Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino, nella causa civile iscritta al n° 4834 /2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e
Parte_1
difesa dagli avv.ti LUIGI SERINO E MARCO LO GIUDICE
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa MARIA LETIZIA BONURA
- resistente
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 23.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/04/2023, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di aver lavorato, prima dell'assunzione in ruolo, in favore del
ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co); che con sentenza n. 562/2018 la Corte d'appello di Palermo aveva accertato la natura subordinata del rapporto e condannato l'amministrazione al risarcimento del danno ex art. 36 T.U.P.I.; che era stata assunta dal con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% a decorrere dal 01/09/2018 presso il Liceo delle Scienze Umane e linguistico "Danilo Dolci" di Palermo nei ruoli dell'assistente amministrativo.; che con decreto ricostruzione carriera del 30.11.2020 le era stato riconosciuto all'istante il servizio non di ruolo prestato dal 01.07.2001 al 31.08.2018, per un totale di anni 17 e mesi 2; ciò premesso, lamentava che in data 1.4.2022, l'istituto scolastico aveva pubblicato la graduatoria interna di istituto valida ai fini dell'individuazione del personale ATA soprannumerario per l'a.s. 2022/2023 in cui si riconosceva alla parte ricorrente soltanto il punteggio maturato a decorrere dalla data di immissione in ruolo, e non anche il servizio di pre-ruolo prestato come assistente amministrativo accertato con sentenza.
Domandava pertanto di “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio di pre-ruolo prestato dal 01/07/2001 al 31/08/2018 ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di istituto pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di preruolo prestato.
Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal per quanto Controparte_1
sopra esposto e accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario.
Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla parte ricorrente pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di pre-ruolo prestato. Si costituiva in giudizio il ministero convenuto, eccependo la disintegrità del contraddittorio, la carenza di interesse ad agire e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuto riconoscimento al ricorrente, con riferimento alle graduatorie di istituto valide per l'a.s. 2024/2025, del punteggio per il servizio di pre-ruolo svolto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Rilevato che le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e che tuttavia va rilevata l'esistenza di precedenti difformi in ordine al merito della causa, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 24/06/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino