CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1100 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
) - già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
( ) con il patrocinio degli Avv.ti TEDESCHI GUIDO UBERTO
[...] P.IVA_2
( ) e POLLIOTTO PATRIZIA ( ) elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliate presso lo Studio del primo difensore in VIA PADRE ONORIO ROSI 1 43121 PARMA;
APPELLANTI
contro
( ) e ( ) con CP_4 C.F._3 Controparte_5 C.F._4
il patrocinio dell'Avv. FRANCHI GIOVANNI ( ), con domicilio eletto C.F._5
presso lo Studio dell'Avv. LUCIA CACCAVO in VIA MARCONI 45 BOLOGNA;
APPELLATI
1 Controparte_6
APPELLATO CONTUMACE
in punto a: appello avverso la sentenza n. 345 del 12.02-11.05.2020 del Tribunale di Parma
oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Parte appellante: In via preliminare Riformare la sentenza del Tribunale di Parma per non aver accertato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 già ) e, conseguentemente, accertare e dichiarare il già
[...] Controparte_2 menzionato difetto di legittimazione passiva, mandando assolta da qualsivoglia domanda. CP_1
2) In via principale e nel merito Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 345/2020 emessa dal Tribunale di Parma, Giudice Dott. Renato Mari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2414/2014, pubblicata in data 11 maggio 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dalle odierne appellanti e, conseguentemente, condannare i signor e a restituire a CP_4 Controparte_5 [...] le somme dalla stessa pagate, in forza della sentenza Controparte_3 del Tribunale di Parma, agli odierni appellati, per un importo di € 102.115,70 per sorte capitale e per un importo di € 10.542,46 per spese di lite. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, oltre restituzione di quanto l'odierna appellante ha a tale titolo pagato agli appellati ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle medesime tra le parti.
Parte appellata: in via principale: rigettare l'appello proposto da Controparte_1
e e confermare l'appellata sentenza, maggiorando la
[...] Controparte_3 somma dovuta – in accoglimento dell'appello incidentale - con la rivalutazione monetaria;
in via subordinata: in accoglimento dell'appello incidentale -accertare e dichiarare la nullità del contratto di “Apertura di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento” del 28.6.10 per inosservanza dell'obbligo della forma scritta posto dall'art. 23 TUF, in quanto non sottoscritto dal legale rappresentante dell'istituto e non consegnato e, per o a norma dell'art. 30 TUF, delle operazioni d'investimento effettuate per loro dal promotore;
in ogni CP_6 caso: per l'effetto dell'accoglimento delle e subordinate, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
e/o in persona dei loro legali rappresentanti pro Controparte_2 Controparte_7 tempore, alla restituzione in favore degli odierni appellati della somma di € 99.777,21, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'acquisto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 345/2020, il Tribunale di Parma accoglieva la domanda risarcitoria, ex art. 31 TUF, proposta da e (investitori) nei confronti di CP_4 Controparte_5 Controparte_6
(promotore), (già e Controparte_1 Controparte_2 [...]
condannando in solido i tre convenuti al Controparte_8
CP_ pagamento della somma di € 99.777,21 a favore degli investitori, e e pretesa a fronte CP_5
delle perdite subite da questi ultimi a causa dell'inadempimento della e della SPI agli CP_1
obblighi di controllo cui erano tenute nei confronti del promotore il quale era così riuscito CP_6
ad appropriarsi illecitamente delle somme che i due attori credevano di aver in parte investito in prodotti finanziari ed in altra parte credevano che fossero depositate sul loro conto corrente;
spese secondo soccombenza.
Il Tribunale, nello specifico, richiamando l'insegnamento della SC nella nota sentenza a SS UU n.
898/2018, aveva respinto la domanda di nullità del contratto quadro per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ed aveva altresì respinto la domanda di nullità degli ordini d'acquisto ricevuti dal promotore finanziario presso l'abitazione degli stessi investitori, poiché non era emersa la pretesa violazione dell'art. 30 TUF, visto che il modulo sottoscritto dai coniugi per l'operazione CP_5
di investimento del 27.8.2010, con Morgan Stanley, al contrario di quanto dedotto in atti, conteneva la specifica comunicazione della facoltà di recesso entro sette giorni dall'ordine, mentre il successivo versamento di € 10.000,00 costituiva una mera integrazione relativa ai titoli già acquistati con il precedente ordine;
accoglieva, invece, la domanda risarcitoria, per responsabilità solidale fra promotore ed intermediari ex art. 31 TUF, sussistendo elementi in atti, idonei a fornire la prova della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, a cui la giurisprudenza riconnette la responsabilità dell'intermediario, a prescindere dalla colpa di quest'ultimo e visto che non erano emerse anomalie nella condotta degli investitori, per quanto il grado di fiducia nel promotore fosse particolare, data la parentela di questi con gli investitori.
Proponevano appello, con unico atto, sia CP_1 Controparte_1
che San Paolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare Spa (SPI), censurando la
[...]
sentenza per 1) omesso rilievo del difetto di legittimazione passiva di;
2) per aver il primo CP_1 giudice erroneamente escluso da parte dei coniugi Malvenuti “la consapevole attività di agevolazione dell'illecito” posto in essere dal CP_6
Concludevano come in epigrafe.
Si costituivano e contestando il fondamento dell'appello di cui CP_4 Controparte_9
chiedevano il rigetto con vittoria di spese.
3 rimaneva contumace anche in appello. Controparte_6
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07/05/2024
_____________ ____ _______________
Con il primo motivo di gravame la difesa delle società appellanti assume che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva di , attesa l'assenza di CP_1 rapporti contrattuali di quest'ultima con il tant'è che il Tribunale aveva riconosciuto che il CP_6
fosse un promotore di CP_6 Controparte_3
Ebbene, sul punto va innanzitutto osservato che trattasi di questione rispetto alla quale emerge un evidente conflitto di interessi fra i due soggetti difesi dai medesimi difensori, di talché il mandato affidato nella medesima data, ai medesimi difensori deve considerarsi nullo.
Va considerato infatti che, all'accoglimento del motivo di gravame, deriverebbe, nei rapporti interni fra i due debitori in solido, un inevitabile aggravamento della posizione debitoria della CP_3
conseguente alla corrispondente liberazione della della quale viene sostenuto il
[...] CP_1
difetto di legittimazione passiva.
Quindi, le appellanti non possono essere, entrambe, rappresentate dai medesimi difensori, atteso che vi sarebbe interesse della a contestare la tesi sostenuta nell'interesse della . Controparte_3 CP_1
È principio consolidato della Suprema Corte che nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio (Cass. civ. sez. III 18.9.2023 n. 26769) e che lo svolgimento simultaneo di attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese collidenti da parte del medesimo procuratore e difensore viola il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, determinando l'invalidità degli atti compiuti (Cass. 21350/05).
Secondo ricorrente giurisprudenza della S.C. “nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale ovvero virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insisto nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione - è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio. Peraltro, il carattere dell'attualità del conflitto può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la
4 contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 5.10.2018 n. 24516 in motivazione, con richiamo ex plurimis a Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass. 04/11/2005, n. 21350).
Co Come chiarito ulteriormente dalla , per una siffatta attività difensiva congiunta, costituisce limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti a favore del medesimo avvocato,
l'impossibilità per quest'ultimo di svolgere allegazioni, richieste e deduzioni nei reciproci rapporti fra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri, così come è avvenuto nel caso in esame.
Tale violazione è rilevabile d'ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, e comporta l'invalidità degli atti relativi al giudizio di impugnazione (Cass. 13218/15).
In tali casi, sempre secondo la SC, una volta rilevato il conflitto, l'invalidità colpirebbe il solo mandato conferito per secondo (Cass. 1860/84). Difatti nel caso in cui la difesa di due parti in conflitto anche solo potenziale di interessi sia stato affidato allo stesso legale, la parte che abbia conferito per seconda la procura al procuratore nominato dall'altra deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto (Cass. 14364/15).
Per quanto concerne le posizioni delle attuali appellanti, però, il mandato alle liti risulta rilasciato nella medesima data (02.07.2020) e depositate nel medesimo file, e non vi sono elementi che consentano di stabilire quale sia la procura conferita prioritariamente.
Non potendosi stabilire, né sulla base degli atti, né ricorrendo ad altri elementi, quale sia il mandato da ritenersi conferito per primo agli Avv.ti e Umberto SC deve ritenersi viziata Controparte_11
la costituzione in giudizio di entrambi gli appellanti con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Né può esservi, in tal caso, ricorso all'art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione della procura, poiché, anche nell'ipotesi in cui si costituissero nuovamente entrambe le parti, questa volta a ministero di diversi difensori, ovvero se ne costituisse con nuovo difensore una sola delle due, in ogni caso, ne deriverebbe l'inevitabile contrazione dei diritti di difesa di le cui difese Controparte_3
risulterebbero ormai irrimediabilmente tardive.
Osserva la Corte che nella fattispecie considerata, il vizio attiene alla costituzione in giudizio e non semplicemente alla procura e che l'eventuale rinnovazione della procura non comporterebbe la rimessione in termini per la predisposizione di una nuova difesa sostanziale.
5 Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto in difetto di valida procura.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo:
DICHIARA inammissibile l'appello proposto da Controparte_3
e
[...] Controparte_1
vverso la sentenza n. 345/2020 del Tribunale di Parma;
[...]
condanna e Controparte_3
rifondere a e Controparte_1 CP_4
le spese di lite del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, Controparte_5
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. distrazione dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico della parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1100 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
) - già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
( ) con il patrocinio degli Avv.ti TEDESCHI GUIDO UBERTO
[...] P.IVA_2
( ) e POLLIOTTO PATRIZIA ( ) elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliate presso lo Studio del primo difensore in VIA PADRE ONORIO ROSI 1 43121 PARMA;
APPELLANTI
contro
( ) e ( ) con CP_4 C.F._3 Controparte_5 C.F._4
il patrocinio dell'Avv. FRANCHI GIOVANNI ( ), con domicilio eletto C.F._5
presso lo Studio dell'Avv. LUCIA CACCAVO in VIA MARCONI 45 BOLOGNA;
APPELLATI
1 Controparte_6
APPELLATO CONTUMACE
in punto a: appello avverso la sentenza n. 345 del 12.02-11.05.2020 del Tribunale di Parma
oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Parte appellante: In via preliminare Riformare la sentenza del Tribunale di Parma per non aver accertato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 già ) e, conseguentemente, accertare e dichiarare il già
[...] Controparte_2 menzionato difetto di legittimazione passiva, mandando assolta da qualsivoglia domanda. CP_1
2) In via principale e nel merito Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 345/2020 emessa dal Tribunale di Parma, Giudice Dott. Renato Mari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2414/2014, pubblicata in data 11 maggio 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dalle odierne appellanti e, conseguentemente, condannare i signor e a restituire a CP_4 Controparte_5 [...] le somme dalla stessa pagate, in forza della sentenza Controparte_3 del Tribunale di Parma, agli odierni appellati, per un importo di € 102.115,70 per sorte capitale e per un importo di € 10.542,46 per spese di lite. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, oltre restituzione di quanto l'odierna appellante ha a tale titolo pagato agli appellati ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle medesime tra le parti.
Parte appellata: in via principale: rigettare l'appello proposto da Controparte_1
e e confermare l'appellata sentenza, maggiorando la
[...] Controparte_3 somma dovuta – in accoglimento dell'appello incidentale - con la rivalutazione monetaria;
in via subordinata: in accoglimento dell'appello incidentale -accertare e dichiarare la nullità del contratto di “Apertura di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento” del 28.6.10 per inosservanza dell'obbligo della forma scritta posto dall'art. 23 TUF, in quanto non sottoscritto dal legale rappresentante dell'istituto e non consegnato e, per o a norma dell'art. 30 TUF, delle operazioni d'investimento effettuate per loro dal promotore;
in ogni CP_6 caso: per l'effetto dell'accoglimento delle e subordinate, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
e/o in persona dei loro legali rappresentanti pro Controparte_2 Controparte_7 tempore, alla restituzione in favore degli odierni appellati della somma di € 99.777,21, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'acquisto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 345/2020, il Tribunale di Parma accoglieva la domanda risarcitoria, ex art. 31 TUF, proposta da e (investitori) nei confronti di CP_4 Controparte_5 Controparte_6
(promotore), (già e Controparte_1 Controparte_2 [...]
condannando in solido i tre convenuti al Controparte_8
CP_ pagamento della somma di € 99.777,21 a favore degli investitori, e e pretesa a fronte CP_5
delle perdite subite da questi ultimi a causa dell'inadempimento della e della SPI agli CP_1
obblighi di controllo cui erano tenute nei confronti del promotore il quale era così riuscito CP_6
ad appropriarsi illecitamente delle somme che i due attori credevano di aver in parte investito in prodotti finanziari ed in altra parte credevano che fossero depositate sul loro conto corrente;
spese secondo soccombenza.
Il Tribunale, nello specifico, richiamando l'insegnamento della SC nella nota sentenza a SS UU n.
898/2018, aveva respinto la domanda di nullità del contratto quadro per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ed aveva altresì respinto la domanda di nullità degli ordini d'acquisto ricevuti dal promotore finanziario presso l'abitazione degli stessi investitori, poiché non era emersa la pretesa violazione dell'art. 30 TUF, visto che il modulo sottoscritto dai coniugi per l'operazione CP_5
di investimento del 27.8.2010, con Morgan Stanley, al contrario di quanto dedotto in atti, conteneva la specifica comunicazione della facoltà di recesso entro sette giorni dall'ordine, mentre il successivo versamento di € 10.000,00 costituiva una mera integrazione relativa ai titoli già acquistati con il precedente ordine;
accoglieva, invece, la domanda risarcitoria, per responsabilità solidale fra promotore ed intermediari ex art. 31 TUF, sussistendo elementi in atti, idonei a fornire la prova della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, a cui la giurisprudenza riconnette la responsabilità dell'intermediario, a prescindere dalla colpa di quest'ultimo e visto che non erano emerse anomalie nella condotta degli investitori, per quanto il grado di fiducia nel promotore fosse particolare, data la parentela di questi con gli investitori.
Proponevano appello, con unico atto, sia CP_1 Controparte_1
che San Paolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare Spa (SPI), censurando la
[...]
sentenza per 1) omesso rilievo del difetto di legittimazione passiva di;
2) per aver il primo CP_1 giudice erroneamente escluso da parte dei coniugi Malvenuti “la consapevole attività di agevolazione dell'illecito” posto in essere dal CP_6
Concludevano come in epigrafe.
Si costituivano e contestando il fondamento dell'appello di cui CP_4 Controparte_9
chiedevano il rigetto con vittoria di spese.
3 rimaneva contumace anche in appello. Controparte_6
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07/05/2024
_____________ ____ _______________
Con il primo motivo di gravame la difesa delle società appellanti assume che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva di , attesa l'assenza di CP_1 rapporti contrattuali di quest'ultima con il tant'è che il Tribunale aveva riconosciuto che il CP_6
fosse un promotore di CP_6 Controparte_3
Ebbene, sul punto va innanzitutto osservato che trattasi di questione rispetto alla quale emerge un evidente conflitto di interessi fra i due soggetti difesi dai medesimi difensori, di talché il mandato affidato nella medesima data, ai medesimi difensori deve considerarsi nullo.
Va considerato infatti che, all'accoglimento del motivo di gravame, deriverebbe, nei rapporti interni fra i due debitori in solido, un inevitabile aggravamento della posizione debitoria della CP_3
conseguente alla corrispondente liberazione della della quale viene sostenuto il
[...] CP_1
difetto di legittimazione passiva.
Quindi, le appellanti non possono essere, entrambe, rappresentate dai medesimi difensori, atteso che vi sarebbe interesse della a contestare la tesi sostenuta nell'interesse della . Controparte_3 CP_1
È principio consolidato della Suprema Corte che nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio (Cass. civ. sez. III 18.9.2023 n. 26769) e che lo svolgimento simultaneo di attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese collidenti da parte del medesimo procuratore e difensore viola il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, determinando l'invalidità degli atti compiuti (Cass. 21350/05).
Secondo ricorrente giurisprudenza della S.C. “nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale ovvero virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insisto nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione - è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio. Peraltro, il carattere dell'attualità del conflitto può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la
4 contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 5.10.2018 n. 24516 in motivazione, con richiamo ex plurimis a Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass. 04/11/2005, n. 21350).
Co Come chiarito ulteriormente dalla , per una siffatta attività difensiva congiunta, costituisce limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti a favore del medesimo avvocato,
l'impossibilità per quest'ultimo di svolgere allegazioni, richieste e deduzioni nei reciproci rapporti fra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri, così come è avvenuto nel caso in esame.
Tale violazione è rilevabile d'ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, e comporta l'invalidità degli atti relativi al giudizio di impugnazione (Cass. 13218/15).
In tali casi, sempre secondo la SC, una volta rilevato il conflitto, l'invalidità colpirebbe il solo mandato conferito per secondo (Cass. 1860/84). Difatti nel caso in cui la difesa di due parti in conflitto anche solo potenziale di interessi sia stato affidato allo stesso legale, la parte che abbia conferito per seconda la procura al procuratore nominato dall'altra deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto (Cass. 14364/15).
Per quanto concerne le posizioni delle attuali appellanti, però, il mandato alle liti risulta rilasciato nella medesima data (02.07.2020) e depositate nel medesimo file, e non vi sono elementi che consentano di stabilire quale sia la procura conferita prioritariamente.
Non potendosi stabilire, né sulla base degli atti, né ricorrendo ad altri elementi, quale sia il mandato da ritenersi conferito per primo agli Avv.ti e Umberto SC deve ritenersi viziata Controparte_11
la costituzione in giudizio di entrambi gli appellanti con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Né può esservi, in tal caso, ricorso all'art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione della procura, poiché, anche nell'ipotesi in cui si costituissero nuovamente entrambe le parti, questa volta a ministero di diversi difensori, ovvero se ne costituisse con nuovo difensore una sola delle due, in ogni caso, ne deriverebbe l'inevitabile contrazione dei diritti di difesa di le cui difese Controparte_3
risulterebbero ormai irrimediabilmente tardive.
Osserva la Corte che nella fattispecie considerata, il vizio attiene alla costituzione in giudizio e non semplicemente alla procura e che l'eventuale rinnovazione della procura non comporterebbe la rimessione in termini per la predisposizione di una nuova difesa sostanziale.
5 Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto in difetto di valida procura.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo:
DICHIARA inammissibile l'appello proposto da Controparte_3
e
[...] Controparte_1
vverso la sentenza n. 345/2020 del Tribunale di Parma;
[...]
condanna e Controparte_3
rifondere a e Controparte_1 CP_4
le spese di lite del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, Controparte_5
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. distrazione dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico della parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 26 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
6 7