Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2024, proposto da
GI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza 1 marzo 2023, n. 185, del Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. IC TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza emarginata in epigrafe;
- con ordinanza collegiale n.915 del 26 maggio 2025, il Collegio aveva rilevato che non risulta la prova del passaggio in giudicato della sentenza e della notifica della stessa alla amministrazione intimata, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni per l’adempimento, secondo le procedure informatiche indicate dalla medesima amministrazione ai fini dell’esecuzione, e assegnato termine all’istante per il deposito della relativa documentazione;
- in data 18 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato prova della notifica della sentenza all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it , che, tuttavia, risulta priva delle indicazioni espressamente fornite dalla amministrazione intimata ai fini del tempestivo e corretto adempimento;
- quanto alla prova del passaggio in giudicato, ha depositato, inoltre, una attestazione priva della sottoscrizione del Cancelliere;
Ritenuto che, alla luce di ciò, il ricorso deve essere rigettato, in quanto – non avendo il ricorrente osservato le indicazioni che l’amministrazione debitrice ha fornito, in materia di Carta elettronica docenti, per la tempestiva esecuzione della sentenza de qua , e, quindi, essendo mancata al dovere di collaborazione che incombe sul creditore per consentire l’esecuzione della prestazione (art.1206 c.c.) – non può ritenersi integrato l’inadempimento dell’amministrazione, prodromico all’esperimento dell’azione di ottemperanza;
Ritenuto che nulla va disposto in ordine alle spese di lite attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AS, Presidente
IC TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TE | ER AS |
IL SEGRETARIO