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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 24 giugno 2024.
[...]
[...]
C.F. ) in proprio e in qualità di erede Parte_1 C.F._1
di e (C.F. ) in qualità Persona_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
di erede di rispettivamente coniuge e figlia del de cuius, elettivamente Persona_1
domiciliate in Vizzolo Predabissi (MI) alla via Pietro Nenni n. 18 presso lo studio dell'avv. Giorgio Del Franco che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. , in persona del proprio rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, elettivamente domiciliato in alla P.tta della Guastalla n. 7 CP_1
presso lo studio dell'avv. Stefano Cappa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. 5515/2024 del Tribunale di Milano, mai notificata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
in proprio e in qualità di eredi di – deceduto nel 2019 -
[...] Persona_1
convenivano in giudizio il chiedendone la condanna ai sensi degli Controparte_1
artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di una caduta avvenuta in data 8 novembre 2017 alle ore 11.20 circa, mentre camminava insieme a sua moglie sul marciapiede di via Sarpi a nei CP_1
pressi del civico n. 62.
- Più precisamente, le attrici riferivano che la caduta era stata causata dalla presenza sul suddetto marciapiede di uno spuntone di ferro di circa 4 cm non segnalato, parte di un pilastro di cemento divelto. a causa del sinistro riportava Persona_1
lesioni personali e nello specifico la frattura dell'omero prossimale di destra, in ragione delle quali, le eredi avanzavano domanda risarcitoria – anche iure proprio - commisurata in euro 126.000,00.
- Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, contestando la ricostruzione dei fatti svolta da parte attrice e ritenendo che il pagina 2 di 9 motivo del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla condotta distratta di
Persona_1
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa documentalmente e pronunciandosi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rigettava le richieste risarcitorie avanzate dalle attrici, condannandole alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
commisurate in euro 7.500,00, oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali. Secondo il giudice di prime cure, infatti, la condotta del danneggiato avrebbe integrato caso fortuito idoneo a esonerare da responsabilità il custode ex art. 2051 c.c..
- Avverso la suddetta decisione proponevano appello in proprio e in Parte_1
qualità di erede di e in qualità di erede di Persona_1 Parte_2 _1
lamentando con un unico motivo di gravame l'erroneità della decisione del
[...]
giudice nella parte in cui aveva valutato la condotta del danneggiato idonea a interrompere il nesso di causalità fra la cosa in custodia e i danni riportati dal
_1
- Si costituiva il proponendo il rigetto dell'appello poiché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 19 novembre 2024, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 14 gennaio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
pagina 3 di 9 - Le censure mosse dalle appellanti non sono idonee a confutare la decisione di primo grado che invece appare corretta sul piano logico e giuridico.
- Più precisamente, con un unico motivo di appello, e Parte_1
lamentano l'erroneità della decisione del giudice di primo Parte_2
grado che, omettendo di considerare le ulteriori circostanze utili ad escludere la percepibilità da parte del danneggiato del pericolo stesso, ha ritenuto la condotta di imprudente al punto da integrare caso fortuito idoneo a interrompere Persona_1
il nesso causale fra il bene custodito i danni riportati dal pedone.
- Deducono le appellanti che in data 8 novembre 2017 alle ore 11.20 circa _1
(86 anni all'epoca del sinistro) passeggiava insieme alla moglie su Via
[...]
Sarpi; il percorso pedonale in corrispondenza del luogo della caduta sarebbe stato occupato da sedie e tavolini di proprietà di una pasticceria la cui presenza avrebbe obbligato l'appellante e il marito a procedere a ridosso di una fila di pilastri in cemento delimitanti il marciapiede (circa otto); il primo di tali dissuasori, collocato nell'area pedonale, sarebbe stato divelto, lasciando scoperto uno spuntone di circa 4 cm - non visibile - su cui il inevitabilmente inciampava. _1
- Secondo l'assunto delle appellanti, dunque, la collocazione del pilastro ancora nell'area pedonale nonché la mancata segnalazione dell'anomalia avrebbero reso non evitabile il danno, imputabile in via esclusiva al , responsabile Controparte_1
della mancata gestione e manutenzione dei beni di cui è proprietario ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Ed infatti, le appellanti lamentano il mal governo della disciplina della responsabilità da cose in custodia da parte del Tribunale di Milano che avrebbe ritenuto la condotta del irragionevole secondo un criterio di regolarità _1
causale, tale da rendere irrilevante la pericolosità della cosa stessa.
- Ebbene, tali contestazioni, in parte contraddittorie, non trovano puntuale riscontro probatorio.
- In merito alla violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., occorre richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di Legittimità in tema di responsabilità per danni da cose in custodia.
pagina 4 di 9 - La Suprema Corte a Sezioni Unite (ord. n. 20943/2022) ha ribadito che l'art. 2051
c.c. rappresenta un'ipotesi di responsabilità oggettiva in ragione della quale un soggetto, per il solo fatto di ricoprire il ruolo di custode di una cosa, è responsabile per i danni cagionati dalla stessa.
- Tale tipo di responsabilità presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa produttiva di danno, da cui si ricava, in capo al primo, un potere di controllo sulle modalità d'uso e di manutenzione della cosa, volto a prevenire ed eliminare possibili situazioni di pericolo.
- Più precisamente, ai fini della configurazione di tale tipo di responsabilità in capo all'ente custode della strada per l'infortunio occorso all'utente stradale, è necessario che quest'ultimo fornisca la prova del fatto storico e del nesso di causalità tra fatto ed evento;
al contrario, sarà onere dell'ente amministrativo fornire la prova dell'esistenza del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra fatto ed evento.
- Allorquando, poi, il danno non discenda da un dinamismo interno della res, dipeso dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare siffatto nesso causale, tra l'evento dannoso e il bene in custodia, attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere inevitabile il danno stesso (cfr. Cass. ord. n. 37059/2022; anche Cass. n.
10916/17 e n. 9547/15). La prova, dunque, pur potendo essere fornita anche in via presuntiva, deve dare conto delle caratteristiche della cosa custodita, tali da giustificare come “normale” la conseguenza dannosa verificatasi.
- Di talché, la condotta del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale ha diversa valenza e peso rispetto alla decisione del caso concreto a seconda del grado di incidenza che questa ha avuto in ordine al verificarsi dell'evento dannoso in forza dell'art. 1227, comma 1 c.c. a mente del quale è necessaria una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
pagina 5 di 9 - A ciò consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (fra le altre, Cass. n.
4178/2020 e Cass. ord. n. 9315/2019).
- Nel caso di specie, le appellanti hanno corredato la propria prospettazione di alcune produzioni fotografiche che, seppur relative al tratto di strada teatro della caduta, di fatto non forniscono alcun supporto probatorio alle circostanze allegate, né in relazione all'effettiva posizione del pilastro divelto – trattandosi di una semplice immagine satellitare del tratto stradale – né tantomeno in merito allo stato dei luoghi al momento del sinistro e all'eventuale scarsa percettibilità del pericolo. Più precisamente, nelle riproduzioni fotografiche non è possibile dedurre alcunché in merito alla dinamica dell'incidente essendo ritratto un marciapiede molto ampio delimitato sul lato esterno da una serie di pilastri in cemento (doc. nn. 16, 22 e 23 fascicolo di primo grado); né tantomeno la raffigurazione di una base di cemento di forma circolare di colore chiaro nel cui centro spunta un cilindro in ferro nero risulta ex se sufficiente ad avvalorare la tesi delle appellanti (cfr. doc. n. 16 fascicolo di primo grado), risultando tale anomalia chiaramente percepibile da parte di un pedone avveduto. Tale base in cemento, invero, appare icto oculi percepibile, poiché contraddistinta da una discontinuità cromatica rispetto al marciapiede stesso.
Peraltro, le stesse allegazioni delle appellanti non permettono di definire con chiarezza per quale ragione il si trovasse a transitare nel perimetro esterno _1
del marciapiede, in quanto se da un lato il primo pilastro divelto non è sito in corrispondenza dei tavolini e delle sedie della Pasticceria Martesana come sostenuto pagina 6 di 9 dalle appellanti, dall'altro anche qualora queste fossero state effettivamente presenti, il marciapiede di via Sarpi risulta ugualmente ampio, permettendo il passaggio pedonale senza necessità di transitare a ridosso dei dissuasori in cemento.
- Del resto, anche la relazione di servizio della Polizia Locale sopraggiunta sul luogo del sinistro non fornisce elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, accertando esclusivamente la presenza di “uno spuntone di ferro che fuoriusce dall'asfalto di circa cm 4 in area perdonale (base di un pilastro di cemento divelto)” (cfr. doc.n.1 fascicolo primo grado), nulla rilevando in merito allo stato dei luoghi ed alla posizione del dissuasore.
- Né idonea a fondare opposto convincimento è la circostanza dell'avanzata età di
(86 anni al momento del sinistro) non essendo stata dedotta dalle Persona_1
appellanti alcuna problematica dello stesso nella deambulazione tale da rendere inevitabile la caduta di cui si discute.
- Ed ancora, risulta contraddittoria la prospettazione delle appellanti secondo cui la poca percepibilità del pericolo troverebbe riscontro nella circostanza per cui il pilastro divelto sarebbe stato il primo della fila di dissuasori. Infatti, proprio la piena visibilità del pilastro mancate anche a distanza, sgombro da impedimenti visivi, avrebbe dovuto indurre i pedoni a incedere con una maggiore prudenza. Del resto, anche l'orario diurno e la luce presente alle ore 11.20 depongono a favore della piena percepibilità dell'anomalia che, come già osservato, presentava un colore del tutto diverso da quello del marciapiede.
- Tutti questi elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso di una responsabilità esclusiva del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso;
il infatti, ben avrebbe potuto e dovuto porre maggiore attenzione nell'incedere _1 sul marciapiede. L'impiego dell'ordinaria diligenza avrebbe ragionevolmente consentito allo stesso di rendersi conto della presenza dello spuntone di ferro, anche in considerazione dell'ora diurna e del fatto che l'anomalia del marciapiede non fosse occultata da alcun tipo di materiale.
pagina 7 di 9 - Ne consegue che, come correttamente rilevato anche dal Tribunale di Milano, la causazione del sinistro sia da imputare alla mancata adozione di ordinarie cautele da parte di il cui comportamento ha interrotto il nesso causale con Persona_1
rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento.
- Restano assorbite le ulteriori valutazioni.
- Tanto premesso, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n. 5515/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza delle appellanti e Parte_1 Pt_2
che vengono quindi condannate ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese
[...]
processuali del grado in favore della controparte liquidate come Controparte_1
in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 5515/2024 del
Tribunale di Milano depositata il 29 maggio 2024;
pagina 8 di 9 - condanna e a rimborsare al le Parte_1 Parte_2 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 4.997,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA,
c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di e Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato;
Così deciso in Milano, il 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 24 giugno 2024.
[...]
[...]
C.F. ) in proprio e in qualità di erede Parte_1 C.F._1
di e (C.F. ) in qualità Persona_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
di erede di rispettivamente coniuge e figlia del de cuius, elettivamente Persona_1
domiciliate in Vizzolo Predabissi (MI) alla via Pietro Nenni n. 18 presso lo studio dell'avv. Giorgio Del Franco che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. , in persona del proprio rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, elettivamente domiciliato in alla P.tta della Guastalla n. 7 CP_1
presso lo studio dell'avv. Stefano Cappa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. 5515/2024 del Tribunale di Milano, mai notificata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
in proprio e in qualità di eredi di – deceduto nel 2019 -
[...] Persona_1
convenivano in giudizio il chiedendone la condanna ai sensi degli Controparte_1
artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di una caduta avvenuta in data 8 novembre 2017 alle ore 11.20 circa, mentre camminava insieme a sua moglie sul marciapiede di via Sarpi a nei CP_1
pressi del civico n. 62.
- Più precisamente, le attrici riferivano che la caduta era stata causata dalla presenza sul suddetto marciapiede di uno spuntone di ferro di circa 4 cm non segnalato, parte di un pilastro di cemento divelto. a causa del sinistro riportava Persona_1
lesioni personali e nello specifico la frattura dell'omero prossimale di destra, in ragione delle quali, le eredi avanzavano domanda risarcitoria – anche iure proprio - commisurata in euro 126.000,00.
- Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attorea, contestando la ricostruzione dei fatti svolta da parte attrice e ritenendo che il pagina 2 di 9 motivo del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla condotta distratta di
Persona_1
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa documentalmente e pronunciandosi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rigettava le richieste risarcitorie avanzate dalle attrici, condannandole alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
commisurate in euro 7.500,00, oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali. Secondo il giudice di prime cure, infatti, la condotta del danneggiato avrebbe integrato caso fortuito idoneo a esonerare da responsabilità il custode ex art. 2051 c.c..
- Avverso la suddetta decisione proponevano appello in proprio e in Parte_1
qualità di erede di e in qualità di erede di Persona_1 Parte_2 _1
lamentando con un unico motivo di gravame l'erroneità della decisione del
[...]
giudice nella parte in cui aveva valutato la condotta del danneggiato idonea a interrompere il nesso di causalità fra la cosa in custodia e i danni riportati dal
_1
- Si costituiva il proponendo il rigetto dell'appello poiché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 19 novembre 2024, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 14 gennaio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
pagina 3 di 9 - Le censure mosse dalle appellanti non sono idonee a confutare la decisione di primo grado che invece appare corretta sul piano logico e giuridico.
- Più precisamente, con un unico motivo di appello, e Parte_1
lamentano l'erroneità della decisione del giudice di primo Parte_2
grado che, omettendo di considerare le ulteriori circostanze utili ad escludere la percepibilità da parte del danneggiato del pericolo stesso, ha ritenuto la condotta di imprudente al punto da integrare caso fortuito idoneo a interrompere Persona_1
il nesso causale fra il bene custodito i danni riportati dal pedone.
- Deducono le appellanti che in data 8 novembre 2017 alle ore 11.20 circa _1
(86 anni all'epoca del sinistro) passeggiava insieme alla moglie su Via
[...]
Sarpi; il percorso pedonale in corrispondenza del luogo della caduta sarebbe stato occupato da sedie e tavolini di proprietà di una pasticceria la cui presenza avrebbe obbligato l'appellante e il marito a procedere a ridosso di una fila di pilastri in cemento delimitanti il marciapiede (circa otto); il primo di tali dissuasori, collocato nell'area pedonale, sarebbe stato divelto, lasciando scoperto uno spuntone di circa 4 cm - non visibile - su cui il inevitabilmente inciampava. _1
- Secondo l'assunto delle appellanti, dunque, la collocazione del pilastro ancora nell'area pedonale nonché la mancata segnalazione dell'anomalia avrebbero reso non evitabile il danno, imputabile in via esclusiva al , responsabile Controparte_1
della mancata gestione e manutenzione dei beni di cui è proprietario ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Ed infatti, le appellanti lamentano il mal governo della disciplina della responsabilità da cose in custodia da parte del Tribunale di Milano che avrebbe ritenuto la condotta del irragionevole secondo un criterio di regolarità _1
causale, tale da rendere irrilevante la pericolosità della cosa stessa.
- Ebbene, tali contestazioni, in parte contraddittorie, non trovano puntuale riscontro probatorio.
- In merito alla violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., occorre richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di Legittimità in tema di responsabilità per danni da cose in custodia.
pagina 4 di 9 - La Suprema Corte a Sezioni Unite (ord. n. 20943/2022) ha ribadito che l'art. 2051
c.c. rappresenta un'ipotesi di responsabilità oggettiva in ragione della quale un soggetto, per il solo fatto di ricoprire il ruolo di custode di una cosa, è responsabile per i danni cagionati dalla stessa.
- Tale tipo di responsabilità presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa produttiva di danno, da cui si ricava, in capo al primo, un potere di controllo sulle modalità d'uso e di manutenzione della cosa, volto a prevenire ed eliminare possibili situazioni di pericolo.
- Più precisamente, ai fini della configurazione di tale tipo di responsabilità in capo all'ente custode della strada per l'infortunio occorso all'utente stradale, è necessario che quest'ultimo fornisca la prova del fatto storico e del nesso di causalità tra fatto ed evento;
al contrario, sarà onere dell'ente amministrativo fornire la prova dell'esistenza del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra fatto ed evento.
- Allorquando, poi, il danno non discenda da un dinamismo interno della res, dipeso dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare siffatto nesso causale, tra l'evento dannoso e il bene in custodia, attraverso la dimostrazione dell'effettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere inevitabile il danno stesso (cfr. Cass. ord. n. 37059/2022; anche Cass. n.
10916/17 e n. 9547/15). La prova, dunque, pur potendo essere fornita anche in via presuntiva, deve dare conto delle caratteristiche della cosa custodita, tali da giustificare come “normale” la conseguenza dannosa verificatasi.
- Di talché, la condotta del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale ha diversa valenza e peso rispetto alla decisione del caso concreto a seconda del grado di incidenza che questa ha avuto in ordine al verificarsi dell'evento dannoso in forza dell'art. 1227, comma 1 c.c. a mente del quale è necessaria una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
pagina 5 di 9 - A ciò consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (fra le altre, Cass. n.
4178/2020 e Cass. ord. n. 9315/2019).
- Nel caso di specie, le appellanti hanno corredato la propria prospettazione di alcune produzioni fotografiche che, seppur relative al tratto di strada teatro della caduta, di fatto non forniscono alcun supporto probatorio alle circostanze allegate, né in relazione all'effettiva posizione del pilastro divelto – trattandosi di una semplice immagine satellitare del tratto stradale – né tantomeno in merito allo stato dei luoghi al momento del sinistro e all'eventuale scarsa percettibilità del pericolo. Più precisamente, nelle riproduzioni fotografiche non è possibile dedurre alcunché in merito alla dinamica dell'incidente essendo ritratto un marciapiede molto ampio delimitato sul lato esterno da una serie di pilastri in cemento (doc. nn. 16, 22 e 23 fascicolo di primo grado); né tantomeno la raffigurazione di una base di cemento di forma circolare di colore chiaro nel cui centro spunta un cilindro in ferro nero risulta ex se sufficiente ad avvalorare la tesi delle appellanti (cfr. doc. n. 16 fascicolo di primo grado), risultando tale anomalia chiaramente percepibile da parte di un pedone avveduto. Tale base in cemento, invero, appare icto oculi percepibile, poiché contraddistinta da una discontinuità cromatica rispetto al marciapiede stesso.
Peraltro, le stesse allegazioni delle appellanti non permettono di definire con chiarezza per quale ragione il si trovasse a transitare nel perimetro esterno _1
del marciapiede, in quanto se da un lato il primo pilastro divelto non è sito in corrispondenza dei tavolini e delle sedie della Pasticceria Martesana come sostenuto pagina 6 di 9 dalle appellanti, dall'altro anche qualora queste fossero state effettivamente presenti, il marciapiede di via Sarpi risulta ugualmente ampio, permettendo il passaggio pedonale senza necessità di transitare a ridosso dei dissuasori in cemento.
- Del resto, anche la relazione di servizio della Polizia Locale sopraggiunta sul luogo del sinistro non fornisce elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, accertando esclusivamente la presenza di “uno spuntone di ferro che fuoriusce dall'asfalto di circa cm 4 in area perdonale (base di un pilastro di cemento divelto)” (cfr. doc.n.1 fascicolo primo grado), nulla rilevando in merito allo stato dei luoghi ed alla posizione del dissuasore.
- Né idonea a fondare opposto convincimento è la circostanza dell'avanzata età di
(86 anni al momento del sinistro) non essendo stata dedotta dalle Persona_1
appellanti alcuna problematica dello stesso nella deambulazione tale da rendere inevitabile la caduta di cui si discute.
- Ed ancora, risulta contraddittoria la prospettazione delle appellanti secondo cui la poca percepibilità del pericolo troverebbe riscontro nella circostanza per cui il pilastro divelto sarebbe stato il primo della fila di dissuasori. Infatti, proprio la piena visibilità del pilastro mancate anche a distanza, sgombro da impedimenti visivi, avrebbe dovuto indurre i pedoni a incedere con una maggiore prudenza. Del resto, anche l'orario diurno e la luce presente alle ore 11.20 depongono a favore della piena percepibilità dell'anomalia che, come già osservato, presentava un colore del tutto diverso da quello del marciapiede.
- Tutti questi elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso di una responsabilità esclusiva del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso;
il infatti, ben avrebbe potuto e dovuto porre maggiore attenzione nell'incedere _1 sul marciapiede. L'impiego dell'ordinaria diligenza avrebbe ragionevolmente consentito allo stesso di rendersi conto della presenza dello spuntone di ferro, anche in considerazione dell'ora diurna e del fatto che l'anomalia del marciapiede non fosse occultata da alcun tipo di materiale.
pagina 7 di 9 - Ne consegue che, come correttamente rilevato anche dal Tribunale di Milano, la causazione del sinistro sia da imputare alla mancata adozione di ordinarie cautele da parte di il cui comportamento ha interrotto il nesso causale con Persona_1
rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento.
- Restano assorbite le ulteriori valutazioni.
- Tanto premesso, l'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n. 5515/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza delle appellanti e Parte_1 Pt_2
che vengono quindi condannate ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese
[...]
processuali del grado in favore della controparte liquidate come Controparte_1
in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 5515/2024 del
Tribunale di Milano depositata il 29 maggio 2024;
pagina 8 di 9 - condanna e a rimborsare al le Parte_1 Parte_2 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 4.997,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA,
c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di e Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato;
Così deciso in Milano, il 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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