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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/07/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6850/2022 r.g. promossa da:
, con l'Avv. Enzo Tarantino (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
in persona dell'Amministratore p.t., rappresentata dalla procuratrice speciale, con l'Avv. Controparte_1
Elena Frascino (PEC: Email_2
OPPOSTA
Nonché
in persona del socio unico e per essa, quale procuratrice e servicer la Controparte_2 [...]
in persona del socio unico, per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- Controparte_3 servicer in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Elena Frascino (PEC: Controparte_4 Email_3
[...]
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 29/07/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 650/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio recante il n. 1748/22 r.g., ottenuto dalla quale cessionaria della Controparte_1 Controparte_5
(a sua volta già creditrice in virtù di una serie di cessioni), nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B., per il pagamento del saldo di €. 13.992,27, oltre accessori e le spese del monitorio, derivante dall'originario contratto di finanziamento n. 800003586493 concesso per l'importo di €.
10.000,00 all'odierno opponente il 14/11/2005 dalla società in Linea S.p.A. – Gruppo Banca Popolare di
Vicenza.
L'intimato ha proposto opposizione eccependo: 1. il mancato esperimento della procedura di mediazione;
2. la carenza di prova del credito azionato;
3. il difetto di legittimazione attiva della;
4. CP_1
L'estinzione per prescrizione del diritto di credito. Nelle conclusioni chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese con distrazione.
Costituendosi in giudizio, la società opposta ha contestato variamente gli assunti Controparte_1 dell'opponente deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione, del D.I. opposto, vinte le spese.
Con ordinanza resa all'udienza del 31/3/2023, veniva disposo l'espletamento della mediazione endoprocessuale ex art. 5 D.lgs n. 28/2010. Nelle more, con atto di intervento in data 15/12/2023, si costituiva la quale cessionaria e, quindi, titolare dei crediti oggetto del presente giudizio (in virtù di Controparte_2 atto di cessione pro soluto, stipulato con la cedente in data 30/6/2023, nell'ambito di una Controparte_1 operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 15/07/2023, avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, indicati nella lista depositata presso lo studio del Notaio con atto di deposito del 27/06/2023) facendo Persona_1 proprie le conclusioni rassegnate dalla cedente chiedendone l'accoglimento in suo favore. La Controparte_1
provvedeva altresì ad espletare la mediazione endoprocessuale presso l'organismo Controparte_2 CP_
“INFRAMEDIA” con sede in Siena (SI) alla Via Banchi di Sopra n. 72, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il giudizio, di natura documentale, approdava all'udienza del 05/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 17/06/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 29/07/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la a seguito della Controparte_2 cessione dei crediti derivanti dal contratto di mutuo intervenuta con la in data 30/6/2023, Controparte_1 facendo proprie le difese e le conclusioni formulate dalla cedente società opposta.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. civ. n. 22424 del 22/10/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “…la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei già menzionati principi, atteso che nel caso in esame non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Sempre in via preliminare, va verificato l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta dalla con il ricorso per ingiunzione, la quale si pone sul piano Controparte_6 processuale con priorità logico-giuridica assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'attenzione del giudice.
Come noto, ai sensi dell'art. 4, co. 1 D.lgs. 28/2010, come riformato dal DL n. 69/2013, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo territorialmente competente, ovvero nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
La novella del 2013 intendeva favorire l'agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva in funzione deflattiva, anche per evitare ogni abuso o strumentalizzazione derivante dalla distanza intercorrente tra sede dell'organismo adito e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi.
La disposizione in commento è stata conservata integra dalla riforma processuale del 2022.
Il rinvio alle regole del codice del rito civile (contenute nel capo I, sezione III, dedicata alla competenza per territorio del giudice: artt. 18 – 30 bis c.p.c.) conferma poi la volontà del legislatore di imporre una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo al foro della controversia e non viceversa.
In coerenza con la finalità deflativa del processo, il meccanismo legislativo presuppone, in effetti, che prima sia individuato il foro giudiziale (secondo le regole processuali sulla competenza che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto) e solo dopo sia determinato l'organismo cui accedere in fase conciliativa, sì da consentire alla parte invitata in mediazione la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (così Cass., 2/9/2015, n. 17480).
Non vi è dubbio che, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia possa, in astratto, apparire inidoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, non rilevando che la stessa avvenga in modalità telematica, trattandosi, infatti, semplicemente, di modalità alternativa di svolgimento della procedura che non sposta il criterio della competenza.
Tuttavia, l'art. 4 D.lgs. 28/2010 (oggi come ieri) omette di individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione del criterio di competenza per territorio.
Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che, in caso di domanda di mediazione avanzata unilateralmente avanti ad organismo territorialmente incompetente, la conseguenza sia l'inefficacia della domanda: la richiesta di mediazione non produrrebbe alcun effetto, salva la facoltà delle parti di derogare al criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (1)
Altra giurisprudenza opta invece per la soluzione secondo cui la domanda avanzata ad organismo incompetente debba ritenersi non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto, improcedibile, tamquam non esset, a tenore della regola fissata dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (2)
Nella specie, come si evince dal verbale di mediazione depositato in atti, la società opposta ha proposto l'istanza CP_ di mediazione dinanzi all'organismo “INFRAMEDIA” avente sede legale in Siena (SI) alla Via Banchi di
Sopra n. 72, anziché presso un organismo avente sede nel circondario del Tribunale di Taranto, dunque presso un organismo territorialmente incompetente. Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
La natura meramente processuale del motivo posta a base della decisione (in rito) nonché la novità della questione trattata, consentono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 650/2022 reso dal Tribunale di Taranto su Parte_1 ricorso della s.r.l. , nel procedimento monitorio n. 1748/22 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione CP_1 disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla con il ricorso per Controparte_1 ingiunzione;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Taranto il 29/07/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Trib. Foggia, 19/7/2021, n. 1831; Trib. Torino, 16/10/2022, n. 2577; Trib. Milano, 13/1/2023, n. 220; Trib. Piacenza, 30/1/2023, n. 28; Trib. Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14/3/2016; Trib. Mantova, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26/2/2016; Trib. Milano, 29/10/2013. 2 così Trib. Modena, 15/2/2024, n. 405; Trib. Torino, 10/6/2022.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6850/2022 r.g. promossa da:
, con l'Avv. Enzo Tarantino (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
in persona dell'Amministratore p.t., rappresentata dalla procuratrice speciale, con l'Avv. Controparte_1
Elena Frascino (PEC: Email_2
OPPOSTA
Nonché
in persona del socio unico e per essa, quale procuratrice e servicer la Controparte_2 [...]
in persona del socio unico, per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- Controparte_3 servicer in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Elena Frascino (PEC: Controparte_4 Email_3
[...]
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 29/07/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 650/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio recante il n. 1748/22 r.g., ottenuto dalla quale cessionaria della Controparte_1 Controparte_5
(a sua volta già creditrice in virtù di una serie di cessioni), nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B., per il pagamento del saldo di €. 13.992,27, oltre accessori e le spese del monitorio, derivante dall'originario contratto di finanziamento n. 800003586493 concesso per l'importo di €.
10.000,00 all'odierno opponente il 14/11/2005 dalla società in Linea S.p.A. – Gruppo Banca Popolare di
Vicenza.
L'intimato ha proposto opposizione eccependo: 1. il mancato esperimento della procedura di mediazione;
2. la carenza di prova del credito azionato;
3. il difetto di legittimazione attiva della;
4. CP_1
L'estinzione per prescrizione del diritto di credito. Nelle conclusioni chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese con distrazione.
Costituendosi in giudizio, la società opposta ha contestato variamente gli assunti Controparte_1 dell'opponente deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione, del D.I. opposto, vinte le spese.
Con ordinanza resa all'udienza del 31/3/2023, veniva disposo l'espletamento della mediazione endoprocessuale ex art. 5 D.lgs n. 28/2010. Nelle more, con atto di intervento in data 15/12/2023, si costituiva la quale cessionaria e, quindi, titolare dei crediti oggetto del presente giudizio (in virtù di Controparte_2 atto di cessione pro soluto, stipulato con la cedente in data 30/6/2023, nell'ambito di una Controparte_1 operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 15/07/2023, avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, indicati nella lista depositata presso lo studio del Notaio con atto di deposito del 27/06/2023) facendo Persona_1 proprie le conclusioni rassegnate dalla cedente chiedendone l'accoglimento in suo favore. La Controparte_1
provvedeva altresì ad espletare la mediazione endoprocessuale presso l'organismo Controparte_2 CP_
“INFRAMEDIA” con sede in Siena (SI) alla Via Banchi di Sopra n. 72, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il giudizio, di natura documentale, approdava all'udienza del 05/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 17/06/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 29/07/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la a seguito della Controparte_2 cessione dei crediti derivanti dal contratto di mutuo intervenuta con la in data 30/6/2023, Controparte_1 facendo proprie le difese e le conclusioni formulate dalla cedente società opposta.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. civ. n. 22424 del 22/10/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “…la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei già menzionati principi, atteso che nel caso in esame non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Sempre in via preliminare, va verificato l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta dalla con il ricorso per ingiunzione, la quale si pone sul piano Controparte_6 processuale con priorità logico-giuridica assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'attenzione del giudice.
Come noto, ai sensi dell'art. 4, co. 1 D.lgs. 28/2010, come riformato dal DL n. 69/2013, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo territorialmente competente, ovvero nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
La novella del 2013 intendeva favorire l'agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva in funzione deflattiva, anche per evitare ogni abuso o strumentalizzazione derivante dalla distanza intercorrente tra sede dell'organismo adito e luogo di residenza delle parti o sede dei loro interessi.
La disposizione in commento è stata conservata integra dalla riforma processuale del 2022.
Il rinvio alle regole del codice del rito civile (contenute nel capo I, sezione III, dedicata alla competenza per territorio del giudice: artt. 18 – 30 bis c.p.c.) conferma poi la volontà del legislatore di imporre una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo al foro della controversia e non viceversa.
In coerenza con la finalità deflativa del processo, il meccanismo legislativo presuppone, in effetti, che prima sia individuato il foro giudiziale (secondo le regole processuali sulla competenza che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto) e solo dopo sia determinato l'organismo cui accedere in fase conciliativa, sì da consentire alla parte invitata in mediazione la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (così Cass., 2/9/2015, n. 17480).
Non vi è dubbio che, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia possa, in astratto, apparire inidoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, non rilevando che la stessa avvenga in modalità telematica, trattandosi, infatti, semplicemente, di modalità alternativa di svolgimento della procedura che non sposta il criterio della competenza.
Tuttavia, l'art. 4 D.lgs. 28/2010 (oggi come ieri) omette di individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione del criterio di competenza per territorio.
Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che, in caso di domanda di mediazione avanzata unilateralmente avanti ad organismo territorialmente incompetente, la conseguenza sia l'inefficacia della domanda: la richiesta di mediazione non produrrebbe alcun effetto, salva la facoltà delle parti di derogare al criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (1)
Altra giurisprudenza opta invece per la soluzione secondo cui la domanda avanzata ad organismo incompetente debba ritenersi non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto, improcedibile, tamquam non esset, a tenore della regola fissata dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (2)
Nella specie, come si evince dal verbale di mediazione depositato in atti, la società opposta ha proposto l'istanza CP_ di mediazione dinanzi all'organismo “INFRAMEDIA” avente sede legale in Siena (SI) alla Via Banchi di
Sopra n. 72, anziché presso un organismo avente sede nel circondario del Tribunale di Taranto, dunque presso un organismo territorialmente incompetente. Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
La natura meramente processuale del motivo posta a base della decisione (in rito) nonché la novità della questione trattata, consentono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 650/2022 reso dal Tribunale di Taranto su Parte_1 ricorso della s.r.l. , nel procedimento monitorio n. 1748/22 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione CP_1 disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla con il ricorso per Controparte_1 ingiunzione;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Taranto il 29/07/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Trib. Foggia, 19/7/2021, n. 1831; Trib. Torino, 16/10/2022, n. 2577; Trib. Milano, 13/1/2023, n. 220; Trib. Piacenza, 30/1/2023, n. 28; Trib. Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14/3/2016; Trib. Mantova, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26/2/2016; Trib. Milano, 29/10/2013. 2 così Trib. Modena, 15/2/2024, n. 405; Trib. Torino, 10/6/2022.