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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
nella persona della Dott.ssa Angela Coluccio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 72349 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione all'udienza del 12.3.2024 e vertente
TRA
n. Parte_1 Pt_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'avv. Emanuela Angela Diamanti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in via digitale presso il l'indirizzo PEC del medesimo professionista incaricato:
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ATTORE
E
rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato congiunto telematicamente all'atto di intervento, dall'avv. Emanuela Angela Diamanti ( ed elettivamente domiciliata in via digitale al seguente indirizzo PEC del medesimo professionista incaricato:
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INTERVENUTO
Contro
elettivamente domiciliata Controparte_2 presso lo studio dell' avv. Maurizio Giglio del foro di Latina che la rappresenta e difende per delega in calce alla memoria,
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e cioè con la sola concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, omessa, quindi, l'esposizione dello svolgimento del processo.
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Oggetto del presente giudizio, instaurato della Curatela dell'intestato fallimento, è quella di sentire accogliere nei confronti di le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, accertare e dichiarare l'inefficacia e revocare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 67, comma 2, e 69 bis l. fall., il pagamento eseguito da in data 25 giugno 2019 in favore della Controparte_3 per un importo di euro Controparte_2
78.000,00, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della relativa somma al , oltre interessi dal giorno della Parte_1 domanda. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, di giudizio”. La convenuta si è costituita così concludendo:
“ in via preliminare sospendere il presente giudizio ex art. 295 cpc sino all'esito di quello pendente presso la Suprema Corte di Cassazione tra la e la Parte_1
Curatela della stessa società; nel merito rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Nelle more del giudizio il Tribunale di Roma, con decreto del 29.11.2023, su ricorso ex art. 129 l. fall. di CP_1
ha omologato il concordato Controparte_1 fallimentare di cui alla proposta della Società medesima del 9.1.2023. Conseguentemente quest'ultima è intervenuta nel giudizio ex art 111 cpc per proseguire e far proprie tutte le domande e difese svolte dal proprio dante causa.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
La curatela a fondamento delle proprie ragioni ha sostenuto: che in data 25 giugno 2019 la Controparte_3
società appartenente al medesimo gruppo della
[...] fallita, ha effettuato un pagamento di euro 78.000,00 alla che tale pagamento avrebbe Controparte_2 arrecato pregiudizio ai creditori della in Parte_1 quanto la avrebbe compensato prima Parte_1 della dichiarazione di fallimento tale debito per il pagamento eseguito dalla causando Controparte_3 così un depauperamento del proprio patrimonio ad esclusivo vantaggio di un solo soggetto, con lesione della par condicio creditorum. Tanto premesso ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall. del pagamento di euro 78.000,00
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eseguito dalla in favore della Controparte_3 [...]
Controparte_2
In linea generale si osserva che secondo il pacifico orientamento della Cassazione “La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67
l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento”.(Cass Ordinanza n. 13165 del 30/06/2020). Ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria parte attrice avrebbe dunque dovuto dimostrare che la creditrice della per le Controparte_3 Parte_1 somme corrisposte alla ne Controparte_2 abbia poi ottenuto in qualche modo la refusione prima della dichiarazione di fallimento.
A tali fini parte attrice ha dedotto che la , CP_3 dopo aver eseguito il pagamento in favore della società convenuta nel settembre del 2019, avrebbe esercitato rivalsa nei confronti della mediante CP_3 compensazione parziale dei suoi debiti, tant'è che la posizione debitoria della verso la società CP_3 infra gruppo si sarebbe ridotta da € 1.250.596,00 a € 1.172.596,00, come risultante alle schede contabili allegati come docc 12 e 13.
La prova non può, tuttavia, ritenersi raggiunta.
Invero, parte attrice ha inteso offrire quale prova della rivalsa delle schede contabili privi di ogni e qualsivoglia sottoscrizione, non autenticati e privi di valido riferimento circa la loro formazione temporale.
Inoltre manca, principalmente, la prova del credito della verso la . Né tale prova può CP_3 CP_3 essere desunta dal decreto ingiuntivo (doc. 15 del
) in quanto in tale atto non viene accertato il Parte_1 credito compensato.
Così così come manca la prova del pregiudizio sofferto dalla massa dei Creditori della che in CP_3 dipendenza del pagamento eseguito dal terzo ha visto la riduzione della capacità patrimoniale del fallito.
Non è stata infatti resa prova del fatto che il fallimento abbia promosso azioni di recupero verso il terzo ottenendo somma inferiore in dipendenza e conseguenza del pagamento che quest'ultimo ha eseguito in favore della
. Controparte_2
Conseguentemente non può ritenersi raggiunta la prova in merito alla sussistenza della rivalsa. Le spese seguono l'ordinario criterio della sccombenza.
Pqm
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Respinge la domanda;
condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore di
[...] che liquida in complessivi € 4500, Controparte_2 oltre spese generali, Iva e Cpa nella misura di legge.
Roma, 13/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Coluccio
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