Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2798/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da:
C.F.: , nata il [...] a [...], ivi residente in [...] C.F._1
Fosso Tantillo n. 12/c, elettivamente domiciliata a Modica, in via Sacro Cuore n. 114/a, nello studio dell'Avv. Vincenzo Iozzia che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-opponente contro
C.F.: , rappresentato e difeso, sia unitamente che Controparte_1 CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Randazzo e dall'Avv. Raffaele Randazzo per mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Siracusa alla via Brenta n. 65;
-opposto in esito all'udienza di discussione del 24.9.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.7.2023 ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1
liquidazione dei compensi del C.T.U., Dott. emesso il 19.06.20232 dal Giudice Controparte_1 dell'Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E.I. n. 93/2022 di questo pagina 1 di 8
Ha dedotto l'erroneità della liquidazione sia nella parte in cui liquida il complessivo compenso di “euro
5.905,54 per altro onorario non soggetto a dimidiazione”, e sia nella parte in cui liquida il compenso della complessiva somma di € 1.961,17.
Quanto al primo importo ha contestato la liquidazione eccependo che si tratta “di voce assolutamente non prevista dal D.M. n. 182/2002 che regola la liquidazione dei compensi agli ausiliari del Giudice nelle varie materie. Non essendo prevista in alcun modo la liquidazione di altri onorari diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli tabellati nel D.M. n. 182/2002 e dal suo art. 13, applicabile allo specifico oggetto della consulenza, non è dovuta la liquidazione di detta somma”.
Quanto al secondo importo ha eccepito l'erroneità del calcolo effettuato senza tenere conto dell'unitarietà dell'incarico e, conseguentemente, del valore per scaglione da applicare ai sensi dell'art. 13 DM 182/2002 avuto riguardo al valore complessivo di stima dei beni staggiti pari a €606.053,46,
Ha dedotto che “il valore massimo degli onorari a percentuale applicato unitariamente al valore di €
606.053,46 e ricorrendo la fattispecie della dimidiazione ritenuta applicabile dal Giudice, sarebbe solo di complessive € 1.178,30.”
Ha chiesto quindi nell'accoglimento dell'opposizione e la riderminazione in € 1.178,30 del compenso spettante al CTU.
Si è costituito il dott. contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata infine rimessa all'udienza sopra indicata in esito alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
xxx
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Ciò precisato, l'opposizione è infondata.
Dalla relazione depositata in atti si rileva che il G.E. nella procedura esecutiva immobiliare sopra indicata ha conferito al nominato CTU, dott. , il seguente incarico: CP_1
pagina 2 di 8 “1.CONTROLLI, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ipotecaria e catastale di cui all'art. 567 co. II c.p.c. (estratto del catasto, visure catastali storiche e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure relazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari);
2. COMUNICHI alle parti costituite a mezzo pec e alle parti non costituite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'inizio delle operazioni peritali, allegando alla relazione prova dell'avvenuta comunicazione;
l'accesso ai luoghi andrà operato d'intesa con il custode giudiziario ove già nominato;
3. PROVVEDA: I. all'identificazione dei beni oggetto del pignoramento, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
II. all'accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali;
in caso di difformità, all'individuazione di modalità e costi per l'eliminazione della medesima;
in caso di mancanza di idonea planimetria del bene, alla predisposizione di bozza per la redazione;
III. alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti di vendita, identificando i nuovi confini e relazionando, ove necessario, sulla necessità di frazionamento e sui relativi costi, avuto riguardo, in particolare, alla disciplina delle aree di parcheggio di cui alla l.
122/1989 e alla l. 1150/1942;
4. REDIGA quindi, tante sezioni della relazione di stima quanti sono i lotti individuati, includendo in ciascuna sezione: I. l'esatta individuazione dei beni componenti il lotto, mediante indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero interno), dei dati catastali, delle eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, nonché delle coordinate G.P.S. dei beni medesimi;
II. una descrizione complessiva e sintetica dei beni specificando se i beni rientrano nella nozione di edilizia convenzionata e agevolata e in caso di esito positivo indicare:
1- Il contenuto della convenzione (producendola in atti nel fascicolo telematico della procedura);
2- la trascrizione della convenzione;
3- i limiti indicati nella convenzione
(ad es. il prezzo massimo di cessione, il divieto di alienazione, vendibilità riservata solo ad alcuni soggetti, prelazione in favore dello ecc.,);
4- la sussistenza di affrancazione trascritta (ai sensi CP_2 degli artt. 49 bis dell'art. 31 della l. 23 dicembre 1998 n. 448 come da ultimo modificata dal Decreto
Legge del 23 ottobre 2018 n. 119);
5- i costi dell'affrancazione dei vincoli (liquidandolo ai sensi del regolamento di cui al Decreto 28 settembre 2020 n. 151 del 10.11.2020 n. 280 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione); III. l'individuazione dello stato di pagina 3 di 8 possesso degli immobili, precisando se siano occupati da terzi e a che titolo, ovvero dal debitore;
ove essi siano occupati in base ad un contratto di locazione, affitto o comodato, con verifica della data della registrazione, della scadenza del contratto, del termine per l'eventuale disdetta, dell'eventuale data di rilascio fissata o dello stato del procedimento eventualmente in corso per il rilascio;
IV.
l'indicazione dell'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene e che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sull'attitudine edificatoria dello stesso, i vincoli connessi al suo carattere storico-artistico o gli eventuali diritti demaniali (es. servitù pubbliche); V. l'indicazione dell'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente, in particolare: i. quanto ai vincoli che resteranno a carico dell'acquirente: • domande giudiziali (precisando se la causa è ancora in corso e in che stato) e altre trascrizioni: • atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
• altri pesi e limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, etc.), anche derivanti da regolamenti condominiali;
ii. quanto ai vincoli e agli oneri giuridici che saranno cancellati mediante decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.: • iscrizioni di ipoteche;
• trascrizioni di pignoramenti;
iii. altre informazioni per l'acquirente concernenti: • l'esistenza di censi, livelli o usi civici gravanti sui beni pignorati e l'eventuale avvenuta affrancazione da tali pesi, ovvero la verifica circa il fatto che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
• importo annuo delle spese fisse di gestione e manutenzione (es. spese condominiale ordinarie); • eventuali spese straordinarie già deliberate, anche se non ancora scadute;
• eventuali spese condominiali scadute, non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
• pendenza di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;
VI. la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità o abitabilità dello stesso, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
VII. in caso di irregolarità urbanistica o edilizia, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, con indicazione del soggetto istante e della normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere;
in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, comma VI, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma V del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, con la specificazione del costo per pagina 4 di 8 il conseguimento del titolo in sanatoria;
in caso di impossibilità di esatta determinazione, l'indicazione dell'esistenza di eventuali procedure amministrative o sanzionatorie;
VIII. l'indicazione dell'eventuale avvenuto rilascio di attestazione di certificazione o di prestazione energetica in corso di validità, provvedendo, ove mancante, ad acquisire attestazione di prestazione energetica per gli edifici di cui agli articoli 6 co. I e 3 co. II lettera a) del d. lgs. 192/2005, salvo il caso di opere interamente abusive e non sanabili e con esclusione altresì delle seguenti categorie di edifici, nei termini di cui all'art. 3 co.
III e seguenti del d.lgs. 192/2005: a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del d. lgs. 42/2004, fatto salvo quanto disposto al comma 3bis; b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3ter; f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
IX. la valutazione dei beni, indicando distintamente: - il calcolo delle superfici per ciascun immobile, specificando quella commerciale;
- i criteri di stima utilizzati;
- le fonti di informazioni utilizzate per la stima;
- il valore per metro quadro e il valore complessivo;
- l'analitica indicazione degli adeguamenti e correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute;
- il valore finale del bene, al netto dei superiori adeguamenti e correzioni;
- nel caso di immobile totalmente abusivo, l'individuazione del valore dell'area di sedime, al netto dei costi di abbattimento, incrementata del valore locatizio del bene dalla data della stima alla data indicata nell'ordine di demolizione se già emesso o, nel caso in cui non sia stato emesso ordine di demolizione, per un periodo di dieci anni;
- il valore locativo dell'immobile, con specifica indicazione dei criteri di stima e giudizio di congruità sui canoni di locazione o affitto già previsti da eventuali contratti in corso;
X. nel caso di quota indivisa, relazione in ordine al fatto che il bene risulti comodamente divisibile e identificazione, in caso di risposta affermativa, degli elementi che potrebbero essere separati in favore della procedura e dei relativi costi;
indicazione del valore della sola quota;
XI. nel caso di pagina 5 di 8 pignoramento della nuda proprietà o dell'usufrutto o del diritto di superficie, l'indicazione del termine finale dell'usufrutto o del diritto di superficie e delle generalità dell'usufruttuario o del nudo proprietario diversi dal titolare del diritto pignorato, nonché l'indicazione del valore stimato del solo diritto pignorato;
5. ALLEGHI l'esperto a ciascuna relazione di stima: - verbale di sopralluogo;
- almeno quattro fotografie a colori dell'esterno del bene e almeno quattro dell'interno; - planimetria del bene;
- visure catastali relative al bene;
- copia della concessione o licenza edilizia e atti in sanatoria;
- copia dei certificati di agibilità o abitabilità; - copia dell'attestazione di prestazione energetica o di certificazione energetica;
- copia dell'atto di provenienza del bene;
- copia dell'eventuale contratto di locazione o affitto;
- visure catastali storiche;
” .
Il nominato CTU ha espletato il mandato conferitogli depositando la relazione tecnica in atti in esito alla quale ha chiesto la seguente liquidazione dei compensi e segnatamente: € 652,65 per spese vive interamente liquidate ( non oggetto di impugnazione); €1.636,53 per onorario a vacazione ai sensi dell'art. 1 D.M. 30/05/2002 n.182 in relazione all'attività meglio indicate in istanza;
€ 998,87 ed €
679,30 quale compenso ex art. 11 D.M. 30/05/2002 n.182 rispettivamente per il lotto 1 e per il lotto 3;
€ 970,42 ai sensi dell'art. 12 co.
1 - D.M. 30/05/2002 n.182 e € 970,42 ai sensi dell'art. 12 co.
2 - D.M.
30/05/2002 n.182; € 650,00 ex art. 16 - D.M. 30/05/2002 n.182 ; € 150,00 per redazione APE.
Nell'istanza sono specificate per ogni singola voce le attività in relazione alle quali è stato chiesto il compenso che ammonta nel complesso a € euro 5.905,54.
A fronte del mandato conferito dal Giudice e della conforme attività svolta dal CTU non è revocabile in dubbio che si tratti di attività distinta da quella –pure oggetto di incarico- di stima deli immobili ai sensi dell'art. 13 DM citato.
Non può condividersi pertanto l'assunto dell'opponente secondo cui le attività svolte dal CTU non rientrino in quelle previste dal DM 30/05/2002 n.182 essendo, di contro, attività espressamente previste e remunerate, sia quali specifiche attività che quali attività liquidabili mediante il criterio dell'onorario a vacazione.
A tali criteri si è attenuto il CTU in conformità a quanto precisato dal GE nel decreto di conferimento del mandato con riferimento ai criteri di formulazione dell'istanza di liquidazione (v. provvedimento depositato in atti dal resistente e riportato anche nell'atto di costituzione).
Ne consegue che la contestazione mossa dall'opponente è infondata essendo la liquidazione conforme ai criteri di cui al citato DM 30.5.2002 n. 182.
pagina 6 di 8 Analoga conclusione va adottata anche con riguardo alla seconda doglianza relativa alla mancata determinazione di un unico compenso per la stima unitaria degli immobili pignorati.
In punto di diritto va rammentato che il SC (v. da ultimo Cassazione civile sez. II, 04/01/2024, n.214) ha avuto modo di precisare che “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni.”.
In particolare il S.C. nel citato arresto ha chiarito che ai fini della determinazione e liquidazione del compenso spettante al CTU occorre innanzitutto avere riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento; secondariamente,
l'unicità o la pluralità degli incarichi dipende dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario.
Tanto precisato, è agevole rilevare che il mandato conferito dal giudice al dott. ha comportato CP_1
il compimento di distinte indagini finalizzate alla determinazione della stima dei distinti lotti dei beni immobili pignorati cosicchè non è predicabile una liquidazione unitaria trattandosi di valutazioni estimative del tutto autonome e distinte le une dalle altre.
Corretta deve pertanto ritenersi la determinazione del compenso ex art. 13 DM cit. per ognuno dei tre lotti stimati.
In conclusione l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg. tenuto conto del valore della causa, esclusa la fase istr. per mancanza di attività defensionale e liquidata nei minimi la fase decisionale attesa l'esigua attività defensionale svolta in base al rito.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2798/2023 R.G., così statuisce: rigetta il ricorso.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.547,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa. pagina 7 di 8 Così deciso in Siracusa, il 20.1.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8