Rigetto
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/06/2025, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05417/2025REG.PROV.COLL.
N. 02325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2025, proposto da
Officine Immobiliari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Leonardis, Oliver Pucillo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Prof. Avv. De Leonardis in Roma, via Cola di Rienzo 212;
contro
Ministero della Cultura, Sabap per Le Province di Como Lecco Monza e Brianza Pavia Sondrio e Varese, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Como Lecco Monzabrianza Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sap Società Archeologica S.r.l., non costituito in giudizio;
l’ottemperanza
- della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 920 del 30 gennaio 2024 e in particolare per la declaratoria di nullità ex art. 114 c. 4, lett. b) c.p.a.
- della nota del Ministero della Cultura, Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio II, prot. n. 1288-P del 16 gennaio 2025, recante “Determinazione del premio spettante al proprietario”;
ovvero in via subordinata, previa conversione dell’azione ex art. 32 c. 2 c.p.a., per l’annullamento
della predetta nota, nonché degli atti ad essa antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi e in particolare:
- la nota del Ministero della Cultura, Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio II prot. n. 41163-P del 23 dicembre 2024;
- la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese prot. n. 15559-P del 13 giugno 2024 e della relazione istruttoria ad essa allegata;
- la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese prot. n. 15507-P del 13 giugno 2024 e la relazione scientifica e amministrativa ad essa allegata;
- la circolare della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 29, prot. n. 21069 del 18 giugno 2021, nei limiti di interesse della ricorrente;
- la circolare del Segretariato Generale del Ministero della Cultura n. 44, prot. n. 36501P del 2 novembre 2023, nei limiti di interesse della ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Sabap per Le Province di Como Lecco Monza e Brianza Pavia Sondrio e Varese e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Como Lecco Monzabrianza Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Oliver Pucillo e Flavio Guidi per delega dell'avvocato Francesco De Leonardis.;
Rilevato in fatto che:
- la parte odierna ricorrente agisce al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 920 del 2024 di questa sezione;
- con tale pronuncia la sezione ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Cultura prot. 7706 del 9 marzo 2021 (con oggetto “COMO (CO), via Diaz “ex Teatro Cressoni”. Attribuzione premio di rinvenimento ex artt. 92 e 93 del D.Lgs. 42/2004 e richiesta di accettazione della proposta di premio”);
- in particolare, sono stati accolti tre profili assorbenti, in relazione alla possibile qualifica di scopritore, alla inapplicabilità della ritenuta alla fonte ed alla doverosa garanzia di partecipazione al procedimento;
- con il presente ricorso la medesima parte lamenta la mancata esecuzione della sentenza, chiedendo la declaratoria di nullità ex art. 114 c. 4, lett. b) c.p.a. della nota del Ministero della Cultura, Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio II, prot. n. 1288-P del 16 gennaio 2025, recante “Determinazione del premio spettante al proprietario”;
- deduce altresì i seguenti vizi: violazione dell’art. 92, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 42/2004 – eccesso di potere per violazione degli artt. 1 cc. 1 e 2, 2 c. 7, 9 e 10 della l. n. 241/1990 - perplessità dell’azione amministrativa, irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione degli artt. 9 e 10 della l. n. 241/1990 – illegittimità derivata dall’illegittimità della circolare dg abap n. 29/2021;
- in via subordinata chiede altresì di disporre la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- la parte appellata ministeriale si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità nonché il rigetto del gravame;
- alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
Considerato in diritto che:
- in via preliminare, dall’analisi degli atti nonché delle difese erariali emerge come l’atto impugnato in sede di ottemperanza, quale riesercizio del potere conseguente alla sentenza ottemperanda, abbia un oggetto limitato alla parte di premio spettante quale proprietario;
- ciò risulta sia dallo stesso oggetto della nota (intestata espressamente come “ Determinazione del premio spettante al proprietario ”), sia dal contenuto, laddove espressamente si statuisce che “ si rappresenta che il presente provvedimento è adottato esclusivamente per la definizione del riconoscimento del premio spettante a codesta Società in qualità di proprietaria ai sensi dell’art. 92, c. 1, let. a), del D.Lgs. n. 42/2004, con esclusione, quindi, in questa fase di qualsiasi determinazione inerente alla qualifica di scopritore, oggetto di ulteriore e distinto provvedimento, i cui termini di adozione sono stati già oggetto di interruzione disposta e comunicata con la citata nota prot. n. 39795-P del 10.12.2024, da intendersi ivi integralmente trascritta e che comunque si allega come parte integrante ”;
- pertanto, le deduzioni concernenti la sentenza ottemperanda – relativa alla contestata qualifica di scopritore – risultano fuori asse rispetto all’impugnazione proposta, non essendo tale questione oggetto dell’atto in contestazione;
- piuttosto, incidentalmente, l’atto predetto applica compiutamente la sentenza in parte qua, laddove non sottopone la somma a ritenuta alla fonte ed in quanto l’attività procedimentale successiva appare connotata da uno scambio di note e di elementi tali da dimostrare il rispetto delle indicate garanzie procedimentali;
- peraltro, se per un verso le eventuali ulteriori contestazioni avverso le specifiche determinazioni contenute nell’atto datato 16 gennaio 2025 dovranno essere eventualmente proposte dinanzi al giudice di prime cure, in via ordinaria (in quanto concernenti elementi diversi da quelli oggetto della pronuncia), per un altro verso è parimenti pacifico che non sia stata data esecuzione alla sentenza stessa, stante la mancata tempestiva definizione dell’iter (comunque già avviato) relativo alla determinazione della parte di premio nel caso spettante quale scopritore, sulla scorta delle indicazioni formulate nella medesima sentenza ottemperanda;
- a fronte della esecutività e chiarezza di quest’ultima ed in assenza di elementi ostativi alla relativa tempestiva definizione, va ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione;
- in caso di persistente inadempimento nel predetto termine, va nominato sin d’ora il commissario ad acta, per il compimento delle relative attività esecutive, nella persona del Capo di Gabinetto del Ministro della cultura, con facoltà di delega ad un dirigente del medesimo Ministero;
- alla luce delle considerazioni che precedono, se il ricorso proposto avverso la nota predetta va pertanto rigettato, lo stesso va accolto in relazione alla mancata definizione del procedimento concernente la determinazione del premio quale scopritore, nei termini predetti;
- per completezza, la domanda subordinata di conversione del rito da quello dell'ottemperanza al rito impugnatorio è coerente ai principi affermati dalla Adunanza plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013, per cui " quando l'Amministrazione rinnova l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l'interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall'amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell'ottemperanza lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione; il giudice dell'ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato).Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del c.p."; ed inoltre, "ove ne sussistano i presupposti processuali, tale azione sia proposta non già entro il termine proprio dell'actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, co. 1, cui rinvia l'art. 31, co. 4, cpa), bensì entro il termine di decadenza previsto dall'art. 41 cpa ".
- dall'applicazione della suesposta regola al caso di specie deriva che spetterà alla parte, nei limiti del proprio interesse e ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze già verificatesi, riassumere entro trenta giorni il giudizio dinanzi al Tar competente, in relazione ai profili concernenti gli eventuali nuovi autonomi vizi di illegittimità dell'atto impugnato;
– sussistono giusti motivi, a fronte della parziale soccombenza reciproca, per procedere alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta la domanda di nullità della nota del Ministero della Cultura, Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio II, prot. n. 1288-P del 16 gennaio 2025 e dichiara, per l’impugnativa l'incompetenza di questo Consiglio di Stato, a favore del Tar per la Lombardia, davanti al quale la causa andrà riassunta entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a cura della parte interessata;
- accoglie il ricorso per inottemperanza nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e fissa il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione e in caso di persistente inadempimento nel predetto termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, per il compimento delle relative attività esecutive, nella persona del Capo di Gabinetto del Ministro della cultura, con facoltà di delega ad un dirigente del medesimo Ministero.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO