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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO MA, Presidente
ZZ AR, LA
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porcari - Piazza Orsi, 1 55016 Porcari LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70002360/2024 TARI 2021 - sul ricorso n. 142/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porcari - Piazza F. Orsi, 1 55016 Porcari LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70008255/2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorsi introduttivi.
Resistente/Appellato: come da memorie di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 snc ha impugnato con distinti ricorsi, poi riuniti, gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Porcari per il pagamento della TARI dovuta per gli anni d'imposta
2020 (ricorso n.142/2025) e 2021 (ricorso n.29/2025 - per quest'ultimo anno limitatamente al periodo dal
1-1-21 al 6-4-2021, ovvero sino alla dichiarazione di variazione presentata dalla ricorrente).
La ricorrente impugna gli avvisi con tre distinti motivi:
(a) gli avvisi sarebbero viziati per difetto di motivazione, nulla specificando in ordine alle superfici tassabili e alla natura del rifiuto prodotto;
(b) gli avvisi fanno riferimento, oltre all'immobile di Indirizzo_1, che costituisce la sua sede produttiva, anche ad un immobile posto in Indirizzo_2, civico nel quale, tuttavia, essa ricorrente non è proprietaria di alcun edificio;
(c) nell'anno 2021, prima che fossero emessi gli avvisi de quibus, aveva presentato una denuncia di variazione correttiva di quella presentata inizialmente, e reiterata successivamente anche per gli anni d'imposta de quibus, in cui si dava atto dell'errore materiale contenuto nelle precedenti dichiarazioni: in queste erano indicate come aree a “magazzino materie prime” e “magazzino prodotto finito” parti dell'unitario laboratorio destinato alla produzione industriale di lamiere, laboratorio nel quale sono prodotti, pacificamente, rifiuti speciali del cui recupero si fa carico direttamente essa impugnante. Di tale denuncia emendativa parte resistente non aveva tenuto minimamente conto.
2.- Il Comune ha resistito al ricorso, contestandolo punto per punto.
Ha rimarcato, anzitutto, come la tassazione era avvenuta sulla base della dichiarazione della stessa ricorrente, emendata soltanto nella primavera 2021. E plurime sentenze, di primo e secondo grado, relative ad altri anni d'imposta, erano state favorevoli all'ente impositore.
Ha riconosciuto, poi, l'errore materiale contenuto negli avvisi circa l'indicazione dell'immobile di Indirizzo_2 : si trattava in realtà di superfici, per totali 678 mq, relative alle zone “rimessa mezzi di lavoro” e “officina interna”, facenti parte sempre dell'immobile posto a Indirizzo_1.
Ha contestato, infine, la sussistenza di un difetto di motivazione degli avvisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento.
Come già osservato nella sentenza n.182/23, emessa da questa CGT tra le stesse parti e in relazione alla medesima vicenda (ma per gli anni d'imposta 2017-2019), dirimente è l'accoglimento del secondo e del terzo motivo d'impugnativa dell'ordine espositivo sopra proposto.
Quanto al secondo motivo, lo stesso Comune resistente riconosce l'errore commesso, che inficia la validità dell'avviso di accertamento, questo riferendosi letteralmente ad un immobile diverso da quello di proprietà della ricorrente.
Quanto al terzo motivo, è documentato e non contestato che la ricorrente ha presentato nell'anno 2021 una denuncia di variazione, in cui è stata proposta una diversa classificazione dell'unitaria area del suo fabbricato destinato a produzione industriale;
non è contestato, inoltre, che tale dichiarazione sia meramente emendativa di una rappresentazione errata del medesimo stato di fatto esistente anche negli anni d'imposta de quibus;
non è contestato, in particolare, che la denuncia di variazione non faccia seguito a modifiche di carattere strutturale del fabbricato e/o del processo produttivo e che la planimetria prodotta a corredo sia della denuncia iniziale che di quella in variazione sia corrispondente alla planimetria presente in catasto;
non è contestato, ancora, che il processo produttivo avvenga con le modalità descritte in ricorso e documentate con le fotografie ad esso allegate, da cui risulta, in sostanza, che le materie prime (rotoli di lamiera non imballati) arrivano nell'area produttiva dove sono temporaneamente stoccate prima di essere tagliate e sagomate (con forma ondulata, grecata o di altra tipo) secondo le indicazioni del cliente finale e che il prodotto finito, a sua volta non imballato, è temporaneamente stoccato prima della consegna al committente.
Non è ancora contestato (e invero non oggetto di contestazione negli avvisi di accertamento) che la ricorrente produca nel predetto laboratorio industriale rifiuti speciali (polveri e particolato di materiali ferrosi) per alcune tonnellate, che sono smaltiti in proprio. L'insieme di questi elementi fa ritenere che anche per gli anni d'imposta in contestazione le aree di stoccaggio temporaneo delle materie prime e dei prodotti finiti, facenti parti dell'unitario capannone destinato a laboratorio produttivo, non siano state produttive di rifiuti urbani o a questi assimilati.
Non siamo, in presenza, in altre parole di veri e propri magazzini, identificabili come “altri locali” accessori a quello produttivo, ma di aree di stoccaggio temporaneo inserite nell'unitario capannone (e da questo in alcun modo separate) in cui avviene la produzione delle lamiere metalliche, aree nelle quali non si producono rifiuti diversi da quelli del ciclo di lavorazione (polveri ferrose e scarti di lamiera).
In senso contrario a tale conclusione non può argomentarsi dagli artt.20 e 21 del Regolamento Tari del
Comune di Porcari, secondo i quali è onere del contribuente comunicare gli eventi modificativi della situazione di fatto e la denuncia in variazione non ha decorrenza retroattiva, in quanto nel caso di specie nessuna modifica nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali è intervenuta, essendosi il contribuente limitato
(come chiarito in ricorso e come sopra ritenuto dimostrato) semplicemente ad emendare un errore materiale contenuto nella dichiarazione iniziale.
Pertanto, i ricorsi vanno accolti.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e ss. mod..
P.Q.M.
- accoglie i ricorsi riuniti;
- condanna parte resistente a pagare le spese di lite, liquidate in € 2000,00 per compensi, oltre al rimborso del CUT, delle spese generali (15%) e degli accessori di legge.
Il Giudice relatore/estensore
IN ZI
Il Presidente Giulio Giuntoli
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO MA, Presidente
ZZ AR, LA
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porcari - Piazza Orsi, 1 55016 Porcari LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70002360/2024 TARI 2021 - sul ricorso n. 142/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porcari - Piazza F. Orsi, 1 55016 Porcari LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70008255/2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorsi introduttivi.
Resistente/Appellato: come da memorie di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 snc ha impugnato con distinti ricorsi, poi riuniti, gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Porcari per il pagamento della TARI dovuta per gli anni d'imposta
2020 (ricorso n.142/2025) e 2021 (ricorso n.29/2025 - per quest'ultimo anno limitatamente al periodo dal
1-1-21 al 6-4-2021, ovvero sino alla dichiarazione di variazione presentata dalla ricorrente).
La ricorrente impugna gli avvisi con tre distinti motivi:
(a) gli avvisi sarebbero viziati per difetto di motivazione, nulla specificando in ordine alle superfici tassabili e alla natura del rifiuto prodotto;
(b) gli avvisi fanno riferimento, oltre all'immobile di Indirizzo_1, che costituisce la sua sede produttiva, anche ad un immobile posto in Indirizzo_2, civico nel quale, tuttavia, essa ricorrente non è proprietaria di alcun edificio;
(c) nell'anno 2021, prima che fossero emessi gli avvisi de quibus, aveva presentato una denuncia di variazione correttiva di quella presentata inizialmente, e reiterata successivamente anche per gli anni d'imposta de quibus, in cui si dava atto dell'errore materiale contenuto nelle precedenti dichiarazioni: in queste erano indicate come aree a “magazzino materie prime” e “magazzino prodotto finito” parti dell'unitario laboratorio destinato alla produzione industriale di lamiere, laboratorio nel quale sono prodotti, pacificamente, rifiuti speciali del cui recupero si fa carico direttamente essa impugnante. Di tale denuncia emendativa parte resistente non aveva tenuto minimamente conto.
2.- Il Comune ha resistito al ricorso, contestandolo punto per punto.
Ha rimarcato, anzitutto, come la tassazione era avvenuta sulla base della dichiarazione della stessa ricorrente, emendata soltanto nella primavera 2021. E plurime sentenze, di primo e secondo grado, relative ad altri anni d'imposta, erano state favorevoli all'ente impositore.
Ha riconosciuto, poi, l'errore materiale contenuto negli avvisi circa l'indicazione dell'immobile di Indirizzo_2 : si trattava in realtà di superfici, per totali 678 mq, relative alle zone “rimessa mezzi di lavoro” e “officina interna”, facenti parte sempre dell'immobile posto a Indirizzo_1.
Ha contestato, infine, la sussistenza di un difetto di motivazione degli avvisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento.
Come già osservato nella sentenza n.182/23, emessa da questa CGT tra le stesse parti e in relazione alla medesima vicenda (ma per gli anni d'imposta 2017-2019), dirimente è l'accoglimento del secondo e del terzo motivo d'impugnativa dell'ordine espositivo sopra proposto.
Quanto al secondo motivo, lo stesso Comune resistente riconosce l'errore commesso, che inficia la validità dell'avviso di accertamento, questo riferendosi letteralmente ad un immobile diverso da quello di proprietà della ricorrente.
Quanto al terzo motivo, è documentato e non contestato che la ricorrente ha presentato nell'anno 2021 una denuncia di variazione, in cui è stata proposta una diversa classificazione dell'unitaria area del suo fabbricato destinato a produzione industriale;
non è contestato, inoltre, che tale dichiarazione sia meramente emendativa di una rappresentazione errata del medesimo stato di fatto esistente anche negli anni d'imposta de quibus;
non è contestato, in particolare, che la denuncia di variazione non faccia seguito a modifiche di carattere strutturale del fabbricato e/o del processo produttivo e che la planimetria prodotta a corredo sia della denuncia iniziale che di quella in variazione sia corrispondente alla planimetria presente in catasto;
non è contestato, ancora, che il processo produttivo avvenga con le modalità descritte in ricorso e documentate con le fotografie ad esso allegate, da cui risulta, in sostanza, che le materie prime (rotoli di lamiera non imballati) arrivano nell'area produttiva dove sono temporaneamente stoccate prima di essere tagliate e sagomate (con forma ondulata, grecata o di altra tipo) secondo le indicazioni del cliente finale e che il prodotto finito, a sua volta non imballato, è temporaneamente stoccato prima della consegna al committente.
Non è ancora contestato (e invero non oggetto di contestazione negli avvisi di accertamento) che la ricorrente produca nel predetto laboratorio industriale rifiuti speciali (polveri e particolato di materiali ferrosi) per alcune tonnellate, che sono smaltiti in proprio. L'insieme di questi elementi fa ritenere che anche per gli anni d'imposta in contestazione le aree di stoccaggio temporaneo delle materie prime e dei prodotti finiti, facenti parti dell'unitario capannone destinato a laboratorio produttivo, non siano state produttive di rifiuti urbani o a questi assimilati.
Non siamo, in presenza, in altre parole di veri e propri magazzini, identificabili come “altri locali” accessori a quello produttivo, ma di aree di stoccaggio temporaneo inserite nell'unitario capannone (e da questo in alcun modo separate) in cui avviene la produzione delle lamiere metalliche, aree nelle quali non si producono rifiuti diversi da quelli del ciclo di lavorazione (polveri ferrose e scarti di lamiera).
In senso contrario a tale conclusione non può argomentarsi dagli artt.20 e 21 del Regolamento Tari del
Comune di Porcari, secondo i quali è onere del contribuente comunicare gli eventi modificativi della situazione di fatto e la denuncia in variazione non ha decorrenza retroattiva, in quanto nel caso di specie nessuna modifica nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali è intervenuta, essendosi il contribuente limitato
(come chiarito in ricorso e come sopra ritenuto dimostrato) semplicemente ad emendare un errore materiale contenuto nella dichiarazione iniziale.
Pertanto, i ricorsi vanno accolti.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e ss. mod..
P.Q.M.
- accoglie i ricorsi riuniti;
- condanna parte resistente a pagare le spese di lite, liquidate in € 2000,00 per compensi, oltre al rimborso del CUT, delle spese generali (15%) e degli accessori di legge.
Il Giudice relatore/estensore
IN ZI
Il Presidente Giulio Giuntoli