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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1336 del ruolo generale dell'anno 2016 promossa
DA
, (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi
Avallone, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Maria Corbò e Federico
Maria Corbò, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO
La conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la chiedendo Controparte_2
l'accertamento dell'illegittimità dell'appendice di proroga del contratto del servizio di assicurazione, con conseguente condanna della compagnia a manlevare l'ente della responsabilità civile dei sinistri intervenuti nel periodo di proroga contrattuale.
Deduceva di aver stipulato con la convenuta il contratto di polizza assicurativa n. 2106.32.1028 con scadenza al 31.03.2012, prorogato con accordo tra le parti sino al 10.08.2012 dietro versamento del premio assicurativo pattuito. Asseriva l'illegittima modifica delle
1 condizioni contrattuali convenute dell'appendice di proroga, determinante l'esclusione dalla copertura assicurativa dei sinistri denunciati successivamente alla scadenza.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: - accertare e dichiarare la illegittimità della sua appendice di proroga perché non prevista nel capitolato d'appalto pubblico di affidamento del servizio di assicurazioni di cui e causa;
- Accertare
e dichiarare la nullità dell'Appendice nella parte in cui ha previsto una modifica del significato della parola sinistro e, dunque, una variazione delle originarie condizioni di copertura assicurativa, ivi compresa quella della maggiorazione del premio pagato dalla
rispetto agli importi inizialmente pattuiti. Parte_1
Accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Verona, 37126 – Via Lungadige Cangrande n.
16 e per l'effetto condannare la medesima società a manlevare la
della responsabilità civile verso terzi per tutti i Parte_1 sinistri accaduti durante il periodo di vigenza della polizza, ancorché denunciati successivamente alla data di scadenza del termine di rinnovo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_2 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, il difetto di competenza per territorio del giudice adito. Nel merito contestava la domanda attorea, ritenendo che la diversa e sopravvenuta regolazione dei rapporti tra le parti avrebbe integrato un nuovo ed autonomo contratto e non una proroga del contratto già esistente, come invece dedotto da parte attrice.
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, atteso che nel presente giudizio risulta dedotta una possibile non legittimità della procedura negoziata ex art 57 D.lgs.
163/2006 rilevare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito in luogo di quello amministrativo;
sempre in via preliminare
e nell'ipotesi in cui venga confermata la giurisdizione del giudice ordinario, dichiarare il difetto di competenza per territorio essendo competente a decidere la presente competenza o il Tribunale di
Verona, foro della società convenuta, quello di Roma, luogo dove è sorta l'obbligazione; nel merito, rigettare le domande formulate con
l'atto di citazione notificato in data 29.03.2016 perché infondate in fatto ed in diritto, rigettando in ogni caso la domanda di manleva
2 con riferimento a tutti i sinistri accaduti durante il periodo di vigenza della polizza ancorché denunciati successivamente alla data di scadenza del termine del 10.08.2012, perché in primo luogo generica ed in secondo luogo perché infondata anche in relazione all'esistenza di giudizi pendenti aventi la medesima causa petendi e petitum e quindi connessi quantomeno soggettivamente. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, il giudizio
è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 con decreto n.
85/2024 del Presidente del Tribunale a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 19.11.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
La azionava il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'appendice di proroga, con cui la convenuta modificava le condizioni contrattuali in ordine alla definizione di sinistro ed alla copertura del rischio, del contratto di
“Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori d'opera” aggiudicato alla società convenuta, con
Determinazione n. 1943 del 16.04.2010, a seguito di indicazione di gara ad evidenza pubblica.
Parte convenuta contestava in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice amministrativo, ritenendo conclusa una nuova pattuizione contrattuale, diversa dal contratto, ritenuto concluso alla data del 02.05.2012, per effetto della prima proroga richiesta dall' . Parte_2
Si osserva che in relazione all'affidamento di servizi pubblici la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l'esecuzione del rapporto la giurisdizione spetta al giudice ordinario ( Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 6068 del 13/03/2009).
Gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti
3 pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto
(compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa alla esecuzione del rapporto. In questa seconda fase resta, quindi, operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario come giudice dei diritti, cui spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative. (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 6743 del 31/03/2005)
La controversia in tema di appalto pubblico avente ad oggetto l'annullamento della proroga del contratto, in precedenza disposta ed accettata sulla base di una clausola contrattuale attributiva di tale facoltà, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 26792 del 07/11/2008).
Duque, in ragione dell'oggetto del contendere diretto all'accertamento della validità contrattuale della proroga ed al conseguente accertamento dell'illegittimità dell'appendice modificativa delle condizioni contrattuali, caratterizzante la fase successiva alla formazione del contratto stesso, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione ordinaria.
Va, pertanto, rigettata la relativa eccezione.
Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Latina, atteso le parti nel contratto in atti hanno attribuito espressamente la competenza al Tribunale di Latina delle controversie. Risulta previsto, infatti, all'art.
1.10 che “Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede
l'assicurato”.
Si osserva, inoltre, che a prescindere dalla pattuizione contrattuale, la cui validità risulta oggetto di contestazione in ragione della qualificazione della proroga, deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale adito in applicazione del seguente principio: “In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui
4 hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario
o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento” (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3505 del 12/02/2020).
Anche tale eccezione preliminare deve quindi essere rigettata.
Nel merito la domanda non merita accoglimento.
E' necessario verificare se l'appendice contrattuale oggetto della controversia possa essere qualificata come proroga o rinnovo del contratto di assicurazione già in essere con la società convenuta.
Rinnovo e proroga sono strumenti, di carattere eccezionale, a disposizione della Stazione appaltante per estendere nel tempo gli effetti di un contratto d'appalto ed evitare un blocco dell'azione amministrativa.
Sul punto si richiamano gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell'atto: mentre la proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018,
n. 4867).
Si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario;
mentre ricorre l'ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis
Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato, sez.
V, n. 3874 del 2020; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 24 marzo 2022,
n. 2157; Consiglio di Stato sez. V, sent. 16 febbraio 2023, n. 1635;
5 TAR Campania, Napoli, V, 1.3.2023, n. 1318).
Il rinnovo, dunque, indipendentemente del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti, si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario. Deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario. In assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l'accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario;
ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l'intervenuta mera proroga del previgente contratto (Cons. Stato, sez. V, 3874 del 2020, Cons.
Stato, sez. III, 24.3.2022, n. 2157).
E' stato, infatti, precisato che: “Il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario;
in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l'accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario;
ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l'intervenuta mera proroga del previgente contratto”
(cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157; Cons. Stato, sez.
V, 16.02.2023 n. 1635).
Va considerato, inoltre che, secondo l'unanime e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta “ad substantiam”, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass. 04/09/2009, n. 19209), poiché la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, né da atti amministrativi unilaterali,
6 dovendo invece manifestarsi attraverso un contratto redatto in forma scritta (Cass. 08/01/2020, n. 142; Cass.22/06/2018, n. 16562).
Anche la proroga (o il rinnovo espresso del contratto) rientra tra gli atti che richiedono la forma scritta, restando irrilevante che il contratto rinnovato è stato preceduto da un precedente contratto
(identico o simile al successivo (Cass. 07/06/2019 n.15497); infatti, stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici sancito dall'art. 23 della legge 62/2005, nella vigenza del d.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis), l'unica forma di
«rinnovo» ammissibile era quello espresso, sotto forma di ripetizione dei servizi analoghi, adottato con provvedimento espresso ed alle peculiari condizioni individuate, per gli appalti di servizi, dall'art. 57 comma 5 lett. b) dello stesso d.lgs. 163/2006 (art. 57 comma 3 lett. b per gli appalti di forniture).
In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalti di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, una volta scaduto il contratto l'amministrazione deve effettuare una nuova gara, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni,; le proroghe dei contratti affidati con gara, sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento privo di contratto.
In proposito, anche l'ANAC, con la Delibera del 15/03/2023, n. 119, ha ribadito che per i contratti della pubblica amministrazione, vi è
l'obbligo della forma scritta ad substantiam, per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date. Tale principio trova applicazione non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per l'eventuale rinnovazione dello stesso.
Tanto premesso, esaminato il contratto versato in atti, all'art. 1.7
“Durata del Contratto” risulta espressamente previsto che “alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazione fra le parti. Altresì, la Parte_1 Parte_1 si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la
7 facoltà di prorogare il contratto di altri 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara”.
Risulta, inoltre, che le parti hanno sottoscritto una prima proroga sino al 02.05.2012, in cui hanno modificato unitamente il termine del contratto e una seconda proroga sino al 10.08.2012 nella quale hanno precisato che “D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto ed ogni sua obbligazione s'intendono prorogati al 10.08.2012. A seguito di proroga viene incassato l'importo indicato come “Premio alla firma”. Si precisa che la data di effetto della proroga e il 10 maggio 2012 e non il 2 maggio 2012, come meglio indicato nell'appendice di precisazione allegata”. Nell'appendice allegata alla seconda proroga le parti hanno espressamente modificato, la definizione di sinistro, la copertura assicurativa, limitata alle “ richieste di risarcimento pervenute al contraente durante il periodo di efficacia della presente proroga, e cioè dalle ore 24 del giorno 10.05.2012 alle ore 24 del 10.08.2012, purché tali richieste siano conseguenti a fatti accaduti nello stesso periodo o in data anteriore ad esso, purché compresa tra le ore 24 del 31.03.2010 e le ore 24 del 02.05.2012”, hanno inoltre elevato l'importo della franchigia e ristabilito il premio dovuto dall'ente provinciale.
Dunque, l' , avvalendosi della clausola contrattuale, Parte_2 ha stipulato una prima proroga con appendice di variazione n. 3, con il quale risulta essere stato semplicemente spostato in avanti il termine finale della copertura assicurativa al 02.05.2012 entro il termine temporale contrattualmente pattuito (entro 120 dalla scadenza del 31.03.2012 – art.
1.7 contratto).
Ha inoltre, stipulato una seconda appendice di variazione n.4, nominata anch'essa “proroga scadenza” cui risulta allegata un'appendice nella quale non solo risulta stabilito un nuovo termine per la vigenza della garanzia assicurativa, sino al 10.08.2012, ma risultano pattuite nuove disposizioni integrative del contratto precedentemente stipulato.
Tali nuove pattuizioni, ancorchè integrative del precedente contratto, non possono essere qualificate come proroga ma come rinnovo, atteso che il termine finale per la garanzia assicurativa del
10.08.2012 risulta superiore alla scadenza temporale inserita all'art.
1.7 del contratto, ovvero entro 120 giorni dal 31.03.2012.
Inoltre, risulta esservi stata una parziale rinegoziazione delle condizioni del contratto originario, in ragione della nuova definizione del sinistro, dell'inserimento della clausola Claims
8 made, all'aumento della franchigia ed alla rideterminazione del premio assicurativo.
Tali nuove pattuizioni rispettano il requisito della forma scritta ad substantiam;
possono quindi essere considerate valide.
Va segnalato, infatti, che il Codice dei contratti pubblici varato con il D.Lgs. n. 163/ 2006, in vigore all'epoca cui si riferiscono i fatti per cui è causa, non disciplinava in termini generali la materia della proroga contrattuale che trovava piuttosto limitato fondamento espresso con riguardo ai soli acquisti c.d. “in economia”: l'art. 125, comma 10, lettera c) consentiva infatti l'acquisizione in economia di beni e servizi in relazione a prestazioni periodiche di servizi e forniture anche “a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente”.
Applicando i richiamati principi al caso in esame, deve ritenersi che l'Appendice di Variazione n. 4, avente ad oggetto “Proroga Scadenza” della Polizza n 002106.32.001028, debba qualificarsi come rinnovo del contratto, caratterizzato da una parziale rimodulazione dei termini contrattuali, di ordine temporale e sostanziale, attraverso un accordo avente la forma scritta, legittimo e manifestazione del potere concesso alla pubblica amministrazione di procedere all'acquisizione in economia, ex art. 125 D.Lgs.
163/2006 Detto rinnovo è consentito in particolare per quanto attiene alle prestazioni periodiche di forniture o servizi, come nel caso in esame, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.
Ne consegue la validità dell'appendice e il rigetto della domanda di parte attrice.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta le eccezioni preliminari di parte convenuta;
- rigetta la domanda di parte attrice;
9 - compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 07.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1336 del ruolo generale dell'anno 2016 promossa
DA
, (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi
Avallone, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Maria Corbò e Federico
Maria Corbò, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO
La conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la chiedendo Controparte_2
l'accertamento dell'illegittimità dell'appendice di proroga del contratto del servizio di assicurazione, con conseguente condanna della compagnia a manlevare l'ente della responsabilità civile dei sinistri intervenuti nel periodo di proroga contrattuale.
Deduceva di aver stipulato con la convenuta il contratto di polizza assicurativa n. 2106.32.1028 con scadenza al 31.03.2012, prorogato con accordo tra le parti sino al 10.08.2012 dietro versamento del premio assicurativo pattuito. Asseriva l'illegittima modifica delle
1 condizioni contrattuali convenute dell'appendice di proroga, determinante l'esclusione dalla copertura assicurativa dei sinistri denunciati successivamente alla scadenza.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: - accertare e dichiarare la illegittimità della sua appendice di proroga perché non prevista nel capitolato d'appalto pubblico di affidamento del servizio di assicurazioni di cui e causa;
- Accertare
e dichiarare la nullità dell'Appendice nella parte in cui ha previsto una modifica del significato della parola sinistro e, dunque, una variazione delle originarie condizioni di copertura assicurativa, ivi compresa quella della maggiorazione del premio pagato dalla
rispetto agli importi inizialmente pattuiti. Parte_1
Accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Verona, 37126 – Via Lungadige Cangrande n.
16 e per l'effetto condannare la medesima società a manlevare la
della responsabilità civile verso terzi per tutti i Parte_1 sinistri accaduti durante il periodo di vigenza della polizza, ancorché denunciati successivamente alla data di scadenza del termine di rinnovo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_2 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, il difetto di competenza per territorio del giudice adito. Nel merito contestava la domanda attorea, ritenendo che la diversa e sopravvenuta regolazione dei rapporti tra le parti avrebbe integrato un nuovo ed autonomo contratto e non una proroga del contratto già esistente, come invece dedotto da parte attrice.
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, atteso che nel presente giudizio risulta dedotta una possibile non legittimità della procedura negoziata ex art 57 D.lgs.
163/2006 rilevare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito in luogo di quello amministrativo;
sempre in via preliminare
e nell'ipotesi in cui venga confermata la giurisdizione del giudice ordinario, dichiarare il difetto di competenza per territorio essendo competente a decidere la presente competenza o il Tribunale di
Verona, foro della società convenuta, quello di Roma, luogo dove è sorta l'obbligazione; nel merito, rigettare le domande formulate con
l'atto di citazione notificato in data 29.03.2016 perché infondate in fatto ed in diritto, rigettando in ogni caso la domanda di manleva
2 con riferimento a tutti i sinistri accaduti durante il periodo di vigenza della polizza ancorché denunciati successivamente alla data di scadenza del termine del 10.08.2012, perché in primo luogo generica ed in secondo luogo perché infondata anche in relazione all'esistenza di giudizi pendenti aventi la medesima causa petendi e petitum e quindi connessi quantomeno soggettivamente. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, il giudizio
è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 con decreto n.
85/2024 del Presidente del Tribunale a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 19.11.2024, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
La azionava il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'appendice di proroga, con cui la convenuta modificava le condizioni contrattuali in ordine alla definizione di sinistro ed alla copertura del rischio, del contratto di
“Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori d'opera” aggiudicato alla società convenuta, con
Determinazione n. 1943 del 16.04.2010, a seguito di indicazione di gara ad evidenza pubblica.
Parte convenuta contestava in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice amministrativo, ritenendo conclusa una nuova pattuizione contrattuale, diversa dal contratto, ritenuto concluso alla data del 02.05.2012, per effetto della prima proroga richiesta dall' . Parte_2
Si osserva che in relazione all'affidamento di servizi pubblici la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l'esecuzione del rapporto la giurisdizione spetta al giudice ordinario ( Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 6068 del 13/03/2009).
Gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti
3 pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto
(compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa alla esecuzione del rapporto. In questa seconda fase resta, quindi, operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario come giudice dei diritti, cui spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative. (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 6743 del 31/03/2005)
La controversia in tema di appalto pubblico avente ad oggetto l'annullamento della proroga del contratto, in precedenza disposta ed accettata sulla base di una clausola contrattuale attributiva di tale facoltà, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 26792 del 07/11/2008).
Duque, in ragione dell'oggetto del contendere diretto all'accertamento della validità contrattuale della proroga ed al conseguente accertamento dell'illegittimità dell'appendice modificativa delle condizioni contrattuali, caratterizzante la fase successiva alla formazione del contratto stesso, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione ordinaria.
Va, pertanto, rigettata la relativa eccezione.
Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Latina, atteso le parti nel contratto in atti hanno attribuito espressamente la competenza al Tribunale di Latina delle controversie. Risulta previsto, infatti, all'art.
1.10 che “Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede
l'assicurato”.
Si osserva, inoltre, che a prescindere dalla pattuizione contrattuale, la cui validità risulta oggetto di contestazione in ragione della qualificazione della proroga, deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale adito in applicazione del seguente principio: “In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui
4 hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario
o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento” (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3505 del 12/02/2020).
Anche tale eccezione preliminare deve quindi essere rigettata.
Nel merito la domanda non merita accoglimento.
E' necessario verificare se l'appendice contrattuale oggetto della controversia possa essere qualificata come proroga o rinnovo del contratto di assicurazione già in essere con la società convenuta.
Rinnovo e proroga sono strumenti, di carattere eccezionale, a disposizione della Stazione appaltante per estendere nel tempo gli effetti di un contratto d'appalto ed evitare un blocco dell'azione amministrativa.
Sul punto si richiamano gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell'atto: mentre la proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018,
n. 4867).
Si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario;
mentre ricorre l'ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis
Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato, sez.
V, n. 3874 del 2020; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 24 marzo 2022,
n. 2157; Consiglio di Stato sez. V, sent. 16 febbraio 2023, n. 1635;
5 TAR Campania, Napoli, V, 1.3.2023, n. 1318).
Il rinnovo, dunque, indipendentemente del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti, si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario. Deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario. In assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l'accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario;
ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l'intervenuta mera proroga del previgente contratto (Cons. Stato, sez. V, 3874 del 2020, Cons.
Stato, sez. III, 24.3.2022, n. 2157).
E' stato, infatti, precisato che: “Il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario;
in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l'accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario;
ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l'intervenuta mera proroga del previgente contratto”
(cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157; Cons. Stato, sez.
V, 16.02.2023 n. 1635).
Va considerato, inoltre che, secondo l'unanime e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta “ad substantiam”, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass. 04/09/2009, n. 19209), poiché la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, né da atti amministrativi unilaterali,
6 dovendo invece manifestarsi attraverso un contratto redatto in forma scritta (Cass. 08/01/2020, n. 142; Cass.22/06/2018, n. 16562).
Anche la proroga (o il rinnovo espresso del contratto) rientra tra gli atti che richiedono la forma scritta, restando irrilevante che il contratto rinnovato è stato preceduto da un precedente contratto
(identico o simile al successivo (Cass. 07/06/2019 n.15497); infatti, stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici sancito dall'art. 23 della legge 62/2005, nella vigenza del d.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis), l'unica forma di
«rinnovo» ammissibile era quello espresso, sotto forma di ripetizione dei servizi analoghi, adottato con provvedimento espresso ed alle peculiari condizioni individuate, per gli appalti di servizi, dall'art. 57 comma 5 lett. b) dello stesso d.lgs. 163/2006 (art. 57 comma 3 lett. b per gli appalti di forniture).
In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalti di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, una volta scaduto il contratto l'amministrazione deve effettuare una nuova gara, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni,; le proroghe dei contratti affidati con gara, sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento privo di contratto.
In proposito, anche l'ANAC, con la Delibera del 15/03/2023, n. 119, ha ribadito che per i contratti della pubblica amministrazione, vi è
l'obbligo della forma scritta ad substantiam, per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date. Tale principio trova applicazione non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per l'eventuale rinnovazione dello stesso.
Tanto premesso, esaminato il contratto versato in atti, all'art. 1.7
“Durata del Contratto” risulta espressamente previsto che “alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazione fra le parti. Altresì, la Parte_1 Parte_1 si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la
7 facoltà di prorogare il contratto di altri 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara”.
Risulta, inoltre, che le parti hanno sottoscritto una prima proroga sino al 02.05.2012, in cui hanno modificato unitamente il termine del contratto e una seconda proroga sino al 10.08.2012 nella quale hanno precisato che “D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto ed ogni sua obbligazione s'intendono prorogati al 10.08.2012. A seguito di proroga viene incassato l'importo indicato come “Premio alla firma”. Si precisa che la data di effetto della proroga e il 10 maggio 2012 e non il 2 maggio 2012, come meglio indicato nell'appendice di precisazione allegata”. Nell'appendice allegata alla seconda proroga le parti hanno espressamente modificato, la definizione di sinistro, la copertura assicurativa, limitata alle “ richieste di risarcimento pervenute al contraente durante il periodo di efficacia della presente proroga, e cioè dalle ore 24 del giorno 10.05.2012 alle ore 24 del 10.08.2012, purché tali richieste siano conseguenti a fatti accaduti nello stesso periodo o in data anteriore ad esso, purché compresa tra le ore 24 del 31.03.2010 e le ore 24 del 02.05.2012”, hanno inoltre elevato l'importo della franchigia e ristabilito il premio dovuto dall'ente provinciale.
Dunque, l' , avvalendosi della clausola contrattuale, Parte_2 ha stipulato una prima proroga con appendice di variazione n. 3, con il quale risulta essere stato semplicemente spostato in avanti il termine finale della copertura assicurativa al 02.05.2012 entro il termine temporale contrattualmente pattuito (entro 120 dalla scadenza del 31.03.2012 – art.
1.7 contratto).
Ha inoltre, stipulato una seconda appendice di variazione n.4, nominata anch'essa “proroga scadenza” cui risulta allegata un'appendice nella quale non solo risulta stabilito un nuovo termine per la vigenza della garanzia assicurativa, sino al 10.08.2012, ma risultano pattuite nuove disposizioni integrative del contratto precedentemente stipulato.
Tali nuove pattuizioni, ancorchè integrative del precedente contratto, non possono essere qualificate come proroga ma come rinnovo, atteso che il termine finale per la garanzia assicurativa del
10.08.2012 risulta superiore alla scadenza temporale inserita all'art.
1.7 del contratto, ovvero entro 120 giorni dal 31.03.2012.
Inoltre, risulta esservi stata una parziale rinegoziazione delle condizioni del contratto originario, in ragione della nuova definizione del sinistro, dell'inserimento della clausola Claims
8 made, all'aumento della franchigia ed alla rideterminazione del premio assicurativo.
Tali nuove pattuizioni rispettano il requisito della forma scritta ad substantiam;
possono quindi essere considerate valide.
Va segnalato, infatti, che il Codice dei contratti pubblici varato con il D.Lgs. n. 163/ 2006, in vigore all'epoca cui si riferiscono i fatti per cui è causa, non disciplinava in termini generali la materia della proroga contrattuale che trovava piuttosto limitato fondamento espresso con riguardo ai soli acquisti c.d. “in economia”: l'art. 125, comma 10, lettera c) consentiva infatti l'acquisizione in economia di beni e servizi in relazione a prestazioni periodiche di servizi e forniture anche “a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente”.
Applicando i richiamati principi al caso in esame, deve ritenersi che l'Appendice di Variazione n. 4, avente ad oggetto “Proroga Scadenza” della Polizza n 002106.32.001028, debba qualificarsi come rinnovo del contratto, caratterizzato da una parziale rimodulazione dei termini contrattuali, di ordine temporale e sostanziale, attraverso un accordo avente la forma scritta, legittimo e manifestazione del potere concesso alla pubblica amministrazione di procedere all'acquisizione in economia, ex art. 125 D.Lgs.
163/2006 Detto rinnovo è consentito in particolare per quanto attiene alle prestazioni periodiche di forniture o servizi, come nel caso in esame, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.
Ne consegue la validità dell'appendice e il rigetto della domanda di parte attrice.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta le eccezioni preliminari di parte convenuta;
- rigetta la domanda di parte attrice;
9 - compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 07.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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