TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 578
TAR
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    La motivazione è insufficiente perché non chiarisce la convenienza economica dell'internalizzazione rispetto all'esternalizzazione, non avendo confrontato i costi dei due scenari.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà

    Non sussiste contraddittorietà poiché entrambi i servizi sono attinenti all'oggetto sociale della società partecipata dalla pubblica amministrazione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990

    La delibera della Corte dei Conti non impone l'internalizzazione di alcun servizio, ma al contrario prevede la riduzione della spesa per incarichi esterni. L'amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l'effetto riduttivo sui costi dell'internalizzazione.

  • Altro
    Domanda subordinata di risarcimento/indennizzo

    La domanda è assorbita dall'accoglimento della domanda principale di annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 578
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 578
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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