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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 6017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6017 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 21540/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 1.07.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 21540/2023 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente TRA
, con sede in Napoli via A. Parte_1
Cardarelli, 9, (P.IVA e C.F. ) in persona del Direttore Generale p.t.. dr. P.IVA_1
nominato in virtù di Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Parte_2
Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC 326 del 21/06/2022, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudia Manzi giusta procura in calce al ricorso in opposizione (comunicazioni alla pec: ) Email_1
OPPONENTE
E
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. , residente CP_1 C.F._1 in Mercato San Severino (SA), alla Via Caracciolo n. 72, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Gaetano Galotto unitamente al quale elettivamente domicilia in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco snc – Parco Belfiore, presso il suo studio, il quale, ai sensi degli artt. 133 e ss. e dell'art. 170
c.p.c. (comunicazioni alla Pec: ) Email_2
OPPOSTO OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1191/2023.
CONCLUSIONI: per parte opponente
“1)- Rigettare il ricorso perchè nullo ed illegittimo per infondatezza della pretesa e per difetto di legittimazione attiva del;
2)- Per l'effetto accertare e dichiarare che Parte_3 nulla è dovuto al 3)- Condannare, in ogni caso, la controparte al pagamento, Parte_3 in favore della convenuta, delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”
per parte opposta
“In via preliminare: a) la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1191/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., in pendenza di opposizione per mancanza di prova scritta relativamente al credito retributivo vantato;
In via principale: b) rigettare la presente opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto c) condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento in favore della parte opposta della somma di € 1.100,00, oltre interessi legali, diritti, esborsi ed onorari così come statuito in decreto ingiuntivo;
d) condannare, comunque, l' , in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso in opposizione proposto ex art. 414 c.p.c., depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli in data 20.11.2023 e ritualmente notificato, l'
[...]
, con sede in Napoli via A. Cardarelli, 9 proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1191/2023 emesso in data 23-24.10.2023 (giudizio n.r.g. 16608/2023) poi ritualmente notificato, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 1.100,00 per i titoli e le causali indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo oltre accessori e le spese della procedura monitoria.
A sostegno della domanda di ingiunzione parte ricorrente (opposta in questa fase del giudizio) sulla premessa di essere stato dipendente dell
[...]
- in virtù di regolare contratto di lavoro subordinato dal Controparte_2
14.11.2019 al 30.06.2020, con profilo professionale – Operatore Socio Sanitario - categoria Bs del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, addetto presso l'U.O.C.
“Medicina d'Urgenza” precisava che con Deliberazione n. 427 del 03.08.2020 della Giunta della Regione Campania, avente ad oggetto: “Riconoscimento del maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica COVID 19 del personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale” era stato deliberato “di individuare … le risorse economiche necessarie per il riconoscimento della premialità una tantum agli operatori sanitari che a decorrere dal 17/03/2020 e fino al 30/04/2020 hanno prestato attività lavorativa nei reparti indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le rispettive fasce di attribuzione relative a rischio elevato e rischio medio […]” e, consequenzialmente “[…] di dare mandato di procedere Controparte_4 alla liquidazione della premialità nel rispetto delle indicazioni e delle fasce di rischio per il periodo indicato nell'allegato A) del presente provvedimento già a decorrere della mensilità di Agosto 2020; […]”. Si precisava ancora nel suddetto ricorso per decreto ingiuntivo che il richiamato Allegato A alla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 427 del 03.08.2020 prevedeva la suddetta premialità spettava: “[…] IN FASCIA A rischio elevato (fino ad un massimo di
1100 euro lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari a 55 euro per ogni giornata di presenza) […] Pronto Soccorso OBI nei DEA I e II livello e Presidi Ospedalieri di base […]” e che al ricorrente (odierno opposto) nella sua qualità di Operatore Socio Sanitario addetto presso l'U.O.C. “Medicina d'Urgenza”, nell'arco temporale di emergenza epidemiologica Covid dal 17.03.2020 al 30.04.2020, veniva impartito di espletare oltre 20 turni, come emerge dagli allegati cartellini marcatempo di marzo ed aprile 2020 e che tale circostanza emerge per tabulas.
Aggiungeva il che, pertanto, gli spettava la corresponsione della somma Pt_3 complessiva di € 1.100,00 a titolo di premialità una tantum Covid stante il chiaro dettato della DGRC del 03.08.2020 e che era stato vano ogni tentativo bonario finalizzato ad ottenere quanto spettante Parte opponente evidenziava, a differenza di quanto prospettato dal , l'insussistenza Pt_3 del suo debito in quanto egli apparteneva alla UOC Medicina d'urgenza UOC che non rientrava tra le strutture prevista dalla lista prevista dall'allegato A richiamato dalla delibera n.427 del 3.8.2020.
Infatti, aggiungeva parte opponente, lo stesso allegato A prevedeva che la premialità in questione spetta solo a coloro che prestavano servizio nelle seguenti Unità operative: Unità
Operative con posti letto esclusivamente dedicati ai pazienti COVID-19; Terapie Intensive,
Rianimazioni con posti letto esclusivamente dedicati ai pazienti COVID-19; Pronto Soccorso
OBI nei Dea I e II livello e Presidi Ospedalieri di base;
Trasporti sanitari/trasporti pazienti
118; Laboratori rete COVID-19; Dialisi rete COVID-19; Radiodiagnostica rete COVID-19;
Servizi diagnostici terapeutici per percorso COVID-19; Camere operatorie e aree sub intensiva dedicate pazienti COVID-19. Inoltre era stato demandato alle l'obbligo di procedere alla liquidazione Controparte_4 della premialità nel rispetto delle indicazioni della menzionata Delibera. Alla luce di quanto sopra parte opponente riteneva infondata la domanda proposta in via ingiuntiva non avendo il “titolo per ricevere la somma richiesta;
difetta di Pt_3 legittimazione attiva processuale”. Con ordinanza emessa in data 21.5.2024 lo scrivente riteneva ammissibile e rilevante la prova per testi e – dispostane l'ammissione – rinviava per l'assunzione del mezzo istruttorio all'udienza del 15.10.2024 allorquando deponeva il teste . Testimone_1
Al termine la causa veniva rinviata per la discussione con concessione di un termine per il deposito di note.
In data 1.7.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
In primo luogo deve essere osservato che l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di legittimazione attiva processuale riguarda specificamente il merito della pretesa e che, quindi, essere deve essere trattata e valutata unitamente al merito.
Quanto al merito deve sottolinearsi che nella delibera n 427 del 3.8.2020 adottata dalla Giunta Regionale della Campania si legge - sulla premessa che “a. l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato e sta determinando in ambito regionale una imponente riorganizzazione delle attività sanitarie ed assistenziali delle aziende sanitarie, in particolare con un significativo incremento dei posti letto delle unità operative di malattie infettive e di pneumologia, di terapia intensiva e sub intensiva, la riconversione di interi ospedali o di loro aree, dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti dal contagio e la complessiva riprogrammazione delle ordinarie attività di assistenza, al fine di orientare primariamente il personale e le strutture organizzative verso le attività di cura e prevenzione collegati all'emergenza epidemiologica” e che tanto ha determinato una riorganizzazione delle attività lavorative avente “notevoli ripercussioni sulle condizioni di lavoro degli operatori del SSR, in particolare per quelli impegnati nei reparti COVID, nonché nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura collegati alla diffusione del virus, determinando anche la necessità di un incremento della presenza lavorativa sul luogo di lavoro” e precisato che “gli operatori del SSR impegnati nei reparti COVID e nelle articolazioni Aziendali indirettamente impegnate, hanno dimostrato un senso di responsabilità ed una particolare dedizione al lavoro che hanno consentito al SSR di contenere e contrastare lo stato di emergenza da COVID-19” -che è stato “ritenuto necessario implementare strumenti retributivi diretti a remunerare adeguatamente l'impegno e l'intensità lavorativa profuso dagli operatori impegnati direttamente nelle attività di assistenza della collettività regionale
e le loro peculiari condizioni di lavoro: a. procedendo in questa prima fase alla finalizzazione del 60% delle risorse stanziate dall'art. 1 comma 1 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27; b. individuando, in questa prima fase, nell'ambito delle risorse finanziarie regionali nei limiti di quanto indicato dall'art. 1 comma 2 Legge 27/2020, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, le risorse economiche necessarie per il riconoscimento della premialità una tantum agli operatori sanitari che a decorrere dal
17/03/2020 e fino al 30/04/2020 hanno prestato attività lavorativa nei reparti indicati nell'allegato A) secondo le rispettive fasce di attribuzione relative a rischio elevato e rischio medio”. E' stato, quindi, deliberato di provvedere alla “remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, incrementando le risorse da destinare ai fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità ed ai fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità;
2. di , in questa prima fase e nelle more CP_5 di eventuali ulteriori valutazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie regionali nei limiti di quanto indicato dall'art. 1 comma 2 della Legge 27/2020 e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, le risorse economiche necessarie per il riconoscimento della premialità una tantum agli operatori sanitari che a decorrere dal
17/03/2020 e fino al 30/04/2020 hanno prestato attività lavorativa nei reparti indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le rispettive fasce di attribuzione relative a rischio elevato e rischio medio”.
Orbene è pacifico che il ricorrente era stato addetto nel periodo che qui rileva “alla UOC Medicina d'urgenza” (non prevista dall'allegato A alla delibera 427); è, altresì, pacifico che nell'elencazione prevista dall'allegato A rientravano, però, gli operatori di Pronto Soccorso OBI nei Dea I e II livello e Presidi Ospedalieri di base. Prima di trarre le conclusioni va evidenziato che parte opponente si limita ad una lettura meramente formale della Deliberazione senza prendere specifica posizione sulla circostanza
– dedotta dal sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nella memoria di costituzione Pt_4 nel giudizio di opposizione – di avere aver espletato dal 17.03.2020 al 30.04.2020 attività lavorativa di assistenza di pazienti positivi al covid, come previsto dall'Allegato A del DGRC n. 427/2020.
Dai documenti allegati agli atti emerge in modo non contestabile la circostanza che il
- nel periodo che qui interessa - ha lavorato all'interno del Dipartimento di Pt_3
Emergenza e Accettazione e che il reparto di Medicina di Urgenza era un'articolazione del
Dipartimento di Emergenza e Accettazione (vedi doc. 4 – parte opponente). Nel periodo emergenziale compreso tra il 17.3.2020 ed il 30.4.2020 il ha sì espletato Pt_3 la propria attività lavorativa come previsto dal contratto stipulato dalle parti nell'U.O.
“Medicina d'Urgenza” del DEA ma ha trattato anche pazienti positivi covid. La Delibera di Giunta Regionale in questione tenuto conto della situazione emergenziale a tutti nota ha, come sì è visto, determinato una imponente riorganizzazione delle attività sanitarie ed assistenziali delle aziende sanitarie, con notevoli ripercussioni sulle condizioni di lavoro degli operatori del SSR impegnati nei reparti Covid sicché sono state destinate risorse finalizzate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19.
Il motivo per il quale parte opponente ha negato al la somma pretesa a titolo di cd. Pt_3 premialità Covid è legato, dunque, non allo svolgimento o meno di effettive prestazioni di assistenza ai pazienti positivi al Covid ma su un dato meramente formale.
Il teste ha, al contrario, riferito all'udienza del 15.10.2024 di aver Testimone_1 lavorato insieme al “presso l'Ospedale Cardarelli in Medicina di urgenza per circa Pt_3 un anno nel periodo del COVID;
io ancora sto lavorando all'Ospedale Cardarelli ma nel reparto di ematologia;
ADR: il durante il periodo COVID lavorava con me in Pt_3 medicina di urgenza ed oggi lavora all'Ospedale di Pagani da circa 4 anni;
nel periodo 24.3.2020 /30.4.2020 il lavorava in Medicina e trattavamo insieme anche e Pt_3 soprattutto i pazienti COVID;
all'inizio non avevano nemmeno le protezioni;
erano pazienti positivi al COVID;
arrivano dal Pronto Soccorso e quindi in urgenza;
arrivavano direttamente al quarto piano in medicina di urgenza”.
Allora non può che essere condiviso quanto scritto nelle note difensive di discussione depositate dal laddove è stato ivi sottolineato che “In buona sostanza, si evince Pt_3 chiaramente che la Medicina d'Urgenza, specie nell'iniziale emergenza covid, non fosse altro che un'articolazione del Pronto Soccorso dal momento che i pazienti cd. covid venivano ivi direttamente trattati in assenza di protocolli specifici. Dunque, la difesa di parte opponente nulla eccepisce e nulla prova circa l'eventuale assenza dei presupposti legittimanti la parte opposta alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di cd. premialità Covid, nell'espletamento dell'attività ordinaria in regime di urgenza e di primo soccorso, così come prescritto dall'Allegato A dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 427 del 03.08.2020 (cfr. doc. 4).
Stante quanto sopra meglio esplicato, si fa non poca fatica a comprendere il motivo per il quale alla parte opposta non debba essere riconosciuta la corrispondente somma dovuta a titolo di cd. premialità Covid considerato che il richiamato Allegato A alla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 427 del 03.08.2020 prescrive che la suddetta premialità spetta: “[…] IN FASCIA A rischio elevato (fino ad un massimo di 1100 euro lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari a 55 euro per ogni giornata di presenza) […] Pronto Soccorso OBI nei DEA I e II livello e Presidi Ospedalieri di base
[…]” (cfr. doc. 4)”.
Ritiene lo scrivente di dover quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere l'opposizione proposta dall' e ciò anche alla luce dei numerosi precedenti Controparte_2 giurisprudenziali depositati dalla parte opposta unitamente alle note di discussione emessi da altri Tribunali di questo distretto i quali – sebbene nell'ambito di pronunce, per lo più, di cessazione della materia del contendere – hanno dato atto che ai ricorrenti di quei giudizi ritrovatisi in situazioni fattuali quasi del tutto sovrapponibili a quelle del era stato Pt_3 disposta, in via amministrativa da altre ASL di questo “la restituzione di quanto CP_6 già corrisposto all'istante a titolo di maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19, ai sensi della Delibera della n° 427 del 03/08/2020, provvedendo al relativo pagamento nel mese di Febbraio 2023” (cfr. Sentenza del Tribunale di Napoli
Nord, giudice F. Colameo) nel procedimento n.r.g. 9384/2022”.
La tesi argomentativa sollevata dalla parte opponente non appare, dunque, fondata alla luce della documentazione agli atti di causa ed in base alla prova testimoniale espletata in questo giudizio.
Per tutto quanto sopra illustrato l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto del quale deve essere dichiarata l'esecutività.
Le spese del giudizio di opposizione seguono per metà, il principio della soccombenza e si liquidano come indicato nel dispositivo;
la restante metà può essere compensata tra le parti in ragione delle questioni interpretative sottoposte all'attenzione del giudice e tenuto conto dell'esiguità del valore della causa, del carattere seriale del contenzioso e dello svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1191/2023 del quale dichiara l'esecutività; b) condanna parte opponente al pagamento di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi € 600/00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, per compensi professionali;
c) compensa la restante parte delle spese.
Napoli 24.7.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 1.07.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 21540/2023 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente TRA
, con sede in Napoli via A. Parte_1
Cardarelli, 9, (P.IVA e C.F. ) in persona del Direttore Generale p.t.. dr. P.IVA_1
nominato in virtù di Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Parte_2
Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC 326 del 21/06/2022, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudia Manzi giusta procura in calce al ricorso in opposizione (comunicazioni alla pec: ) Email_1
OPPONENTE
E
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. , residente CP_1 C.F._1 in Mercato San Severino (SA), alla Via Caracciolo n. 72, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Gaetano Galotto unitamente al quale elettivamente domicilia in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco snc – Parco Belfiore, presso il suo studio, il quale, ai sensi degli artt. 133 e ss. e dell'art. 170
c.p.c. (comunicazioni alla Pec: ) Email_2
OPPOSTO OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1191/2023.
CONCLUSIONI: per parte opponente
“1)- Rigettare il ricorso perchè nullo ed illegittimo per infondatezza della pretesa e per difetto di legittimazione attiva del;
2)- Per l'effetto accertare e dichiarare che Parte_3 nulla è dovuto al 3)- Condannare, in ogni caso, la controparte al pagamento, Parte_3 in favore della convenuta, delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”
per parte opposta
“In via preliminare: a) la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1191/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., in pendenza di opposizione per mancanza di prova scritta relativamente al credito retributivo vantato;
In via principale: b) rigettare la presente opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto c) condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento in favore della parte opposta della somma di € 1.100,00, oltre interessi legali, diritti, esborsi ed onorari così come statuito in decreto ingiuntivo;
d) condannare, comunque, l' , in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso in opposizione proposto ex art. 414 c.p.c., depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli in data 20.11.2023 e ritualmente notificato, l'
[...]
, con sede in Napoli via A. Cardarelli, 9 proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1191/2023 emesso in data 23-24.10.2023 (giudizio n.r.g. 16608/2023) poi ritualmente notificato, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 1.100,00 per i titoli e le causali indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo oltre accessori e le spese della procedura monitoria.
A sostegno della domanda di ingiunzione parte ricorrente (opposta in questa fase del giudizio) sulla premessa di essere stato dipendente dell
[...]
- in virtù di regolare contratto di lavoro subordinato dal Controparte_2
14.11.2019 al 30.06.2020, con profilo professionale – Operatore Socio Sanitario - categoria Bs del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, addetto presso l'U.O.C.
“Medicina d'Urgenza” precisava che con Deliberazione n. 427 del 03.08.2020 della Giunta della Regione Campania, avente ad oggetto: “Riconoscimento del maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica COVID 19 del personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale” era stato deliberato “di individuare … le risorse economiche necessarie per il riconoscimento della premialità una tantum agli operatori sanitari che a decorrere dal 17/03/2020 e fino al 30/04/2020 hanno prestato attività lavorativa nei reparti indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le rispettive fasce di attribuzione relative a rischio elevato e rischio medio […]” e, consequenzialmente “[…] di dare mandato di procedere Controparte_4 alla liquidazione della premialità nel rispetto delle indicazioni e delle fasce di rischio per il periodo indicato nell'allegato A) del presente provvedimento già a decorrere della mensilità di Agosto 2020; […]”. Si precisava ancora nel suddetto ricorso per decreto ingiuntivo che il richiamato Allegato A alla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 427 del 03.08.2020 prevedeva la suddetta premialità spettava: “[…] IN FASCIA A rischio elevato (fino ad un massimo di
1100 euro lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari a 55 euro per ogni giornata di presenza) […] Pronto Soccorso OBI nei DEA I e II livello e Presidi Ospedalieri di base […]” e che al ricorrente (odierno opposto) nella sua qualità di Operatore Socio Sanitario addetto presso l'U.O.C. “Medicina d'Urgenza”, nell'arco temporale di emergenza epidemiologica Covid dal 17.03.2020 al 30.04.2020, veniva impartito di espletare oltre 20 turni, come emerge dagli allegati cartellini marcatempo di marzo ed aprile 2020 e che tale circostanza emerge per tabulas.
Aggiungeva il che, pertanto, gli spettava la corresponsione della somma Pt_3 complessiva di € 1.100,00 a titolo di premialità una tantum Covid stante il chiaro dettato della DGRC del 03.08.2020 e che era stato vano ogni tentativo bonario finalizzato ad ottenere quanto spettante Parte opponente evidenziava, a differenza di quanto prospettato dal , l'insussistenza Pt_3 del suo debito in quanto egli apparteneva alla UOC Medicina d'urgenza UOC che non rientrava tra le strutture prevista dalla lista prevista dall'allegato A richiamato dalla delibera n.427 del 3.8.2020.
Infatti, aggiungeva parte opponente, lo stesso allegato A prevedeva che la premialità in questione spetta solo a coloro che prestavano servizio nelle seguenti Unità operative: Unità
Operative con posti letto esclusivamente dedicati ai pazienti COVID-19; Terapie Intensive,
Rianimazioni con posti letto esclusivamente dedicati ai pazienti COVID-19; Pronto Soccorso
OBI nei Dea I e II livello e Presidi Ospedalieri di base;
Trasporti sanitari/trasporti pazienti
118; Laboratori rete COVID-19; Dialisi rete COVID-19; Radiodiagnostica rete COVID-19;
Servizi diagnostici terapeutici per percorso COVID-19; Camere operatorie e aree sub intensiva dedicate pazienti COVID-19. Inoltre era stato demandato alle l'obbligo di procedere alla liquidazione Controparte_4 della premialità nel rispetto delle indicazioni della menzionata Delibera. Alla luce di quanto sopra parte opponente riteneva infondata la domanda proposta in via ingiuntiva non avendo il “titolo per ricevere la somma richiesta;
difetta di Pt_3 legittimazione attiva processuale”. Con ordinanza emessa in data 21.5.2024 lo scrivente riteneva ammissibile e rilevante la prova per testi e – dispostane l'ammissione – rinviava per l'assunzione del mezzo istruttorio all'udienza del 15.10.2024 allorquando deponeva il teste . Testimone_1
Al termine la causa veniva rinviata per la discussione con concessione di un termine per il deposito di note.
In data 1.7.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
In primo luogo deve essere osservato che l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto di legittimazione attiva processuale riguarda specificamente il merito della pretesa e che, quindi, essere deve essere trattata e valutata unitamente al merito.
Quanto al merito deve sottolinearsi che nella delibera n 427 del 3.8.2020 adottata dalla Giunta Regionale della Campania si legge - sulla premessa che “a. l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato e sta determinando in ambito regionale una imponente riorganizzazione delle attività sanitarie ed assistenziali delle aziende sanitarie, in particolare con un significativo incremento dei posti letto delle unità operative di malattie infettive e di pneumologia, di terapia intensiva e sub intensiva, la riconversione di interi ospedali o di loro aree, dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti dal contagio e la complessiva riprogrammazione delle ordinarie attività di assistenza, al fine di orientare primariamente il personale e le strutture organizzative verso le attività di cura e prevenzione collegati all'emergenza epidemiologica” e che tanto ha determinato una riorganizzazione delle attività lavorative avente “notevoli ripercussioni sulle condizioni di lavoro degli operatori del SSR, in particolare per quelli impegnati nei reparti COVID, nonché nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura collegati alla diffusione del virus, determinando anche la necessità di un incremento della presenza lavorativa sul luogo di lavoro” e precisato che “gli operatori del SSR impegnati nei reparti COVID e nelle articolazioni Aziendali indirettamente impegnate, hanno dimostrato un senso di responsabilità ed una particolare dedizione al lavoro che hanno consentito al SSR di contenere e contrastare lo stato di emergenza da COVID-19” -che è stato “ritenuto necessario implementare strumenti retributivi diretti a remunerare adeguatamente l'impegno e l'intensità lavorativa profuso dagli operatori impegnati direttamente nelle attività di assistenza della collettività regionale
e le loro peculiari condizioni di lavoro: a. procedendo in questa prima fase alla finalizzazione del 60% delle risorse stanziate dall'art. 1 comma 1 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27; b. individuando, in questa prima fase, nell'ambito delle risorse finanziarie regionali nei limiti di quanto indicato dall'art. 1 comma 2 Legge 27/2020, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, le risorse economiche necessarie per il riconoscimento della premialità una tantum agli operatori sanitari che a decorrere dal
17/03/2020 e fino al 30/04/2020 hanno prestato attività lavorativa nei reparti indicati nell'allegato A) secondo le rispettive fasce di attribuzione relative a rischio elevato e rischio medio”. E' stato, quindi, deliberato di provvedere alla “remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, incrementando le risorse da destinare ai fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità ed ai fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità;
2. di , in questa prima fase e nelle more CP_5 di eventuali ulteriori valutazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie regionali nei limiti di quanto indicato dall'art. 1 comma 2 della Legge 27/2020 e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale, le risorse economiche necessarie per il riconoscimento della premialità una tantum agli operatori sanitari che a decorrere dal
17/03/2020 e fino al 30/04/2020 hanno prestato attività lavorativa nei reparti indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le rispettive fasce di attribuzione relative a rischio elevato e rischio medio”.
Orbene è pacifico che il ricorrente era stato addetto nel periodo che qui rileva “alla UOC Medicina d'urgenza” (non prevista dall'allegato A alla delibera 427); è, altresì, pacifico che nell'elencazione prevista dall'allegato A rientravano, però, gli operatori di Pronto Soccorso OBI nei Dea I e II livello e Presidi Ospedalieri di base. Prima di trarre le conclusioni va evidenziato che parte opponente si limita ad una lettura meramente formale della Deliberazione senza prendere specifica posizione sulla circostanza
– dedotta dal sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nella memoria di costituzione Pt_4 nel giudizio di opposizione – di avere aver espletato dal 17.03.2020 al 30.04.2020 attività lavorativa di assistenza di pazienti positivi al covid, come previsto dall'Allegato A del DGRC n. 427/2020.
Dai documenti allegati agli atti emerge in modo non contestabile la circostanza che il
- nel periodo che qui interessa - ha lavorato all'interno del Dipartimento di Pt_3
Emergenza e Accettazione e che il reparto di Medicina di Urgenza era un'articolazione del
Dipartimento di Emergenza e Accettazione (vedi doc. 4 – parte opponente). Nel periodo emergenziale compreso tra il 17.3.2020 ed il 30.4.2020 il ha sì espletato Pt_3 la propria attività lavorativa come previsto dal contratto stipulato dalle parti nell'U.O.
“Medicina d'Urgenza” del DEA ma ha trattato anche pazienti positivi covid. La Delibera di Giunta Regionale in questione tenuto conto della situazione emergenziale a tutti nota ha, come sì è visto, determinato una imponente riorganizzazione delle attività sanitarie ed assistenziali delle aziende sanitarie, con notevoli ripercussioni sulle condizioni di lavoro degli operatori del SSR impegnati nei reparti Covid sicché sono state destinate risorse finalizzate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19.
Il motivo per il quale parte opponente ha negato al la somma pretesa a titolo di cd. Pt_3 premialità Covid è legato, dunque, non allo svolgimento o meno di effettive prestazioni di assistenza ai pazienti positivi al Covid ma su un dato meramente formale.
Il teste ha, al contrario, riferito all'udienza del 15.10.2024 di aver Testimone_1 lavorato insieme al “presso l'Ospedale Cardarelli in Medicina di urgenza per circa Pt_3 un anno nel periodo del COVID;
io ancora sto lavorando all'Ospedale Cardarelli ma nel reparto di ematologia;
ADR: il durante il periodo COVID lavorava con me in Pt_3 medicina di urgenza ed oggi lavora all'Ospedale di Pagani da circa 4 anni;
nel periodo 24.3.2020 /30.4.2020 il lavorava in Medicina e trattavamo insieme anche e Pt_3 soprattutto i pazienti COVID;
all'inizio non avevano nemmeno le protezioni;
erano pazienti positivi al COVID;
arrivano dal Pronto Soccorso e quindi in urgenza;
arrivavano direttamente al quarto piano in medicina di urgenza”.
Allora non può che essere condiviso quanto scritto nelle note difensive di discussione depositate dal laddove è stato ivi sottolineato che “In buona sostanza, si evince Pt_3 chiaramente che la Medicina d'Urgenza, specie nell'iniziale emergenza covid, non fosse altro che un'articolazione del Pronto Soccorso dal momento che i pazienti cd. covid venivano ivi direttamente trattati in assenza di protocolli specifici. Dunque, la difesa di parte opponente nulla eccepisce e nulla prova circa l'eventuale assenza dei presupposti legittimanti la parte opposta alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di cd. premialità Covid, nell'espletamento dell'attività ordinaria in regime di urgenza e di primo soccorso, così come prescritto dall'Allegato A dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 427 del 03.08.2020 (cfr. doc. 4).
Stante quanto sopra meglio esplicato, si fa non poca fatica a comprendere il motivo per il quale alla parte opposta non debba essere riconosciuta la corrispondente somma dovuta a titolo di cd. premialità Covid considerato che il richiamato Allegato A alla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 427 del 03.08.2020 prescrive che la suddetta premialità spetta: “[…] IN FASCIA A rischio elevato (fino ad un massimo di 1100 euro lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari a 55 euro per ogni giornata di presenza) […] Pronto Soccorso OBI nei DEA I e II livello e Presidi Ospedalieri di base
[…]” (cfr. doc. 4)”.
Ritiene lo scrivente di dover quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere l'opposizione proposta dall' e ciò anche alla luce dei numerosi precedenti Controparte_2 giurisprudenziali depositati dalla parte opposta unitamente alle note di discussione emessi da altri Tribunali di questo distretto i quali – sebbene nell'ambito di pronunce, per lo più, di cessazione della materia del contendere – hanno dato atto che ai ricorrenti di quei giudizi ritrovatisi in situazioni fattuali quasi del tutto sovrapponibili a quelle del era stato Pt_3 disposta, in via amministrativa da altre ASL di questo “la restituzione di quanto CP_6 già corrisposto all'istante a titolo di maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19, ai sensi della Delibera della n° 427 del 03/08/2020, provvedendo al relativo pagamento nel mese di Febbraio 2023” (cfr. Sentenza del Tribunale di Napoli
Nord, giudice F. Colameo) nel procedimento n.r.g. 9384/2022”.
La tesi argomentativa sollevata dalla parte opponente non appare, dunque, fondata alla luce della documentazione agli atti di causa ed in base alla prova testimoniale espletata in questo giudizio.
Per tutto quanto sopra illustrato l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto del quale deve essere dichiarata l'esecutività.
Le spese del giudizio di opposizione seguono per metà, il principio della soccombenza e si liquidano come indicato nel dispositivo;
la restante metà può essere compensata tra le parti in ragione delle questioni interpretative sottoposte all'attenzione del giudice e tenuto conto dell'esiguità del valore della causa, del carattere seriale del contenzioso e dello svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1191/2023 del quale dichiara l'esecutività; b) condanna parte opponente al pagamento di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi € 600/00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, per compensi professionali;
c) compensa la restante parte delle spese.
Napoli 24.7.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile