Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 23/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 15658/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._1
SOMMA ILARIA, con elezione di domicilio in VIA TROPEANO 47, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. SILVANA MARIOTTI con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo obbligazione contributiva. CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5-9-2023, l'istante in epigrafe, premesso che in data 24-8-2023 l' gli aveva intimato il pagamento della somma di € 2722,06 a CP_2 titolo di omessi contributi per gli anni dall' 1/2013 al 2/2014 in relazione al rapporto di lavoro domestico intercorso con all'uopo, conveniva innanzi al Persona_1 giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' per chiedere l'accertamento CP_2 negativo della sussistenza dell'obbligo contributivo. Deduceva, nel merito, che il rapporto di lavoro era cessato nel mese di dicembre 2022, per l'insorgere di grave patologia che non consentiva l'attività lavorativa;
eccepiva che, in ogni caso, i contributi erano prescritti. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso.
***** La domanda deve essere accolta. Occorre, in via preliminare chiarire che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' incombe sull'Istituto previdenziale la CP_2 prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste
n.22862 del 10/11/2010). L' ha documentato che la cessazione del rapporto di lavoro è stata dichiarata CP_2 dalla stessa parte con la denuncia obbligatoria al Centro per l'impiego per licenziamento per giustificato motivo oggettivo intervenuto in data 30-4-14. Opportuno premettere che la confessione stragiudiziale fatta , come nella specie, ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 11898 del 18/06/2020; Cass. n. 20879 del 26/07/2024). Ciò posto dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, si ritiene sussistano elementi idonei a fondare il convincimento giudiziale circa la cessazione del rapporto di lavoro domestico da data diversa e anteriore rispetto alla denuncia al Centro per l'Impiego. Innanzitutto la domestica risulta essere stata giudicata dall' totalmente CP_2 invalida con decorrenza dal mese di gennaio 2014. Dall'istruttoria svolta è, poi, emerso, che la domestica, pur continuando ad essere ospitata presso l'abitazione familiare del ricorrente fino a pochi mesi prima del decesso, avvenuto nel mese di agosto del 2015, già dal 2012, allorquando era stata sottoposta ad intervento chirurgico per carcinoma, non era più in grado di lavorare. L'ospitalità per affectio vel benevolentiae causa risulta credibile in ragione del rapporto pluridecennale con la domestica (v. certificato Unilav). Così come si ritiene potere dare credito alle affermazioni della teste, moglie del ricorrente, in ragione della gravosità dell'onere della prova del rapporto di lavoro circoscritto alle sole mura domestiche. Pacifico che l'obbligazione contributiva postuli l'effettività della prestazione lavorativa, nel caso di specie, per le argomentazioni svolte, deve ritenersi che il rapporto di lavoro fosse cessato, in via di fatto, sin dal 2012. Da ciò consegue l'insussistenza della pretesa dell' CP_2
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A. Dichiara l'insussistenza dell'obbligazione retributiva per il periodo dall'1/2013 al 2/2014 relativamente al rapporto di lavoro domestico intercorso con;
Persona_1
2 B. condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi CP_2 euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre cpa ed Iva secondo legge, oltre euro 43,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. C. Così deciso in data 23/04/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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