TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 13/03/2025, ore 9:23, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 76646/21 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Federica Cocilovo per parte attrice che conclude come in citazione, memorie e nelle note di cui al 23/09/2022, insiste nella CTU;
l'Avv. Maria Abbate, anche in sostituzione dell'Avv. Pisciotta per la ditta ” conclude come in comparsa di risposta nonché nelle note a Controparte_1 verbale depositate il 12/03/2025 e l'Avv. Russo per il Controparte_2
conclude come in comparsa di risposta e note conclusive;
tutti discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa. Nessuno è presente per il Comune di Palermo.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:45, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
1 in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. N. 7664/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Cocilovo ( giusta Email_1 procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
Comune di Palermo C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA_1
elettivamente dom.to presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, sita in Palermo, in
Piazza Marina n.39 (Palazzo Rostagno), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Saetta
( omune.palermo.it) per procura generale alle liti rog. in notaio , Email_2 Per_1
di Palermo, il 31.5.2001, rep. n. 62788
CONVENUTO
CONTRO
( ), nata a Controparte_3 C.F._2
Palermo, il 19.11.1964, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Abbate ( e dall'Avv. dott. Angelo Pisciotta Email_3
( giusta procura in calce alla comparsa di Email_4
costituzione
CONVENUTO
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'Amministratore tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Russo
( giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Email_5
2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.
………………
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti dei Parte_1
convenuti;
➢ dichiara il difetto di legittimazione passiva della sig.ra quale CP_3 titolare della ditta ” e del Condominio ubicato in Controparte_3
Palermo via Imera n. 56;
➢ compensa metà delle spese di lite e condanna l'attrice al pagamento, in favore del Comune di Palermo, della sig.ra quale titolare della ditta CP_3
” e del Condominio ubicato in Palermo via Imera n. 56, Controparte_3 della rimanente quota, spese che nell'intero vanno liquidate per ciascuna parte in complessive € 2.540,00 per onorario oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Luca Russo che ha dichiarato di averle anticipate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha chiesto la Parte_1
condanna del Comune di Palermo e della ditta Controparte_3 al risarcimento, ai sensi dell'art. 2051, di tutti i danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali, quantificati in € 12.457,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria, riportati in seguito al sinistro verificatosi in Palermo il giorno 05.08.2020, alle ore 16:30 circa.
L'attrice ha esposto che quel giorno percorreva a piedi la via Imera incrocio con via
D'Ossuna quando, a causa di uno scivolo posto al lato dell'entrata del negozio "
[...]
”, che si presentava come una colata di cemento aggiunto al marciapiede di CP_3 proprietà comunale, è rovinata a terra riportando la frattura dell'omero sx per la quale è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Civico – di Gristina -
Benfratelli" di Palermo.
3
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio rilevando l'infondatezza delle domande avverse deducendo che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità e disattenzione dell'infortunata.
Si è costituita, altresì, la sig.ra quale titolare della ditta CP_3 CP_3
” che ha chiesto il rigetto delle domande attrici nei propri confronti atteso che
[...] lo scivolo che ha origine all'accaduto è di proprietà comunale e, comunque, consente l'accesso anche allo spiazzo dei Condomini di via Imera n. 56 e di via Imera n. 70 oltre che ad altri esercizi commerciali e locali ubicati dai civici n. 58 al n. 68; ha rilevato, in ogni caso, la responsabilità della nella causazione dell'occorso e, in subordine, Pt_1
ha chiesto accertarsi la non sussistenza a carico della stessa di alcun obbligo di eliminare la situazione di pericolo.
A seguito della costituzione dei convenuti, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il Condominio ubicato in Palermo via Imera n. 56.
Autorizzata la chiesta chiamata di terzo, si è costituito il che ha eccepito CP_2 il proprio difetto di legittimazione passiva sia perché l'attrice non ha rivolto alcuna domanda nei propri confronti sia perché il marciapiedi era di proprietà del Comune di
Palermo; in ogni caso, ha chiesto il rigetto della domanda attrice in quanto infondata e non provata.
Espletata l'istruzione probatoria, interrogatorio formale dell'attrice, della titolare della ditta “L'Angolo del detrsivo”, dell'Amministratore del Condominio terzo chiamato e prova per testi, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13.03.2025.
Invito negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita datata 19/04/2021 inviato a mezzo pec al Comune di Palermo e
Co alla ditta ” (cfr. all. 9 citazione). Controparte_3
Legittimazione passiva
Sempre in via preliminare, va rilevato che in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del
4
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa al fine di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (cfr. Cass. 24/06/2024 n. 20429; Cass. 10/12/2020 n. 28197; Cass.
27/07/2011 n. 16422).
Nel caso in esame, l'amministrazione comunale non ha contestato che il marciapiede percorso dall'attrice fosse di sua proprietà, dunque, la stessa aveva l'onere della sua manutenzione e quello di vigilare per preservarne l'integrità anche da eventuali alterazioni ad opera di terzi.
Ne consegue che dell'eventuale danno cagionato da dissesti ed anomalie sussistenti sul marciapiede comunale non rispondono né il dell'antistante stabile né la CP_2
ditta titolare del negozio a cui si accede da quel marciapiede, i quali non sono, pertanto, passivamente legittimati nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento.
Accertamento nesso causale
Nel merito, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c., applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a.
In particolare, allorquando viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. 13/01/2015 n. 295 e
Cass. 13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova
5
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n.
12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento.
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. 21/10/2022 n. 31106; Cass. 12/07/2022 n.
21977; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass. 26/05/2014,
n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi
(che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 11/03/2021 n. 6826;
Cass. 20/11/2020 n. 26524; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 22/12/2017 n. 30775).
In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del
6
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.
18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
Ciò detto, la domanda spiegata dall'attrice non può essere accolta.
In merito alla dinamica dell'infortunio in esame, alla luce della documentazione in atti e della deposizione della teste escussa in corso di causa, deve ritenersi che l'attrice non abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico.
In punto di fatto, è pacifico che la sig.ra è rovinata a terra mentre percorreva Pt_1 lo scivolo davanti all'entrata del negozio ”, situato ad angolo tra Controparte_3 la via D'Ossuna e la via Imera e che, a causa della caduta, ha riportato la frattura dell'omero sinistro.
La teste, sig.ra che ha assistito all'evento dannoso, ha confermato Testimone_1 che il giorno 05/08/2020 intorno alle ore 16:30 ha visto l'attrice cadere a terra mentre stava percorrendo lo scivolo in cemento posto al lato dell'entrata del negozio “
[...]
”, sito all'angolo con la via D'Ossuna n. 55, e che questa è caduta CP_3
lateralmente e lamentava dolore alla spalla.
Inoltre, la teste ha precisato che “…sono certa che non c'erano strisce in quanto conosco bene la zona poiché vi abita mia madre ed ho percorso diverse volte lo scivolo…preciso che mi trovavo sullo scivolo a pochi centimetri dietro la sig.ra
e davanti a lei non c'era nessuno…lo scivolo era molto liscio ed io stessa a Pt_1 volte ho rischiare di cadere” (cfr. verbale udienza del 26/01/2023).
Orbene, dalle foto in atti (cfr. all. attrice) emerge che lo scivolo in questione è ubicato alla fine del marciapiede da cui si accede o si esce dai Condomini ivi ubicati nonché dal negozio denominato ”, sito ad angolo tra via D'Ossuna e via Controparte_3
Imera; il marciapiede è delimitato lateralmente da una staccionata che lo separa dalla strada che consente l'accesso alle auto nello spazio condominiale adibito a parcheggio.
7
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Emerge dalle foto che detto scivolo si trovava in buone condizioni di manutenzione;
risulta soltanto che, come dichiarato dalla teste, fosse “molto liscio”.
Orbene, l'attrice non ha chiarito né specificato, né tanto meno provato, le ragioni che hanno causato la sua caduta al suolo ovvero se ha inciampato o è scivolata;
in proposito non sono state di aiuto le dichiarazioni della teste.
Appare strano, invero, che la sia scivolata stante che, come la stessa ha Pt_1 dichiarato in sede di interrogatorio formale “stavo entrando nel negozio”.
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, segnatamente il marciapiede, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, va evidenziato che in ragione delle concrete condizioni temporali e ambientali (ore 16:30 di un pomeriggio di piena estate con ottima visibilità naturale),
l'eventuale presenza di anomalie sullo scivolo avrebbe dovuto indurre l'attrice a prevedere il pericolo e ad evitare l'infortunio.
A ciò va aggiunto, inoltre, che l'evento dannoso era ancor più prevedibile dall'attrice in quanto, come ha dichiarato in sede di interrogatorio formale, la stessa abitava e lavorava nei pressi del luogo del sinistro (“preciso di abitare dirimpetto al negozio
“ ” in via D'Ossuna 33”; “…frequentavo in modo abituale i Controparte_3
luoghi per far visita alla famiglia residente a[...] ove svolgevo Per_2 anche la funzione di badante”) e frequentava spesso, come ha dichiarato la teste, il negozio ove stava entrando (“l'attrice mi ha detto che abita di fronte il Negozio
“ ”…; conoscevo l'attrice di vista e l'ho vista spesso entrare nel Controparte_3 detto negozio”).
In definitiva, se l'attrice avesse usato la dovuta attenzione e cautela, che deve essere richiesta all'utente della strada di uso pubblico, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto in anticipo della presenza di un eventuale pericolo, stante che la stessa era quasi ferma sull'uscio del negozio.
“La condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta),
8
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il Comune, titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo” (cfr. Cas. 28/06/2019 n. 17443).
Conseguentemente, il sinistro deve ritenersi ascrivibile esclusivamente alla disattenzione ed all'autonoma condotta incauta della vittima dell'infortunio la quale avrebbe potuto senz'altro prevenire il pericolo ed evitare, quindi, il verificarsi dell'occorso che le ha procurato il danno lamentato.
Il concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere la situazione di pericolo e ove questo sia visibile, si richiede una maggiore attenzione da parte del soggetto che entri in contatto con la cosa essendo la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno sostenuto che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass.
12/11/2020 n. 25460; Cass. 16/02/2021 n. 4035; Cass. 03/04/2019 n. 9315; Cass.
03/07/2018 n. 17324).
9
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice non può che essere rigettata.
…………….
Tenuto conto dell'oggetto della causa, delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto ed attesi i presumibili danni riportati dall'attrice, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione di metà delle spese di lite e la condanna dell'attrice al pagamento della restante quota in favore del Comune di
Palermo, della sig.ra quale titolare della ditta ” e CP_3 Controparte_3
del Condominio di via Imera n.56.
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come aggiornato dal D.M. n.
147/22, facendo riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da €
5.200,01 fino a € 26.000,00 tenuto conto che il valore della causa è di poco superiore al margine minimo dello scaglione di pertinenza.
Così deciso in Palermo, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
10
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile