Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 30/03/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N. 58/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai magistrati:
NI AR AN Presidente relatore
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AR PE IC
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 30920 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Lombardia, dal signor
FA FE, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Zoppolato, C.F. [...], e dall’Avv. Alessandro Comparoni, C.F. [...], entrambi del Foro di Milano, rispettivamente con domicilio digitale PEC mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it e alessandro.comparoni@milano.pecavvocati.it.
Uditi, nell’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario AL VE, l’Avv. Alessandro Comparoni per la parte istante e il Pubblico ministero Marcella Tomasi.
Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO Con decreto n. 18/2025, a cui si rimanda per l’esposizione dei fatti di causa, la Sezione ha ammesso FA FE alla definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole espresso dal Procuratore regionale. La Sezione ha quindi assegnato alla parte istante il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della somma di euro 4.527,78 in favore del Comune di Como, fissando l’udienza del 25 marzo 2026 in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 130, comma 7 c.g.c., al fine di accertare il pagamento in questione.
La parte istante ha depositato in Segreteria la documentazione attestante l’avvenuto tempestivo pagamento.
Nell’udienza in camera di consiglio come sopra fissata, il difensore della parte istante ha concluso per la definizione del giudizio in conformità al rito, con compensazione delle spese. Il Pubblico ministero si è associato alla richiesta, ma ha chiesto che controparte sia condannata alle spese del giudizio.
La Sezione prende atto che il convenuto ha provveduto al pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio a lui assegnato.
Va quindi statuita la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c.
In ordine alla regolazione delle spese, la Sezione, pur rilevando che la giurisprudenza di questa Corte non esprime, sul punto, un orientamento definito, ritiene maggiormente persuasivo l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui non sussistono i presupposti per una pronuncia di compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi in cui la stessa è ammessa, ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.g.c.
Del pari, appare condivisibile l’orientamento secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d’appello, n. 104/2018).
Nella specie, si ritiene che sussistano sufficienti motivi per ritenere fondato l’assunto del Pubblico ministero, alla luce delle risultanze delle indagini da lui esperite e tenuto conto dello sviluppo della vicenda che ha dato origine al danno indiretto subito dal Comune di Como (si vedano, in particolare, le considerazioni svolte nella sentenza del TAR Lombardia di Milano n. 917/2013, allegato n. 16 alla citazione, in relazione alla palese illegittimità degli atti emessi dall’amministrazione comunale di Como, di cui anche il convenuto, sia pure con un ruolo minore rispetto all’altro convenuto nel medesimo giudizio, si è reso compartecipe, se non con dolo, quanto meno con colpa grave).
Per quanto detto, il convenuto va quindi condannato alle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 30920, instaurato nei confronti di FA FE, ai sensi dell’art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che vengono quantificate nell’importo complessivo di euro 85,10 (diconsi euro ottantacinque/10).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(NI AR AN)
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 30/03/2026 Il Direttore di Segreteria
AL VE
Firmato digitalmente