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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa LO SE Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1637 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Marco Noventa (C.F. ) e C.F._2 CP_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato
[...] C.F._3 presso il loro studio sito in Via Barche, 112 A, Mirano – PEC:
Email_1
Email_2 appellante contro
(C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mirko
Arena, domiciliata presso il suo studio sito in Via F. Busonera, 3, in
Padova appellata
(C.F. ), CP_3 C.F._4
1 appellata contumace oggetto: appello avverso la sentenza n. 318/2023 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 14 febbraio 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
NEL MERITO:
- a parziale riforma della sentenza n. 318 del 14 febbraio 2023 del
Tribunale di Venezia, accertarsi e dichiararsi il diritto del dott.
[...] al risarcimento del danno subito e, per l'effetto, condannarsi Pt_1
e la GN , in solido tra loro, a CP_2 CP_3 corrispondere al dott. l'importo di € 82.473,71, ovvero Parte_1 al diverso importo che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti;
- a parziale riforma della sentenza n. 318 del 14 febbraio 2023 del
Tribunale di Venezia, accertarsi e dichiararsi il diritto del dott.
[...] alla corresponsione delle spese di lite sia relative alla fase di Pt_1 negoziazione assistita obbligatoria espletata ante causam, sia relative al giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannarsi CP_2
a corrispondere al dott. tali spese di lite, oltre
[...] Parte_1 anticipazioni ed accessori di tariffa e di legge, per tutti i motivi esposti.
IN OGNI CASO:
- spese di lite, compensi ed accessori di legge del presente grado di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi le istanze istruttorie articolate in atti e non ammesse dal Giudice di primo grado;
- disporsi la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio a mezzo di altro perito, per tutte le ragioni esposte in atti.
2 Per CP_2
NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'avversario gravame.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 318/2023 pubblicata il 14-2-2023 il Tribunale di
Venezia ha accolto parzialmente la domanda proposta da
[...] nei confronti di e con cui Pt_1 CP_3 CP_2 chiedeva che i convenuti, per i diversi titoli di responsabilità, venissero condannati al risarcimento del danno da egli subito in data
10.2.2017 e quantificato in euro 80.839,27. esponeva Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio che il giorno 10.02.2017 alle ore
18,00, mentre era alla guida della propria autovettura Ferrari
California T e stava viaggiando all'interno della rotatoria tra Via della
Meccanica e Via della Chimica in località Marghera nel Comune di
Venezia, giunto all'altezza dell'immissione di Via della Chimica, ramo proveniente dal lato Malcontenta, entrava in collisione con la vettura
Lancia Y condotta da , la quale si immetteva su detta CP_3 rotatoria dalla citata laterale lato Marghera. Riferiva che a causa del contatto perdeva il controllo dell'autovettura, finendo sul cordolo dell'aiuola interna alla rotatoria arrestandosi dopo parecchi metri di distanza dal punto d'urto, e deduceva che, come da modulo di constatazione amichevole redatto dalla parti, la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente alla , in quanto aveva CP_3 omesso di dare la precedenza al veicolo condotto dall'attore al momento dell'immissione nella rotatoria. Il primo Giudice, con la citata sentenza, ha così disposto: “1) accertata e dichiarata la responsabilità della GN del sinistro avvenuto il CP_3
10.02.2017 ed accertato, altresì, che in conseguenza dell'occorso
3 l'attore ha riportato danni patrimoniali come descritti in Parte_1 parte motiva, dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, la GN
e la Compagnia Assicuratrice in persona CP_3 CP_2 del legale rappresentante pro – tempore, a pagare al signor
[...]
a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro Pt_1
19.200,00 oltre IVA, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone a carico di entrambe le parti in pari quota le spese di C.T.U”.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto solo parzialmente fondata la domanda attorea, sul preliminare rilievo che, per pacifica giurisprudenza, la sottoscrizione del modulo di constatazione resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, non assume valenza confessoria nei confronti della compagnia assicuratrice, in quanto non assume valore di piena prova, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, stante il disposto dell'art. 2733, terzo comma, c.c. , secondo il quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (Cass. 25846/2021). Il Tribunale ha rimarcato che il C.T.U., con una articolata argomentazione, pur ponendo ampi dubbi in ordine alla ricostruzione del sinistro come prospettata da parte attrice, in ogni caso era giunto a riconoscere che, a fronte della ricostruzione attorea, la causa del sinistro potesse essere ricondotta all'ingresso in rotatoria della vettura Lancia e quindi al comportamento della sua conducente, nonché a concludere che dall'occorso la avesse riportato danni, seppur in misura CP_4 grandemente minore rispetto a quelli dedotti in citazione. In particolare, ad avviso del C.T.U., non era congrua la dinamica prospettata dall'attore soprattutto con i vistosi e gravi danni riportati allo spigolo anteriore sinistro e in maniera minore alla fiancata di sinistra dell'autovettura. Il primo Giudice ha, quindi, ritenuto che, alla luce delle risultanze delle – pur generiche e a volte discordanti -
4 prove orali, da un lato si potesse ritenere dimostrato che il sinistro si fosse verificato come prospettato da parte attrice e come descritto nel modulo di constatazione amichevole, dall'altro non si potesse dedurre prova dell'effettivo verificarsi dell'integrale danno lamentato da parte attrice. Di conseguenza, al fine della quantificazione, il
Tribunale ha fatto riferimento alle stime del CTU ing. il Per_1 quale, ad integrazione del quesito sulla dinamica del sinistro, aveva individuato quali danni compatibili con la dinamica proposta da parte attrice quelli che coinvolgevano: - parafango anteriore destro;
- paraurti anteriore;
- paraurti posteriore lato sinistro;
- fondo vettura;
- ruota anteriore sinistra. Il CTU aveva dunque “effettuato una valutazione individuando i ricambi certamente necessari alla riparazione, utilizzando anche i dati presenti nella fattura di riparazione presente in atti di cui si è verificata la congruità dei singoli valori, per poi effettuare una stima complessiva al fine di individuare l'ordine di grandezza dell'entità del danno parziale valutabile essendo, in concreto, impossibile entrare maggiormente in dettaglio”, ed aveva quantificato i danni in euro 19.200,00 IVA esclusa (cfr. integrazione del 28.11.2021). Il Tribunale non ha riconosciuto ulteriori danni di natura meccanica in quanto, secondo la rigorosa ricostruzione del consulente d'ufficio, gli stessi non potevano ritenersi compatibili con la dinamica del sinistro,
“considerato che, tenendo conto della tipologia del cordolo su cui sarebbe transitata in uscita la vettura di strada, del suo profilo e del prospettato angolo di salita sullo stesso, i danni potevano riguardare solo parti di carrozzeria e di sottofondo della vettura”. Inoltre, il primo Giudice non ha riconosciuto ulteriori danni a titolo di spese di reperimento di vettura sostitutiva, in particolare perché non era possibile precisamente identificare i giorni necessari per la riparazione dei danni riconducibili al sinistro. Infine, stante il limitato accoglimento delle pretese attoree, il Tribunale ha compensato
5 integralmente tra le parti le spese di lite e posto l'onere delle spese di C.T.U. a carico solidale delle parti.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a quattro motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. Si è costituita la compagnia assicuratrice chiedendo CP_2 dichiararsi inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. e in ogni caso rigettarsi lo stesso.
non si è costituita e va dichiarata contumace, CP_3 verificata la regolarità della notifica dell'appello alla stessa, come da documenti prodotti dall'appellante il 10-9-2025.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 10 settembre 2025, e, all'esito della sostituzione del Cons. trasferito ad altro ufficio, e di CP_5 riassegnazione come da provvedimenti organizzativi del 27 e del 28 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. L'appellante denuncia: Pt_1
i) con i primo motivo la “Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa ed apparente motivazione della sentenza del Tribunale di
Venezia, in merito alla quantificazione del danno operata dal Giudice”, per avere il Tribunale immotivatamente ed erroneamente liquidato il danno solo con riferimento alle riparazioni compatibili con la dinamica del sinistro in conformità a quanto accertato mediante la C.T.U.; deduce l'illogicità di tale statuizione, in quanto l'autovettura
[...]
presentava danni rilevantissimi alle parti meccaniche, tali da CP_6 non consentire la circolazione del mezzo, e pertanto, una volta accertato che il sinistro si era verificato, risultava impossibile e illogico ipotizzare che vi fossero danni preesistenti;
inoltre il Tribunale erroneamente aveva affermato che “alla luce delle – pur generiche e a
6 volte discordanti – prove orali […] non si può dedurre prova dell'effettivo verificarsi dell'integrale sinistro lamentato da parte attrice”, in quanto i testi avevano confermato le circostanze oggetto dei capitoli attorei e le perplessità sull'analisi effettuata dal consulente d'ufficio venivano nei fatti recepite da due Giudici diversi, che infatti disponevano un'integrazione alla CTU, una convocazione a chiarimenti del CTU con i CCTTPP, all'esito dell'escussione delle prove per interpello e per testi richieste dal e una seconda integrazione;
nella Pt_1 denegata ipotesi di incompatibilità del danno stabilita dal CTU (e fatta propria dal Tribunale), secondo l'appellante l'ausiliario del Giudice non aveva comunque preso in considerazione i costi per ripristino derivanti dai ricambi collegati alla ruota, al fondo e alla struttura anteriore destra, e ciò per complessivi € 26.110,66, oltre IVA (p. 4 e s., osservazioni alla bozza di CTU del p.i. ), parti che, si deduce, Per_2 inizialmente venivano riconosciute dallo stesso CTU;
ad avviso dell'appellante, quanto meno tale componente di danno avrebbe dovuto aggiungersi alla somma di € 19.200,00, oltre IVA, liquidata in sentenza (p. 6, osservazioni alla bozza di CTU del p.i. ), e ciò Per_2 per complessivi € 45.310,66, oltre IVA;
infine erroneamente il
Tribunale aveva escluso dalla quantificazione del danno subito dal le spese che egli aveva sostenuto per il reperimento di Pt_1 un'autovettura sostitutiva, alla luce della tempistica di riparazione del proprio autoveicolo, mentre erano stati documentalmente provati gli esborsi per complessivi € 1.049,20, IVA inclusa, per il noleggio di un'auto sostitutiva dal 17 febbraio al 30 marzo 2017 (docc. 4 e 5), sicché il ragionamento del Tribunale risulterebbe falso ed illogico sotto il profilo motivazionale ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., e in ogni caso il primo Giudice avrebbe dovuto procedere ad una valutazione equitativa, sussistendo palesemente il fermo della , Controparte_6 mezzo con cui l'appellante (dirigente presso cfr. Parte_2 cap.15 memoria attorea 31-1-2019) si recava al lavoro;
7 ii) con il secondo motivo la “Violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1,
n. 4, c.p.c., per omessa motivazione della sentenza del Tribunale di
Venezia, in merito alle altre componenti di danno reclamate dal dott.
Violazione dell'art. 112 c.p.c.”, per avere il Tribunale di Venezia Pt_1 omesso ogni pronuncia circa l'esclusione delle altre componenti di danno, derivanti da: tassa di circolazione pagata e non goduta, per il periodo di fermo dell'auto (49 giorni, dal 10 febbraio al 30 marzo
2017), ammontante ad € 826,04 (docc. 26 e 27, comprensiva di cc.dd. bollo e superbollo); premio assicurativo non goduto, per € 555,65
(docc. 28 e 29); recupero e trasferimento presso Ineco Auto S.p.A. dell'autoveicolo sinistrato, per € 130,00 (doc. 30);
iii) con il terzo motivo l'erroneità della determinazione “del quantum debeatur, in ragione dei motivi di impugnazione che precedono”, stante la contraddittorietà dell'elaborato peritale e delle sue successive integrazioni;
l'appellante chiede disporsi nuovamente Consulenza
Tecnica d'Ufficio, con altro professionista, oppure chiede la rideterminazione del dovuto prendendo in considerazione anche i danni di natura meccanica subiti dalla così come individuati Controparte_6 nelle fatture di Ineco Auto S.p.A. (docc. 2 e 3), per l'importo totale di
€ 82.473,71; chiede in via subordinata “il recepimento della più accurata quantificazione articolata dal TP attoreo p.i. (vedasi Per_2 in particolare p. 3 e s. delle sue osservazioni alla bozza di CTU), che tiene conto anch'essa dei danni di natura recupero e trasferimento vettura sinistrata € 130,00 danni all'autovettura € 79.912,82 noleggio auto sostitutiva € 1.049,20 tassa di circolazione non goduta € 826,04
non goduta € 555,65”, per l'importo totale di € 57.798,23 , CP_7 oltre maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in ulteriore estremo subordine, considerata la quantificazione operata dal
CTU con l'integrazione dell'elaborato peritale del 30 novembre 2022, tuttavia maggiorata dei danni di natura meccanica individuati dal
8 medesimo CTU (cfr. p. 4, ibidem) chiede liquidarsi l'importo di
€40.502,89, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi;
iv) con il quarto motivo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c., in tema di compensazione delle spese di lite operata dal
Tribunale di Venezia”, per avere erroneamente il primo Giudice affermato che “considerato l'accoglimento limitato della domanda, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite e la posta a carico in solido in pari misura delle spese di CTU”.
6. Il primo motivo, nella parte in cui si censura il mancato riconoscimento integrale dei danni lamentati, è infondato e in parte inammissibile;
è fondata, invece, la censura relativa al rimborso della spesa sostenuta per il noleggio della vettura sostitutiva, utilizzata dal per recarsi al lavoro. Pt_1
6.1. L'appellante sostiene, principalmente e in estrema sintesi, che, una volta accertato dal Tribunale il verificarsi del sinistro per esclusiva responsabilità della , tutti i danni pretesi avrebbero dovuto CP_3 essere riconosciuti, poiché a seguito del sinistro l'autovettura attorea non era in grado di circolare, come pacifico e comprovato nel giudizio non solo in via documentale (cfr. trasporto mediante carro attrezzi prima a Padova e poi a Maranello per la specificità delle riparazioni necessarie- doc. 2 e doc. 30- , dalle numerose foto prodotte -doc. 22, in particolare foto nn. 71, 72, 81 e 82, doc. 23, in particolare foto nn.
87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 99 e 100 e doc. 24, in particolare foto nn.
107 e 108 – e dal modulo di constatazione amichevole), ma anche in base alla deposizione testimoniale del padre della convenuta e CP_3 all'interpello di detta ultima parte.
6.2. La censura non coglie nel segno.
Occorre premettere che l'indagine peritale si è potuta svolgere solo esaminando le fotografie e i documenti allegati dall'odierno appellante, dato che le parti coinvolte nel sinistro pacificamente non avevano richiesto, dopo l'incidente, l'intervento della Polizia Stradale
9 e che non sono state prodotte fotografie scattate immediatamente dopo l'incidente idonee a rappresentare la posizione delle vetture in stato di quiete e lo stato dei luoghi, né tantomeno è stato possibile per il C.T.U. ispezionare la California T del prima delle CP_4 Pt_1 riparazioni.
Ciò posto, con tutto quello che ne consegue circa l'accertamento della certa riconducibilità di tutti i danni lamentati al sinistro per cui
è causa, stanti le oggettive, motivate e condivisibili perplessità chiaramente espresse al riguardo dal C.T.U. ing. nominato Per_1 dal Tribunale, osserva il Collegio che non è ravvisabile la lamentata contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha recepito le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. e anche nella valutazione delle risultanze delle prove orali e del modulo CAI.
Seppure con un percorso argomentativo sintetico, il Tribunale ha spiegato in modo sufficientemente chiaro e comprensibile la complessità ed incertezza del quadro probatorio sul punto.
In particolare certamente, come ritenuto dal primo Giudice, le risultanze delle prove orali sono risultate generiche e contraddittorie, quanto alla riconducibilità allo scontro di cui è causa dei danni ora pretesi (cfr. verbale del 26 maggio 2022). In particolare, il teste
, padre della conducente della Lancia e trasportato, non ha CP_3 saputo precisare con esattezza quali erano i danni effettivi riportati dalla , in quanto non erano stati controllati tutti Controparte_6
(“riconosco i danni anche se nell'occasione non li abbiamo controllati tutti”) ed ha dichiarato che al momento del sinistro la direzione di marcia dell'auto condotta dalla figlia era verso Marghera;
invece la figlia, odierna appellata, interrogata a chiarimenti dopo l'assunzione del suddetto teste, ha riferito: “Preciso che stavamo andando in direzione via della Macchina, verso , e non stavamo tornando Pt_3
a Marghera”. Inoltre, nel confermare genericamente i capitoli,
10 l'odierna appellata ha solo dichiarato “Ho preso paura quando è successo e sono scesa con mio padre a vedere i danni alla macchina.
Poi ci siamo spostati dalla rotatoria per fare la constatazione amichevole”.
Nella constatazione amichevole si legge la seguente dichiarazione del “dopo l'impatto sono salito sul cordolo al centro della Pt_1 rotonda”. Non si rinviene alcuna menzione di urto della parte anteriore sinistra contro un elemento verticale, così come detta menzione non si rinviene nell'atto introduttivo di primo grado (pag.
9), né nella TP allo stesso allegata (pag. 7, dove la Per_3 dinamica è così descritta: “L'urto avveniva di fronte all'ingresso sulla rotonda, da cui proveniva la Lancia Y, (pos. AC – BC all. 8), in prossimità del cordolo.
3.1.6. Successivamente all'urto, anche per la reazione del conducente della (frenatura e deviazione a Sn), CP_4 la stessa saliva sul cordolo e percorreva un certo tratto a CP_4 cavallo dello stesso, riportando i danni sul lato Sn, sulla parte inferiore e sul rivestimento inferiore”; il tratto percorso a cavallo del cordolo è indicato della lunghezza di sei-sette metri).
Ora, il punto dirimente, che ha condotto il C.T.U. e anche il Tribunale
a ritenere non riconducibili al sinistro de quo tutti i danni lamentati
(in particolare allo spigolo anteriore sinistro, al cofano e in generale alle parti meccaniche), è che la sola salita sul cordolo, data l'angolazione dell'impatto, non avrebbe potuto determinare detti danni, ma sarebbe stato necessario da parte attorea allegare e provare che, in conseguenza della perdita di controllo della a CP_4 causa dell'omessa precedenza, l'auto aveva urtato un elemento verticale (segnale o guardrail – pag. 17 CTU dell'ottobre 2019).
L'odierno appellante, ben consapevole di tale decisiva criticità, nell'atto di gravame (pag. 2) espone : “Di lì accadeva che
l'autoveicolo condotto dal dott. percorsa già metà rotatoria Pt_1
e appena superata l'immissione di via della Chimica (a Nord-Ovest),
11 veniva urtato violentemente nella parte anteriore destra dalla parte anteriore sinistra dell'autovettura Lancia Ypsilon, nonostante il dott. sterzasse repentinamente verso sinistra per evitare l'impatto Pt_1 con la vettura antagonista che aveva invaso la sua corsia.
L'autoveicolo dell'appellante saliva bruscamente sul cordolo interno della rotatoria e sul manto erboso, terminando la corsa contro i paletti di sostegno della segnaletica verticale. Evidentemente la GN aveva omesso di dare la precedenza all'autovettura CP_3 condotta dal dott. che già impegnava la corsia di marcia”. Pt_1
Invero e peraltro il TP dell'appellante nelle note aggiuntive depositate durante l'espletamento della prima CTU (pag.17) sosteneva che la avesse continuato la percorrenza sino CP_4 all'urto contro il guardrail.
Per contro, all'esito di scrupolosa analisi il C.T.U. ( primo elaborato del 2019) ha escluso con dettagliata motivazione, esaminando le foto allegate e compiuto ogni accertamento al riguardo non posto affatto in contestazione con il gravame, che i gravi danni alla parte meccanica, soprattutto allo spigolo anteriore sinistro, potessero essere stati causati dalla sola salita sul cordolo, mentre non risultavano riscontri riguardo ad un urto contro un elemento verticale.
Il CTU ha chiaramente affermato (pag. 15 e foto 9 CTU dell'ottobre
2019) “Nel corso dell'ipotetica salita sul cordolo innegabilmente la potrebbe aver riportato il danneggiamento del fondo e della CP_4 parte bassa dello spoiler anteriore sinistro oltre che della parte inferiore del paraurti posteriore lato sinistro e della parte esterna della ruota anteriore sinistra, mentre non risulta possibile che i vistosi e gravi danni riportati allo spigolo anteriore destro (rectius sinistro cfr. anche foto 11), coinvolto a tutta altezza e che vede anche il piegamento dall'alto verso il basso del bordo anteriore
12 sinistro del cofano motore, possano essere attribuiti a tale specifica fase”.
Il consulente d'ufficio ing. ha aggiunto “Tecnicamente il Per_1 profilo del cordolo non ha caratteristiche tali da tale da poter costituire ostacolo che possa causare i danni riportati dalla vettura
(si rimanda alla figura 1), danni che sono presenti su elementi posti fin troppo in alto, come ad esempio il cofano che nemmeno per assenso avrebbe subire quel tipo di danno (piegamento verso il basso del bordo anteriore sinistro), considerando anche che la vettura lo ha investito con un certo angolo d'incidenza che certamente ha agevolato il suo sormonto” (pag.17).
A fronte dell'allegazione dell'urto contro il guardrail, avvenuta solo in corso di espletamento dell'indagine peritale da parte del nuovo
TP nominato dall'attore (pag.17 prima CTU), l' ing. ha in Per_1 dettaglio spiegato le ragioni dell'assenza di qualsiasi riscontro rispetto a tale ricostruzione (da pag. 18 a pag.23, in cui il consulente, con una descrizione minuziosa e immune da vizi logici, ha chiaramente motivato le conclusioni cui era pervenuto, in ordine all'assenza di prova circa urto contro il guardrail).
Altrettanto precisa e condivisibile è l'analisi condotta dal C.T.U. relativamente all'assenza di riscontri circa l'urto della parte anteriore sinistra della contro il segnale verticale di direzione CP_4 obbligatoria (da pag. 13 a pag. 15 “In primo luogo notiamo dalle foto
53 e 54 del fascicolo di parte attrice che il segnale appariva ruotato in senso orario con il bordo venuto a contatto posto in posizione tale da risultare assolutamente non raggiungibile tangenzialmente dal fianco della vettura…L'unica possibilità è che il segnale stradale al momento del sinistro, contrariamente a come rinvenuto, fosse ruotato in senso antiorario rispetto la posizione corretta, quindi verso destra, così da offrire il bordo di sinistra al contatto contro la fiancata della vettura e che poi sia stato ruotato da qualcuno dopo il sinistro
13 sino alla posizione fotografata i primi di marzo del 2017: si tratta di una circostanza di cui non vi è alcun riscontro”; cfr. anche foto 41 del segnale verticale, del tutto integro).
Nel presente grado pare riproposta questa ricostruzione (urto contro il segnale suddetto- pag. 2 atto d'appello: “terminando la corsa contro i paletti di sostegno della segnaletica verticale”), benché, si ripete, non riportata nel modulo di costatazione amichevole, né nell'atto introduttivo di primo grado e nella TP ad esso allegata- in cui si legge che la percorse il tratto a cavallo del cordolo fino CP_4 ad arrestarsi a circa sei-sette metri dopo il punto di collisione (pag.
7 TP ), pur se all'evidenza si tratta di una circostanza non Per_3 di poco conto e la cui omessa allegazione nei sensi sopra precisati resta inspiegabile, né è minimamente spiegata in sede di gravame dall'appellante. Quest'ultimo, infatti, non svolge alcuna critica compiuta e pertinente su tali specifici profili, dirimenti ai fini che qui interessano, poiché concentra le argomentazioni difensive nei termini di cui si è detto (i danni erano così gravi che non potevano essere preesistenti al sinistro), il che rende la censura per detta parte inammissibile, in assenza di puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata al riguardo.
A ciò si aggiunga, in modo ulteriormente dirimente, che incombeva all'attore, odierno appellante, fornire la prova della derivazione di tutti i danni pretesi dal sinistro di cui trattasi ex art. 1223 c.c. e detto onere certamente non è stato adempiuto in relazione ai danni alle parti dell'autovettura specificamente indicati dal C.T.U., alla stregua delle considerazioni che precedono.
Generiche sono le censure formulate in subordine circa l'inesatta quantificazione dei danni riconosciuti dal consulente d'ufficio, poiché
l'appellante si limita a richiamare i rilievi critici alla C.T.U. sollevati dal C.T.P. e ad assumerne la correttezza, senza prendere specifica posizione in ordine a quanto analiticamente esposto dall' ing.
14 nell'elaborato dell'ottobre 2021 (cfr. pag. 6, in cui sono Per_1 elencati in dettaglio i costi di ripristino per ciascun componente danneggiato della . CP_4
6.3. Deve trovare accoglimento, invece, la doglianza relativa al danno subito dall'appellante per il fermo tecnico dell'autovettura. Il
Tribunale ha erroneamente affermato l'impossibilità di addivenire all'individuazione dei giorni necessari per la riparazione dei danni dell'autovettura riconducibili al sinistro.
Secondo la giurisprudenza di legittimità tale pregiudizio non deve esser considerato “in re ipsa”, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass. n.
32946/2024).
Nel caso in esame la dimostrazione del suddetto pregiudizio può considerarsi parzialmente fornita dall'appellante, atteso che, in primo luogo, non è contestata la sua allegazione secondo cui si recava al lavoro da Padova a con l'auto danneggiata, nonché Pt_2 considerato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i giorni necessari per la riparazione dei danni dell'autovettura riconducibili al sinistro sono stati indicati dal C.T.U.
In particolare, l'appellante ha allegato due fatture inerenti al noleggio di una prima auto per il periodo compreso tra il 17.2.2017
-17.3.2017 (v. doc. 4, fasc. appellante), la seconda tra il 17.3.2017-
30.3.2017 (v. doc. 5, fasc. appellante) per un totale di 41 giorni. La durata di detto periodo temporale non trova riscontro nelle risultanze della C.T.U., ma l'importo dovuto per la voce di danno di cui trattasi può essere quantificato facendo riferimento alle ore destinate alle riparazioni delle parti dell'autovettura indicate dal C.T.U.
15 nell'integrazione del 28.10.2021 (v. pag. 6 - 75 ore complessive di lavoro, ossia approssimativamente, considerando la normale durata lavorativa di una giornata -8 ore-, per un periodo di poco superiore a 9 giorni, che può essere equitativamente arrotondato a 10). Tenuto conto, quale parametro liquidatorio, del costo giornaliero risultante dai documenti dell'appellante (21 € al dì), al può esser Pt_1 riconosciuta in via equitativa la somma di € 210,00 (21€ x 10 giorni), liquidata in moneta attuale e da ritenersi comprensiva degli interessi compensativi, mentre dalla data della presente sentenza sono dovuti sul suindicato importo gli interessi ex art.1284, comma 1, c.c.
7. Il secondo motivo è fondato solo in parte.
L'appellante, nel denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si duole dell'immotivata mancata liquidazione delle seguenti voci di danno patrimoniale: tassa di circolazione;
premio assicurativo;
recupero e trasferimento dell'autoveicolo danneggiato.
Premesso che effettivamente il Tribunale non si è pronunciato su dette voci, per quanto concerne la porzione di bollo auto e di premio assicurativo, il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la tassa di circolazione e il premio assicurativo
“non rappresentano poi un pregiudizio patrimoniale, tenuto conto che il primo è una tassa sulla proprietà e non sulla circolazione, mentre, quanto al secondo, la copertura assicurativa per la RCA non può essere interrotta, atteso che anche la consegna dell'auto al carrozziere per la valutazione dei danni o il posteggio sulla pubblica via non esimono il proprietario da responsabilità per eventuali sinistri stradali”( Trib. Milano, sentenza del 2.9.2022, n. 6989).
Nella specie è invece dovuto il rimborso del costo di recupero e trasferimento del veicolo sinistrato, poiché tale spesa è una conseguenza diretta dell'incidente stradale ed è stata fornita prova della stessa e del suo ammontare (v. Cass. n. 24201/2016; Cass. n.
16 22585/2017). Dalla ricevuta, emessa in data 10.2.2017
(corrispondente al giorno in cui il sinistro stradale si è verificato), risulta che il si è avvalso dell'assistenza stradale con un Pt_1 esborso di € 130,00 (v. doc. 30, fasc. appellante). Su detto importo, relativo ad obbligazione avente ad oggetto una somma determinata, sono dovuti gli interessi moratori ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della domanda al saldo, mentre non è dovuto il maggior danno ex art.1224 comma 2 c.c., non provato e neppure allegato sotto tale profilo. Per completezza e chiarezza espositiva, osserva il Collegio che in ordine alle altre poste risarcitorie, configurabili come obbligazioni di valore e già riconosciute dal Tribunale con la maggiorazione degli interessi legali, l'appellante non svolge una specifica censura diretta ad ottenerne la liquidazione in moneta attuale.
8. Il terzo motivo ripropone le censure espresse con i motivi primo e secondo, sicché il suo esame resta assorbito dalle considerazioni che precedono. In particolare va ribadito che le conclusioni di cui agli elaborati peritali non presentano le contraddizioni lamentate, ma sono esaustive, immuni da vizi logici e condivisibili, il che determina la sicura inutilità della rinnovazione dell'indagine tecnica chiesta dall'appellante.
9. Il quarto motivo, inerente alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, a quelle della CTU e di negoziazione assistita, resta invero assorbito, atteso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
17 Nel caso di specie la sentenza deve essere riformata con riferimento alle voci risarcitorie di cui si è detto, e parti soccombenti rimangono le appellate. Va aggiunto che, come denunciato dall'appellante con il quarto motivo, erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione in considerazione dell'”accoglimento limitato della domanda”, mentre, stante l'esito della controversia, non vi è stata soccombenza reciproca, ma solo una riduzione, seppur considerevole, del credito risarcitorio azionato dal danneggiato. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione
«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass. S.U. n. 32061/2022).
In applicazione del suesposto principio di diritto, rileva il Collegio che nella specie non solo non ricorre la soccombenza reciproca, ma neppure sono ravvisabili gli altri presupposti di cui all'art.92, comma
2, c.p.c., sicché deve applicarsi per la regolamentazione delle spese di lite di primo grado il principio generale secondo cui dette spese seguono la soccombenza, ossia vanno poste a carico solidale di e di e sono liquidate come in dispositivo CP_3 CP_2 nei parametri medi dello scaglione applicabile in base al decisum
(euro 5.201,00 – euro 26.000,00, anche tenuto conto dei minimi ulteriori crediti riconosciuti nel presente giudizio- quattro fasi per un compenso totale di euro 5.077,00), avuto riguardo alla tipologia
18 della causa, alla sua difficoltà e all'importanza dell'attività prestata
(artt. 4 e 6 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM
147/2022). E' altresì dovuto il compenso relativo all'attività di negoziazione assistita prestata ante causam e documentata, liquidato, nel rispetto dei parametri dello scaglione di cui sopra, nell'importo di euro 960,00, così quantificato dall'odierno appellante nella nota spese depositata in primo grado.
Quanto alle spese degli elaborati peritali, liquidate dal Tribunale, quelle della prima C.T.U. e della prima integrazione depositata il
28.10.2021 sono poste a carico solidale di e di CP_2 CP_3
, mentre, quelle relative alla seconda integrazione peritale,
[...] depositata in data 03.12.2022, liquidate dal Tribunale con decreto del 14-2-2023 in euro 600, devono essere poste a carico dell'appellante. Al riguardo si rileva che l'ultima indagine peritale si
è svolta solo sulla quantificazione dei danni che non sono stati riconosciuti da questa Corte come riconducibili al sinistro de quo e, quindi, in applicazione del principio di causalità, dette spese, rilevatesi inutili ai fini del decidere, devono gravare sulla parte che ha chiesto l'espletamento del relativo incombente istruttorio
(secondo supplemento peritale).
10. In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti precisati e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
a) vanno condannate in solido e al CP_2 CP_3 pagamento in favore di dell'ulteriore somma di euro Parte_1
340,00, oltre accessori come precisato nei paragrafi che precedono;
b) vanno condannate in solido e alla CP_2 CP_3 rifusione in favore di delle spese di lite di primo grado e Parte_1 stragiudiziali, liquidate in complessivi euro 6.037,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge;
19 c) vanno poste a carico solidale degli appellati e CP_3 le spese, liquidate dal Tribunale, della prima C.T.U. e CP_2 del primo elaborato peritale integrativo depositato il 28.10.2021;
d) vanno poste a carico dell'appellante le spese, liquidate dal
Tribunale, del secondo elaborato peritale integrativo depositato il
03.12.2022.
11. Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel rispetto dei parametri medi dello scaglione del decisum in appello, senza fase istruttoria, non espletata (il valore del decisum in appello è di euro 340, oltre accessori, a cui devono aggiungersi gli importi liquidati per spese stragiudiziali, di lite di primo grado e di C.T.U. – scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00-).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 318/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
a) condanna in solido e al pagamento in CP_2 CP_3 favore di dell'ulteriore somma di euro 340,00, oltre Parte_1 accessori come indicato in motivazione;
b) condanna in solido e alla rifusione in CP_2 CP_3 favore di delle spese di lite di primo grado e Parte_1 stragiudiziali, liquidate in complessivi euro 6.037,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
20 c) pone a carico solidale degli appellati e CP_3 CP_2 le spese, liquidate dal Tribunale, della prima C.T.U. e del primo elaborato peritale integrativo depositato il 28.10.2021;
d) pone a carico dell'appellante le spese, liquidate dal Tribunale, del secondo elaborato peritale integrativo depositato il 03.12.2022;
3) condanna in solido e alla rifusione in CP_2 CP_3 favore di delle spese di lite di presente grado, liquidate Parte_1 in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17.09.2025
La Presidente est.
LO SE
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa LO SE Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1637 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Marco Noventa (C.F. ) e C.F._2 CP_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato
[...] C.F._3 presso il loro studio sito in Via Barche, 112 A, Mirano – PEC:
Email_1
Email_2 appellante contro
(C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mirko
Arena, domiciliata presso il suo studio sito in Via F. Busonera, 3, in
Padova appellata
(C.F. ), CP_3 C.F._4
1 appellata contumace oggetto: appello avverso la sentenza n. 318/2023 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 14 febbraio 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
NEL MERITO:
- a parziale riforma della sentenza n. 318 del 14 febbraio 2023 del
Tribunale di Venezia, accertarsi e dichiararsi il diritto del dott.
[...] al risarcimento del danno subito e, per l'effetto, condannarsi Pt_1
e la GN , in solido tra loro, a CP_2 CP_3 corrispondere al dott. l'importo di € 82.473,71, ovvero Parte_1 al diverso importo che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti;
- a parziale riforma della sentenza n. 318 del 14 febbraio 2023 del
Tribunale di Venezia, accertarsi e dichiararsi il diritto del dott.
[...] alla corresponsione delle spese di lite sia relative alla fase di Pt_1 negoziazione assistita obbligatoria espletata ante causam, sia relative al giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannarsi CP_2
a corrispondere al dott. tali spese di lite, oltre
[...] Parte_1 anticipazioni ed accessori di tariffa e di legge, per tutti i motivi esposti.
IN OGNI CASO:
- spese di lite, compensi ed accessori di legge del presente grado di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi le istanze istruttorie articolate in atti e non ammesse dal Giudice di primo grado;
- disporsi la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio a mezzo di altro perito, per tutte le ragioni esposte in atti.
2 Per CP_2
NEL MERITO: confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'avversario gravame.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 318/2023 pubblicata il 14-2-2023 il Tribunale di
Venezia ha accolto parzialmente la domanda proposta da
[...] nei confronti di e con cui Pt_1 CP_3 CP_2 chiedeva che i convenuti, per i diversi titoli di responsabilità, venissero condannati al risarcimento del danno da egli subito in data
10.2.2017 e quantificato in euro 80.839,27. esponeva Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio che il giorno 10.02.2017 alle ore
18,00, mentre era alla guida della propria autovettura Ferrari
California T e stava viaggiando all'interno della rotatoria tra Via della
Meccanica e Via della Chimica in località Marghera nel Comune di
Venezia, giunto all'altezza dell'immissione di Via della Chimica, ramo proveniente dal lato Malcontenta, entrava in collisione con la vettura
Lancia Y condotta da , la quale si immetteva su detta CP_3 rotatoria dalla citata laterale lato Marghera. Riferiva che a causa del contatto perdeva il controllo dell'autovettura, finendo sul cordolo dell'aiuola interna alla rotatoria arrestandosi dopo parecchi metri di distanza dal punto d'urto, e deduceva che, come da modulo di constatazione amichevole redatto dalla parti, la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente alla , in quanto aveva CP_3 omesso di dare la precedenza al veicolo condotto dall'attore al momento dell'immissione nella rotatoria. Il primo Giudice, con la citata sentenza, ha così disposto: “1) accertata e dichiarata la responsabilità della GN del sinistro avvenuto il CP_3
10.02.2017 ed accertato, altresì, che in conseguenza dell'occorso
3 l'attore ha riportato danni patrimoniali come descritti in Parte_1 parte motiva, dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, la GN
e la Compagnia Assicuratrice in persona CP_3 CP_2 del legale rappresentante pro – tempore, a pagare al signor
[...]
a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro Pt_1
19.200,00 oltre IVA, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone a carico di entrambe le parti in pari quota le spese di C.T.U”.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto solo parzialmente fondata la domanda attorea, sul preliminare rilievo che, per pacifica giurisprudenza, la sottoscrizione del modulo di constatazione resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, non assume valenza confessoria nei confronti della compagnia assicuratrice, in quanto non assume valore di piena prova, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, stante il disposto dell'art. 2733, terzo comma, c.c. , secondo il quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (Cass. 25846/2021). Il Tribunale ha rimarcato che il C.T.U., con una articolata argomentazione, pur ponendo ampi dubbi in ordine alla ricostruzione del sinistro come prospettata da parte attrice, in ogni caso era giunto a riconoscere che, a fronte della ricostruzione attorea, la causa del sinistro potesse essere ricondotta all'ingresso in rotatoria della vettura Lancia e quindi al comportamento della sua conducente, nonché a concludere che dall'occorso la avesse riportato danni, seppur in misura CP_4 grandemente minore rispetto a quelli dedotti in citazione. In particolare, ad avviso del C.T.U., non era congrua la dinamica prospettata dall'attore soprattutto con i vistosi e gravi danni riportati allo spigolo anteriore sinistro e in maniera minore alla fiancata di sinistra dell'autovettura. Il primo Giudice ha, quindi, ritenuto che, alla luce delle risultanze delle – pur generiche e a volte discordanti -
4 prove orali, da un lato si potesse ritenere dimostrato che il sinistro si fosse verificato come prospettato da parte attrice e come descritto nel modulo di constatazione amichevole, dall'altro non si potesse dedurre prova dell'effettivo verificarsi dell'integrale danno lamentato da parte attrice. Di conseguenza, al fine della quantificazione, il
Tribunale ha fatto riferimento alle stime del CTU ing. il Per_1 quale, ad integrazione del quesito sulla dinamica del sinistro, aveva individuato quali danni compatibili con la dinamica proposta da parte attrice quelli che coinvolgevano: - parafango anteriore destro;
- paraurti anteriore;
- paraurti posteriore lato sinistro;
- fondo vettura;
- ruota anteriore sinistra. Il CTU aveva dunque “effettuato una valutazione individuando i ricambi certamente necessari alla riparazione, utilizzando anche i dati presenti nella fattura di riparazione presente in atti di cui si è verificata la congruità dei singoli valori, per poi effettuare una stima complessiva al fine di individuare l'ordine di grandezza dell'entità del danno parziale valutabile essendo, in concreto, impossibile entrare maggiormente in dettaglio”, ed aveva quantificato i danni in euro 19.200,00 IVA esclusa (cfr. integrazione del 28.11.2021). Il Tribunale non ha riconosciuto ulteriori danni di natura meccanica in quanto, secondo la rigorosa ricostruzione del consulente d'ufficio, gli stessi non potevano ritenersi compatibili con la dinamica del sinistro,
“considerato che, tenendo conto della tipologia del cordolo su cui sarebbe transitata in uscita la vettura di strada, del suo profilo e del prospettato angolo di salita sullo stesso, i danni potevano riguardare solo parti di carrozzeria e di sottofondo della vettura”. Inoltre, il primo Giudice non ha riconosciuto ulteriori danni a titolo di spese di reperimento di vettura sostitutiva, in particolare perché non era possibile precisamente identificare i giorni necessari per la riparazione dei danni riconducibili al sinistro. Infine, stante il limitato accoglimento delle pretese attoree, il Tribunale ha compensato
5 integralmente tra le parti le spese di lite e posto l'onere delle spese di C.T.U. a carico solidale delle parti.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a quattro motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. Si è costituita la compagnia assicuratrice chiedendo CP_2 dichiararsi inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. e in ogni caso rigettarsi lo stesso.
non si è costituita e va dichiarata contumace, CP_3 verificata la regolarità della notifica dell'appello alla stessa, come da documenti prodotti dall'appellante il 10-9-2025.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 10 settembre 2025, e, all'esito della sostituzione del Cons. trasferito ad altro ufficio, e di CP_5 riassegnazione come da provvedimenti organizzativi del 27 e del 28 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. L'appellante denuncia: Pt_1
i) con i primo motivo la “Violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa ed apparente motivazione della sentenza del Tribunale di
Venezia, in merito alla quantificazione del danno operata dal Giudice”, per avere il Tribunale immotivatamente ed erroneamente liquidato il danno solo con riferimento alle riparazioni compatibili con la dinamica del sinistro in conformità a quanto accertato mediante la C.T.U.; deduce l'illogicità di tale statuizione, in quanto l'autovettura
[...]
presentava danni rilevantissimi alle parti meccaniche, tali da CP_6 non consentire la circolazione del mezzo, e pertanto, una volta accertato che il sinistro si era verificato, risultava impossibile e illogico ipotizzare che vi fossero danni preesistenti;
inoltre il Tribunale erroneamente aveva affermato che “alla luce delle – pur generiche e a
6 volte discordanti – prove orali […] non si può dedurre prova dell'effettivo verificarsi dell'integrale sinistro lamentato da parte attrice”, in quanto i testi avevano confermato le circostanze oggetto dei capitoli attorei e le perplessità sull'analisi effettuata dal consulente d'ufficio venivano nei fatti recepite da due Giudici diversi, che infatti disponevano un'integrazione alla CTU, una convocazione a chiarimenti del CTU con i CCTTPP, all'esito dell'escussione delle prove per interpello e per testi richieste dal e una seconda integrazione;
nella Pt_1 denegata ipotesi di incompatibilità del danno stabilita dal CTU (e fatta propria dal Tribunale), secondo l'appellante l'ausiliario del Giudice non aveva comunque preso in considerazione i costi per ripristino derivanti dai ricambi collegati alla ruota, al fondo e alla struttura anteriore destra, e ciò per complessivi € 26.110,66, oltre IVA (p. 4 e s., osservazioni alla bozza di CTU del p.i. ), parti che, si deduce, Per_2 inizialmente venivano riconosciute dallo stesso CTU;
ad avviso dell'appellante, quanto meno tale componente di danno avrebbe dovuto aggiungersi alla somma di € 19.200,00, oltre IVA, liquidata in sentenza (p. 6, osservazioni alla bozza di CTU del p.i. ), e ciò Per_2 per complessivi € 45.310,66, oltre IVA;
infine erroneamente il
Tribunale aveva escluso dalla quantificazione del danno subito dal le spese che egli aveva sostenuto per il reperimento di Pt_1 un'autovettura sostitutiva, alla luce della tempistica di riparazione del proprio autoveicolo, mentre erano stati documentalmente provati gli esborsi per complessivi € 1.049,20, IVA inclusa, per il noleggio di un'auto sostitutiva dal 17 febbraio al 30 marzo 2017 (docc. 4 e 5), sicché il ragionamento del Tribunale risulterebbe falso ed illogico sotto il profilo motivazionale ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., e in ogni caso il primo Giudice avrebbe dovuto procedere ad una valutazione equitativa, sussistendo palesemente il fermo della , Controparte_6 mezzo con cui l'appellante (dirigente presso cfr. Parte_2 cap.15 memoria attorea 31-1-2019) si recava al lavoro;
7 ii) con il secondo motivo la “Violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1,
n. 4, c.p.c., per omessa motivazione della sentenza del Tribunale di
Venezia, in merito alle altre componenti di danno reclamate dal dott.
Violazione dell'art. 112 c.p.c.”, per avere il Tribunale di Venezia Pt_1 omesso ogni pronuncia circa l'esclusione delle altre componenti di danno, derivanti da: tassa di circolazione pagata e non goduta, per il periodo di fermo dell'auto (49 giorni, dal 10 febbraio al 30 marzo
2017), ammontante ad € 826,04 (docc. 26 e 27, comprensiva di cc.dd. bollo e superbollo); premio assicurativo non goduto, per € 555,65
(docc. 28 e 29); recupero e trasferimento presso Ineco Auto S.p.A. dell'autoveicolo sinistrato, per € 130,00 (doc. 30);
iii) con il terzo motivo l'erroneità della determinazione “del quantum debeatur, in ragione dei motivi di impugnazione che precedono”, stante la contraddittorietà dell'elaborato peritale e delle sue successive integrazioni;
l'appellante chiede disporsi nuovamente Consulenza
Tecnica d'Ufficio, con altro professionista, oppure chiede la rideterminazione del dovuto prendendo in considerazione anche i danni di natura meccanica subiti dalla così come individuati Controparte_6 nelle fatture di Ineco Auto S.p.A. (docc. 2 e 3), per l'importo totale di
€ 82.473,71; chiede in via subordinata “il recepimento della più accurata quantificazione articolata dal TP attoreo p.i. (vedasi Per_2 in particolare p. 3 e s. delle sue osservazioni alla bozza di CTU), che tiene conto anch'essa dei danni di natura recupero e trasferimento vettura sinistrata € 130,00 danni all'autovettura € 79.912,82 noleggio auto sostitutiva € 1.049,20 tassa di circolazione non goduta € 826,04
non goduta € 555,65”, per l'importo totale di € 57.798,23 , CP_7 oltre maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in ulteriore estremo subordine, considerata la quantificazione operata dal
CTU con l'integrazione dell'elaborato peritale del 30 novembre 2022, tuttavia maggiorata dei danni di natura meccanica individuati dal
8 medesimo CTU (cfr. p. 4, ibidem) chiede liquidarsi l'importo di
€40.502,89, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi;
iv) con il quarto motivo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c., in tema di compensazione delle spese di lite operata dal
Tribunale di Venezia”, per avere erroneamente il primo Giudice affermato che “considerato l'accoglimento limitato della domanda, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite e la posta a carico in solido in pari misura delle spese di CTU”.
6. Il primo motivo, nella parte in cui si censura il mancato riconoscimento integrale dei danni lamentati, è infondato e in parte inammissibile;
è fondata, invece, la censura relativa al rimborso della spesa sostenuta per il noleggio della vettura sostitutiva, utilizzata dal per recarsi al lavoro. Pt_1
6.1. L'appellante sostiene, principalmente e in estrema sintesi, che, una volta accertato dal Tribunale il verificarsi del sinistro per esclusiva responsabilità della , tutti i danni pretesi avrebbero dovuto CP_3 essere riconosciuti, poiché a seguito del sinistro l'autovettura attorea non era in grado di circolare, come pacifico e comprovato nel giudizio non solo in via documentale (cfr. trasporto mediante carro attrezzi prima a Padova e poi a Maranello per la specificità delle riparazioni necessarie- doc. 2 e doc. 30- , dalle numerose foto prodotte -doc. 22, in particolare foto nn. 71, 72, 81 e 82, doc. 23, in particolare foto nn.
87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 99 e 100 e doc. 24, in particolare foto nn.
107 e 108 – e dal modulo di constatazione amichevole), ma anche in base alla deposizione testimoniale del padre della convenuta e CP_3 all'interpello di detta ultima parte.
6.2. La censura non coglie nel segno.
Occorre premettere che l'indagine peritale si è potuta svolgere solo esaminando le fotografie e i documenti allegati dall'odierno appellante, dato che le parti coinvolte nel sinistro pacificamente non avevano richiesto, dopo l'incidente, l'intervento della Polizia Stradale
9 e che non sono state prodotte fotografie scattate immediatamente dopo l'incidente idonee a rappresentare la posizione delle vetture in stato di quiete e lo stato dei luoghi, né tantomeno è stato possibile per il C.T.U. ispezionare la California T del prima delle CP_4 Pt_1 riparazioni.
Ciò posto, con tutto quello che ne consegue circa l'accertamento della certa riconducibilità di tutti i danni lamentati al sinistro per cui
è causa, stanti le oggettive, motivate e condivisibili perplessità chiaramente espresse al riguardo dal C.T.U. ing. nominato Per_1 dal Tribunale, osserva il Collegio che non è ravvisabile la lamentata contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha recepito le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. e anche nella valutazione delle risultanze delle prove orali e del modulo CAI.
Seppure con un percorso argomentativo sintetico, il Tribunale ha spiegato in modo sufficientemente chiaro e comprensibile la complessità ed incertezza del quadro probatorio sul punto.
In particolare certamente, come ritenuto dal primo Giudice, le risultanze delle prove orali sono risultate generiche e contraddittorie, quanto alla riconducibilità allo scontro di cui è causa dei danni ora pretesi (cfr. verbale del 26 maggio 2022). In particolare, il teste
, padre della conducente della Lancia e trasportato, non ha CP_3 saputo precisare con esattezza quali erano i danni effettivi riportati dalla , in quanto non erano stati controllati tutti Controparte_6
(“riconosco i danni anche se nell'occasione non li abbiamo controllati tutti”) ed ha dichiarato che al momento del sinistro la direzione di marcia dell'auto condotta dalla figlia era verso Marghera;
invece la figlia, odierna appellata, interrogata a chiarimenti dopo l'assunzione del suddetto teste, ha riferito: “Preciso che stavamo andando in direzione via della Macchina, verso , e non stavamo tornando Pt_3
a Marghera”. Inoltre, nel confermare genericamente i capitoli,
10 l'odierna appellata ha solo dichiarato “Ho preso paura quando è successo e sono scesa con mio padre a vedere i danni alla macchina.
Poi ci siamo spostati dalla rotatoria per fare la constatazione amichevole”.
Nella constatazione amichevole si legge la seguente dichiarazione del “dopo l'impatto sono salito sul cordolo al centro della Pt_1 rotonda”. Non si rinviene alcuna menzione di urto della parte anteriore sinistra contro un elemento verticale, così come detta menzione non si rinviene nell'atto introduttivo di primo grado (pag.
9), né nella TP allo stesso allegata (pag. 7, dove la Per_3 dinamica è così descritta: “L'urto avveniva di fronte all'ingresso sulla rotonda, da cui proveniva la Lancia Y, (pos. AC – BC all. 8), in prossimità del cordolo.
3.1.6. Successivamente all'urto, anche per la reazione del conducente della (frenatura e deviazione a Sn), CP_4 la stessa saliva sul cordolo e percorreva un certo tratto a CP_4 cavallo dello stesso, riportando i danni sul lato Sn, sulla parte inferiore e sul rivestimento inferiore”; il tratto percorso a cavallo del cordolo è indicato della lunghezza di sei-sette metri).
Ora, il punto dirimente, che ha condotto il C.T.U. e anche il Tribunale
a ritenere non riconducibili al sinistro de quo tutti i danni lamentati
(in particolare allo spigolo anteriore sinistro, al cofano e in generale alle parti meccaniche), è che la sola salita sul cordolo, data l'angolazione dell'impatto, non avrebbe potuto determinare detti danni, ma sarebbe stato necessario da parte attorea allegare e provare che, in conseguenza della perdita di controllo della a CP_4 causa dell'omessa precedenza, l'auto aveva urtato un elemento verticale (segnale o guardrail – pag. 17 CTU dell'ottobre 2019).
L'odierno appellante, ben consapevole di tale decisiva criticità, nell'atto di gravame (pag. 2) espone : “Di lì accadeva che
l'autoveicolo condotto dal dott. percorsa già metà rotatoria Pt_1
e appena superata l'immissione di via della Chimica (a Nord-Ovest),
11 veniva urtato violentemente nella parte anteriore destra dalla parte anteriore sinistra dell'autovettura Lancia Ypsilon, nonostante il dott. sterzasse repentinamente verso sinistra per evitare l'impatto Pt_1 con la vettura antagonista che aveva invaso la sua corsia.
L'autoveicolo dell'appellante saliva bruscamente sul cordolo interno della rotatoria e sul manto erboso, terminando la corsa contro i paletti di sostegno della segnaletica verticale. Evidentemente la GN aveva omesso di dare la precedenza all'autovettura CP_3 condotta dal dott. che già impegnava la corsia di marcia”. Pt_1
Invero e peraltro il TP dell'appellante nelle note aggiuntive depositate durante l'espletamento della prima CTU (pag.17) sosteneva che la avesse continuato la percorrenza sino CP_4 all'urto contro il guardrail.
Per contro, all'esito di scrupolosa analisi il C.T.U. ( primo elaborato del 2019) ha escluso con dettagliata motivazione, esaminando le foto allegate e compiuto ogni accertamento al riguardo non posto affatto in contestazione con il gravame, che i gravi danni alla parte meccanica, soprattutto allo spigolo anteriore sinistro, potessero essere stati causati dalla sola salita sul cordolo, mentre non risultavano riscontri riguardo ad un urto contro un elemento verticale.
Il CTU ha chiaramente affermato (pag. 15 e foto 9 CTU dell'ottobre
2019) “Nel corso dell'ipotetica salita sul cordolo innegabilmente la potrebbe aver riportato il danneggiamento del fondo e della CP_4 parte bassa dello spoiler anteriore sinistro oltre che della parte inferiore del paraurti posteriore lato sinistro e della parte esterna della ruota anteriore sinistra, mentre non risulta possibile che i vistosi e gravi danni riportati allo spigolo anteriore destro (rectius sinistro cfr. anche foto 11), coinvolto a tutta altezza e che vede anche il piegamento dall'alto verso il basso del bordo anteriore
12 sinistro del cofano motore, possano essere attribuiti a tale specifica fase”.
Il consulente d'ufficio ing. ha aggiunto “Tecnicamente il Per_1 profilo del cordolo non ha caratteristiche tali da tale da poter costituire ostacolo che possa causare i danni riportati dalla vettura
(si rimanda alla figura 1), danni che sono presenti su elementi posti fin troppo in alto, come ad esempio il cofano che nemmeno per assenso avrebbe subire quel tipo di danno (piegamento verso il basso del bordo anteriore sinistro), considerando anche che la vettura lo ha investito con un certo angolo d'incidenza che certamente ha agevolato il suo sormonto” (pag.17).
A fronte dell'allegazione dell'urto contro il guardrail, avvenuta solo in corso di espletamento dell'indagine peritale da parte del nuovo
TP nominato dall'attore (pag.17 prima CTU), l' ing. ha in Per_1 dettaglio spiegato le ragioni dell'assenza di qualsiasi riscontro rispetto a tale ricostruzione (da pag. 18 a pag.23, in cui il consulente, con una descrizione minuziosa e immune da vizi logici, ha chiaramente motivato le conclusioni cui era pervenuto, in ordine all'assenza di prova circa urto contro il guardrail).
Altrettanto precisa e condivisibile è l'analisi condotta dal C.T.U. relativamente all'assenza di riscontri circa l'urto della parte anteriore sinistra della contro il segnale verticale di direzione CP_4 obbligatoria (da pag. 13 a pag. 15 “In primo luogo notiamo dalle foto
53 e 54 del fascicolo di parte attrice che il segnale appariva ruotato in senso orario con il bordo venuto a contatto posto in posizione tale da risultare assolutamente non raggiungibile tangenzialmente dal fianco della vettura…L'unica possibilità è che il segnale stradale al momento del sinistro, contrariamente a come rinvenuto, fosse ruotato in senso antiorario rispetto la posizione corretta, quindi verso destra, così da offrire il bordo di sinistra al contatto contro la fiancata della vettura e che poi sia stato ruotato da qualcuno dopo il sinistro
13 sino alla posizione fotografata i primi di marzo del 2017: si tratta di una circostanza di cui non vi è alcun riscontro”; cfr. anche foto 41 del segnale verticale, del tutto integro).
Nel presente grado pare riproposta questa ricostruzione (urto contro il segnale suddetto- pag. 2 atto d'appello: “terminando la corsa contro i paletti di sostegno della segnaletica verticale”), benché, si ripete, non riportata nel modulo di costatazione amichevole, né nell'atto introduttivo di primo grado e nella TP ad esso allegata- in cui si legge che la percorse il tratto a cavallo del cordolo fino CP_4 ad arrestarsi a circa sei-sette metri dopo il punto di collisione (pag.
7 TP ), pur se all'evidenza si tratta di una circostanza non Per_3 di poco conto e la cui omessa allegazione nei sensi sopra precisati resta inspiegabile, né è minimamente spiegata in sede di gravame dall'appellante. Quest'ultimo, infatti, non svolge alcuna critica compiuta e pertinente su tali specifici profili, dirimenti ai fini che qui interessano, poiché concentra le argomentazioni difensive nei termini di cui si è detto (i danni erano così gravi che non potevano essere preesistenti al sinistro), il che rende la censura per detta parte inammissibile, in assenza di puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata al riguardo.
A ciò si aggiunga, in modo ulteriormente dirimente, che incombeva all'attore, odierno appellante, fornire la prova della derivazione di tutti i danni pretesi dal sinistro di cui trattasi ex art. 1223 c.c. e detto onere certamente non è stato adempiuto in relazione ai danni alle parti dell'autovettura specificamente indicati dal C.T.U., alla stregua delle considerazioni che precedono.
Generiche sono le censure formulate in subordine circa l'inesatta quantificazione dei danni riconosciuti dal consulente d'ufficio, poiché
l'appellante si limita a richiamare i rilievi critici alla C.T.U. sollevati dal C.T.P. e ad assumerne la correttezza, senza prendere specifica posizione in ordine a quanto analiticamente esposto dall' ing.
14 nell'elaborato dell'ottobre 2021 (cfr. pag. 6, in cui sono Per_1 elencati in dettaglio i costi di ripristino per ciascun componente danneggiato della . CP_4
6.3. Deve trovare accoglimento, invece, la doglianza relativa al danno subito dall'appellante per il fermo tecnico dell'autovettura. Il
Tribunale ha erroneamente affermato l'impossibilità di addivenire all'individuazione dei giorni necessari per la riparazione dei danni dell'autovettura riconducibili al sinistro.
Secondo la giurisprudenza di legittimità tale pregiudizio non deve esser considerato “in re ipsa”, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass. n.
32946/2024).
Nel caso in esame la dimostrazione del suddetto pregiudizio può considerarsi parzialmente fornita dall'appellante, atteso che, in primo luogo, non è contestata la sua allegazione secondo cui si recava al lavoro da Padova a con l'auto danneggiata, nonché Pt_2 considerato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i giorni necessari per la riparazione dei danni dell'autovettura riconducibili al sinistro sono stati indicati dal C.T.U.
In particolare, l'appellante ha allegato due fatture inerenti al noleggio di una prima auto per il periodo compreso tra il 17.2.2017
-17.3.2017 (v. doc. 4, fasc. appellante), la seconda tra il 17.3.2017-
30.3.2017 (v. doc. 5, fasc. appellante) per un totale di 41 giorni. La durata di detto periodo temporale non trova riscontro nelle risultanze della C.T.U., ma l'importo dovuto per la voce di danno di cui trattasi può essere quantificato facendo riferimento alle ore destinate alle riparazioni delle parti dell'autovettura indicate dal C.T.U.
15 nell'integrazione del 28.10.2021 (v. pag. 6 - 75 ore complessive di lavoro, ossia approssimativamente, considerando la normale durata lavorativa di una giornata -8 ore-, per un periodo di poco superiore a 9 giorni, che può essere equitativamente arrotondato a 10). Tenuto conto, quale parametro liquidatorio, del costo giornaliero risultante dai documenti dell'appellante (21 € al dì), al può esser Pt_1 riconosciuta in via equitativa la somma di € 210,00 (21€ x 10 giorni), liquidata in moneta attuale e da ritenersi comprensiva degli interessi compensativi, mentre dalla data della presente sentenza sono dovuti sul suindicato importo gli interessi ex art.1284, comma 1, c.c.
7. Il secondo motivo è fondato solo in parte.
L'appellante, nel denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si duole dell'immotivata mancata liquidazione delle seguenti voci di danno patrimoniale: tassa di circolazione;
premio assicurativo;
recupero e trasferimento dell'autoveicolo danneggiato.
Premesso che effettivamente il Tribunale non si è pronunciato su dette voci, per quanto concerne la porzione di bollo auto e di premio assicurativo, il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la tassa di circolazione e il premio assicurativo
“non rappresentano poi un pregiudizio patrimoniale, tenuto conto che il primo è una tassa sulla proprietà e non sulla circolazione, mentre, quanto al secondo, la copertura assicurativa per la RCA non può essere interrotta, atteso che anche la consegna dell'auto al carrozziere per la valutazione dei danni o il posteggio sulla pubblica via non esimono il proprietario da responsabilità per eventuali sinistri stradali”( Trib. Milano, sentenza del 2.9.2022, n. 6989).
Nella specie è invece dovuto il rimborso del costo di recupero e trasferimento del veicolo sinistrato, poiché tale spesa è una conseguenza diretta dell'incidente stradale ed è stata fornita prova della stessa e del suo ammontare (v. Cass. n. 24201/2016; Cass. n.
16 22585/2017). Dalla ricevuta, emessa in data 10.2.2017
(corrispondente al giorno in cui il sinistro stradale si è verificato), risulta che il si è avvalso dell'assistenza stradale con un Pt_1 esborso di € 130,00 (v. doc. 30, fasc. appellante). Su detto importo, relativo ad obbligazione avente ad oggetto una somma determinata, sono dovuti gli interessi moratori ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della domanda al saldo, mentre non è dovuto il maggior danno ex art.1224 comma 2 c.c., non provato e neppure allegato sotto tale profilo. Per completezza e chiarezza espositiva, osserva il Collegio che in ordine alle altre poste risarcitorie, configurabili come obbligazioni di valore e già riconosciute dal Tribunale con la maggiorazione degli interessi legali, l'appellante non svolge una specifica censura diretta ad ottenerne la liquidazione in moneta attuale.
8. Il terzo motivo ripropone le censure espresse con i motivi primo e secondo, sicché il suo esame resta assorbito dalle considerazioni che precedono. In particolare va ribadito che le conclusioni di cui agli elaborati peritali non presentano le contraddizioni lamentate, ma sono esaustive, immuni da vizi logici e condivisibili, il che determina la sicura inutilità della rinnovazione dell'indagine tecnica chiesta dall'appellante.
9. Il quarto motivo, inerente alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, a quelle della CTU e di negoziazione assistita, resta invero assorbito, atteso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
17 Nel caso di specie la sentenza deve essere riformata con riferimento alle voci risarcitorie di cui si è detto, e parti soccombenti rimangono le appellate. Va aggiunto che, come denunciato dall'appellante con il quarto motivo, erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione in considerazione dell'”accoglimento limitato della domanda”, mentre, stante l'esito della controversia, non vi è stata soccombenza reciproca, ma solo una riduzione, seppur considerevole, del credito risarcitorio azionato dal danneggiato. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione
«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass. S.U. n. 32061/2022).
In applicazione del suesposto principio di diritto, rileva il Collegio che nella specie non solo non ricorre la soccombenza reciproca, ma neppure sono ravvisabili gli altri presupposti di cui all'art.92, comma
2, c.p.c., sicché deve applicarsi per la regolamentazione delle spese di lite di primo grado il principio generale secondo cui dette spese seguono la soccombenza, ossia vanno poste a carico solidale di e di e sono liquidate come in dispositivo CP_3 CP_2 nei parametri medi dello scaglione applicabile in base al decisum
(euro 5.201,00 – euro 26.000,00, anche tenuto conto dei minimi ulteriori crediti riconosciuti nel presente giudizio- quattro fasi per un compenso totale di euro 5.077,00), avuto riguardo alla tipologia
18 della causa, alla sua difficoltà e all'importanza dell'attività prestata
(artt. 4 e 6 DM 55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM
147/2022). E' altresì dovuto il compenso relativo all'attività di negoziazione assistita prestata ante causam e documentata, liquidato, nel rispetto dei parametri dello scaglione di cui sopra, nell'importo di euro 960,00, così quantificato dall'odierno appellante nella nota spese depositata in primo grado.
Quanto alle spese degli elaborati peritali, liquidate dal Tribunale, quelle della prima C.T.U. e della prima integrazione depositata il
28.10.2021 sono poste a carico solidale di e di CP_2 CP_3
, mentre, quelle relative alla seconda integrazione peritale,
[...] depositata in data 03.12.2022, liquidate dal Tribunale con decreto del 14-2-2023 in euro 600, devono essere poste a carico dell'appellante. Al riguardo si rileva che l'ultima indagine peritale si
è svolta solo sulla quantificazione dei danni che non sono stati riconosciuti da questa Corte come riconducibili al sinistro de quo e, quindi, in applicazione del principio di causalità, dette spese, rilevatesi inutili ai fini del decidere, devono gravare sulla parte che ha chiesto l'espletamento del relativo incombente istruttorio
(secondo supplemento peritale).
10. In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti precisati e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
a) vanno condannate in solido e al CP_2 CP_3 pagamento in favore di dell'ulteriore somma di euro Parte_1
340,00, oltre accessori come precisato nei paragrafi che precedono;
b) vanno condannate in solido e alla CP_2 CP_3 rifusione in favore di delle spese di lite di primo grado e Parte_1 stragiudiziali, liquidate in complessivi euro 6.037,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge;
19 c) vanno poste a carico solidale degli appellati e CP_3 le spese, liquidate dal Tribunale, della prima C.T.U. e CP_2 del primo elaborato peritale integrativo depositato il 28.10.2021;
d) vanno poste a carico dell'appellante le spese, liquidate dal
Tribunale, del secondo elaborato peritale integrativo depositato il
03.12.2022.
11. Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel rispetto dei parametri medi dello scaglione del decisum in appello, senza fase istruttoria, non espletata (il valore del decisum in appello è di euro 340, oltre accessori, a cui devono aggiungersi gli importi liquidati per spese stragiudiziali, di lite di primo grado e di C.T.U. – scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00-).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 318/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
a) condanna in solido e al pagamento in CP_2 CP_3 favore di dell'ulteriore somma di euro 340,00, oltre Parte_1 accessori come indicato in motivazione;
b) condanna in solido e alla rifusione in CP_2 CP_3 favore di delle spese di lite di primo grado e Parte_1 stragiudiziali, liquidate in complessivi euro 6.037,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
20 c) pone a carico solidale degli appellati e CP_3 CP_2 le spese, liquidate dal Tribunale, della prima C.T.U. e del primo elaborato peritale integrativo depositato il 28.10.2021;
d) pone a carico dell'appellante le spese, liquidate dal Tribunale, del secondo elaborato peritale integrativo depositato il 03.12.2022;
3) condanna in solido e alla rifusione in CP_2 CP_3 favore di delle spese di lite di presente grado, liquidate Parte_1 in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17.09.2025
La Presidente est.
LO SE
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