Articolo 11 della Legge 26 gennaio 1963, n. 91
Articolo 10Articolo 12
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13 marzo 1963
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15 agosto 2018
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22 settembre 2019
Art. 11.

Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del ((Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)) di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.
Entrata in vigore il 22 settembre 2019