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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1183/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. TELESI ALESSIA, Parte_1 P.IVA_1
IN ER, BE MO con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in PARMA, BORGO GAMBERTINI 6 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. BELLAVIA PIERLUIGI CP_1 P.IVA_2
e RE ST con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in PARMA, VIA DANTE ALIGHIERI 3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 397/2022 DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 25.3.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante:
“Ogni avversaria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'appellata sentenza n. 397/2022, R.G. n. 5413/2018 del Giudice del Tribunale di Parma dott. Giacomo Cicciò: NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1173 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del
, con sede in via Anna Maria Adorni, 1 a 43121 Parma (PR), C.F. e P. IVA CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di P.IVA_2 Parte_1 condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da in CP_1 Parte_1 misura pari alla capital somma di € 682.983,59 - o in subordine in misura pari alla capital somma di € 656.755,22 -, oltre alle spese legali sostenute da per il recupero del proprio credito Parte_1 nei confronti di ovvero alla diversa somma che verrà provata o ritenuta di Controparte_2 giustizia, oltre ad interessi moratori (o in subordine ad interessi legali) e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO: spese e competenze di lite, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre a CPA ed IVA - se dovuta -, sia del giudizio di I che di II grado, rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
- Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello su intestata, contrariis reiectis, previe e con tutte le più opportune dichiarazioni del caso e di legge: Rigettare le domande proposte dalla in quanto inammissibili, infondate, non Parte_1 provate, prescritte o come meglio;
In denegato subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla
ordinare ai Curatori del Parte_1 Controparte_3 di sostituire nell'elenco creditori il alla nei limiti dell'importo che CP_1 Parte_1 venisse accertato dovuto a quest'ultima. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre I.V.A. e C.P.A. sia di primo che di secondo grado. In via istruttoria […]”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 397, pubblicata in data 30.3.2022, il Tribunale di Parma, rigettava le domande di risarcimento del danno patrimoniale avanzate da subappaltatrice) nei confronti Parte_1 di per avere, in qualità di committente/Contraente Generale, pagato direttamente CP_1 al proprio appaltatore, l' la somma di € 682.982,59, spettante invece CP_2 Controparte_3 a unica esecutrice effettiva dei lavori oggetto dell'appalto di opere nei Cantieri Parte_1 di EV e Fara Olivana e creditrice dell' in forza dei contratti di subappalto con Controparte_2 essa stipulati;
nello specifico, amentava la lesione del proprio diritto di credito Parte_1 da parte del , - in tesi - responsabile ex artt. 1173 c.c. e/o 2043 c.c., nonché ex CP_1 art. 118 co. 3 D.Lgs. 163/2006 di aver saldato le fatture dell' in spregio al previo Controparte_2 obbligo di quest'ultima, in qualità di appaltatore, di restituire al Contraente Generale copia delle fatture quietanzate dei propri subaffidatari.
2. Osservava il primo giudice che coi contratti di subappalto stipulati in data 19.2.2010, 1.6.2011 e col contratto di nolo a freddo di palancole del 19.4.2012 l' (nel Controparte_3 prosieguo solo affidava a la realizzazione di opere di Controparte_2 Parte_1 movimento materiali e di opere in cemento armato, oltre alla realizzazione di infissione e estrazione di palancole nei cantieri di EV e Fara Olivana, nell'ambito del contratto d'appalto pubblico per la realizzazione del raccordo autostradale Brescia-Bergamo-Milano, di cui era Contraente Generale il;
che comunicava al la consistenza dei propri crediti CP_1 Pt_1 CP_1 impagati da parte dell' al fine di attivare il meccanismo previsto dall'art. 118 del Controparte_2 D.Lgs. 163/2006, nonché dall'art. 10 del contratto di affidamento di lavori concluso fra CP_1 e vale a dire un'escussione diretta da parte del subappaltatore nei confronti del Controparte_2 Contraente Generale;
che ciò nonostante il procedeva comunque al saldo diretto delle CP_1 fatture emesse dall' seppur in assenza delle fatture quietanzate di;
che Controparte_2 Pt_1 l' veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 13.6.2017; Controparte_2 che l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dal era infondata in quanto, benché CP_1 l'ultima fattura azionata da fosse stata emessa in data 31.7.2013, nel caso di specie la Pt_1 prescrizione aveva iniziato a decorrere non da quella data bensì dall'8.1.2015, vale a dire dal momento in cui , in seguito alla propria richiesta di accesso agli atti, aveva potuto prendere visione Pt_1 della contabilità del , solo allora divenendo oggettivamente percepibile all'esterno la CP_1 produzione del danno e che la prescrizione quinquennale era stata poi interrotta in data 29.5.2018 dalla diffida inviata al dal legale di;
che, in particolare, dal progetto del CP_1 Pt_1 secondo riparto parziale del patrimonio del risultava che soltanto i creditori CP_1 prededucibili assistiti da prelazione ex art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c. potevano essere soddisfatti, non appartenendo a nessuna delle due categorie;
che tali risultanze documentali escludevano Pt_1 la sussistenza del danno lamentato da , in quanto anche qualora il suo credito fosse stato Pt_1 ammesso in prededuzione, non avrebbe in ogni caso ricevuto soddisfazione in quanto non assistito da prelazione ex art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c.
3. Con atto di citazione notificato via PEC in data 22.6.2022 appellava innanzi a questa Corte ormulando n. 1 motivo. Parte_1 Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 30.11.2022 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. In data 4.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 25.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
5. In via preliminare l'appellata deduce, altresì, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474). Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
6. Con il primo e unico motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di primo grado laddove ha escluso la sussistenza del danno in capo a sull'erroneo assunto che questa Pt_1 avesse allegato di avere subito danni unicamente per non avere avuto la possibilità di essere ammessa in prededuzione al passivo fallimentare di e che l'attivo del fallimento non le Controparte_2 avrebbe comunque consentito di ricevere soddisfazione. Lamenta di aver agito in primo grado per sentire riconosciuta la responsabilità di Pt_1
a vario titolo, in particolare per aver posto in essere una condotta che, pur in CP_4 assenza di un rapporto contrattuale diretto fra le due parti, ha impedito o comunque ostacolato il soddisfacimento del credito vantato da sia in violazione degli obblighi di protezione ex Pt_1 art. 1173 c.c. incombenti sul , sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, nonché in CP_1 violazione dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti Pubblici al tempo vigente e oggi abrogato). L'appellante deduce di aver subito un danno patrimoniale pari ad € 682.982,59 in ragione del fatto che il aveva continuato a pagare le fatture presentate dall' in CP_1 Controparte_2 violazione dell'art. 10 del contratto di affidamento lavori stipulato tra le due parti in data 21.1.2011 che prevedeva l'obbligo dell'affidatario/appaltatore di restituire al Contraente Generale copia delle fatture, sia proprie sia dei propri subappaltatori, debitamente quietanzate entro 20 giorni dal pagamento delle stesse, in difetto dovendosi sospendere i pagamenti sino all'adempimento dell'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate;
il procedeva infatti al saldo delle CP_1 fatture emesse da incurante del fatto che quest'ultima non avesse provveduto a Controparte_2 trasmettere le fatture quietanzate della propria subaffidataria e nonostante lo Pt_1 Pt_1 avesse notiziato dei propri crediti insoluti al fine di attivare il meccanismo previsto dall'118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 10 dei contratti (di appalto) di affidamento dei lavori.
Il motivo è fondato.
Giova innanzitutto premettere che la vicenda in esame si riferisce alla costruzione del raccordo autostradale diretto Brescia-Bergamo-Milano la cui progettazione, realizzazione e gestione veniva affidata alla società di progetto Brebemi s.p.a., la quale affidava ai propri soci costruttori riuniti in consorzio ( ) le attività di realizzazione. A propria volta, il , nella CP_1 CP_1 qualità di Contraente Generale, affidava con contratto di appalto in data 21.1.2011 all'
[...] la realizzazione di una serie di opere necessarie alla costruzione della galleria artificiale di CP_2 EV. decideva di subappaltare queste opere a e con questa Controparte_2 Pt_1 concludeva due contratti di subfornitura e due contratti di nolo a freddo di palancole. È nel corso dell'esecuzione di questi contratti di subappalto che si inserisce la vicenda che occupa, poiché l'attrice in primo grado qui appellante , sub-affidataria dei lavori e materiale Pt_1 esecutrice delle opere, emetteva nei confronti della propria sub-committente Controparte_5 per un ammontare complessivo di € 682.982,59, che rimanevano impagate, mentre il committente/Contraente Generale continuava a saldare le fatture emesse da CP_1
Controparte_2 Orbene, è innanzitutto pacifico che tra le parti in causa non esisteva alcun rapporto contrattuale diretto, sicchè l'art. 10 del contratto di affidamento tra il e l' invocato CP_1 Controparte_2 può, al più, rilevare nel rapporto tra il e a titolo di responsabilità CP_1 Pt_1 extracontrattuale, ove possa prefigurarsi, sulla base della previsione contrattuale, una condotta illecita del . CP_1 Senonché la lettera della clausola contrattuale non lo consente: il tenore dell'art. 10 del contratto stipulato in data 2.12.2010, rubricato 'Pagamenti', infatti, è chiaro nel porre a carico dell'appaltatore un obbligo di consegna delle fatture quietanzate, sia proprie che dei propri Controparte_2 subappaltatori, entro 20 giorni dal pagamento delle stesse, mentre pone a carico del committente/Contraente una mera facoltà di interrompere i pagamenti Parte_2 a favore dell'appaltatore (“In difetto [di restituzione della copia delle fatture quietanzate], il pagamento dei corrispettivi maturati potrà essere sospeso”, cfr. doc. 1 atto d'appello p. 18), con ciò escludendo che si possa imputare al una condotta illecita per la mancata sospensione CP_1 dei pagamenti, fonte di danno per . Pt_1 Rimane da esaminare la questione relativa all'applicabilità al caso di specie della normativa pubblicistica allora vigente e, in caso affermativo, in particolare dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti Pubblici). È innanzitutto indubbio che la vicenda de qua tragga origine da un contratto di appalto pubblico qual era quello stipulato con la società di progetto Brebemi per la realizzazione del raccordo autostradale Brescia-Bergamo-Milano, come d'altronde reso palese sia dalla premessa a) del contratto di affidamento tra il e l' (che fa CP_1 Controparte_2 esplicito riferimento all'affidamento dei lavori a seguito di procedura ai sensi della Legge 109/1994 Legge quadro in materia di lavori pubblici, poi abrogata proprio dal D.Lgs. 163/2006), sia dalla previsione di cui all'art. 1 del medesimo contratto che, rubricato “Oggetto del contratto”, qualifica il come Contraente Generale e fa riferimento all'art. 176 D. Lgs. 163/2006. CP_1 Ora, ancorché il co. 6 dell'art. 176 preveda che “i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo” e nonostante il capo cui appartiene l'art. 176 sia il capo IV del Titolo III, mentre l'art. 118 è ricompreso nel capo V del Titolo I, lo stesso art. 176 al proprio c. 7 prevede espressamente che “l'art. 118 si applica ai predetti subaffidamenti”, quale è quello tra e . Controparte_2 Pt_1 Questa ricostruzione del dato normativo è confermata da Consiglio di Stato n. 5625/2009 secondo cui “giova aggiungere che secondo l'art. 176, co. 7, d.lgs. n. 163/2006, il contraente generale può eseguire i lavori in proprio o appaltarli a terzi;
i terzi appaltatori, a loro volta, possono subappaltare. Sebbene i rapporti del contraente generale con i terzi appaltatori e subappaltatori siano qualificati come rapporti di diritto privato (art. 176, co. 6, d.lgs. n. 163/2006), ai subappalti si applica, per espresso richiamo, l'art. 118, in tema di subappalto che segue ad appalto pubblicistico”. Nel caso di specie, dunque, nei rapporti tra Contraente Generale, appaltatore e subappaltatore trova appieno applicazione l'art. 118 cit. a tenore del cui co. 3 “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”. Era dunque fatto obbligo al committente/Contraente di sospendere i Pt_2 CP_1 pagamenti a favore della propria affidataria in difetto di presentazione di copia Controparte_2 delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore . Pt_1 Il comportamento tenuto dal , dunque, è qualificabile come condotta illecita per CP_1 violazione della normativa pubblicistica allora vigente in tema di appalti pubblici e specificatamente dell'art. 118 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 foriera di un danno ingiusto subito da che, in Pt_1 qualità di parte debole del rapporto contrattuale, si è vista sottrarre ogni possibilità di attivare il meccanismo ivi previsto di “corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo per le prestazioni eseguite”. Con specifico riferimento all'elemento soggettivo in capo al , giova rammentare che CP_1 ripetutamente, a partire dal 2012 e sino al 2014, ha comunicato allo stesso Pt_1 CP_1 di essere creditrice nei confronti dell' di ingenti somme a titolo di fatture impagate, Controparte_2 somme di volta in volta riquantificate e ricalcolate a fronte di pagamenti parziali ed emissione di nuove fatture (cfr. corrispondenza docc. da 34 a 43 atto di citazione in primo grado, non contestati), ciò apparendo adeguatamente dimostrato che il , consapevole dei mancati pagamenti CP_1 da parte dell' versava in colpa non adottando una condotta diligente nell'interesse Controparte_2 del sub-appaltatore. Per queste ragioni, il motivo di appello deve trovare accoglimento. Di nessun pregio è l'eccezione di prescrizione sollevata in comparsa di costituzione dal CP_1 in quanto sul punto non è stato proposto appello incidentale, per l'effetto essendosi formato il giudicato sulla statuizione resa in merito dal giudice di primo grado che, rigettando l'eccezione sollevata in quella sede, aveva stabilito quale dies a quo per il computo della prescrizione il giorno 8.1.2015, vale a dire il momento in cui , a seguito della propria richiesta di accesso agli Pt_1 atti, aveva potuto prendere visione della contabilità del . Risulta perciò destituita di CP_1 ogni fondamento la tesi sostenuta dal secondo cui il diritto al risarcimento si sarebbe CP_1 prescritto in quanto la prescrizione doveva farsi decorrere dalla data di scadenza delle fatture o, tutt'al più, dalla data del deposito del ricorso monitorio del confronti dell' Controparte_2 Con riferimento, infine, alla quantificazione del danno lamentato da , ritiene questa Corte Pt_1 che la somma di € 682.982,59 domandata a titolo di fatture impagate non risulta contestata dal né in relazione alla riferibilità dell'importo alle fatture emesse dal sub-appaltatore né CP_1 in relazione al quantum, perciò dovendosi definitivamente ritenere quale dato pacificamente provato. Trattandosi di obbligazione di valore è da riconoscersi la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dall'8.1.2015 ad oggi oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla domanda (4.12.2018) al saldo.
7. La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di (parte vincitrice in primo grado); la liquidazione CP_1 segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi del relativo scaglione di valore della causa (superiore ad € 520.000,00) e del conseguente aumento ex art. 6 D.M. cit., con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_1 confronti di con atto di appello notificato in data 22.6.2022, così provvede: CP_1 in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata
CONDANNA in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 in persona del l.r.p.t. di € 682.982,59, oltre rivalutazione monetaria dall'8.1.2015 ad oggi ed
[...] oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno dal 4.12.2018 all'effettivo soddisfo;
CONDANNA al rimborso in favore di elle spese di lite di CP_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 22.426,00 per il primo grado di giudizio ed in € 22.333,00 per il presente grado, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 27.11.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1183/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. TELESI ALESSIA, Parte_1 P.IVA_1
IN ER, BE MO con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in PARMA, BORGO GAMBERTINI 6 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. BELLAVIA PIERLUIGI CP_1 P.IVA_2
e RE ST con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in PARMA, VIA DANTE ALIGHIERI 3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 397/2022 DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 25.3.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante:
“Ogni avversaria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'appellata sentenza n. 397/2022, R.G. n. 5413/2018 del Giudice del Tribunale di Parma dott. Giacomo Cicciò: NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1173 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del
, con sede in via Anna Maria Adorni, 1 a 43121 Parma (PR), C.F. e P. IVA CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di P.IVA_2 Parte_1 condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da in CP_1 Parte_1 misura pari alla capital somma di € 682.983,59 - o in subordine in misura pari alla capital somma di € 656.755,22 -, oltre alle spese legali sostenute da per il recupero del proprio credito Parte_1 nei confronti di ovvero alla diversa somma che verrà provata o ritenuta di Controparte_2 giustizia, oltre ad interessi moratori (o in subordine ad interessi legali) e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO: spese e competenze di lite, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre a CPA ed IVA - se dovuta -, sia del giudizio di I che di II grado, rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
- Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello su intestata, contrariis reiectis, previe e con tutte le più opportune dichiarazioni del caso e di legge: Rigettare le domande proposte dalla in quanto inammissibili, infondate, non Parte_1 provate, prescritte o come meglio;
In denegato subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla
ordinare ai Curatori del Parte_1 Controparte_3 di sostituire nell'elenco creditori il alla nei limiti dell'importo che CP_1 Parte_1 venisse accertato dovuto a quest'ultima. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre I.V.A. e C.P.A. sia di primo che di secondo grado. In via istruttoria […]”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 397, pubblicata in data 30.3.2022, il Tribunale di Parma, rigettava le domande di risarcimento del danno patrimoniale avanzate da subappaltatrice) nei confronti Parte_1 di per avere, in qualità di committente/Contraente Generale, pagato direttamente CP_1 al proprio appaltatore, l' la somma di € 682.982,59, spettante invece CP_2 Controparte_3 a unica esecutrice effettiva dei lavori oggetto dell'appalto di opere nei Cantieri Parte_1 di EV e Fara Olivana e creditrice dell' in forza dei contratti di subappalto con Controparte_2 essa stipulati;
nello specifico, amentava la lesione del proprio diritto di credito Parte_1 da parte del , - in tesi - responsabile ex artt. 1173 c.c. e/o 2043 c.c., nonché ex CP_1 art. 118 co. 3 D.Lgs. 163/2006 di aver saldato le fatture dell' in spregio al previo Controparte_2 obbligo di quest'ultima, in qualità di appaltatore, di restituire al Contraente Generale copia delle fatture quietanzate dei propri subaffidatari.
2. Osservava il primo giudice che coi contratti di subappalto stipulati in data 19.2.2010, 1.6.2011 e col contratto di nolo a freddo di palancole del 19.4.2012 l' (nel Controparte_3 prosieguo solo affidava a la realizzazione di opere di Controparte_2 Parte_1 movimento materiali e di opere in cemento armato, oltre alla realizzazione di infissione e estrazione di palancole nei cantieri di EV e Fara Olivana, nell'ambito del contratto d'appalto pubblico per la realizzazione del raccordo autostradale Brescia-Bergamo-Milano, di cui era Contraente Generale il;
che comunicava al la consistenza dei propri crediti CP_1 Pt_1 CP_1 impagati da parte dell' al fine di attivare il meccanismo previsto dall'art. 118 del Controparte_2 D.Lgs. 163/2006, nonché dall'art. 10 del contratto di affidamento di lavori concluso fra CP_1 e vale a dire un'escussione diretta da parte del subappaltatore nei confronti del Controparte_2 Contraente Generale;
che ciò nonostante il procedeva comunque al saldo diretto delle CP_1 fatture emesse dall' seppur in assenza delle fatture quietanzate di;
che Controparte_2 Pt_1 l' veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 13.6.2017; Controparte_2 che l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dal era infondata in quanto, benché CP_1 l'ultima fattura azionata da fosse stata emessa in data 31.7.2013, nel caso di specie la Pt_1 prescrizione aveva iniziato a decorrere non da quella data bensì dall'8.1.2015, vale a dire dal momento in cui , in seguito alla propria richiesta di accesso agli atti, aveva potuto prendere visione Pt_1 della contabilità del , solo allora divenendo oggettivamente percepibile all'esterno la CP_1 produzione del danno e che la prescrizione quinquennale era stata poi interrotta in data 29.5.2018 dalla diffida inviata al dal legale di;
che, in particolare, dal progetto del CP_1 Pt_1 secondo riparto parziale del patrimonio del risultava che soltanto i creditori CP_1 prededucibili assistiti da prelazione ex art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c. potevano essere soddisfatti, non appartenendo a nessuna delle due categorie;
che tali risultanze documentali escludevano Pt_1 la sussistenza del danno lamentato da , in quanto anche qualora il suo credito fosse stato Pt_1 ammesso in prededuzione, non avrebbe in ogni caso ricevuto soddisfazione in quanto non assistito da prelazione ex art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c.
3. Con atto di citazione notificato via PEC in data 22.6.2022 appellava innanzi a questa Corte ormulando n. 1 motivo. Parte_1 Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 30.11.2022 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. In data 4.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 25.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
5. In via preliminare l'appellata deduce, altresì, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474). Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondato il rilievo di inammissibilità sollevato da parte appellata ex art. 342 c.p.c., poiché i motivi di impugnazione svolti consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee.
6. Con il primo e unico motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di primo grado laddove ha escluso la sussistenza del danno in capo a sull'erroneo assunto che questa Pt_1 avesse allegato di avere subito danni unicamente per non avere avuto la possibilità di essere ammessa in prededuzione al passivo fallimentare di e che l'attivo del fallimento non le Controparte_2 avrebbe comunque consentito di ricevere soddisfazione. Lamenta di aver agito in primo grado per sentire riconosciuta la responsabilità di Pt_1
a vario titolo, in particolare per aver posto in essere una condotta che, pur in CP_4 assenza di un rapporto contrattuale diretto fra le due parti, ha impedito o comunque ostacolato il soddisfacimento del credito vantato da sia in violazione degli obblighi di protezione ex Pt_1 art. 1173 c.c. incombenti sul , sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, nonché in CP_1 violazione dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti Pubblici al tempo vigente e oggi abrogato). L'appellante deduce di aver subito un danno patrimoniale pari ad € 682.982,59 in ragione del fatto che il aveva continuato a pagare le fatture presentate dall' in CP_1 Controparte_2 violazione dell'art. 10 del contratto di affidamento lavori stipulato tra le due parti in data 21.1.2011 che prevedeva l'obbligo dell'affidatario/appaltatore di restituire al Contraente Generale copia delle fatture, sia proprie sia dei propri subappaltatori, debitamente quietanzate entro 20 giorni dal pagamento delle stesse, in difetto dovendosi sospendere i pagamenti sino all'adempimento dell'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate;
il procedeva infatti al saldo delle CP_1 fatture emesse da incurante del fatto che quest'ultima non avesse provveduto a Controparte_2 trasmettere le fatture quietanzate della propria subaffidataria e nonostante lo Pt_1 Pt_1 avesse notiziato dei propri crediti insoluti al fine di attivare il meccanismo previsto dall'118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 10 dei contratti (di appalto) di affidamento dei lavori.
Il motivo è fondato.
Giova innanzitutto premettere che la vicenda in esame si riferisce alla costruzione del raccordo autostradale diretto Brescia-Bergamo-Milano la cui progettazione, realizzazione e gestione veniva affidata alla società di progetto Brebemi s.p.a., la quale affidava ai propri soci costruttori riuniti in consorzio ( ) le attività di realizzazione. A propria volta, il , nella CP_1 CP_1 qualità di Contraente Generale, affidava con contratto di appalto in data 21.1.2011 all'
[...] la realizzazione di una serie di opere necessarie alla costruzione della galleria artificiale di CP_2 EV. decideva di subappaltare queste opere a e con questa Controparte_2 Pt_1 concludeva due contratti di subfornitura e due contratti di nolo a freddo di palancole. È nel corso dell'esecuzione di questi contratti di subappalto che si inserisce la vicenda che occupa, poiché l'attrice in primo grado qui appellante , sub-affidataria dei lavori e materiale Pt_1 esecutrice delle opere, emetteva nei confronti della propria sub-committente Controparte_5 per un ammontare complessivo di € 682.982,59, che rimanevano impagate, mentre il committente/Contraente Generale continuava a saldare le fatture emesse da CP_1
Controparte_2 Orbene, è innanzitutto pacifico che tra le parti in causa non esisteva alcun rapporto contrattuale diretto, sicchè l'art. 10 del contratto di affidamento tra il e l' invocato CP_1 Controparte_2 può, al più, rilevare nel rapporto tra il e a titolo di responsabilità CP_1 Pt_1 extracontrattuale, ove possa prefigurarsi, sulla base della previsione contrattuale, una condotta illecita del . CP_1 Senonché la lettera della clausola contrattuale non lo consente: il tenore dell'art. 10 del contratto stipulato in data 2.12.2010, rubricato 'Pagamenti', infatti, è chiaro nel porre a carico dell'appaltatore un obbligo di consegna delle fatture quietanzate, sia proprie che dei propri Controparte_2 subappaltatori, entro 20 giorni dal pagamento delle stesse, mentre pone a carico del committente/Contraente una mera facoltà di interrompere i pagamenti Parte_2 a favore dell'appaltatore (“In difetto [di restituzione della copia delle fatture quietanzate], il pagamento dei corrispettivi maturati potrà essere sospeso”, cfr. doc. 1 atto d'appello p. 18), con ciò escludendo che si possa imputare al una condotta illecita per la mancata sospensione CP_1 dei pagamenti, fonte di danno per . Pt_1 Rimane da esaminare la questione relativa all'applicabilità al caso di specie della normativa pubblicistica allora vigente e, in caso affermativo, in particolare dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti Pubblici). È innanzitutto indubbio che la vicenda de qua tragga origine da un contratto di appalto pubblico qual era quello stipulato con la società di progetto Brebemi per la realizzazione del raccordo autostradale Brescia-Bergamo-Milano, come d'altronde reso palese sia dalla premessa a) del contratto di affidamento tra il e l' (che fa CP_1 Controparte_2 esplicito riferimento all'affidamento dei lavori a seguito di procedura ai sensi della Legge 109/1994 Legge quadro in materia di lavori pubblici, poi abrogata proprio dal D.Lgs. 163/2006), sia dalla previsione di cui all'art. 1 del medesimo contratto che, rubricato “Oggetto del contratto”, qualifica il come Contraente Generale e fa riferimento all'art. 176 D. Lgs. 163/2006. CP_1 Ora, ancorché il co. 6 dell'art. 176 preveda che “i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo” e nonostante il capo cui appartiene l'art. 176 sia il capo IV del Titolo III, mentre l'art. 118 è ricompreso nel capo V del Titolo I, lo stesso art. 176 al proprio c. 7 prevede espressamente che “l'art. 118 si applica ai predetti subaffidamenti”, quale è quello tra e . Controparte_2 Pt_1 Questa ricostruzione del dato normativo è confermata da Consiglio di Stato n. 5625/2009 secondo cui “giova aggiungere che secondo l'art. 176, co. 7, d.lgs. n. 163/2006, il contraente generale può eseguire i lavori in proprio o appaltarli a terzi;
i terzi appaltatori, a loro volta, possono subappaltare. Sebbene i rapporti del contraente generale con i terzi appaltatori e subappaltatori siano qualificati come rapporti di diritto privato (art. 176, co. 6, d.lgs. n. 163/2006), ai subappalti si applica, per espresso richiamo, l'art. 118, in tema di subappalto che segue ad appalto pubblicistico”. Nel caso di specie, dunque, nei rapporti tra Contraente Generale, appaltatore e subappaltatore trova appieno applicazione l'art. 118 cit. a tenore del cui co. 3 “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”. Era dunque fatto obbligo al committente/Contraente di sospendere i Pt_2 CP_1 pagamenti a favore della propria affidataria in difetto di presentazione di copia Controparte_2 delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore . Pt_1 Il comportamento tenuto dal , dunque, è qualificabile come condotta illecita per CP_1 violazione della normativa pubblicistica allora vigente in tema di appalti pubblici e specificatamente dell'art. 118 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 foriera di un danno ingiusto subito da che, in Pt_1 qualità di parte debole del rapporto contrattuale, si è vista sottrarre ogni possibilità di attivare il meccanismo ivi previsto di “corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo per le prestazioni eseguite”. Con specifico riferimento all'elemento soggettivo in capo al , giova rammentare che CP_1 ripetutamente, a partire dal 2012 e sino al 2014, ha comunicato allo stesso Pt_1 CP_1 di essere creditrice nei confronti dell' di ingenti somme a titolo di fatture impagate, Controparte_2 somme di volta in volta riquantificate e ricalcolate a fronte di pagamenti parziali ed emissione di nuove fatture (cfr. corrispondenza docc. da 34 a 43 atto di citazione in primo grado, non contestati), ciò apparendo adeguatamente dimostrato che il , consapevole dei mancati pagamenti CP_1 da parte dell' versava in colpa non adottando una condotta diligente nell'interesse Controparte_2 del sub-appaltatore. Per queste ragioni, il motivo di appello deve trovare accoglimento. Di nessun pregio è l'eccezione di prescrizione sollevata in comparsa di costituzione dal CP_1 in quanto sul punto non è stato proposto appello incidentale, per l'effetto essendosi formato il giudicato sulla statuizione resa in merito dal giudice di primo grado che, rigettando l'eccezione sollevata in quella sede, aveva stabilito quale dies a quo per il computo della prescrizione il giorno 8.1.2015, vale a dire il momento in cui , a seguito della propria richiesta di accesso agli Pt_1 atti, aveva potuto prendere visione della contabilità del . Risulta perciò destituita di CP_1 ogni fondamento la tesi sostenuta dal secondo cui il diritto al risarcimento si sarebbe CP_1 prescritto in quanto la prescrizione doveva farsi decorrere dalla data di scadenza delle fatture o, tutt'al più, dalla data del deposito del ricorso monitorio del confronti dell' Controparte_2 Con riferimento, infine, alla quantificazione del danno lamentato da , ritiene questa Corte Pt_1 che la somma di € 682.982,59 domandata a titolo di fatture impagate non risulta contestata dal né in relazione alla riferibilità dell'importo alle fatture emesse dal sub-appaltatore né CP_1 in relazione al quantum, perciò dovendosi definitivamente ritenere quale dato pacificamente provato. Trattandosi di obbligazione di valore è da riconoscersi la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dall'8.1.2015 ad oggi oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla domanda (4.12.2018) al saldo.
7. La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di (parte vincitrice in primo grado); la liquidazione CP_1 segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi del relativo scaglione di valore della causa (superiore ad € 520.000,00) e del conseguente aumento ex art. 6 D.M. cit., con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_1 confronti di con atto di appello notificato in data 22.6.2022, così provvede: CP_1 in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata
CONDANNA in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di CP_1 Pt_1 in persona del l.r.p.t. di € 682.982,59, oltre rivalutazione monetaria dall'8.1.2015 ad oggi ed
[...] oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno dal 4.12.2018 all'effettivo soddisfo;
CONDANNA al rimborso in favore di elle spese di lite di CP_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 22.426,00 per il primo grado di giudizio ed in € 22.333,00 per il presente grado, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 27.11.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina