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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/08/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 dicembre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 379/2023 R.G., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Mario Angelo Candido, Parte_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Castel di Sangro (AQ), giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'importo di €.1.643,00 a titolo di maggior somma dovuta per i turni di pronta disponibilità eseguiti oltre il sesto turno mensile nel periodo dal 24 novembre 2018 al gennaio 2022, oltre agli interessi legali sulle somme dovute dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
- Condanna la alla corresponsione, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in €.2.059,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2023, il ricorrente, , in servizio alle dipendenze Parte_1 della presso la UOC Servizio Veterinario - area Peligna -, in qualità di Controparte_1 tecnico della prevenzione, dopo aver premesso:
- di aver sistematicamente svolto turni di pronta disponibilità oltre isei mensili previsti dal CCNL (art. 7 CCNL del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 7.4.1999);
- di aver ottenuto una pronuncia giudiziale di accertamento del diritto ad ottenere la maggiorazione dell'indennità di pronta disponibilità, prevista dalla deliberazione n. 1529 del 17.09.2015 (€ 15,50 per ogni turno della durata di dodici ore, superiore al sesto mensile), nel periodo dal mese di ottobre 2015 al mese di marzo 2019 (sent. n. 347/2019); Cont
- di aver più volte sollecitato la affinché provvedesse al pagamento della medesima maggiorazione anche nel periodo successivo a quello oggetto della sentenza citata ma di non aver ricevuto, in merito, favorevole riscontro;
1 ciò posto, lamentando la mancata corresponsione dell'integrazione dell'indennità ordinaria di pronta disponibilità per i turni superiori ai sei mensili ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ … a) - Previo accertamento Parte_2 dell'inadempimento relativo alla mancata erogazione (in violazione di quanto disposto con deliberazione n.
1529 del 17.09.2015 e dei criteri di correttezza e di affidamento che ne sono derivati in capo al ricorrente) della maggiorazione delle indennità di cui all'art. 7 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 Con
- condannare la convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma, salvo errori emendabili, di €
4.431,98 (quattromilaquattrocentotrentuno,98) per il periodo febbraio 2015-gennaio 2022, oltre agli interessi legali come per legge, ovvero, in via subordinata, condannarla al pagamento della minore somma di €.
3.998,00 (tremilanovecentonovantotto) per il periodo (immediatamente successivo all'adozione della delibera
n. 1529/15) ottobre 2015-gennaio 2022 sempre gravata dagli interessi legali;
nonché condannare la medesima Con
con valutazione equitativa anche solo simbolica, al risarcimento del danno non patrimoniale, in riferimento al disagio psicologico ingiustamente derivato al ricorrente, anche nei rapporti familiari, per aver sottratto giornate altrimenti dedicate alla vita di relazione e ad incombenze familiari e/o sociali senza ottenerne il riconoscimento che ne giustificava il sacrificio;
…”
Si è costituita l'azienda sanitaria intimata, la quale, nel contestare la fondatezza delle deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa, previo di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Ai fini della trattazione delle questioni all'odierno esame è opportuno richiamare la disciplina giuridica in materia di pronta disponibilità.
L'istituto della pronta disponibilità – il quale consiste nell'obbligo del lavoratore di rendersi, fuori del proprio lavoro, sempre ed immediatamente reperibile in vista di un'eventuale prestazione lavorativa, e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta - è previsto dall'art. 7 dell'accordo del 20 settembre 2001 - Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 -, il quale sostanzialmente prevede, per quanto qui di interesse, da un lato che di regola per ciascun dipendente non potranno essere previsti più di sei turni di pronta disponibilità al mese e, dall'altro, che il servizio di pronta reperibilità dà diritto ad un'indennità (già quantificata dall'art. 51 CCNL 1998 in €20,66).
L'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che "il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3", ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, "ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Euro 40.000 per ogni dodici ore" mentre il comma 9 prevede che "in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999,
2 come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la "banca delle ore" e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le aree di applicazione riguardano sia le strutture ospedaliere che quelle territoriali, tenendo conto delle situazioni con organizzazione interdistrettuale o dipartimentale. Il personale che opera in pronta disponibilità, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art.7 del CCNL Integrativo del 20.09.2001, è costituito
,di norma, dagli operatori della stessa Unità Operativa e ciò allo scopo di garantire la qualità del servizio utilizzando al meglio le professionalità per le competenze acquisite. Le figure professionali interessate, tenuto conto di quanto previsto ai commi 11 e 12 dell'art.7 del CCNL Integrativo del 20.09.2001, possono essere: gli infermieri professionali o infermieri generici;
le ostetriche operanti nelle U.O. ospedaliere di ginecologia- ostetricia;
i tecnici di radiologia medica;
i tecnici di laboratorio;
i tecnici di neurofisiopatologia;
gli ispettori sanitari o micologici e le assistenti sanitarie che operano all'Igiene Pubblica;
i periti per la sicurezza che operano nelle SPSAL;
gli infermieri dirigenti;
le caposala che operano negli uffici infermieristici (in quanto collaboratori degli infermieri dirigenti i quali non potrebbero da soli far fronte ai turni di pronta disponibilità nelle diverse aree) ed occasionalmente le caposala per i comparti operatori e le strutture per l'emergenza; gli operatori tecnici e di officina.
Ne consegue che la normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità è il già citato art. 7 del CCNL Integrativo del 20.09.2001, che ha disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87, confermando il compenso per l'istituto della pronta disponibilità nell'importo di €.20,66, per come fissato dall'art. 51 del D.P.R. n. 384 del 28.11.1990.
Le risorse economiche previste per compensare l'indennità di pronta disponibilità del personale sono quelle previste nel fondo contrattuale per la remunerazione di particolari condizioni di disagio fissate dall'art. 38 co. 1 del CCNL del 1999. E' previsto, inoltre, che la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, co.4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.
Ciò premesso, ritiene il giudice che il richiamo che la superiore normativa dedica ad una rigorosa applicazione dell'istituto, soprattutto alle circostanze di limitazione o divieto ed alla corretta ed essenziale utilizzazione dello stesso è, evidentemente, finalizzato ai risparmi che possono consentire la gestione flessibile e aziendale del fondo di pertinenza. Difatti viene consentito alla contrattazione integrativa aziendale, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda, di potere rideterminare l'importo dell'indennità destinando a tale scopo, in tutto o in parte, i risparmi del fondo “per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro”.
Ciò acquisisce importanza ove si consideri che il termine “di regola” è stato, da sempre, considerato dalle parti negoziali come il numero minimo di pronte disponibilità che possono essere richieste al personale;
per sopraggiunte esigenze organizzative l'azienda può, difatti, richiedere al personale più di sei turni di pronta disponibilità al mese. Eccedenze la cui regolamentazione, anche, remunerativa, laddove si volesse
3 rideterminare il costo minimo fissato dalla contrattazione collettiva nazionale, va convenuta in sede di contrattazione aziendale.
Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, quanto alle vicende caratterizzati la fattispecie che ci occupa, è stato accertato che:
- in occasione dell'incontro sindacale tenutosi in data 23 maggio 2013, preso atto che il ricorso continuativo all'istituto della pronta disponibilità interessava l'intera azienda e non soltanto il personale addetto alla le parti sociali stabilivano in sede concertativa il Parte_3 riconoscimento di un “gettone di presenza” inteso in termini di incentivazione economica in favore dei dipendenti che manifestano volontariamente la disponibilità ad effettuati turni di pronta disponibilità eccedenti il sesto, demandandone la relativa quantificazione ad una fase successiva alla Cont previa determinazione dell'effettivo fabbisogno di turni aggiuntivi per l'intera sì da poter ripartire i fondi disponibili tra tutti gli aventi diritto;
- in forza di quanto si evince dal testo della deliberazione n. 1529 del 17 settembre 2015, - acquisita nel corso del presente giudizio in quanto attinente a fatti sopravvenuti e successivi al deposito del ricorso
-, il Direttore Generale, “constatato che alcune Unità Operative hanno manifestato la necessità di effettuare il servizio di pronta disponibilità oltre la sesta per indilazionabili ed effettive esigenze di carattere organizzativo ed operativo …”, ha deliberato di stabilire che “In caso di superamento del predetto numero di sei pronte disponibilità mensili, i turni di pronta disponibilità dal settimo in poi saranno remunerati con una maggiorazione dell'indennità di turno pari al 75% dell'indennità per dodici ore che è pari ad €.20,66 (totale €.20,66 + 75% pari ad €.15,495 = €.36,155) …”
Orbene, costituisce circostanza pacificamente accertata, - oltre che ampiamente corroborata dalla documentazione complessivamente versata in atti (ordini di servizio e buste paga) -, che, a decorrere dal 2015
e sino alla data della notifica del ricorso, il ricorrente ha svolto continuativamente turni di pronta reperibilità passiva in numero superiore ai sei mensili, per lo svolgimento dei quali hanno percepito l'indennità di €.20,66 per ciascun turno di 12 ore.
E' stato altresì accertato che, all'esito dell'incontro sindacale del 23 maggio 2013, l' , Parte_2 prendendo atto della necessità di individuare “una regola da adottare” rispetto a situazioni nelle quali sussiste la necessità dello svolgimento, a cura del personale del comparto, di più di sei turni, si è di fatto impegnata, attraverso il riconoscimento di un “gettone di presenza”, a corrispondere un'indennità aggiuntiva oltre a quella contrattualmente prevista pari ad €.20,66, “anche attingendo al fondo produttività riservato alla Direzione
Generale”, rinviando, ai fini della determinazione del quantum debeatur, all'individuazione dell'“effettivo fabbisogno di turni aggiuntivi oltre il sesto per l'intera azienda”.
Orbene, accertato il riconoscimento in sede di contrattazione aziendale del diritto ad una “gratificazione economica” aggiuntiva rispetto all'indennità di pronta disponibilità contrattualmente prevista, il ritardo nella determinazione del fabbisogno complessivo dell'azienda ha integrato gli estremi di una condotta inadempiente imputabile all'azienda, che sottende un uso di fondi disponibili difformi da quanto convenuto con le rappresentanze sindacali.
4 Ed infatti, a voler ritenere come necessaria un'ulteriore concertazione ai fini della determinazione dell'indennità aggiuntiva, resta il fatto che in mancanza di accordo e nelle more del raggiungimento dello stesso, l'azienda interessata, al fine di “assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica” avrebbe comunque potuto provvedere, in via provvisoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 3-ter del D.lgs. n.165/20101, come del resto ha poi provveduto attraverso l'adozione della
Deliberazione del Direttore Generale n.1529 del 17 settembre 2015, - acquisita nel corso del presente giudizio
-, dove si legge che “nelle more della presentazione alle OO.SS. ed alle RSU di uno schema di regolamento e di un Piano di riferimento, quale strumento operativo avente carattere programmatico, (…) i turni di pronta disponibilità dal settimo in poi saranno remunerati con una maggiorazione dell'indennità di turno pari al 75% dell'indennità per dodici ore che è pari ad €.20,66 …” ciò al fine di “evitare disfunzioni di carattere operativo/
e/o nel peggiore dei casi, interruzioni di pubblico servizio”, oltre che per “assicurare la funzionalità dei
Servizi”.
Tutto ciò premesso, facendo applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 432 c.p.c., si ritiene equo determinare l'indennizzo aggiuntivo nella misura del 75% dell'indennità per dodici ore che è pari ad €.20,66
(totale 20,66 + 75% pari ad €.15,50 = €.36,16) al pari di quanto disposto dalla deliberazione direttoriale n.1529 del 2015 in riferimento al personale di tutti i reparti, atteso che l'art. 7 del CCNL Integrativo non distingue tra le diverse qualifiche e mansioni del personale, prevedendo per tutti un'indennità di eguale ammontare. Cont
Per le motivazioni su esposte, avendo riguardo ai conteggi depositati dalla in riferimento al numero dei turni mensili c.d. extra-soglia svolti dal ricorrente nel periodo a decorrere dal novembre 2018, - stante la Cont fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla tenuto conto che il ricorso, notificato il 24.11.2023, rappresenta il primo atto interruttivo della prescrizione stessa -, ed alla conseguente quantificazione dell'indennità aggiuntiva – ottenuta moltiplicando il numero dei turni eccedenti il sesto mensile per la quota unitaria stabilita nella misura di €.36,16 -, la Parte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a corrispondere l'importo di €.1.643,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Passando, infine, alla domanda di risarcimento del danno derivante dallo svolgimento di turni di reperibilità eccedenti il limite contrattuale, e consistito nel sacrificio derivato dalla compressione del proprio tempo libero nonché dallo stress e dalla stanchezza derivanti dall'impossibilità di recuperare a pieno le proprie energie psicofisiche, domanda sulla quale la convenuta ha sostanzialmente eccepito il difetto di allegazione e prova, da un punto di vista generale, deve anzitutto escludersi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente che il danno lamentato possa essere considerato in re ipsa (cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, Cass. 7 settembre 2011, n. 18310)
Nondimeno, è certo possibile che il disagio sofferto dall'imposizione di turni di reperibilità eccessivi assuma dimensioni tali da incidere sul piano psicofisico del lavoratore il quale non possa godere appieno del proprio tempo libero, essendo obbligato a garantire, durante il turno di ben 12 ore, una reperibilità immediata, essendo quindi di fatto limitato nei propri spostamenti e nelle stesse sue abitudini di vita, essendo tuttavia necessario allegare e provare il danno che tale reperibilità ha prodotto.
5 Si veda, in tal senso, quanto argomentato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza sopra richiamata n.
18310 del 2011, nella cui motivazione si legge: "il danno da usura psicofisica si iscrive secondo la più recente giurisprudenza di questa corte (11 novembre 2008 n. 26972) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Queste, peraltro, -è appena il caso di sottolinearlo- non possono consistere nella mera deduzione di avere reso la prestazione di reperibilità, poiché in tal caso si tornerebbe alla tesi del danno ex se , della quale si è mostrata
l'erroneità."
Tanto chiarito, e venendo al caso di specie, la domanda risarcitoria per danno da usura psico-fisica è infondata e deve essere rigettata, non avendo la ricorrente neppure genericamente allegato gli elementi costituivi della fattispecie risarcitoria.
Nè si ritiene che il solo fatto dell'espletamento del turno di pronta disponibilità in misura eccedente il sesto mensile costituisca circostanza idonea a dimostrare ex se la sussistenza del pregiudizio asseritamente subito.
Costituisce infatti ius receptum in materia, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui sulla scorta dell'esegesi del tenore letterale e della ratio della disposizione contrattuale di cui all'art. 7 del CCL Integrativo del 2001, il servizio di reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, in quanto si risolve in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera Individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche e, pertanto, non contrasta con l'art. 36 Cost. il quale “prevede il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione all'attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro la pronta disponibilità, infatti, pur essendo un'obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata prestazione effettiva di attività di lavoro, in quanto è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve una diversa tutela nell'ordinamento” (Cass. n.9316 del 2014)
Né si ritiene ipotizzabile in siffatte ipotesi una violazione della direttiva 2003/88/CE, giacchè la stessa, sostanzialmente priva di efficacia innovativa rispetto alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE alle quali l'ordinamento italiano ha dato attuazione con il D.Lgs. n. 66 del 2003, include nell'orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". La reperibilità, quindi, ove non comporti, come nella specie, presenza nel luogo di lavoro, esula dalla nozione comunitaria di orario di lavoro per le ragioni indicate dalla Corte di Giustizia la quale, nell'affrontare la questione del tempo lavorativo nei servizi di guardia medica, ha chiarito che occorre distinguere fra le diverse modalità dl organizzazione del servizio posto che, nel caso in cui i sanitari assicurino solo la disponibilità ad essere rintracciati, gli stessi "pur essendo a disposizione del loro datore di lavoro, in quanto devono poter essere raggiungibili, possono gestire il loro tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri
Interessi, sicchè solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi di pronto soccorso dev'essere
6 considerato orario di lavoro al sensi della direttiva 93/104." (Corte di Giustizia 9.9.2003, C- 151/02, Per_1 punto 51).
In definitiva, il danno da usura psicofisica si iscrive secondo la più recente giurisprudenza di questa corte (Sez. un. 24 marzo 2006 n. 6572; 11 novembre 2008 n. 26972) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici.
Queste, peraltro, - è appena il caso di sottolinearlo - non possono consistere nella mera deduzione di avere reso la prestazione di reperibilità, poiché in tal caso si tornerebbe alla tesi del danno ex sé.
In conclusione, alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene, pertanto, che la domanda di risarcimento del danno deve essere disattesa.
Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza e vanno complessivamente liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 17 dicembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
7
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 dicembre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 379/2023 R.G., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Mario Angelo Candido, Parte_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata Controparte_1 e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Castel di Sangro (AQ), giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'importo di €.1.643,00 a titolo di maggior somma dovuta per i turni di pronta disponibilità eseguiti oltre il sesto turno mensile nel periodo dal 24 novembre 2018 al gennaio 2022, oltre agli interessi legali sulle somme dovute dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
- Condanna la alla corresponsione, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in €.2.059,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.09.2023, il ricorrente, , in servizio alle dipendenze Parte_1 della presso la UOC Servizio Veterinario - area Peligna -, in qualità di Controparte_1 tecnico della prevenzione, dopo aver premesso:
- di aver sistematicamente svolto turni di pronta disponibilità oltre isei mensili previsti dal CCNL (art. 7 CCNL del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 7.4.1999);
- di aver ottenuto una pronuncia giudiziale di accertamento del diritto ad ottenere la maggiorazione dell'indennità di pronta disponibilità, prevista dalla deliberazione n. 1529 del 17.09.2015 (€ 15,50 per ogni turno della durata di dodici ore, superiore al sesto mensile), nel periodo dal mese di ottobre 2015 al mese di marzo 2019 (sent. n. 347/2019); Cont
- di aver più volte sollecitato la affinché provvedesse al pagamento della medesima maggiorazione anche nel periodo successivo a quello oggetto della sentenza citata ma di non aver ricevuto, in merito, favorevole riscontro;
1 ciò posto, lamentando la mancata corresponsione dell'integrazione dell'indennità ordinaria di pronta disponibilità per i turni superiori ai sei mensili ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ … a) - Previo accertamento Parte_2 dell'inadempimento relativo alla mancata erogazione (in violazione di quanto disposto con deliberazione n.
1529 del 17.09.2015 e dei criteri di correttezza e di affidamento che ne sono derivati in capo al ricorrente) della maggiorazione delle indennità di cui all'art. 7 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 Con
- condannare la convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma, salvo errori emendabili, di €
4.431,98 (quattromilaquattrocentotrentuno,98) per il periodo febbraio 2015-gennaio 2022, oltre agli interessi legali come per legge, ovvero, in via subordinata, condannarla al pagamento della minore somma di €.
3.998,00 (tremilanovecentonovantotto) per il periodo (immediatamente successivo all'adozione della delibera
n. 1529/15) ottobre 2015-gennaio 2022 sempre gravata dagli interessi legali;
nonché condannare la medesima Con
con valutazione equitativa anche solo simbolica, al risarcimento del danno non patrimoniale, in riferimento al disagio psicologico ingiustamente derivato al ricorrente, anche nei rapporti familiari, per aver sottratto giornate altrimenti dedicate alla vita di relazione e ad incombenze familiari e/o sociali senza ottenerne il riconoscimento che ne giustificava il sacrificio;
…”
Si è costituita l'azienda sanitaria intimata, la quale, nel contestare la fondatezza delle deduzioni avversarie, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa, previo di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Ai fini della trattazione delle questioni all'odierno esame è opportuno richiamare la disciplina giuridica in materia di pronta disponibilità.
L'istituto della pronta disponibilità – il quale consiste nell'obbligo del lavoratore di rendersi, fuori del proprio lavoro, sempre ed immediatamente reperibile in vista di un'eventuale prestazione lavorativa, e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta - è previsto dall'art. 7 dell'accordo del 20 settembre 2001 - Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 -, il quale sostanzialmente prevede, per quanto qui di interesse, da un lato che di regola per ciascun dipendente non potranno essere previsti più di sei turni di pronta disponibilità al mese e, dall'altro, che il servizio di pronta reperibilità dà diritto ad un'indennità (già quantificata dall'art. 51 CCNL 1998 in €20,66).
L'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che "il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3", ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, "ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Euro 40.000 per ogni dodici ore" mentre il comma 9 prevede che "in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999,
2 come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la "banca delle ore" e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le aree di applicazione riguardano sia le strutture ospedaliere che quelle territoriali, tenendo conto delle situazioni con organizzazione interdistrettuale o dipartimentale. Il personale che opera in pronta disponibilità, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art.7 del CCNL Integrativo del 20.09.2001, è costituito
,di norma, dagli operatori della stessa Unità Operativa e ciò allo scopo di garantire la qualità del servizio utilizzando al meglio le professionalità per le competenze acquisite. Le figure professionali interessate, tenuto conto di quanto previsto ai commi 11 e 12 dell'art.7 del CCNL Integrativo del 20.09.2001, possono essere: gli infermieri professionali o infermieri generici;
le ostetriche operanti nelle U.O. ospedaliere di ginecologia- ostetricia;
i tecnici di radiologia medica;
i tecnici di laboratorio;
i tecnici di neurofisiopatologia;
gli ispettori sanitari o micologici e le assistenti sanitarie che operano all'Igiene Pubblica;
i periti per la sicurezza che operano nelle SPSAL;
gli infermieri dirigenti;
le caposala che operano negli uffici infermieristici (in quanto collaboratori degli infermieri dirigenti i quali non potrebbero da soli far fronte ai turni di pronta disponibilità nelle diverse aree) ed occasionalmente le caposala per i comparti operatori e le strutture per l'emergenza; gli operatori tecnici e di officina.
Ne consegue che la normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità è il già citato art. 7 del CCNL Integrativo del 20.09.2001, che ha disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87, confermando il compenso per l'istituto della pronta disponibilità nell'importo di €.20,66, per come fissato dall'art. 51 del D.P.R. n. 384 del 28.11.1990.
Le risorse economiche previste per compensare l'indennità di pronta disponibilità del personale sono quelle previste nel fondo contrattuale per la remunerazione di particolari condizioni di disagio fissate dall'art. 38 co. 1 del CCNL del 1999. E' previsto, inoltre, che la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, co.4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.
Ciò premesso, ritiene il giudice che il richiamo che la superiore normativa dedica ad una rigorosa applicazione dell'istituto, soprattutto alle circostanze di limitazione o divieto ed alla corretta ed essenziale utilizzazione dello stesso è, evidentemente, finalizzato ai risparmi che possono consentire la gestione flessibile e aziendale del fondo di pertinenza. Difatti viene consentito alla contrattazione integrativa aziendale, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda, di potere rideterminare l'importo dell'indennità destinando a tale scopo, in tutto o in parte, i risparmi del fondo “per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro”.
Ciò acquisisce importanza ove si consideri che il termine “di regola” è stato, da sempre, considerato dalle parti negoziali come il numero minimo di pronte disponibilità che possono essere richieste al personale;
per sopraggiunte esigenze organizzative l'azienda può, difatti, richiedere al personale più di sei turni di pronta disponibilità al mese. Eccedenze la cui regolamentazione, anche, remunerativa, laddove si volesse
3 rideterminare il costo minimo fissato dalla contrattazione collettiva nazionale, va convenuta in sede di contrattazione aziendale.
Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, quanto alle vicende caratterizzati la fattispecie che ci occupa, è stato accertato che:
- in occasione dell'incontro sindacale tenutosi in data 23 maggio 2013, preso atto che il ricorso continuativo all'istituto della pronta disponibilità interessava l'intera azienda e non soltanto il personale addetto alla le parti sociali stabilivano in sede concertativa il Parte_3 riconoscimento di un “gettone di presenza” inteso in termini di incentivazione economica in favore dei dipendenti che manifestano volontariamente la disponibilità ad effettuati turni di pronta disponibilità eccedenti il sesto, demandandone la relativa quantificazione ad una fase successiva alla Cont previa determinazione dell'effettivo fabbisogno di turni aggiuntivi per l'intera sì da poter ripartire i fondi disponibili tra tutti gli aventi diritto;
- in forza di quanto si evince dal testo della deliberazione n. 1529 del 17 settembre 2015, - acquisita nel corso del presente giudizio in quanto attinente a fatti sopravvenuti e successivi al deposito del ricorso
-, il Direttore Generale, “constatato che alcune Unità Operative hanno manifestato la necessità di effettuare il servizio di pronta disponibilità oltre la sesta per indilazionabili ed effettive esigenze di carattere organizzativo ed operativo …”, ha deliberato di stabilire che “In caso di superamento del predetto numero di sei pronte disponibilità mensili, i turni di pronta disponibilità dal settimo in poi saranno remunerati con una maggiorazione dell'indennità di turno pari al 75% dell'indennità per dodici ore che è pari ad €.20,66 (totale €.20,66 + 75% pari ad €.15,495 = €.36,155) …”
Orbene, costituisce circostanza pacificamente accertata, - oltre che ampiamente corroborata dalla documentazione complessivamente versata in atti (ordini di servizio e buste paga) -, che, a decorrere dal 2015
e sino alla data della notifica del ricorso, il ricorrente ha svolto continuativamente turni di pronta reperibilità passiva in numero superiore ai sei mensili, per lo svolgimento dei quali hanno percepito l'indennità di €.20,66 per ciascun turno di 12 ore.
E' stato altresì accertato che, all'esito dell'incontro sindacale del 23 maggio 2013, l' , Parte_2 prendendo atto della necessità di individuare “una regola da adottare” rispetto a situazioni nelle quali sussiste la necessità dello svolgimento, a cura del personale del comparto, di più di sei turni, si è di fatto impegnata, attraverso il riconoscimento di un “gettone di presenza”, a corrispondere un'indennità aggiuntiva oltre a quella contrattualmente prevista pari ad €.20,66, “anche attingendo al fondo produttività riservato alla Direzione
Generale”, rinviando, ai fini della determinazione del quantum debeatur, all'individuazione dell'“effettivo fabbisogno di turni aggiuntivi oltre il sesto per l'intera azienda”.
Orbene, accertato il riconoscimento in sede di contrattazione aziendale del diritto ad una “gratificazione economica” aggiuntiva rispetto all'indennità di pronta disponibilità contrattualmente prevista, il ritardo nella determinazione del fabbisogno complessivo dell'azienda ha integrato gli estremi di una condotta inadempiente imputabile all'azienda, che sottende un uso di fondi disponibili difformi da quanto convenuto con le rappresentanze sindacali.
4 Ed infatti, a voler ritenere come necessaria un'ulteriore concertazione ai fini della determinazione dell'indennità aggiuntiva, resta il fatto che in mancanza di accordo e nelle more del raggiungimento dello stesso, l'azienda interessata, al fine di “assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica” avrebbe comunque potuto provvedere, in via provvisoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 3-ter del D.lgs. n.165/20101, come del resto ha poi provveduto attraverso l'adozione della
Deliberazione del Direttore Generale n.1529 del 17 settembre 2015, - acquisita nel corso del presente giudizio
-, dove si legge che “nelle more della presentazione alle OO.SS. ed alle RSU di uno schema di regolamento e di un Piano di riferimento, quale strumento operativo avente carattere programmatico, (…) i turni di pronta disponibilità dal settimo in poi saranno remunerati con una maggiorazione dell'indennità di turno pari al 75% dell'indennità per dodici ore che è pari ad €.20,66 …” ciò al fine di “evitare disfunzioni di carattere operativo/
e/o nel peggiore dei casi, interruzioni di pubblico servizio”, oltre che per “assicurare la funzionalità dei
Servizi”.
Tutto ciò premesso, facendo applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 432 c.p.c., si ritiene equo determinare l'indennizzo aggiuntivo nella misura del 75% dell'indennità per dodici ore che è pari ad €.20,66
(totale 20,66 + 75% pari ad €.15,50 = €.36,16) al pari di quanto disposto dalla deliberazione direttoriale n.1529 del 2015 in riferimento al personale di tutti i reparti, atteso che l'art. 7 del CCNL Integrativo non distingue tra le diverse qualifiche e mansioni del personale, prevedendo per tutti un'indennità di eguale ammontare. Cont
Per le motivazioni su esposte, avendo riguardo ai conteggi depositati dalla in riferimento al numero dei turni mensili c.d. extra-soglia svolti dal ricorrente nel periodo a decorrere dal novembre 2018, - stante la Cont fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla tenuto conto che il ricorso, notificato il 24.11.2023, rappresenta il primo atto interruttivo della prescrizione stessa -, ed alla conseguente quantificazione dell'indennità aggiuntiva – ottenuta moltiplicando il numero dei turni eccedenti il sesto mensile per la quota unitaria stabilita nella misura di €.36,16 -, la Parte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a corrispondere l'importo di €.1.643,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Passando, infine, alla domanda di risarcimento del danno derivante dallo svolgimento di turni di reperibilità eccedenti il limite contrattuale, e consistito nel sacrificio derivato dalla compressione del proprio tempo libero nonché dallo stress e dalla stanchezza derivanti dall'impossibilità di recuperare a pieno le proprie energie psicofisiche, domanda sulla quale la convenuta ha sostanzialmente eccepito il difetto di allegazione e prova, da un punto di vista generale, deve anzitutto escludersi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente che il danno lamentato possa essere considerato in re ipsa (cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, Cass. 7 settembre 2011, n. 18310)
Nondimeno, è certo possibile che il disagio sofferto dall'imposizione di turni di reperibilità eccessivi assuma dimensioni tali da incidere sul piano psicofisico del lavoratore il quale non possa godere appieno del proprio tempo libero, essendo obbligato a garantire, durante il turno di ben 12 ore, una reperibilità immediata, essendo quindi di fatto limitato nei propri spostamenti e nelle stesse sue abitudini di vita, essendo tuttavia necessario allegare e provare il danno che tale reperibilità ha prodotto.
5 Si veda, in tal senso, quanto argomentato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza sopra richiamata n.
18310 del 2011, nella cui motivazione si legge: "il danno da usura psicofisica si iscrive secondo la più recente giurisprudenza di questa corte (11 novembre 2008 n. 26972) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Queste, peraltro, -è appena il caso di sottolinearlo- non possono consistere nella mera deduzione di avere reso la prestazione di reperibilità, poiché in tal caso si tornerebbe alla tesi del danno ex se , della quale si è mostrata
l'erroneità."
Tanto chiarito, e venendo al caso di specie, la domanda risarcitoria per danno da usura psico-fisica è infondata e deve essere rigettata, non avendo la ricorrente neppure genericamente allegato gli elementi costituivi della fattispecie risarcitoria.
Nè si ritiene che il solo fatto dell'espletamento del turno di pronta disponibilità in misura eccedente il sesto mensile costituisca circostanza idonea a dimostrare ex se la sussistenza del pregiudizio asseritamente subito.
Costituisce infatti ius receptum in materia, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui sulla scorta dell'esegesi del tenore letterale e della ratio della disposizione contrattuale di cui all'art. 7 del CCL Integrativo del 2001, il servizio di reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, in quanto si risolve in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera Individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche e, pertanto, non contrasta con l'art. 36 Cost. il quale “prevede il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione all'attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro la pronta disponibilità, infatti, pur essendo un'obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata prestazione effettiva di attività di lavoro, in quanto è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve una diversa tutela nell'ordinamento” (Cass. n.9316 del 2014)
Né si ritiene ipotizzabile in siffatte ipotesi una violazione della direttiva 2003/88/CE, giacchè la stessa, sostanzialmente priva di efficacia innovativa rispetto alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE alle quali l'ordinamento italiano ha dato attuazione con il D.Lgs. n. 66 del 2003, include nell'orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". La reperibilità, quindi, ove non comporti, come nella specie, presenza nel luogo di lavoro, esula dalla nozione comunitaria di orario di lavoro per le ragioni indicate dalla Corte di Giustizia la quale, nell'affrontare la questione del tempo lavorativo nei servizi di guardia medica, ha chiarito che occorre distinguere fra le diverse modalità dl organizzazione del servizio posto che, nel caso in cui i sanitari assicurino solo la disponibilità ad essere rintracciati, gli stessi "pur essendo a disposizione del loro datore di lavoro, in quanto devono poter essere raggiungibili, possono gestire il loro tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri
Interessi, sicchè solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi di pronto soccorso dev'essere
6 considerato orario di lavoro al sensi della direttiva 93/104." (Corte di Giustizia 9.9.2003, C- 151/02, Per_1 punto 51).
In definitiva, il danno da usura psicofisica si iscrive secondo la più recente giurisprudenza di questa corte (Sez. un. 24 marzo 2006 n. 6572; 11 novembre 2008 n. 26972) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici.
Queste, peraltro, - è appena il caso di sottolinearlo - non possono consistere nella mera deduzione di avere reso la prestazione di reperibilità, poiché in tal caso si tornerebbe alla tesi del danno ex sé.
In conclusione, alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene, pertanto, che la domanda di risarcimento del danno deve essere disattesa.
Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza e vanno complessivamente liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 17 dicembre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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