Articolo 4 della Legge 23 gennaio 1974, n. 15
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 marzo 1974
Art. 4.
Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per la somministrazione delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge, saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Negli stati di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 8 marzo 1974