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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12152 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 21825 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. BALZANO CLAUDIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Carrozzieri a Monteoliveto
n.13,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dagli avv.ti VISCARDI GIANLUCA e FARAONE
OS SE presso cui elettivamente domicilia in Portici alla via Galileo Galilei 15,
1 2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre del loro unico figlio
( nato il [...]), ha chiesto pronunciarsi la separazione Per_1
personale con addebito al resistente e porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento del figlio di €.500,00 mensili, oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti di pronuncia separativa con addebito alla ricorrente per condotta violativa dell'obbligo alla fedeltà coniugale, rigettando la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne a carico del padre.
All'udienza del 04.04.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018.
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Rimetteva poi le parti davanti al giudice istruttore.
Ammessa ed espletata la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulle domande di separazione e di addebito formulate dalle parti.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente rivolte, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di addebito il che presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del
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coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del
28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del
27.06.2006).
Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n. 10823 del
25/05/2016, “l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice,
l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma
1). Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla
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base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come, ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sè, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
Spetterà quindi all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio
2012, n. 2059).
Tale riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il
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matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell'adulterio (o dell'omissione di assistenza, o dell'interruzione della coabitazione)”.
La Corte ha riaffermato che "Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass., 19 febbraio 2018, n.
3923).
Ciò posto, la ricorrente a base dell'addebito ha dedotto che la causa del fallimento dell'unione sarebbe dipesa sia da gravi incompatibilità caratteriali del resistente che dall'aver intrattenuto una relazione extraconiugale nel
2019 con la sig.ra collega e docente di lettere in servizio Persona_2
presso lo stesso istituto scolastico del CP_1
Occorre premettere che le parti si erano già separate consensualmente con decreto di omologa dell'8.10.2004 per poi riconciliarsi nel 2008 tornando a convivere nella loro casa coniugale;
ma dopo alcuni anni, la convivenza diventava oltremodo intollerabile e la ricorrente abbandonava definitivamente la casa coniugale unitamente al figlio.
Dal canto suo la difesa di ha dedotto come causa CP_1
dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza la violazione dell'obbligo di fedeltà e di assistenza morale e materiale da parte della moglie nei confronti del marito per aver ella abbandonato la casa coniugale.
Tutte le circostanze sono state contestate da entrambe le controparti.
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Sicuramente l'istruttoria orale svolta e la documentazione prodotta portano a ritenere provate entrambe le relazioni extraconiugali intrattenute da ambo i coniugi, emerse con evidenza assoluta dalle dichiarazioni rese dei testi
( e così come dai rilievi fotografici allegati Testimone_1 Testimone_2
da parte resistente.
In particolare, la sig.ra ha dichiarato: “Si è vero, vidi le foto Testimone_1
descritte nel capo su Facebook avendomele fatte vedere il mio compagno che è presente su
Facebook. Ho visto le foto e le frasi in cui c'erano dei cuoricini e le scritte tvb, ciò è avvenuto nel luglio 2019” … “la stessa donna ritratta nelle foto che ho visto era presente anche nella foto profilo di Inoltre in alcune foto erano abbracciati. Non so se il CP_1
mio compagno ha salvato quelle foto, io non l'ho fatto.”
Il teste in riferimento all'avvistamento della sig.ra Testimone_2 Pt_1
in compagnia del sig. in auto appartati ha così
[...] Parte_2
dichiarato: “Tutte le circostanze di cui sopra le ho viste personalmente ma dall'interno della macchina del in sosta di fronte alla distanza di circa 4/5 metri. Si tratta CP_1
di una strada abbastanza larga perché fanno anche un mercato, non ricordo se è a senso unico, ricordo che andavamo in direzione verso Ponticelli e dopo aver visto l'auto in sosta il fece inversione di marcia fermandosi alla distanza di 3-4 metri. Anzi preciso CP_1
che stavamo salendo, siamo passati davanti le 2 auto in sosta, il si è fermato, è CP_1
sceso dall'auto, ha scattato la foto e dopodiché è salito in auto e abbiamo fatto inversione di marcia. Ricordo esattamente la data per ciò che accadde proprio quel giorno. Preciso che il Bar si chiama civico 91 o 910 non ricordo bene e si trova su via Argine”.
Orbene, le dichiarazioni dei testi sono assolutamente credibili in quanto non sono stati nemmeno dedotti elementi contrari che inducano a ritenere non vero quanto riferito. Tuttavia, seppur provata è la reciproca infedeltà
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coniugale, non altrettanto può dirsi del nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà coniugale e la crisi coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze istruttorie le reciproche domande di addebito non risultano provate sotto il profilo eziologico. Vanno pertanto respinte, e la separazione va pronunciata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 cc senza addebito.
• Sulla domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne della coppia, nato il [...]. Per_1
In merito al mantenimento richiesto per il figlio maggiorenne della coppia,
, di anni 26, parte ricorrente ha dedotto;
Per_1
- che il predetto, allo stato disoccupato, continua a coabitare con la madre
(circostanza non contestata dal resistente) in un'abitazione in fitto, per cui l'istante paga un canone di locazione di euro 562,00 mensili (di cui deposita unicamente le ricevute dei bonifici mensili al creditore con la causale);
- di essere occupata quale farmacista part time (altra circostanza non contestata dal resistente) presso farmacia in San Giorgio a Cremano con retribuzione mensile di euro 1100,00 come da documentazione fiscale in atti;
- di richiedere un contributo paterno per il figlio della coppia, precisando che il oltre alla retribuzione di insegnante, percepirebbe la rendita da CP_1
locazione di un immobile di proprietà per un importo mesile di 550,00 euro mensili circa.
Di contro, parte resistente, chiedendo, sotto il profilo economico, di contribuire al mantenimento del figlio per un importo non superiore ad euro
200,00 mensili, ha dedotto di essere indebitato per un importo mensile pari ad euro 810,00 mensili circa, ciò in ragione dell'investimento societario effettuato da entrambi i coniugi nell'acquisto di una farmacia,
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successivamente ceduta e di aver venduto a terzi l'immobile di sua proprietà ed indicato dall'istante come locato. Da ciò la propria retribuzione netta mensile non supererebbe i 1.220,00 euro quale insegnante a tempo indeterminato come da CUD e cedolini depositati;
ha altresì dedotto di sostenere una spesa mensile per la locazione dell'immobile di cui è conduttore, per euro 300,00 mensili, oltre utenze (pur senza depositare il relativo contratto), concludendo che la ricorrente avrebbe una età per la quale potrebbe intensificare la propria occupazione lavorativa. in punto di diritto il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315-bis c.c., che indica una serie di obblighi, derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
E, come chiarito a più riprese in dottrina e giurisprudenza, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali, quale l'obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005).
Tale obbligo riguarda non soltanto i figli minorenni, ma anche i figli maggiorenni, tant'è che l'art. 337 septies c.c., stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
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Come è stato affermato in dottrina e giurisprudenza, il requisito della assenza di indipendenza economica presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione, salvo che ricorrano tutte quelle ipotesi in cui la mancanza di indipendenza economica dipende da un comportamento o comunque da un fatto addebitabile al figlio (a titolo esemplificativo: quando il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio sia dovuto a sua negligenza, non essendosi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa;
quando il figlio abbia rifiutato occasioni di lavoro confacenti alle sue condizioni sociali;
quando il figlio abbia raggiunto un'età tale da far presumere la capacità di provvedere a sé stesso).
Questo vuol dire che, normativamente, non è prevista l'individuazione di una soglia di età determinata al compimento della quale viene meno il diritto al mantenimento, dato che la “valutazione delle circostanze” ex art. 337 septies c.c. è connotata da criteri di relatività e va sempre effettuata in concreto dal giudice di merito, verificando l'incidenza e portata dei diversi elementi che caratterizzano ciascuna fattispecie (cfr.: Cass., n. 11020/2013).
Infatti, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'indipendenza economica del figlio maggiorenne sussiste anche laddove questi svolge un'attività lavorativa a tempo determinato sufficientemente retribuita, soprattutto quando implica il rinnovo periodico del rapporto di lavoro:
l'eventuale perdita o l'abbandono dell'occupazione da parte del figlio maggiorenne o il negativo andamento della sua attività lavorativa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento, perché il
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figlio, iniziando a lavorare, dimostra il raggiungimento di una adeguata esperienza e capacità lavorativa (cfr.: Cass., n. 3163/2021; Cass., n.
6509/2017).
Altresì, è stato precisato, con riferimento al rapporto tra permanenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne ed età dello stesso, che il giudice è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr.: Cass., n. 18076/2014).
Secondo tali coordinate, quindi, sulla permanenza di tale diritto assume rilievo solo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e non anche la situazione economica dei genitori - e, in particolare, del genitore obbligato al pagamento del relativo assegno - che rileva ai soli fini della determinazione del quantum, che deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 18076/2014) in applicazione del principio di proporzionalità che, in generale, deve governare la determinazione dell'obbligo di mantenimento gravante sui genitori in favore dei figli ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4, c.c. (cfr.: Cass., n. 18869/2014; Cass., n. 18538/2013;
Cass., n. 3974/2002).
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte, ritiene il Collegio che, non avendo la ricorrente dedotto alcunchè sulla attività del figlio - ormai ventiseienne - sulla ricerca di occupazione da parte dello stesso, o su una sua
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eventuale attività di studio o di formazione al momento della domanda, si ritengono sussistenti elementi di natura logica e presuntiva comprovanti la sua colpevole inerzia tale da ridurre al rigetto della richiesta. L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ.
Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477). Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n. 23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sull'istante.
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle
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opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29/12/2020, n. 29779).
Sulle ulteriori domande
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40
c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.). Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
rigettandosi le reciproche domande di addebito;
2. rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , nato il [...]; Per_1
3. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
4. compensa le spese di lite;
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5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CE (BN) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie
A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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n. 21825 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. BALZANO CLAUDIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Carrozzieri a Monteoliveto
n.13,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dagli avv.ti VISCARDI GIANLUCA e FARAONE
OS SE presso cui elettivamente domicilia in Portici alla via Galileo Galilei 15,
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RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre del loro unico figlio
( nato il [...]), ha chiesto pronunciarsi la separazione Per_1
personale con addebito al resistente e porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento del figlio di €.500,00 mensili, oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti di pronuncia separativa con addebito alla ricorrente per condotta violativa dell'obbligo alla fedeltà coniugale, rigettando la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne a carico del padre.
All'udienza del 04.04.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018.
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Rimetteva poi le parti davanti al giudice istruttore.
Ammessa ed espletata la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulle domande di separazione e di addebito formulate dalle parti.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente rivolte, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di addebito il che presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del
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coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del
28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del
27.06.2006).
Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n. 10823 del
25/05/2016, “l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice,
l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma
1). Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla
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base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come, ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sè, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
Spetterà quindi all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio
2012, n. 2059).
Tale riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il
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matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell'adulterio (o dell'omissione di assistenza, o dell'interruzione della coabitazione)”.
La Corte ha riaffermato che "Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass., 19 febbraio 2018, n.
3923).
Ciò posto, la ricorrente a base dell'addebito ha dedotto che la causa del fallimento dell'unione sarebbe dipesa sia da gravi incompatibilità caratteriali del resistente che dall'aver intrattenuto una relazione extraconiugale nel
2019 con la sig.ra collega e docente di lettere in servizio Persona_2
presso lo stesso istituto scolastico del CP_1
Occorre premettere che le parti si erano già separate consensualmente con decreto di omologa dell'8.10.2004 per poi riconciliarsi nel 2008 tornando a convivere nella loro casa coniugale;
ma dopo alcuni anni, la convivenza diventava oltremodo intollerabile e la ricorrente abbandonava definitivamente la casa coniugale unitamente al figlio.
Dal canto suo la difesa di ha dedotto come causa CP_1
dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza la violazione dell'obbligo di fedeltà e di assistenza morale e materiale da parte della moglie nei confronti del marito per aver ella abbandonato la casa coniugale.
Tutte le circostanze sono state contestate da entrambe le controparti.
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Sicuramente l'istruttoria orale svolta e la documentazione prodotta portano a ritenere provate entrambe le relazioni extraconiugali intrattenute da ambo i coniugi, emerse con evidenza assoluta dalle dichiarazioni rese dei testi
( e così come dai rilievi fotografici allegati Testimone_1 Testimone_2
da parte resistente.
In particolare, la sig.ra ha dichiarato: “Si è vero, vidi le foto Testimone_1
descritte nel capo su Facebook avendomele fatte vedere il mio compagno che è presente su
Facebook. Ho visto le foto e le frasi in cui c'erano dei cuoricini e le scritte tvb, ciò è avvenuto nel luglio 2019” … “la stessa donna ritratta nelle foto che ho visto era presente anche nella foto profilo di Inoltre in alcune foto erano abbracciati. Non so se il CP_1
mio compagno ha salvato quelle foto, io non l'ho fatto.”
Il teste in riferimento all'avvistamento della sig.ra Testimone_2 Pt_1
in compagnia del sig. in auto appartati ha così
[...] Parte_2
dichiarato: “Tutte le circostanze di cui sopra le ho viste personalmente ma dall'interno della macchina del in sosta di fronte alla distanza di circa 4/5 metri. Si tratta CP_1
di una strada abbastanza larga perché fanno anche un mercato, non ricordo se è a senso unico, ricordo che andavamo in direzione verso Ponticelli e dopo aver visto l'auto in sosta il fece inversione di marcia fermandosi alla distanza di 3-4 metri. Anzi preciso CP_1
che stavamo salendo, siamo passati davanti le 2 auto in sosta, il si è fermato, è CP_1
sceso dall'auto, ha scattato la foto e dopodiché è salito in auto e abbiamo fatto inversione di marcia. Ricordo esattamente la data per ciò che accadde proprio quel giorno. Preciso che il Bar si chiama civico 91 o 910 non ricordo bene e si trova su via Argine”.
Orbene, le dichiarazioni dei testi sono assolutamente credibili in quanto non sono stati nemmeno dedotti elementi contrari che inducano a ritenere non vero quanto riferito. Tuttavia, seppur provata è la reciproca infedeltà
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coniugale, non altrettanto può dirsi del nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà coniugale e la crisi coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze istruttorie le reciproche domande di addebito non risultano provate sotto il profilo eziologico. Vanno pertanto respinte, e la separazione va pronunciata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 cc senza addebito.
• Sulla domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne della coppia, nato il [...]. Per_1
In merito al mantenimento richiesto per il figlio maggiorenne della coppia,
, di anni 26, parte ricorrente ha dedotto;
Per_1
- che il predetto, allo stato disoccupato, continua a coabitare con la madre
(circostanza non contestata dal resistente) in un'abitazione in fitto, per cui l'istante paga un canone di locazione di euro 562,00 mensili (di cui deposita unicamente le ricevute dei bonifici mensili al creditore con la causale);
- di essere occupata quale farmacista part time (altra circostanza non contestata dal resistente) presso farmacia in San Giorgio a Cremano con retribuzione mensile di euro 1100,00 come da documentazione fiscale in atti;
- di richiedere un contributo paterno per il figlio della coppia, precisando che il oltre alla retribuzione di insegnante, percepirebbe la rendita da CP_1
locazione di un immobile di proprietà per un importo mesile di 550,00 euro mensili circa.
Di contro, parte resistente, chiedendo, sotto il profilo economico, di contribuire al mantenimento del figlio per un importo non superiore ad euro
200,00 mensili, ha dedotto di essere indebitato per un importo mensile pari ad euro 810,00 mensili circa, ciò in ragione dell'investimento societario effettuato da entrambi i coniugi nell'acquisto di una farmacia,
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successivamente ceduta e di aver venduto a terzi l'immobile di sua proprietà ed indicato dall'istante come locato. Da ciò la propria retribuzione netta mensile non supererebbe i 1.220,00 euro quale insegnante a tempo indeterminato come da CUD e cedolini depositati;
ha altresì dedotto di sostenere una spesa mensile per la locazione dell'immobile di cui è conduttore, per euro 300,00 mensili, oltre utenze (pur senza depositare il relativo contratto), concludendo che la ricorrente avrebbe una età per la quale potrebbe intensificare la propria occupazione lavorativa. in punto di diritto il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315-bis c.c., che indica una serie di obblighi, derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
E, come chiarito a più riprese in dottrina e giurisprudenza, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali, quale l'obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005).
Tale obbligo riguarda non soltanto i figli minorenni, ma anche i figli maggiorenni, tant'è che l'art. 337 septies c.c., stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
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Come è stato affermato in dottrina e giurisprudenza, il requisito della assenza di indipendenza economica presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione, salvo che ricorrano tutte quelle ipotesi in cui la mancanza di indipendenza economica dipende da un comportamento o comunque da un fatto addebitabile al figlio (a titolo esemplificativo: quando il mancato inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio sia dovuto a sua negligenza, non essendosi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa;
quando il figlio abbia rifiutato occasioni di lavoro confacenti alle sue condizioni sociali;
quando il figlio abbia raggiunto un'età tale da far presumere la capacità di provvedere a sé stesso).
Questo vuol dire che, normativamente, non è prevista l'individuazione di una soglia di età determinata al compimento della quale viene meno il diritto al mantenimento, dato che la “valutazione delle circostanze” ex art. 337 septies c.c. è connotata da criteri di relatività e va sempre effettuata in concreto dal giudice di merito, verificando l'incidenza e portata dei diversi elementi che caratterizzano ciascuna fattispecie (cfr.: Cass., n. 11020/2013).
Infatti, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'indipendenza economica del figlio maggiorenne sussiste anche laddove questi svolge un'attività lavorativa a tempo determinato sufficientemente retribuita, soprattutto quando implica il rinnovo periodico del rapporto di lavoro:
l'eventuale perdita o l'abbandono dell'occupazione da parte del figlio maggiorenne o il negativo andamento della sua attività lavorativa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento, perché il
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figlio, iniziando a lavorare, dimostra il raggiungimento di una adeguata esperienza e capacità lavorativa (cfr.: Cass., n. 3163/2021; Cass., n.
6509/2017).
Altresì, è stato precisato, con riferimento al rapporto tra permanenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne ed età dello stesso, che il giudice è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e - purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori - aspirazioni (cfr.: Cass., n. 18076/2014).
Secondo tali coordinate, quindi, sulla permanenza di tale diritto assume rilievo solo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e non anche la situazione economica dei genitori - e, in particolare, del genitore obbligato al pagamento del relativo assegno - che rileva ai soli fini della determinazione del quantum, che deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 18076/2014) in applicazione del principio di proporzionalità che, in generale, deve governare la determinazione dell'obbligo di mantenimento gravante sui genitori in favore dei figli ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4, c.c. (cfr.: Cass., n. 18869/2014; Cass., n. 18538/2013;
Cass., n. 3974/2002).
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche suesposte, ritiene il Collegio che, non avendo la ricorrente dedotto alcunchè sulla attività del figlio - ormai ventiseienne - sulla ricerca di occupazione da parte dello stesso, o su una sua
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eventuale attività di studio o di formazione al momento della domanda, si ritengono sussistenti elementi di natura logica e presuntiva comprovanti la sua colpevole inerzia tale da ridurre al rigetto della richiesta. L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ.
Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477). Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n. 23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sull'istante.
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle
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opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29/12/2020, n. 29779).
Sulle ulteriori domande
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40
c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.). Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
rigettandosi le reciproche domande di addebito;
2. rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , nato il [...]; Per_1
3. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
4. compensa le spese di lite;
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5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CE (BN) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie
A, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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