 . + 2 Pag. 1 di 3 Controparte_5 Controparte_1 REPUBBLICA CP_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione in esame va dichiarata inammissibile poiché proposta l'11 ottobre
2024 e dunque dopo più di sei mesi dalla pubblicazione, coincidente con il deposito, avvenuto il 19 settembre 2022, del decreto opposto, ma giammai comunicato alla società opponente.
Infatti, dopo che la Corte Costituzionale, con la sua sentenza (interpretativa di rigetto) n.
106 del 2016, ha ritenuto, mutatis mutandis, applicabile anche alla proposizione dell'opposi- zione prevista dagli artt. 170 del d.P.R. 115/2002 e 15 del d.lgs. 150/2011 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento somma- rio di cognizione previsto per la proposizione dell'appello avverso tale ordinanza dall'ora abro- gato art. 702-quater c.p.c., la Corte di Cassazione ha più volte condivisibilmente affermato (v. le ordd. nn. 5660, 5661, 5662 e 30432 del 2022) che alla proposizione della suddetta opposi- zione, così come alla proposizione del suddetto appello, deve ritenersi applicabile anche il ter- mine cd. lungo di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327, co. 1, c.p.c. e dalla stessa Su- prema Corte ritenuto espressione di un principio generale diretto a garantire la stabilità dei prov- vedimenti giurisdizionali volti a regolare in materia tendenzialmente definitiva situazioni giuridi- che sostanziali, come appunto il decreto di pagamento delle indennità spettanti ai custodi giu- diziali previsto dall'art. 168 del cit. d.P.R. 115/2002.
Il che, in altri termini, significa che tale decreto, anche se non comunicato (né notificato) alle parti interessate, passa in giudicato qualora non sia opposto ai sensi del cit. art. 170 entro il termine di sei mesi dal suo deposito.
2. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'opponente a rifondere all'Amministrazione statale opposta le spese del presente procedimento, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sen- tenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, che, ragguagliato al quantum disputatum, va collocato nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
N. 4427/2024 r.g.aa.cc. . + 2 Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) dichiara inammissibile l'opposizione della Parte_1
B) condanna la società opponente a rifondere al le spese del Controparte_1
presente procedimento, che liquida nel complessivo importo di 8.625,00 €, di cui 7.500,00 € per i compensi e 1.125,00 € per le spese generali.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025.
Il Magistrato designato
Paolo Celentano
N. 4427/2024 r.g.aa.cc. . + 2 Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1
SENTENZA il processo semplificato di cognizione iscritto al n. 4427/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto l'opposizione proposta, ai sensi del comb. disp. degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con un ricorso depositato l'11 ottobre 2024,
DA la codice fiscale ), con sede in Casalnuovo di Napoli Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Siviglia, in persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci (codice fiscale
- opponente - C.F._1
CONTRO il (codice fiscale ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fi- scale - opposto - P.IVA_3
E
(codice fiscale non indicato), nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_3
residente a[...] - opposto contumace -
NONCHÉ il , rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Controparte_4
Corte d'Appello di Napoli - interventore necessario -
AVVERSO il decreto di pagamento alla medesima opponente delle indennità di custodia e trasporto di 17 colli contenenti 4.752 bambole giocattolo emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, Prima Se- zione Penale, in data 13/19 settembre 2022 nel processo penale a carico del iscritto al CP_3
n. 9310/16 r.g.app.
N. 4427/2024 . + 2 Pag. 1 di 3 Controparte_5 Controparte_1 REPUBBLICA CP_6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione in esame va dichiarata inammissibile poiché proposta l'11 ottobre
2024 e dunque dopo più di sei mesi dalla pubblicazione, coincidente con il deposito, avvenuto il 19 settembre 2022, del decreto opposto, ma giammai comunicato alla società opponente.
Infatti, dopo che la Corte Costituzionale, con la sua sentenza (interpretativa di rigetto) n.
106 del 2016, ha ritenuto, mutatis mutandis, applicabile anche alla proposizione dell'opposi- zione prevista dagli artt. 170 del d.P.R. 115/2002 e 15 del d.lgs. 150/2011 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento somma- rio di cognizione previsto per la proposizione dell'appello avverso tale ordinanza dall'ora abro- gato art. 702-quater c.p.c., la Corte di Cassazione ha più volte condivisibilmente affermato (v. le ordd. nn. 5660, 5661, 5662 e 30432 del 2022) che alla proposizione della suddetta opposi- zione, così come alla proposizione del suddetto appello, deve ritenersi applicabile anche il ter- mine cd. lungo di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327, co. 1, c.p.c. e dalla stessa Su- prema Corte ritenuto espressione di un principio generale diretto a garantire la stabilità dei prov- vedimenti giurisdizionali volti a regolare in materia tendenzialmente definitiva situazioni giuridi- che sostanziali, come appunto il decreto di pagamento delle indennità spettanti ai custodi giu- diziali previsto dall'art. 168 del cit. d.P.R. 115/2002.
Il che, in altri termini, significa che tale decreto, anche se non comunicato (né notificato) alle parti interessate, passa in giudicato qualora non sia opposto ai sensi del cit. art. 170 entro il termine di sei mesi dal suo deposito.
2. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'opponente a rifondere all'Amministrazione statale opposta le spese del presente procedimento, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sen- tenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, che, ragguagliato al quantum disputatum, va collocato nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
N. 4427/2024 r.g.aa.cc. . + 2 Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) dichiara inammissibile l'opposizione della Parte_1
B) condanna la società opponente a rifondere al le spese del Controparte_1
presente procedimento, che liquida nel complessivo importo di 8.625,00 €, di cui 7.500,00 € per i compensi e 1.125,00 € per le spese generali.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025.
Il Magistrato designato
Paolo Celentano
N. 4427/2024 r.g.aa.cc. . + 2 Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1