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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3041/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3041 del R.G. dell‟anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (15.7.1994 - c.f. - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall‟avv.
Giuseppe Mazzotta del Foro di Reggio Calabria), l‟AVR in persona del l.r.p.t. (c.f. CP_1
- domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla P.IVA_1
memoria difensiva dall‟avv. e l‟Autostrade Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t. (p.IVA: – contumace).
[...] P.IVA_2
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto - previo accertamento quanto al periodo
1.5.2018/19.4.2021 di un rapporto di lavoro con l‟AVR s.p.a. nell‟ambito del contratto di appalto in essere tra quest‟ultima e il relativo al servizio di Controparte_4
igiene urbana, con la qualifica di addetto alle attività di raccolta dei rifiuti con utilizzo di
1 compattatori - darsi luogo al riconoscimento del proprio diritto all‟applicazione del C.C.N.L. in luogo di quello erroneamente ritenuto operante ( Controparte_5 Controparte_6
e, conseguentemente, alla percezione delle conseguenti differenze salariali, con condanna della resistenti e di in solido tra CP_7 Controparte_8
loro, al pagamento delle stesse per le mansioni effettivamente ricoperte nei termini meglio specificati in atti e successivamente valutati.
Ai fini dell‟accoglimento di tale domanda, lo stesso ricorrente ha dedotto nell‟atto introduttivo di lite:
- che la società dal 2013 e sino al 10.12.2021, ha gestito il servizio di raccolta dei CP_7
rifiuti urbani presso il;
Controparte_4
- che all‟atto della sottoscrizione del relativo contratto di appalto la stessa si è CP_7
impegnata ad applicare a tutti i dipendenti il C.C.N.L. FISE quale contratto CP_5
collettivo pienamente coerente al servizio affidato;
- che invece tale società ha assunto i lavoratori con contratti a tempo determinato applicando un contratto collettivo diverso ( chiaramente peggiorativo rispetto al primo;
CP_6
- che successivamente gli stessi sono stati assunti da altra società, e più esattamente dall‟Autostrade (di qui in avanti: , pur Controparte_8 CP_9
rimanendo invariate le loro condizioni di lavoro;
- che, più specificamente, egli ha infatti in un primo momento prestato la propria attività lavorativa in favore della con contratto a tempo determinato (dal 13.6.2016 al CP_7
30.4.2018), e poi successivamente in favore dell‟ASE dall‟1.5.2018, sempre con CP_1
contratto a tempo determinato poi convertito a tempo indeterminato dal 5.8.2019;
- di essere poi transitato dal 19.4.2021 nuovamente presso l‟AVR società per la quale CP_1
ha prestato attività lavorativa fino al 10.12.2021: data in cui, come già detto, il già citato contratto di appalto con il è cessato;
Controparte_4
- che in forza dei succitati contratti è stato inquadrato sin dall‟inizio, e per l‟intera durata del rapporto, nel livello II - C.C.N.L. Servizi Integrati/Multiservizi venendo destinato all‟attività di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani;
- che in realtà la prestazione è sempre stata concretamente resa solo in favore dell‟AVR CP_1
indipendentemente dalla diversa e formale previsione contrattuale di cui si è detto;
- che, quindi, sia nel periodo in cui ha lavorato direttamente per sia nel periodo Parte_2
in cui ha solo formalmente lavorato per la (continuando però ad avere come reale CP_9
datrice di lavoro la prima) gli è stato erroneamente applicato il C.C.N.L. Multiservizi in luogo del C.C.N.L. - CP_5 CP_5
2 - di aver inutilmente richiesto con pec del 26.4.2021 all‟AVR quale suo unico effettivo CP_1
datore di lavoro, di procedere alla sua immediata assunzione con l‟inquadramento al livello previsto dal C.C.N.L- FISE corrispondente alle mansioni effettivamente da lui CP_5
espletate, nonché a corrispondergli le differenze retributive maturate sin dalla data di assunzione in virtù dell'applicazione di tale ultimo contratto collettivo nazionale;
- che con nota del 27.7.2021, per tutta risposta, l‟AVR gli ha comunicato che con CP_1
decorrenza 1.7.2021 il suo rapporto di lavoro sarebbe stato regolato dal CP_6 CP_6
- Conflavoro PMI e Confsal, ovvero da un contratto collettivo ulteriormente peggiorativo
[...]
rispetto a quello precedentemente applicato;
- che in data 24.11.2021 l‟AVR s.p.a. gli ha comunicato che, stante la cessazione dell‟affidamento del servizio di appalto in essere con il il Controparte_4
rapporto di lavoro già in essere sarebbe cessato in data 10.12.2021 con contestuale prosecuzione con la società subentrante, Controparte_10
Ritenendo quindi, in definitiva, che per tutto l‟arco del rapporto di lavoro fosse stato applicato nei suoi confronti un C.C.N.L. diverso da quello validamente operante, con conseguente maturarsi di un credito per differenze retributive con riferimento alle voci meglio specificate in atti, lo si è quindi determinato alla proposizione del ricorso oggetto di valutazione Pt_1
nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio l‟AVR s.p.a. ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A detta della società resistente, infatti, l‟applicazione al ricorrente del Controparte_6
sarebbe stata pienamente giustificata: e questo, anche con riferimento al periodo in cui lo stesso sarebbe stato correttamente inquadrato con l‟ASE dovendosi sul punto escludere CP_1 ogni ipotesi d‟intermediazione di manodopera per come invece lamentato dalla controparte.
Allo stesso modo, l‟AVR s.p.a. ha contestato l‟inquadramento ex adverso invocato, non essendo a suo dire la prestazione concretamente resa dallo idonea a rientrare nelle Pt_1
correlate categorie contrattualcollettive.
L‟ASE regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il
Tribunale osserva quanto segue.
3 Alla luce delle considerazioni in fatto che precedono il complessivo thema decidendum della controversia in esame deve ritenersi chiaramente costituito: a) dall‟individuazione del contratto collettivo effettivamente applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente;
b) dalla vincolatività della cd. clausola sociale contenuta nel contratto di appalto tra il
[...]
e l‟AVR s.p.a.; c) dalla verifica del corretto inquadramento professionale del Controparte_4
ricorrente; d) dalla valutazione quanto all‟applicabilità delle medesime condizioni contrattuali appena sopra richiamate anche con riferimento al lasso temporale di formale sussistenza di un contratto di lavoro con l‟ASE e) all‟individuazione dell‟esatto petitum della pretesa di CP_1
parte ricorrente.
2.1. Quanto al profilo sub a), sostiene il ricorrente che l‟AVR s.p.a. nel gestire dal 2013 e sino al dicembre 2021 il servizio di raccolta dei rifiuti presso il Comune di Reggio Calabria avrebbe -al solo fine di erogare una retribuzione inferiore ai dipendenti impiegati nel servizio appaltato - applicato dei contratti collettivi (Multiservizi/Multiservizi Conflavoro PMI e
Confsal) diversi da quello ( che si era invece espressamente impegnato Controparte_5 ad applicare al momento della stipula del contratto d‟appalto con l‟ente territoriale reggino: e questo, sia nel lasso temporale di operatività diretta dell‟AVR s.p.a. sia nell‟arco temporale in cui a operare è stata l‟ASE definita come “priva di strutture, mezzi e risorse, creata CP_1 appositamente dalla (con cui condivide sede legale e vertici aziendali), con l'unico CP_7
scopo di realizzare due distinti comparti lavorativi, così da poter applicare ai dipendenti della controllata un diverso C.C.N.L. (sempre il Multiservizi)” (pg.
1-3 ricorso).
A detta dell‟AVR s.p.a., invece, il bando di gara (doc. 1 fascicolo di parte), nel delineare alla lett. A) il contenuto del servizio appaltato per quanto oggetto di causa nella “(…) raccolta dei rifiuti urbani (…) con modalità porta a porta integrale almeno per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle zone già servite (ex circoscrizioni di Gallina, Pellaro, Ravagnese,
Archi, Gallico, e Catona pari ad una popolazione i circa 80.000 abitanti equivalenti) (…)”, avrebbe già geneticamente previsto la compresenza di due diversi C.C.N.L. in ragione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro riferibili al personale da impiegare.
L‟elenco di tale personale infatti, sempre a detta della resistente, contemplava espressamente la presenza contemporanea di n. 289 posizioni (con varie qualifiche e varie categorie) di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time ai quali era applicato il C.C.N.L. e di n. 35 posizioni (dalla n. 290 alla n. 324) di lavoratori con Controparte_5 la qualifica di “operatori”, tutti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato part time e destinati proprio alla raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta ai quali, invece, era
4 applicato il C.C.N.L. il che l‟avrebbe pienamente legittimata a mantenere tale CP_6
compresenza.
Ciò sarebbe stato a ben vedere confermato proprio dell‟art. 26 del Capitolato Speciale
d‟Appalto, secondo cui “(…) l'impresa è tenuta: 1) applicare quanto previsto dal CCNL di categoria per i passaggi ed in particolare garantendo il passaggio del personale a tempo indeterminato già in servizio presso il precedente gestore di cui all'Allegato D del disciplinare tecnico, non operando trasferimenti del suddetto personale ad altre unità produttive, nonché garantendo l'applicazione del contratto . Controparte_5
Secondo la prospettazione della resistente, il significato letterale di tale disposizione andrebbe rinvenuto nella volontà delle parti di garantire il mantenimento del C.C.N.L. FISE
Assoambiente solo al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non anche a quello a tempo determinato.
Per questo motivo al momento di procedere all‟assunzione di nuove unità a tempo determinato - tra le quali il ricorrente – per come resosi necessario alla luce della mancata copertura di tutte le posizioni operative necessarie per lo svolgimento del servizio della raccolta con metodo porta a porta, l‟AVR s.p.a. non avrebbe potuto fare altro – per evitare ingiustificate discriminazioni - che ricorrere allo stesso inquadramento riconosciuto ai lavoratori già transitati nella medesima posizione, applicando loro per l‟appunto il C.C.N.L.
Multiservizi.
L‟assunto di parte resistente, così ricostruito, non è però condivisibile né sul piano letterale né su quello sistematico-giuridico.
Sotto il primo profilo, l‟utilizzo di una proposizione aggiuntiva come “nonché” rende evidente la contraria intenzione delle parti di aggiungere – appunto – a una prima previsione generale
(applicare quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria in materia di passaggi), una seconda previsione che si affianca alla prima, e non ne limita l‟applicazione (garantire l‟applicazione del C.C.N.L. FISE . CP_5
Il riferimento specifico ai lavoratori a tempo indeterminato opera invece come espressa previsione del divieto – questa volta sì, riferibile solo a costoro - di operare trasferimenti ad altre unità produttive: e questo, sempre nell‟ottica di garantire il passaggio del personale da un gestore all‟altro mantenendo il più possibile invariate le condizioni di lavoro.
Sul piano sistematico-giuridico, poi, non può non rilevarsi come il C.C.N.L. Multiservizi non sia in alcun modo applicabile alla prestazione lavorativa del ricorrente.
L‟art.1 di tale C.C.N.L. afferma che “nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: servizi di pulimento,
5 disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.); servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.); servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.); servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati
(abitazioni, residenze, etc.); servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.); servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call- center, etc.; servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall‟AVR s.p.a. l‟attività di raccolta di rifiuti solidi urbani non rientra in alcuna di tali tipologie di intervento, non costituendo sicuramente
“manutenzione di immobili o di aree verdi”, né tantomeno venendo eseguita “in” (e cioè, con ogni evidenza, “all‟interno di”) edifici privati.
A ciò va poi aggiunto: a) che negli accordi sindacali prodotti in giudizio come riferibili all‟appalto in esame si è fatto sempre riferimento al C.C.N.L. FISE b) che la CP_5
distinzione di C.C.N.L. all‟interno della stessa realtà operativa non è ammissibile se non in presenza di settori merceologici diversi e, quindi, di lavoratori che svolgono mansioni diverse: fattispecie che non ricorre invece nel caso in esame, atteso che tutti i dipendenti svolgevano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
c) che se la stazione appaltante avesse ritenuto
6 sostenibile la differenziazione pregressa tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato (cui applicare il C.C.N.L. e rapporti di lavoro a tempo determinato (cui tale Controparte_5
C.C.N.L. poteva non essere applicato) ne avrebbe fatto menzione nel bando di gara, che è invece privo di ogni riferimento al riguardo.
Al contrario, il C.C.N.L. FISE Assoambiente “disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico (…)”.
Deve quindi ritenersi fondata la pretesa di parte ricorrente quanto all‟invocata operatività del
C.C.N.L. FISE Assoambiente in luogo del Conflavoro PMI Controparte_6
e Confsal adottato dalla resistente CP_7
2.2. Contrariamente a quanto sostenuto da quest‟ultima, infatti, la previsione espressa di un obbligo di applicazione di un dato contratto collettivo ha efficacia vincolante per le parti stipulanti un contratto di appalto di servizi con la P.A.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa sul punto dal giudicante, ha infatti chiarito che “la dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato nel disciplinare di gara è destinata a operare come condizione di esecuzione del contratto e, per tale natura, rientra tra
i requisiti per l'esecuzione dell'appalto; i quali, ai sensi dell'art. 100 del Codice dei contratti pubblici, "possono attenere [...] a esigenze sociali e ambientali" e possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti purché "compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione" e purché
"precisati nel bando di gara o nell'invito" (Cons.Stato, 7053/2021).
Del resto, la libera determinazione dell‟imprenditore nella scelta del contratto collettivo invocata dall‟AVR s.p.a. è effettivamente principio valido perché coerente con l‟art.41 Cost., ma opera però “con il limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto” (Cons. Stato,
5795/201).
Il che non è nella fattispecie in esame, per le ragioni già evidenziate in precedenza.
2.3. Una volta determinata l‟operatività delle previsioni del C.C.N.L. FISE Assoambiente, occorre verificare la correttezza dell‟inquadramento del ricorrente.
Quest‟ultimo, come detto formalmente – ed erroneamente - inquadrato al II livello CCNL
Multiservizi con la qualifica di operaio comune, essendosi occupato della raccolta dei rifiuti urbani nel circondario del Comune di Reggio Calabria effettuando il servizio c.d. porta a porta mediante l‟utilizzo del mezzo compattatore Fiat Daily, ha chiesto il riconoscimento della
7 qualifica di Operaio con l‟inquadramento all‟interno del Livello III o, in subordine, del livello
II del C.C.N.L. FISE Assoambiente.
Al riguardo, va osservato che contrariamente a quanto sostenuto dall‟AVR s.p.a. – e nell‟ottica di una visione non formalistica di un rito, come quello del lavoro. che deve ritenersi da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione come volto all‟accertamento della verità materiale dei fatti (e, quindi, della fondatezza delle pretese che sono correlate a questi ultimi) – non è configurabile alcuna carenza di allegazione nell‟esposizione di tale pretesa.
Il ricorrente ha infatti indicato, contrapponendoli, l‟inquadramento formalmente attribuitogli
(come detto, II livello C.C.N.L. Multiservizi) e quello rivendicato (livello III o, in subordine, del livello II del C.C.N.L. affermando, in buona sostanza, che Controparte_5 quest‟ultimo gli spetterebbe per il solo fatto di essersi occupato della raccolta di rifiuti urbani nella modalità di servizio di raccolta c.d. porta a porta e mediante l‟utilizzo di un mezzo compattatore (Fiat Daily).
Tali circostanze di fatto non sono state espressamente contestate dall‟AVR s.p.a., e possono quindi considerarsi provate (sulla relevatio ab onere probandi correlato al principio di non contestazione nel rito lavoro cfr. tra le tante Cass., 20998/2019, secondo cui “la non contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., comma 2, e articolo 416 c.p.c., comma 3, opera sul piano probatorio ed esclude dal tema di indagine i fatti che non siano stati espressamente contestati”).
Il livello III C.C.N.L. FISE Assoambiente è attribuito a coloro che “(…) svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”, indicando tra i mezzi normalmente utilizzati a tale scopo proprio i compattatori come quello utilizzato dallo . Pt_1
Deve quindi ritenersi che il tratto caratteristico di tale livello professionale sia costituito proprio dal fatto che il lavoratore interessato è addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di mezzi d‟opera ben precisi (tra i quali, appunto, i compattatori), non menzionati nel livello II immediatamente inferiore.
Deve quindi ritenersi corretto l‟inquadramento del ricorrente nel già citato livello III C.C.N.L.
FISE Assoambiente.
2.4. Occorre a questo punto verificare il profilo sub d), e cioè valutare se le medesime connotazioni dell‟inquadramento contrattuale dello testé individuate possano ritenersi Pt_1
valide anche con riferimento ad un periodo temporale (1.5.2018/14.9.2021) in cui la
8 prestazione lavorativa del ricorrente è stata in realtà resa in favore di un soggetto formalmente diverso quale, per l‟appunto, l‟ASE s.p.a.
Si è già evidenziato al riguardo come il ricorrente abbia affermato - e chiesto di provare mediante documentazione e anche prova testimoniale – che le connotazioni oggettive della propria prestazione lavorativa non sarebbero mai mutate in questo periodo, continuando egli a lavorare sempre sulla base di direttive e indicazioni di responsabili dell‟AVR s.p.a.
, nel confutare tale argomentazione, ha sottolineato la dedotta sussistenza di CP_11 molteplici elementi oggettivi e soggettivi a suo dire idonei a dimostrare l‟autonomia dell‟ASE
s.p.a. nella gestione del rapporto lavorativo con lo e, quindi, l‟insussistenza della Pt_1
lamentata interposizione fittizia di manodopera.
Tali elementi sarebbero sostanzialmente costituiti: a) dal fatto che i soggetti concretamente responsabili dell‟organizzazione della prestazione lavorativa in – ing. CP_9
del servizio e dott. di sede – così come tutto il Persona_1 Persona_2
personale impiegatizio assunto dalla società capogruppo erano legittimati da CP_7 apposita clausola contrattuale a operare anche in favore dell‟ASE s.p.a., società appartenente al medesimo gruppo d‟imprese e interamente controllata proprio dalla resistente costituita
(“nello svolgimento della sua attività lavorativa le potrà essere richiesto di svolgere prestazioni lavorative a favore di società controllate o comunque partecipate da CP_7
ivi comprese le società consortili costituite e costituende. Per tali prestazioni, da svolgersi nell'ambito nel presente rapporto di lavoro, non le sarà corrisposto nessun compenso aggiuntivo o ulteriore rispetto alla normale retribuzione per le ore di lavoro prestate nello svolgimento delle suddette prestazioni. Tali prestazioni vengono rese nell'ambito del presente contratto individuale di lavoro e nell'esclusivo interesse di Le ore lavorate per CP_7
svolgere prestazioni a favore di società partecipate o controllate da ivi comprese CP_7
le società consortili costituite e costituende, saranno retribuite secondo le regole previste dal presente contratto individuale di lavoro”); b) che in particolare al dott. era stata Per_3
inoltre rilasciata, con atto notarile (doc. 5 fascicolo parte resistente) apposita procura speciale per rappresentare legalmente ed a gestire i relativi contratti e le correlate risorse, CP_9
nonché per gestire gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) che identiche considerazioni riguardavano anche il procuratore speciale avv. CP_12
contemporaneamente dirigente della capogruppo e soggetto munito di apposita CP_7 separata procura conferita anche dall‟ASE s.p.a. (doc. 6), al fine di esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere disciplinare e gerarchico, stipulare contratti individuali di lavoro e/o collettivi di lavoro e all‟uopo alla relativa risoluzione.
9 Tali elementi non possono però ritenersi dirimenti e, anzi, confortano per certi versi la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente.
In proposito, emerge in primo luogo l‟ininterrotta continuità nello stesso appalto del servizio di igiene urbana appaltato dal 2015 dal all‟AVR da parte Controparte_4 CP_1
del ricorrente, il quale ha pertanto condiviso senza soluzione di continuità lo stesso servizio con il personale assunto dalla CP_7
Non è stata poi indicata alcuna concreta struttura organizzativa e di direzione da parte dell nei confronti del ricorrente, tale non potendo certo rinvenirsi nel mero profilo CP_9
formale e documentale delle buste paga predisposte e prodotte in giudizio.
E‟ anzi la stessa resistente ad affermare come visto che il potere gerarchico e organizzativo rispetto alla prestazione del ricorrente era esercitato da suoi dipendenti – il responsabile di servizio e il responsabile di sede.
E‟ proprio la previsione contrattuale integralmente riportata a sostegno della fondatezza della propria tesi che assume valore opposto, laddove evidenzia che le prestazioni aggiuntive richieste all‟ing. e al dott. risultano sempre e comunque “rese nell'ambito del Per_4 Per_3 presente contratto individuale di lavoro e nell'esclusivo interesse di ”, e addirittura CP_7
senza alcun compenso aggiuntivo.
Costituisce del resto – e da ultimo - un valido e coerente riscontro oggettivo sul piano indiziario alle considerazioni sin qui esposte il fatto che sia rimasta contumace, in CP_9 tal modo nulla adducendo quanto alla fondatezza delle argomentazioni dell‟AVR s.p.a.
Il ricorso è quindi fondato anche in parte qua, dovendosi ritenere la totale continuità oggettiva e soggettiva del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l‟AVR s.p.a. nei termini sin qui Pt_1
richiamati.
2.5. Il ricorrente, per l‟effetto della declaratoria di fondatezza della propria pretesa, ha chiesto condannarsi le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle differenze retributive dovute in forza dell‟applicazione del trattamento economico previsto nel più volte citato
C.C.N.L. Fise Assoambiente Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali
Complementari, nonché delle differenze, derivanti dalla nuova base di calcolo, dovute a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima, permessi, ferie, buoni pasto, festività e ROL non goduti, indennità, lavoro festivo, lavoro notturno, malattia, straordinario diurno e festivo, scatti di anzianità, EGR e TFR.
A tale scopo, su impulso del Tribunale, ha prodotto in giudizio appositi conteggi rispetto ai quali è stato concesso all‟AVR s.p.a. termine per controdeduzioni.
10 Detti conteggi vengono considerati dal Tribunale come condivisibili in quanto privi di vizi tecnico-giuridici, e risultano inoltre solo parzialmente contestati in modo specifico dalla resistente: in questi termini, pertanto, devono considerarsi parte integrante dell‟iter logico seguito dal giudicante nella redazione della presente motivazione.
Va del resto ricordato, al riguardo, come il principio di non contestazione ex art.115, 416
c.p.c. valga anche per i predetti conteggi (Cass., 21302/2019: “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato”).
Le contestazioni ai conteggi dello effettuate dall‟AVR hanno avuto Pt_1 CP_1
specificamente ad oggetto solo: a) la dedotta non tenutezza al pagamento degli importi per le mensilità di giugno e luglio 2019; b) la non spettanza dell‟indennità ex art.33 co.3 lett. a)
C.C.N.L. FISE Assoambiente in mancanza di prova quanto all‟essere la prestazione lavorativa del ricorrente basata su turni a ciclo continuo e avvicendato nell‟intero arco continuo di 7 giorni;
c) l‟avvenuto pagamento in conto TFR dell‟importo di € 244,08, da considerarsi quindi non più dovuto al lavoratore.
Dette contestazioni sono parzialmente condivise dal giudicante.
2.5.1. Quanto al profilo sub a), l‟AVR s.p.a. ha affermato che gli importi relativi ai mesi di giugno e luglio 2019 non sarebbero dovuti allo perché in quei due mesi “non era Pt_1 dipendente del gruppo” (cfr. note autorizzate del 6.6.2025).
La stessa non ha però mai fatto riferimento a un‟interruzione del rapporto CP_7
lavorativo dello per i due mesi in questione, né conseguenzialmente ne ha dato prova. Pt_1
Appare quindi corretta l‟imputazione a suo carico della retribuzione riferibile al maggio/giugno 2019 nelle sole componenti fisse, per come correttamente disposto nei conteggi.
2.5.2. E‟invece condivisibile l‟assunto di parte resistente quanto alla mancata prova quanto alle condizioni legittimanti per il riconoscimento dell‟indennità speciale ex art.33 co.3 lett. a)
C.C.N.L. FISE Assoambiente.
11 Detta indennità giornaliera è riconosciuta “ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su 3 turni avvicendati nell'intero arco continuo di 7 giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni”.
Il ricorrente ha dedotto nell‟atto introduttivo di lite che “svolgeva la propria attività di operatore porta a porta, dal lunedì al sabato, compresi i festivi, prevalentemente in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 2:00 o dalle ore 21:00 alle ore 4:00 nella zona Sambatello
(RC), Diminniti (RC), San Giovanni di Sambatello (RC)”.
Tale deduzione, sebbene non contestata dalla resistente non integra però le CP_7
connotazioni oggettive della turnistica concretamente richieste per il riconoscimento dell‟indennità speciale di cui si discute, che non possono essere rinvenute neppure nella prova testimoniale per come capitolata in ricorso.
Deve quindi sottrarsi all‟importo quantificato dai conteggi la somma di € 2.884,16, ivi inserita a titolo di indennità speciale ex art.33 co.3 lett. a) C.C.N.L. FISE Assoambiente.
2.5.3. La mancanza di prova quanto all‟effettivo pagamento della somma di € 244,08 a titolo di T.F.R. nel mese di maggio 2019, in uno con l‟avvenuta espressa contestazione di tale circostanza da parte del ricorrente, impone di considerare ancora dovuto dall‟AVR s.p.a.
l‟importo in questione.
Trova infatti applicazione l‟ordinario criterio di ripartizione dell‟onere della prova nelle obbligazioni pecuniarie, in virtù del quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tali termini già Cass.,
Sez. Un., 13533/2001; nello stesso senso, Cass., 3373/2010).
2.6. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso e previa declaratoria: a) dell‟intervenuta sussistenza dal 13.6.2016 e sino al 10.12.2021 di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l‟AVR con la qualifica e le mansioni di addetto alle attività di raccolta dei CP_1
rifiuti con utilizzo di compattatori;
b) del diritto, per l‟intera durata di tale rapporto di lavoro, all‟inquadramento al III livello C.C.N.L. FISE, Area Spazzamento, Raccolta Ambientali
Complementari, va pronunciata sentenza di condanna a carico dell‟AVR al pagamento CP_1 in favore di di un importo pari ad € 64.318,41 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 s.m.i. come da dispositivo (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale della causa;
12 attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2024), decisione); scaglione di valore: fino ad € 260.000), con distrazione in favore dell‟avv. Giuseppe Mazzotta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell‟A. in persona del l.r.p.t. e di in CP_13 Controparte_14
persona del l.r.p.t. (contumace), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l‟effetto: a) accerta e dichiara l‟intervenuta sussistenza dal 13.6.2016 e sino al 10.12.2021 di un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l‟AVR con la qualifica e le mansioni di addetto alle Parte_1 CP_1
attività di raccolta dei rifiuti con utilizzo di compattatori;
b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente , per l‟intera durata di tale rapporto di lavoro, all‟inquadramento Parte_1
al III livello C.C.N.L. FISE, Area Spazzamento, Raccolta Ambientali Complementari;
c) condanna l‟AVR s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente di un importo Parte_1 pari ad € 64.318,41 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- pone a carico delle società resistenti in solido, ciascuna secondo il proprio titolo, l‟onere di rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi
€6.699, oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell‟avv. Giuseppe Mazzotta, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria in data 12.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
13
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3041 del R.G. dell‟anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (15.7.1994 - c.f. - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall‟avv.
Giuseppe Mazzotta del Foro di Reggio Calabria), l‟AVR in persona del l.r.p.t. (c.f. CP_1
- domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla P.IVA_1
memoria difensiva dall‟avv. e l‟Autostrade Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t. (p.IVA: – contumace).
[...] P.IVA_2
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto - previo accertamento quanto al periodo
1.5.2018/19.4.2021 di un rapporto di lavoro con l‟AVR s.p.a. nell‟ambito del contratto di appalto in essere tra quest‟ultima e il relativo al servizio di Controparte_4
igiene urbana, con la qualifica di addetto alle attività di raccolta dei rifiuti con utilizzo di
1 compattatori - darsi luogo al riconoscimento del proprio diritto all‟applicazione del C.C.N.L. in luogo di quello erroneamente ritenuto operante ( Controparte_5 Controparte_6
e, conseguentemente, alla percezione delle conseguenti differenze salariali, con condanna della resistenti e di in solido tra CP_7 Controparte_8
loro, al pagamento delle stesse per le mansioni effettivamente ricoperte nei termini meglio specificati in atti e successivamente valutati.
Ai fini dell‟accoglimento di tale domanda, lo stesso ricorrente ha dedotto nell‟atto introduttivo di lite:
- che la società dal 2013 e sino al 10.12.2021, ha gestito il servizio di raccolta dei CP_7
rifiuti urbani presso il;
Controparte_4
- che all‟atto della sottoscrizione del relativo contratto di appalto la stessa si è CP_7
impegnata ad applicare a tutti i dipendenti il C.C.N.L. FISE quale contratto CP_5
collettivo pienamente coerente al servizio affidato;
- che invece tale società ha assunto i lavoratori con contratti a tempo determinato applicando un contratto collettivo diverso ( chiaramente peggiorativo rispetto al primo;
CP_6
- che successivamente gli stessi sono stati assunti da altra società, e più esattamente dall‟Autostrade (di qui in avanti: , pur Controparte_8 CP_9
rimanendo invariate le loro condizioni di lavoro;
- che, più specificamente, egli ha infatti in un primo momento prestato la propria attività lavorativa in favore della con contratto a tempo determinato (dal 13.6.2016 al CP_7
30.4.2018), e poi successivamente in favore dell‟ASE dall‟1.5.2018, sempre con CP_1
contratto a tempo determinato poi convertito a tempo indeterminato dal 5.8.2019;
- di essere poi transitato dal 19.4.2021 nuovamente presso l‟AVR società per la quale CP_1
ha prestato attività lavorativa fino al 10.12.2021: data in cui, come già detto, il già citato contratto di appalto con il è cessato;
Controparte_4
- che in forza dei succitati contratti è stato inquadrato sin dall‟inizio, e per l‟intera durata del rapporto, nel livello II - C.C.N.L. Servizi Integrati/Multiservizi venendo destinato all‟attività di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani;
- che in realtà la prestazione è sempre stata concretamente resa solo in favore dell‟AVR CP_1
indipendentemente dalla diversa e formale previsione contrattuale di cui si è detto;
- che, quindi, sia nel periodo in cui ha lavorato direttamente per sia nel periodo Parte_2
in cui ha solo formalmente lavorato per la (continuando però ad avere come reale CP_9
datrice di lavoro la prima) gli è stato erroneamente applicato il C.C.N.L. Multiservizi in luogo del C.C.N.L. - CP_5 CP_5
2 - di aver inutilmente richiesto con pec del 26.4.2021 all‟AVR quale suo unico effettivo CP_1
datore di lavoro, di procedere alla sua immediata assunzione con l‟inquadramento al livello previsto dal C.C.N.L- FISE corrispondente alle mansioni effettivamente da lui CP_5
espletate, nonché a corrispondergli le differenze retributive maturate sin dalla data di assunzione in virtù dell'applicazione di tale ultimo contratto collettivo nazionale;
- che con nota del 27.7.2021, per tutta risposta, l‟AVR gli ha comunicato che con CP_1
decorrenza 1.7.2021 il suo rapporto di lavoro sarebbe stato regolato dal CP_6 CP_6
- Conflavoro PMI e Confsal, ovvero da un contratto collettivo ulteriormente peggiorativo
[...]
rispetto a quello precedentemente applicato;
- che in data 24.11.2021 l‟AVR s.p.a. gli ha comunicato che, stante la cessazione dell‟affidamento del servizio di appalto in essere con il il Controparte_4
rapporto di lavoro già in essere sarebbe cessato in data 10.12.2021 con contestuale prosecuzione con la società subentrante, Controparte_10
Ritenendo quindi, in definitiva, che per tutto l‟arco del rapporto di lavoro fosse stato applicato nei suoi confronti un C.C.N.L. diverso da quello validamente operante, con conseguente maturarsi di un credito per differenze retributive con riferimento alle voci meglio specificate in atti, lo si è quindi determinato alla proposizione del ricorso oggetto di valutazione Pt_1
nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio l‟AVR s.p.a. ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A detta della società resistente, infatti, l‟applicazione al ricorrente del Controparte_6
sarebbe stata pienamente giustificata: e questo, anche con riferimento al periodo in cui lo stesso sarebbe stato correttamente inquadrato con l‟ASE dovendosi sul punto escludere CP_1 ogni ipotesi d‟intermediazione di manodopera per come invece lamentato dalla controparte.
Allo stesso modo, l‟AVR s.p.a. ha contestato l‟inquadramento ex adverso invocato, non essendo a suo dire la prestazione concretamente resa dallo idonea a rientrare nelle Pt_1
correlate categorie contrattualcollettive.
L‟ASE regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il
Tribunale osserva quanto segue.
3 Alla luce delle considerazioni in fatto che precedono il complessivo thema decidendum della controversia in esame deve ritenersi chiaramente costituito: a) dall‟individuazione del contratto collettivo effettivamente applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente;
b) dalla vincolatività della cd. clausola sociale contenuta nel contratto di appalto tra il
[...]
e l‟AVR s.p.a.; c) dalla verifica del corretto inquadramento professionale del Controparte_4
ricorrente; d) dalla valutazione quanto all‟applicabilità delle medesime condizioni contrattuali appena sopra richiamate anche con riferimento al lasso temporale di formale sussistenza di un contratto di lavoro con l‟ASE e) all‟individuazione dell‟esatto petitum della pretesa di CP_1
parte ricorrente.
2.1. Quanto al profilo sub a), sostiene il ricorrente che l‟AVR s.p.a. nel gestire dal 2013 e sino al dicembre 2021 il servizio di raccolta dei rifiuti presso il Comune di Reggio Calabria avrebbe -al solo fine di erogare una retribuzione inferiore ai dipendenti impiegati nel servizio appaltato - applicato dei contratti collettivi (Multiservizi/Multiservizi Conflavoro PMI e
Confsal) diversi da quello ( che si era invece espressamente impegnato Controparte_5 ad applicare al momento della stipula del contratto d‟appalto con l‟ente territoriale reggino: e questo, sia nel lasso temporale di operatività diretta dell‟AVR s.p.a. sia nell‟arco temporale in cui a operare è stata l‟ASE definita come “priva di strutture, mezzi e risorse, creata CP_1 appositamente dalla (con cui condivide sede legale e vertici aziendali), con l'unico CP_7
scopo di realizzare due distinti comparti lavorativi, così da poter applicare ai dipendenti della controllata un diverso C.C.N.L. (sempre il Multiservizi)” (pg.
1-3 ricorso).
A detta dell‟AVR s.p.a., invece, il bando di gara (doc. 1 fascicolo di parte), nel delineare alla lett. A) il contenuto del servizio appaltato per quanto oggetto di causa nella “(…) raccolta dei rifiuti urbani (…) con modalità porta a porta integrale almeno per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle zone già servite (ex circoscrizioni di Gallina, Pellaro, Ravagnese,
Archi, Gallico, e Catona pari ad una popolazione i circa 80.000 abitanti equivalenti) (…)”, avrebbe già geneticamente previsto la compresenza di due diversi C.C.N.L. in ragione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro riferibili al personale da impiegare.
L‟elenco di tale personale infatti, sempre a detta della resistente, contemplava espressamente la presenza contemporanea di n. 289 posizioni (con varie qualifiche e varie categorie) di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time ai quali era applicato il C.C.N.L. e di n. 35 posizioni (dalla n. 290 alla n. 324) di lavoratori con Controparte_5 la qualifica di “operatori”, tutti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato part time e destinati proprio alla raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta ai quali, invece, era
4 applicato il C.C.N.L. il che l‟avrebbe pienamente legittimata a mantenere tale CP_6
compresenza.
Ciò sarebbe stato a ben vedere confermato proprio dell‟art. 26 del Capitolato Speciale
d‟Appalto, secondo cui “(…) l'impresa è tenuta: 1) applicare quanto previsto dal CCNL di categoria per i passaggi ed in particolare garantendo il passaggio del personale a tempo indeterminato già in servizio presso il precedente gestore di cui all'Allegato D del disciplinare tecnico, non operando trasferimenti del suddetto personale ad altre unità produttive, nonché garantendo l'applicazione del contratto . Controparte_5
Secondo la prospettazione della resistente, il significato letterale di tale disposizione andrebbe rinvenuto nella volontà delle parti di garantire il mantenimento del C.C.N.L. FISE
Assoambiente solo al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non anche a quello a tempo determinato.
Per questo motivo al momento di procedere all‟assunzione di nuove unità a tempo determinato - tra le quali il ricorrente – per come resosi necessario alla luce della mancata copertura di tutte le posizioni operative necessarie per lo svolgimento del servizio della raccolta con metodo porta a porta, l‟AVR s.p.a. non avrebbe potuto fare altro – per evitare ingiustificate discriminazioni - che ricorrere allo stesso inquadramento riconosciuto ai lavoratori già transitati nella medesima posizione, applicando loro per l‟appunto il C.C.N.L.
Multiservizi.
L‟assunto di parte resistente, così ricostruito, non è però condivisibile né sul piano letterale né su quello sistematico-giuridico.
Sotto il primo profilo, l‟utilizzo di una proposizione aggiuntiva come “nonché” rende evidente la contraria intenzione delle parti di aggiungere – appunto – a una prima previsione generale
(applicare quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria in materia di passaggi), una seconda previsione che si affianca alla prima, e non ne limita l‟applicazione (garantire l‟applicazione del C.C.N.L. FISE . CP_5
Il riferimento specifico ai lavoratori a tempo indeterminato opera invece come espressa previsione del divieto – questa volta sì, riferibile solo a costoro - di operare trasferimenti ad altre unità produttive: e questo, sempre nell‟ottica di garantire il passaggio del personale da un gestore all‟altro mantenendo il più possibile invariate le condizioni di lavoro.
Sul piano sistematico-giuridico, poi, non può non rilevarsi come il C.C.N.L. Multiservizi non sia in alcun modo applicabile alla prestazione lavorativa del ricorrente.
L‟art.1 di tale C.C.N.L. afferma che “nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: servizi di pulimento,
5 disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.); servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.); servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.); servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati
(abitazioni, residenze, etc.); servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.); servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call- center, etc.; servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall‟AVR s.p.a. l‟attività di raccolta di rifiuti solidi urbani non rientra in alcuna di tali tipologie di intervento, non costituendo sicuramente
“manutenzione di immobili o di aree verdi”, né tantomeno venendo eseguita “in” (e cioè, con ogni evidenza, “all‟interno di”) edifici privati.
A ciò va poi aggiunto: a) che negli accordi sindacali prodotti in giudizio come riferibili all‟appalto in esame si è fatto sempre riferimento al C.C.N.L. FISE b) che la CP_5
distinzione di C.C.N.L. all‟interno della stessa realtà operativa non è ammissibile se non in presenza di settori merceologici diversi e, quindi, di lavoratori che svolgono mansioni diverse: fattispecie che non ricorre invece nel caso in esame, atteso che tutti i dipendenti svolgevano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
c) che se la stazione appaltante avesse ritenuto
6 sostenibile la differenziazione pregressa tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato (cui applicare il C.C.N.L. e rapporti di lavoro a tempo determinato (cui tale Controparte_5
C.C.N.L. poteva non essere applicato) ne avrebbe fatto menzione nel bando di gara, che è invece privo di ogni riferimento al riguardo.
Al contrario, il C.C.N.L. FISE Assoambiente “disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico (…)”.
Deve quindi ritenersi fondata la pretesa di parte ricorrente quanto all‟invocata operatività del
C.C.N.L. FISE Assoambiente in luogo del Conflavoro PMI Controparte_6
e Confsal adottato dalla resistente CP_7
2.2. Contrariamente a quanto sostenuto da quest‟ultima, infatti, la previsione espressa di un obbligo di applicazione di un dato contratto collettivo ha efficacia vincolante per le parti stipulanti un contratto di appalto di servizi con la P.A.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa sul punto dal giudicante, ha infatti chiarito che “la dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato nel disciplinare di gara è destinata a operare come condizione di esecuzione del contratto e, per tale natura, rientra tra
i requisiti per l'esecuzione dell'appalto; i quali, ai sensi dell'art. 100 del Codice dei contratti pubblici, "possono attenere [...] a esigenze sociali e ambientali" e possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti purché "compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione" e purché
"precisati nel bando di gara o nell'invito" (Cons.Stato, 7053/2021).
Del resto, la libera determinazione dell‟imprenditore nella scelta del contratto collettivo invocata dall‟AVR s.p.a. è effettivamente principio valido perché coerente con l‟art.41 Cost., ma opera però “con il limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto” (Cons. Stato,
5795/201).
Il che non è nella fattispecie in esame, per le ragioni già evidenziate in precedenza.
2.3. Una volta determinata l‟operatività delle previsioni del C.C.N.L. FISE Assoambiente, occorre verificare la correttezza dell‟inquadramento del ricorrente.
Quest‟ultimo, come detto formalmente – ed erroneamente - inquadrato al II livello CCNL
Multiservizi con la qualifica di operaio comune, essendosi occupato della raccolta dei rifiuti urbani nel circondario del Comune di Reggio Calabria effettuando il servizio c.d. porta a porta mediante l‟utilizzo del mezzo compattatore Fiat Daily, ha chiesto il riconoscimento della
7 qualifica di Operaio con l‟inquadramento all‟interno del Livello III o, in subordine, del livello
II del C.C.N.L. FISE Assoambiente.
Al riguardo, va osservato che contrariamente a quanto sostenuto dall‟AVR s.p.a. – e nell‟ottica di una visione non formalistica di un rito, come quello del lavoro. che deve ritenersi da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione come volto all‟accertamento della verità materiale dei fatti (e, quindi, della fondatezza delle pretese che sono correlate a questi ultimi) – non è configurabile alcuna carenza di allegazione nell‟esposizione di tale pretesa.
Il ricorrente ha infatti indicato, contrapponendoli, l‟inquadramento formalmente attribuitogli
(come detto, II livello C.C.N.L. Multiservizi) e quello rivendicato (livello III o, in subordine, del livello II del C.C.N.L. affermando, in buona sostanza, che Controparte_5 quest‟ultimo gli spetterebbe per il solo fatto di essersi occupato della raccolta di rifiuti urbani nella modalità di servizio di raccolta c.d. porta a porta e mediante l‟utilizzo di un mezzo compattatore (Fiat Daily).
Tali circostanze di fatto non sono state espressamente contestate dall‟AVR s.p.a., e possono quindi considerarsi provate (sulla relevatio ab onere probandi correlato al principio di non contestazione nel rito lavoro cfr. tra le tante Cass., 20998/2019, secondo cui “la non contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., comma 2, e articolo 416 c.p.c., comma 3, opera sul piano probatorio ed esclude dal tema di indagine i fatti che non siano stati espressamente contestati”).
Il livello III C.C.N.L. FISE Assoambiente è attribuito a coloro che “(…) svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”, indicando tra i mezzi normalmente utilizzati a tale scopo proprio i compattatori come quello utilizzato dallo . Pt_1
Deve quindi ritenersi che il tratto caratteristico di tale livello professionale sia costituito proprio dal fatto che il lavoratore interessato è addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di mezzi d‟opera ben precisi (tra i quali, appunto, i compattatori), non menzionati nel livello II immediatamente inferiore.
Deve quindi ritenersi corretto l‟inquadramento del ricorrente nel già citato livello III C.C.N.L.
FISE Assoambiente.
2.4. Occorre a questo punto verificare il profilo sub d), e cioè valutare se le medesime connotazioni dell‟inquadramento contrattuale dello testé individuate possano ritenersi Pt_1
valide anche con riferimento ad un periodo temporale (1.5.2018/14.9.2021) in cui la
8 prestazione lavorativa del ricorrente è stata in realtà resa in favore di un soggetto formalmente diverso quale, per l‟appunto, l‟ASE s.p.a.
Si è già evidenziato al riguardo come il ricorrente abbia affermato - e chiesto di provare mediante documentazione e anche prova testimoniale – che le connotazioni oggettive della propria prestazione lavorativa non sarebbero mai mutate in questo periodo, continuando egli a lavorare sempre sulla base di direttive e indicazioni di responsabili dell‟AVR s.p.a.
, nel confutare tale argomentazione, ha sottolineato la dedotta sussistenza di CP_11 molteplici elementi oggettivi e soggettivi a suo dire idonei a dimostrare l‟autonomia dell‟ASE
s.p.a. nella gestione del rapporto lavorativo con lo e, quindi, l‟insussistenza della Pt_1
lamentata interposizione fittizia di manodopera.
Tali elementi sarebbero sostanzialmente costituiti: a) dal fatto che i soggetti concretamente responsabili dell‟organizzazione della prestazione lavorativa in – ing. CP_9
del servizio e dott. di sede – così come tutto il Persona_1 Persona_2
personale impiegatizio assunto dalla società capogruppo erano legittimati da CP_7 apposita clausola contrattuale a operare anche in favore dell‟ASE s.p.a., società appartenente al medesimo gruppo d‟imprese e interamente controllata proprio dalla resistente costituita
(“nello svolgimento della sua attività lavorativa le potrà essere richiesto di svolgere prestazioni lavorative a favore di società controllate o comunque partecipate da CP_7
ivi comprese le società consortili costituite e costituende. Per tali prestazioni, da svolgersi nell'ambito nel presente rapporto di lavoro, non le sarà corrisposto nessun compenso aggiuntivo o ulteriore rispetto alla normale retribuzione per le ore di lavoro prestate nello svolgimento delle suddette prestazioni. Tali prestazioni vengono rese nell'ambito del presente contratto individuale di lavoro e nell'esclusivo interesse di Le ore lavorate per CP_7
svolgere prestazioni a favore di società partecipate o controllate da ivi comprese CP_7
le società consortili costituite e costituende, saranno retribuite secondo le regole previste dal presente contratto individuale di lavoro”); b) che in particolare al dott. era stata Per_3
inoltre rilasciata, con atto notarile (doc. 5 fascicolo parte resistente) apposita procura speciale per rappresentare legalmente ed a gestire i relativi contratti e le correlate risorse, CP_9
nonché per gestire gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) che identiche considerazioni riguardavano anche il procuratore speciale avv. CP_12
contemporaneamente dirigente della capogruppo e soggetto munito di apposita CP_7 separata procura conferita anche dall‟ASE s.p.a. (doc. 6), al fine di esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere disciplinare e gerarchico, stipulare contratti individuali di lavoro e/o collettivi di lavoro e all‟uopo alla relativa risoluzione.
9 Tali elementi non possono però ritenersi dirimenti e, anzi, confortano per certi versi la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente.
In proposito, emerge in primo luogo l‟ininterrotta continuità nello stesso appalto del servizio di igiene urbana appaltato dal 2015 dal all‟AVR da parte Controparte_4 CP_1
del ricorrente, il quale ha pertanto condiviso senza soluzione di continuità lo stesso servizio con il personale assunto dalla CP_7
Non è stata poi indicata alcuna concreta struttura organizzativa e di direzione da parte dell nei confronti del ricorrente, tale non potendo certo rinvenirsi nel mero profilo CP_9
formale e documentale delle buste paga predisposte e prodotte in giudizio.
E‟ anzi la stessa resistente ad affermare come visto che il potere gerarchico e organizzativo rispetto alla prestazione del ricorrente era esercitato da suoi dipendenti – il responsabile di servizio e il responsabile di sede.
E‟ proprio la previsione contrattuale integralmente riportata a sostegno della fondatezza della propria tesi che assume valore opposto, laddove evidenzia che le prestazioni aggiuntive richieste all‟ing. e al dott. risultano sempre e comunque “rese nell'ambito del Per_4 Per_3 presente contratto individuale di lavoro e nell'esclusivo interesse di ”, e addirittura CP_7
senza alcun compenso aggiuntivo.
Costituisce del resto – e da ultimo - un valido e coerente riscontro oggettivo sul piano indiziario alle considerazioni sin qui esposte il fatto che sia rimasta contumace, in CP_9 tal modo nulla adducendo quanto alla fondatezza delle argomentazioni dell‟AVR s.p.a.
Il ricorso è quindi fondato anche in parte qua, dovendosi ritenere la totale continuità oggettiva e soggettiva del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l‟AVR s.p.a. nei termini sin qui Pt_1
richiamati.
2.5. Il ricorrente, per l‟effetto della declaratoria di fondatezza della propria pretesa, ha chiesto condannarsi le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle differenze retributive dovute in forza dell‟applicazione del trattamento economico previsto nel più volte citato
C.C.N.L. Fise Assoambiente Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali
Complementari, nonché delle differenze, derivanti dalla nuova base di calcolo, dovute a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima, permessi, ferie, buoni pasto, festività e ROL non goduti, indennità, lavoro festivo, lavoro notturno, malattia, straordinario diurno e festivo, scatti di anzianità, EGR e TFR.
A tale scopo, su impulso del Tribunale, ha prodotto in giudizio appositi conteggi rispetto ai quali è stato concesso all‟AVR s.p.a. termine per controdeduzioni.
10 Detti conteggi vengono considerati dal Tribunale come condivisibili in quanto privi di vizi tecnico-giuridici, e risultano inoltre solo parzialmente contestati in modo specifico dalla resistente: in questi termini, pertanto, devono considerarsi parte integrante dell‟iter logico seguito dal giudicante nella redazione della presente motivazione.
Va del resto ricordato, al riguardo, come il principio di non contestazione ex art.115, 416
c.p.c. valga anche per i predetti conteggi (Cass., 21302/2019: “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato”).
Le contestazioni ai conteggi dello effettuate dall‟AVR hanno avuto Pt_1 CP_1
specificamente ad oggetto solo: a) la dedotta non tenutezza al pagamento degli importi per le mensilità di giugno e luglio 2019; b) la non spettanza dell‟indennità ex art.33 co.3 lett. a)
C.C.N.L. FISE Assoambiente in mancanza di prova quanto all‟essere la prestazione lavorativa del ricorrente basata su turni a ciclo continuo e avvicendato nell‟intero arco continuo di 7 giorni;
c) l‟avvenuto pagamento in conto TFR dell‟importo di € 244,08, da considerarsi quindi non più dovuto al lavoratore.
Dette contestazioni sono parzialmente condivise dal giudicante.
2.5.1. Quanto al profilo sub a), l‟AVR s.p.a. ha affermato che gli importi relativi ai mesi di giugno e luglio 2019 non sarebbero dovuti allo perché in quei due mesi “non era Pt_1 dipendente del gruppo” (cfr. note autorizzate del 6.6.2025).
La stessa non ha però mai fatto riferimento a un‟interruzione del rapporto CP_7
lavorativo dello per i due mesi in questione, né conseguenzialmente ne ha dato prova. Pt_1
Appare quindi corretta l‟imputazione a suo carico della retribuzione riferibile al maggio/giugno 2019 nelle sole componenti fisse, per come correttamente disposto nei conteggi.
2.5.2. E‟invece condivisibile l‟assunto di parte resistente quanto alla mancata prova quanto alle condizioni legittimanti per il riconoscimento dell‟indennità speciale ex art.33 co.3 lett. a)
C.C.N.L. FISE Assoambiente.
11 Detta indennità giornaliera è riconosciuta “ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su 3 turni avvicendati nell'intero arco continuo di 7 giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni”.
Il ricorrente ha dedotto nell‟atto introduttivo di lite che “svolgeva la propria attività di operatore porta a porta, dal lunedì al sabato, compresi i festivi, prevalentemente in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 2:00 o dalle ore 21:00 alle ore 4:00 nella zona Sambatello
(RC), Diminniti (RC), San Giovanni di Sambatello (RC)”.
Tale deduzione, sebbene non contestata dalla resistente non integra però le CP_7
connotazioni oggettive della turnistica concretamente richieste per il riconoscimento dell‟indennità speciale di cui si discute, che non possono essere rinvenute neppure nella prova testimoniale per come capitolata in ricorso.
Deve quindi sottrarsi all‟importo quantificato dai conteggi la somma di € 2.884,16, ivi inserita a titolo di indennità speciale ex art.33 co.3 lett. a) C.C.N.L. FISE Assoambiente.
2.5.3. La mancanza di prova quanto all‟effettivo pagamento della somma di € 244,08 a titolo di T.F.R. nel mese di maggio 2019, in uno con l‟avvenuta espressa contestazione di tale circostanza da parte del ricorrente, impone di considerare ancora dovuto dall‟AVR s.p.a.
l‟importo in questione.
Trova infatti applicazione l‟ordinario criterio di ripartizione dell‟onere della prova nelle obbligazioni pecuniarie, in virtù del quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tali termini già Cass.,
Sez. Un., 13533/2001; nello stesso senso, Cass., 3373/2010).
2.6. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso e previa declaratoria: a) dell‟intervenuta sussistenza dal 13.6.2016 e sino al 10.12.2021 di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l‟AVR con la qualifica e le mansioni di addetto alle attività di raccolta dei CP_1
rifiuti con utilizzo di compattatori;
b) del diritto, per l‟intera durata di tale rapporto di lavoro, all‟inquadramento al III livello C.C.N.L. FISE, Area Spazzamento, Raccolta Ambientali
Complementari, va pronunciata sentenza di condanna a carico dell‟AVR al pagamento CP_1 in favore di di un importo pari ad € 64.318,41 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 s.m.i. come da dispositivo (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale della causa;
12 attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2024), decisione); scaglione di valore: fino ad € 260.000), con distrazione in favore dell‟avv. Giuseppe Mazzotta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell‟A. in persona del l.r.p.t. e di in CP_13 Controparte_14
persona del l.r.p.t. (contumace), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l‟effetto: a) accerta e dichiara l‟intervenuta sussistenza dal 13.6.2016 e sino al 10.12.2021 di un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l‟AVR con la qualifica e le mansioni di addetto alle Parte_1 CP_1
attività di raccolta dei rifiuti con utilizzo di compattatori;
b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente , per l‟intera durata di tale rapporto di lavoro, all‟inquadramento Parte_1
al III livello C.C.N.L. FISE, Area Spazzamento, Raccolta Ambientali Complementari;
c) condanna l‟AVR s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente di un importo Parte_1 pari ad € 64.318,41 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- pone a carico delle società resistenti in solido, ciascuna secondo il proprio titolo, l‟onere di rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi
€6.699, oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell‟avv. Giuseppe Mazzotta, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria in data 12.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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