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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/09/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2020 promossa da:
( CF ) e ( CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) , con il patrocinio dell'avv. TASCIONE ARNALDO C.F._2
ATTORI contro
( CF ) e ( CF Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) , con il patrocinio dell'avv. DI BELLO NICOLINO C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All' udienza del 02.05.2025 , celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
premettevano di essere titolari di un immobile con annesso terreno, sito nel
[...]
Comune di Montenero di Bisaccia in contrada AL MP ( in catasto partita 12884 fg 41 p.lla 335 ) ed acquistato con atto pubblico ( rep. 29201/12478 del 08.06.1994 ), su cui venne costituita una servitù di passaggio in favore della particella 335 , acquistata da essi attori, a carico della adiacente particella n.337 del fg 41 ( successivamente modificata in 475 ) , acquistata dai convenuti
[...]
e con atto pubblico del 31.12.2009 (rep. Controparte_1 Controparte_2
n. 49918/14077) in cui veniva espressamente richiamata la servitù di passaggio appena richiamata ( si legga l'inciso : “..quanto alle servitù di passaggio si precisa che sezione del terreno in oggetto (particella 475) è gravata (e comunque con il presente atto si conviene una espressa riserva in tal senso) da servitù perpetua di passaggio con ogni mezzo e pedonale nonché di attraversamento di tubi, cavi e condotte per l'allaccio alle utenze, onde consentire l'accesso alla via pubblica al fabbricato retrostante, contraddistinto in catasto al foglio 41 particella 335 (tutti i subalterni) di proprietà di terzi.”
Si precisava inoltre nell' atto di citazione che i convenuti avevano posto in essere una serie di attività – apposizione di due pilastri e di una catena all' ingresso della loro proprietà, delimitazione del percorso oggetto della servitù con aiuole delimitate da cordoli in cemento – che avevano ristretto il detto percorso, in tal modo impedendo o comunque rendendo maggiormente gravoso l' esercizio della servitù di passaggio da parte degli attori , e che il giudizio possessorio instaurato dinanzi l' intestato Tribunale al fine di fare cessare le condotte appena descritte si era concluso con una decisione che aveva dichiarato l' illegittimità dell' apposizione della catena.
Sulla base di tali presupposti e chiedevano all' Parte_3 Parte_2 intestato Tribunale di accertare e dichiarare che i pilastri e le aiuole realizzate da e impedivano o comunque ostruivano Controparte_1 Controparte_2
l' esercizio della servitù di passaggio da parte di essi attori e di condannare conseguentemente i detti convenuti alla rimozione di quelle opere.
Si costituivano in giudizio e con Controparte_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziavano che i lavori da essi effettuati sul terreno di loro proprietà erano stati regolarmente autorizzati dal Comune di Montenero di Bisaccia e la relativa esecuzione non aveva in alcun modo impedito o reso difficoltoso il transito degli attori sulla strada oggetto di servitù.
Aggiungevano i convenuti che gli attori avevano dichiarato “di voler cessare l'esercizio della servitù verso la strada statale n.157 (ex S.P. n.163), avendo volontariamente previsto il loro identico, analogo e comodo accesso alla via pubblica in direzione della costruenda strada interna alla lottizzazione di talché, cessato l'ingresso dalla predetta strada statale n.157 (ex S.P. n.163) col compimento del piano di lottizzazione, gli attori con analoga Parte_4 comodità possono raggiungere la viabilità generale attraverso la strada pubblica che serve il comparto dall'interno” e concludevano chiedendo al Tribunale adito di rigettare l' avversa domanda.
Il procedimento veniva istruito attraverso una nutrita prova orale ed una ctu espletata dall' ing. , di cui lo scrivente giudice condivide metodo d' Persona_1 indagine e conclusioni, in quanto in linea con i principi generali della materia ed immuni da vizi logici.
E' pacifica ed incontestata tra le parti – oltre che provata documentalmente – l' esistenza di una servitù di passaggio che, passando attraverso la proprietà dei convenuti, consente agli attori di raggiungere la pubblica strada e viceversa.
Allo stesso modo non vi è contestazione circa l' effettuazione – all' interno della proprietà dei convenuti – dei lavori indicati nell' atto di citazione, che hanno interessato l' area oggetto di servitù.
Tanto premesso, occorre accertare in primis se le opere realizzate dai convenuti abbiano reso impossibile o comunque disagevole l' esercizio della servitù da parte degli attori ed in seconda battuta – in caso di risposta affermativa al quesito che precede – se il tracciato alternativo indicato dai convenuti consenta agli attori di raggiungere la pubblica strada con la medesima comodità del tracciato originario.
Per quel che concerne il primo tema di indagine si osserva che l' esito della prova orale non apporta alcun contributo al fine dell' accertamento dell' impatto delle opere realizzate dai convenuti sull' esercizio delle servitù, e tanto in ragione del contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi delle rispettive parti.
Soccorre invece sul punto la ctu espletata dall' ing. , che deve essere Per_1 ritenuta attendibile in quanto ha accertato la variazione del tracciato attuale rispetto a quello originario sulla base di dati oggettivi , e cioè mediante il calcolo della differenza tra la larghezza originaria del percorso (ricavata dall' esame delle mappe catastali) e quella attuale ( accertata mediante misurazione in loco).
Ebbene, dalla indagine della consulente dell' Ufficio è emerso che la larghezza originaria del percorso era di circa 6 metri , mentre quella attuale è compresa tra i 3 metri e 50 cm e 5 metri e 50 cm: si tratta di un restringimento sicuramente consistente, in quanto tale idoneo a rendere maggiormente gravoso l' esercizio della servitù da parte degli attori e quindi da ritenersi vietato ai sensi dell' art 1064 cc.
In sede di esame della seconda questione, e cioè della praticabilità della ipotesi di trasferimento della servitù in altra area , deve essere richiamato il contenuto dell' art 1068 cc, secondo cui “se l'originario esercizio ( della servitù ) è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo”.
E dunque la norma de qua subordina il trasferimento dell'esercizio di una servitù prediale in un luogo diverso da quello originario alla ricorrenza di una duplice condizione: per un verso che l'originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente, ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti;
per altro verso che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo (Cass. 1- 4-1997 n. 2841; Cass. 8-10-1981 n. 5295; Cass. 7-5-1980 n. 3022, Cass. 2-8-2019 n. 20859).
Si osserva al riguardo che parte convenuta ha espressamente affermato che “ l'edificazione del fabbricato degli odierni convenuti , rappresenti una CP_1 situazione di fatto nuova di per sé determinante una maggiore gravosità per il fondo servente di loro proprietà”. Parte attrice ritiene che “l'incremento di gravosità per il fondo dominante, seppure dedotto, in realtà non sussiste, perché stando alle deduzioni dei convenuti, la maggiore gravosità deriverebbe dalla loro stessa opera edificatoria“ ( pag. 12 della comparsa conclusionale ).
La tesi degli attori non appare condivisibile, atteso che – per giurisprudenza consolidata – la maggiore gravosità dell' esercizio della servitù per il fondo servente può derivare anche dalla utilizzazione dello stesso da parte del suo proprietario ( cfr Cass n. 216 /2000: “la maggiore gravosità, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068 c.c., comma 2, come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dalla utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario. Ne consegue che anche la costruzione sul fondo servente, a ridosso del punto in cui si esercita una servitù di passaggio, di un fabbricato destinato ad abitazione, può costituire una nuova situazione di fatto che determina la maggior gravosità, quando i proprietari di quel fondo lamentino immissioni moleste o limitazioni al godimento dell'immobile edificato. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tener conto di quella umana e ragionevole”).
Tuttavia – nonostante il maggiore aggravio per il fondo servente possa in astratto conseguire anche ad una attività posta in essere dal proprietario dello stesso – si deve evidenziare come nel caso sottoposto all' attenzione dell' intestato Tribunale i convenuti non abbiano in alcun modo dimostrato in cosa consista la maggiore gravosità conseguente alla edificazione ed in quale modo essa precluda il godimento del fondo , non potendosi attribuire sul punto alcun rilievo probatorio – attesa la loro genericità e comunque la mancata conferma in sede istruttoria – alle affermazioni ( si legga la pag. 7 della comparsa di costituzione di risposta ) secondo cui la maggiore gravosità sarebbe rappresentata dalle
“gravose immissioni e pesanti limitazioni derivanti dal passaggio indiscriminato degli attori” , dovendosi peraltro aggiungere che tale passaggio - costituente peraltro normale estrinsecazione dell' esercizio della servitù – era consentito agli attori anche prima dei lavori effettuati dai convenuti, e dunque non concretizzerebbe alcun aggravamento di detto esercizio.
E dalla mancata prova circa l' esistenza della maggiore gravosità dell' esercizio della servitù per il fondo servente discende l' inaccoglibilità della offerta di trasferimento della servitù in altro luogo. E , in ogni caso , l' inapplicabilità nel caso che ci impegna del 2° comma dell' art 1068 cc rimane ferma anche ove si volesse porre in non cale la argomentazione che precede in punto di assenza dei presupposti per lo spostamento della servitù e si volesse invece procedere all' esame del grado di comodità della soluzione alternativa offerta dai convenuti rispetto a quella che caratterizza il percorso nella sua consistenza originaria.
Ebbene, non pare potersi dubitare che il tracciato alternativo non presenti la medesima comodità di quello esistente, atteso che presenta una lunghezza più che tripla ( mt 286,50) di quella attuale ( mt 86,50 ).
Deve infine essere scrutinata l' ulteriore domanda di condanna dei convenuti per il danno rappresentato dall' illegittima turbativa ( atto di citazione, pag. 7).
Si rileva al riguardo che l' asserito danno non è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilita' per fatto illecito;
pertanto, qualora il presunto danneggiato non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni.
Il principio in esame è stato delineato, tra le altre, dalla ordinanza n. 31642/2021 della Corte di Cassazione, secondo cui non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'"an debeatur", non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.
Dall' applicazione del principio in parola al caso in esame si deduce che – non essendo stata fornita dagli attori la prova del danno subito per effetto delle opere effettuate sul tracciato oggetto del servitù – la domanda risarcitoria svolta al riguardo non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base all' art 15 cpc ( cfr Cons. Stato Sez. V, 9 giugno 2022, n. 4708: “ in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c.”) e quindi tenendo conto del valore dominicale e di quello catastale del fondo servente, applicando il valore medio del relativo scaglione per valore del d m n. 55/2014, maggiorato del 30 % ex art 4 co 2 per la difesa di un numero di parti superiore ad una.
Spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, così decide, ogni diversa istanza disattesa: Controparte_2
accoglie la domanda e per l' effetto ordina ai convenuti di rimuovere le opere ( i pilastri delimitanti l' ingresso al percorso oggetto di servitù e le aiuole poste ai margine dello stesso ) realizzate nel proprio fondo sulla particella 475 – ex 337 / foglio 41 / partita 12884 , sita nella contrada AL MP in Montenero di Bisaccia, ed a ripristinare le dimensioni originarie del percorso oggetto della servitù in favore del fondo di proprietà degli attori, come individuate nella ctu espletata nell' ambito del presente procedimento, e quindi con una larghezza non inferiore ai 6 mt;
rigetta la domanda di risarcimento formulata dagli attori;
condanna i convenuti – in solido tra loro – alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in euro 3442,60, di cui 125 per spese e 3317,60 per compenso , oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dei contenuti in solido tra loro, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti del consulente.
Larino, 4 settembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2020 promossa da:
( CF ) e ( CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) , con il patrocinio dell'avv. TASCIONE ARNALDO C.F._2
ATTORI contro
( CF ) e ( CF Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) , con il patrocinio dell'avv. DI BELLO NICOLINO C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All' udienza del 02.05.2025 , celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
premettevano di essere titolari di un immobile con annesso terreno, sito nel
[...]
Comune di Montenero di Bisaccia in contrada AL MP ( in catasto partita 12884 fg 41 p.lla 335 ) ed acquistato con atto pubblico ( rep. 29201/12478 del 08.06.1994 ), su cui venne costituita una servitù di passaggio in favore della particella 335 , acquistata da essi attori, a carico della adiacente particella n.337 del fg 41 ( successivamente modificata in 475 ) , acquistata dai convenuti
[...]
e con atto pubblico del 31.12.2009 (rep. Controparte_1 Controparte_2
n. 49918/14077) in cui veniva espressamente richiamata la servitù di passaggio appena richiamata ( si legga l'inciso : “..quanto alle servitù di passaggio si precisa che sezione del terreno in oggetto (particella 475) è gravata (e comunque con il presente atto si conviene una espressa riserva in tal senso) da servitù perpetua di passaggio con ogni mezzo e pedonale nonché di attraversamento di tubi, cavi e condotte per l'allaccio alle utenze, onde consentire l'accesso alla via pubblica al fabbricato retrostante, contraddistinto in catasto al foglio 41 particella 335 (tutti i subalterni) di proprietà di terzi.”
Si precisava inoltre nell' atto di citazione che i convenuti avevano posto in essere una serie di attività – apposizione di due pilastri e di una catena all' ingresso della loro proprietà, delimitazione del percorso oggetto della servitù con aiuole delimitate da cordoli in cemento – che avevano ristretto il detto percorso, in tal modo impedendo o comunque rendendo maggiormente gravoso l' esercizio della servitù di passaggio da parte degli attori , e che il giudizio possessorio instaurato dinanzi l' intestato Tribunale al fine di fare cessare le condotte appena descritte si era concluso con una decisione che aveva dichiarato l' illegittimità dell' apposizione della catena.
Sulla base di tali presupposti e chiedevano all' Parte_3 Parte_2 intestato Tribunale di accertare e dichiarare che i pilastri e le aiuole realizzate da e impedivano o comunque ostruivano Controparte_1 Controparte_2
l' esercizio della servitù di passaggio da parte di essi attori e di condannare conseguentemente i detti convenuti alla rimozione di quelle opere.
Si costituivano in giudizio e con Controparte_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziavano che i lavori da essi effettuati sul terreno di loro proprietà erano stati regolarmente autorizzati dal Comune di Montenero di Bisaccia e la relativa esecuzione non aveva in alcun modo impedito o reso difficoltoso il transito degli attori sulla strada oggetto di servitù.
Aggiungevano i convenuti che gli attori avevano dichiarato “di voler cessare l'esercizio della servitù verso la strada statale n.157 (ex S.P. n.163), avendo volontariamente previsto il loro identico, analogo e comodo accesso alla via pubblica in direzione della costruenda strada interna alla lottizzazione di talché, cessato l'ingresso dalla predetta strada statale n.157 (ex S.P. n.163) col compimento del piano di lottizzazione, gli attori con analoga Parte_4 comodità possono raggiungere la viabilità generale attraverso la strada pubblica che serve il comparto dall'interno” e concludevano chiedendo al Tribunale adito di rigettare l' avversa domanda.
Il procedimento veniva istruito attraverso una nutrita prova orale ed una ctu espletata dall' ing. , di cui lo scrivente giudice condivide metodo d' Persona_1 indagine e conclusioni, in quanto in linea con i principi generali della materia ed immuni da vizi logici.
E' pacifica ed incontestata tra le parti – oltre che provata documentalmente – l' esistenza di una servitù di passaggio che, passando attraverso la proprietà dei convenuti, consente agli attori di raggiungere la pubblica strada e viceversa.
Allo stesso modo non vi è contestazione circa l' effettuazione – all' interno della proprietà dei convenuti – dei lavori indicati nell' atto di citazione, che hanno interessato l' area oggetto di servitù.
Tanto premesso, occorre accertare in primis se le opere realizzate dai convenuti abbiano reso impossibile o comunque disagevole l' esercizio della servitù da parte degli attori ed in seconda battuta – in caso di risposta affermativa al quesito che precede – se il tracciato alternativo indicato dai convenuti consenta agli attori di raggiungere la pubblica strada con la medesima comodità del tracciato originario.
Per quel che concerne il primo tema di indagine si osserva che l' esito della prova orale non apporta alcun contributo al fine dell' accertamento dell' impatto delle opere realizzate dai convenuti sull' esercizio delle servitù, e tanto in ragione del contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi delle rispettive parti.
Soccorre invece sul punto la ctu espletata dall' ing. , che deve essere Per_1 ritenuta attendibile in quanto ha accertato la variazione del tracciato attuale rispetto a quello originario sulla base di dati oggettivi , e cioè mediante il calcolo della differenza tra la larghezza originaria del percorso (ricavata dall' esame delle mappe catastali) e quella attuale ( accertata mediante misurazione in loco).
Ebbene, dalla indagine della consulente dell' Ufficio è emerso che la larghezza originaria del percorso era di circa 6 metri , mentre quella attuale è compresa tra i 3 metri e 50 cm e 5 metri e 50 cm: si tratta di un restringimento sicuramente consistente, in quanto tale idoneo a rendere maggiormente gravoso l' esercizio della servitù da parte degli attori e quindi da ritenersi vietato ai sensi dell' art 1064 cc.
In sede di esame della seconda questione, e cioè della praticabilità della ipotesi di trasferimento della servitù in altra area , deve essere richiamato il contenuto dell' art 1068 cc, secondo cui “se l'originario esercizio ( della servitù ) è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo”.
E dunque la norma de qua subordina il trasferimento dell'esercizio di una servitù prediale in un luogo diverso da quello originario alla ricorrenza di una duplice condizione: per un verso che l'originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente, ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti;
per altro verso che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo (Cass. 1- 4-1997 n. 2841; Cass. 8-10-1981 n. 5295; Cass. 7-5-1980 n. 3022, Cass. 2-8-2019 n. 20859).
Si osserva al riguardo che parte convenuta ha espressamente affermato che “ l'edificazione del fabbricato degli odierni convenuti , rappresenti una CP_1 situazione di fatto nuova di per sé determinante una maggiore gravosità per il fondo servente di loro proprietà”. Parte attrice ritiene che “l'incremento di gravosità per il fondo dominante, seppure dedotto, in realtà non sussiste, perché stando alle deduzioni dei convenuti, la maggiore gravosità deriverebbe dalla loro stessa opera edificatoria“ ( pag. 12 della comparsa conclusionale ).
La tesi degli attori non appare condivisibile, atteso che – per giurisprudenza consolidata – la maggiore gravosità dell' esercizio della servitù per il fondo servente può derivare anche dalla utilizzazione dello stesso da parte del suo proprietario ( cfr Cass n. 216 /2000: “la maggiore gravosità, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068 c.c., comma 2, come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dalla utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario. Ne consegue che anche la costruzione sul fondo servente, a ridosso del punto in cui si esercita una servitù di passaggio, di un fabbricato destinato ad abitazione, può costituire una nuova situazione di fatto che determina la maggior gravosità, quando i proprietari di quel fondo lamentino immissioni moleste o limitazioni al godimento dell'immobile edificato. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tener conto di quella umana e ragionevole”).
Tuttavia – nonostante il maggiore aggravio per il fondo servente possa in astratto conseguire anche ad una attività posta in essere dal proprietario dello stesso – si deve evidenziare come nel caso sottoposto all' attenzione dell' intestato Tribunale i convenuti non abbiano in alcun modo dimostrato in cosa consista la maggiore gravosità conseguente alla edificazione ed in quale modo essa precluda il godimento del fondo , non potendosi attribuire sul punto alcun rilievo probatorio – attesa la loro genericità e comunque la mancata conferma in sede istruttoria – alle affermazioni ( si legga la pag. 7 della comparsa di costituzione di risposta ) secondo cui la maggiore gravosità sarebbe rappresentata dalle
“gravose immissioni e pesanti limitazioni derivanti dal passaggio indiscriminato degli attori” , dovendosi peraltro aggiungere che tale passaggio - costituente peraltro normale estrinsecazione dell' esercizio della servitù – era consentito agli attori anche prima dei lavori effettuati dai convenuti, e dunque non concretizzerebbe alcun aggravamento di detto esercizio.
E dalla mancata prova circa l' esistenza della maggiore gravosità dell' esercizio della servitù per il fondo servente discende l' inaccoglibilità della offerta di trasferimento della servitù in altro luogo. E , in ogni caso , l' inapplicabilità nel caso che ci impegna del 2° comma dell' art 1068 cc rimane ferma anche ove si volesse porre in non cale la argomentazione che precede in punto di assenza dei presupposti per lo spostamento della servitù e si volesse invece procedere all' esame del grado di comodità della soluzione alternativa offerta dai convenuti rispetto a quella che caratterizza il percorso nella sua consistenza originaria.
Ebbene, non pare potersi dubitare che il tracciato alternativo non presenti la medesima comodità di quello esistente, atteso che presenta una lunghezza più che tripla ( mt 286,50) di quella attuale ( mt 86,50 ).
Deve infine essere scrutinata l' ulteriore domanda di condanna dei convenuti per il danno rappresentato dall' illegittima turbativa ( atto di citazione, pag. 7).
Si rileva al riguardo che l' asserito danno non è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilita' per fatto illecito;
pertanto, qualora il presunto danneggiato non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni.
Il principio in esame è stato delineato, tra le altre, dalla ordinanza n. 31642/2021 della Corte di Cassazione, secondo cui non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'"an debeatur", non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.
Dall' applicazione del principio in parola al caso in esame si deduce che – non essendo stata fornita dagli attori la prova del danno subito per effetto delle opere effettuate sul tracciato oggetto del servitù – la domanda risarcitoria svolta al riguardo non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base all' art 15 cpc ( cfr Cons. Stato Sez. V, 9 giugno 2022, n. 4708: “ in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c.”) e quindi tenendo conto del valore dominicale e di quello catastale del fondo servente, applicando il valore medio del relativo scaglione per valore del d m n. 55/2014, maggiorato del 30 % ex art 4 co 2 per la difesa di un numero di parti superiore ad una.
Spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, così decide, ogni diversa istanza disattesa: Controparte_2
accoglie la domanda e per l' effetto ordina ai convenuti di rimuovere le opere ( i pilastri delimitanti l' ingresso al percorso oggetto di servitù e le aiuole poste ai margine dello stesso ) realizzate nel proprio fondo sulla particella 475 – ex 337 / foglio 41 / partita 12884 , sita nella contrada AL MP in Montenero di Bisaccia, ed a ripristinare le dimensioni originarie del percorso oggetto della servitù in favore del fondo di proprietà degli attori, come individuate nella ctu espletata nell' ambito del presente procedimento, e quindi con una larghezza non inferiore ai 6 mt;
rigetta la domanda di risarcimento formulata dagli attori;
condanna i convenuti – in solido tra loro – alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in euro 3442,60, di cui 125 per spese e 3317,60 per compenso , oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dei contenuti in solido tra loro, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti del consulente.
Larino, 4 settembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis