CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
PICCIRILLI RD MARIA, Relatore
MA OB, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5002/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019168879501 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossioni e all'Agenzia delle Entrate e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 30.10.2025, il sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva opposizione avverso cartella esattoriale per recupero rimborso IVA di € 13.330,90.
Il ricorrente eccepiva: la carenza di legittimazione passiva;
la decadenza della pretesa;
l'omessa notifica degli atti prodromici. Indi, chiedeva l'accoglimento con vittoria di spese.
In data 25 novembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo la inammissibilità del ricorso perché comunicato via PEC in data 03/10/2025, oltre il termine decadenziale di 60 giorni, in quanto la cartella è stata notificata in data 3 luglio 2025. Indi, chiedeva la inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
In data 30 dicembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, rappresentata e difesa come da procura in atti, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Dagli atti di causa risulta che il provvedimento impugnato è stato conosciuto dal ricorrente in data 3 luglio
2025, momento dal quale ha iniziato a decorrere il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 546/1992, il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo.
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato in data 3 ottobre 2025, dunque oltre il suddetto termine di sessanta giorni. Trattandosi di termine perentorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall'azione e non è suscettibile di proroga o rimessione in termini, in assenza di circostanze eccezionali che nella specie non risultano dedotte né provate.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, restando assorbito ogni ulteriore profilo di merito e condanna alla spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite per € 500,00 oltre oneri di legge se dovuti. Il Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
PICCIRILLI RD MARIA, Relatore
MA OB, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5002/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019168879501 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossioni e all'Agenzia delle Entrate e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 30.10.2025, il sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva opposizione avverso cartella esattoriale per recupero rimborso IVA di € 13.330,90.
Il ricorrente eccepiva: la carenza di legittimazione passiva;
la decadenza della pretesa;
l'omessa notifica degli atti prodromici. Indi, chiedeva l'accoglimento con vittoria di spese.
In data 25 novembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo la inammissibilità del ricorso perché comunicato via PEC in data 03/10/2025, oltre il termine decadenziale di 60 giorni, in quanto la cartella è stata notificata in data 3 luglio 2025. Indi, chiedeva la inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
In data 30 dicembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, rappresentata e difesa come da procura in atti, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Dagli atti di causa risulta che il provvedimento impugnato è stato conosciuto dal ricorrente in data 3 luglio
2025, momento dal quale ha iniziato a decorrere il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 546/1992, il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo.
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato in data 3 ottobre 2025, dunque oltre il suddetto termine di sessanta giorni. Trattandosi di termine perentorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall'azione e non è suscettibile di proroga o rimessione in termini, in assenza di circostanze eccezionali che nella specie non risultano dedotte né provate.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività, restando assorbito ogni ulteriore profilo di merito e condanna alla spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite per € 500,00 oltre oneri di legge se dovuti. Il Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno