CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 66
CGARS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tardività dell'intervento comunale e necessità di autotutela

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla tardività dell'intervento comunale. Ha affermato che, decorso il termine previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990, l'amministrazione non può più agire con i poteri inibitori tipici della s.c.i.a., ma solo attraverso l'autotutela decisoria, con presupposti e garanzie più stringenti. L'atto comunale di dichiarazione di inefficacia della s.c.i.a. è stato considerato viziato per non aver seguito tale paradigma e per la carenza di motivazione rafforzata sull'interesse pubblico e sull'affidamento. Di conseguenza, gli atti repressivi successivi, basati su tale presupposto illegittimo, sono stati annullati.

  • Accolto
    Atto presupposto illegittimo

    L'accoglimento del motivo relativo alla tardività dell'intervento comunale e alla necessità di autotutela ha comportato l'annullamento dell'atto presupposto (prot. n. 802315 del 18 maggio 2018). Di conseguenza, l'ordinanza di ingiunzione a demolire, che si innesta su tale presupposto, risulta priva di un valido supporto e viene anch'essa travolta.

  • Altro
    Questione assorbita

    Poiché il motivo relativo alla tardività dell'intervento comunale è stato accolto e ha comportato l'annullamento degli atti impugnati, le ulteriori doglianze, incluse quelle relative all'istanza di accertamento di conformità, sono state ritenute assorbite dalla decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 66
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 66
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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