Art. 3.
E' fissato il termine perentorio del 31 dicembre 1951 per la presentazione al Ministero del tesoro di eventuali altre richieste di rimborso a enti o privati che abbiano anticipato fondi o sostenute spese per l'assistenza all'estero di connazionali di cui sopra.
E' fissato il termine perentorio del 31 dicembre 1951 per la presentazione al Ministero del tesoro di eventuali altre richieste di rimborso a enti o privati che abbiano anticipato fondi o sostenute spese per l'assistenza all'estero di connazionali di cui sopra.