TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 13409/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. RACITI SALVATORE ANTONINO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI PRIMO MARIA PIA;
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in atti, dall'avv. FALCONE ALESSIA
APPELLATI
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 645/2022, Parte_1 CP_1
depositata in data 18.03.2022 e pubblicata in data 21.03.22, con cui era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ed annullate le ingiunzioni di pagamento opposte per intervenuta prescrizione del credito;
ripercorrendo le vicende del giudizio di primo grado, lamentava l'erroneità della sentenza laddove il
Giudice non aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, stante la mancata opposizione dei verbali sottesi alle ingiunzioni di pagamento n. 202103821296391846589686 e n.
202103821294941844799585 e, ancora, nella parte in cui aveva omesso di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essa appellante con riguardo alle eccezioni inerenti il merito dei detti verbali;
con un secondo motivo di appello, impugnava la sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione estintiva del credito, invocando la sospensione di cui alla circolare n. 11/E del 6.05.20 e all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, per i versamenti delle entrate tributarie/extratributarie in scadenza nel periodo compreso tra il 8.03.20 ed il 31.08.21, essendo sospesi anche i periodi di prescrizione e decadenza per enti impositori e agenti di riscossione;
chiedeva pertanto, riformarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
, costituendosi, dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, Parte_2
eccepiva l'inammissibilità per tardività dell'appello, evidenziando che le azioni di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non erano soggette alla sospensione dei termini feriali di cui alla L. n.
742/1969 e che pertanto, poiché la sentenza era stata depositata il 24.3.2022, l'appello notificato il
6.10.22 era tardivo, poiché il termine ultimo era scaduto il 26.09.22; nel merito, affermava che la sentenza impugnata era priva di censure, rilevando che l'art. 67 co. 1 del Decreto Cura Italia
disciplinava esclusivamente l'attività di sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e pagina 2 di 5 accertamento e non tutte le attività degli Enti impositori e incaricati per la riscossione;
evidenziando che il co. 4 dell'art. 67 cit nulla disponeva circa le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del
C.d.S., né si occupava di limitare l'operato dell'Ente incaricato per la riscossione, chiedeva pertanto il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Il si costituiva riportandosi ed aderendo ex art. 342 c.p.c. ai motivi di appello Controparte_1
proposti da , eccependo la contraddittorietà della sentenza e ribadendo che i verbali Parte_1
afferenti le cartelle di pagamento erano stati regolarmente notificati presso il domicilio dell'attrice entro i termini di legge, tramite infine, in via residuale ed in estremo subordine, Controparte_2
per il caso di mancato accoglimento dei motivi di appello, avendo dato prova della rituale notifica dei verbali, chiedeva di essere tenuto indenne dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 31.10.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Va dichiarata in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità dell'atto di impugnazione in quanto proposto in violazione dell'art. 327 c.p.c., oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, ribadito anche di recente, 'le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969' (Cass. civ., sez. VI, 28 settembre 2020 n.20354), ed ancora “In
materia di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt, 1 e 3
pagina 3 di 5 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le « opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi
(all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva. L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite,
regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia (e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione. (Cass. Civ., sez. III,
ordinanza 13 marzo 2018, n. 6028).
Orbene, ritenendosi pacifica la qualificazione della opposizione in oggetto quale opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., come espressamente indicato nell'atto di opposizione (cfr. fascicolo di I°
“Atto di citazione in opposizione ex 615 c.p.c.”) e come ribadito, tacitamente, anche nella sentenza impugnata, che accoglie la domanda proposta in I° rilevando la intervenuta prescrizione quinquennale del credito (cfr. sent. n. 645/2022) e non risultando contestazioni in merito a detta qualificazione,
l'appello va ritenuto tardivo;
ed infatti, la sentenza è stata pubblicata in data 24.03.22 e, pertanto, il gravame avrebbe dovuto essere notificato entro il 26.09.22; essendo stato notificato il 6.10.22, va ritenuta la tardività dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014 senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
possono essere compensate le spese nei confronti del tenuto conto delle difese Controparte_1
svolte e dell'adesione ai motivi di gravame proposti da . Parte_1
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese giustizia ( a mente del quale : “Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta pagina 4 di 5 integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 468,00 per compensi Parte_2
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese del processo nei confronti del Controparte_1
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 13409/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. RACITI SALVATORE ANTONINO
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI PRIMO MARIA PIA;
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in atti, dall'avv. FALCONE ALESSIA
APPELLATI
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 645/2022, Parte_1 CP_1
depositata in data 18.03.2022 e pubblicata in data 21.03.22, con cui era stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ed annullate le ingiunzioni di pagamento opposte per intervenuta prescrizione del credito;
ripercorrendo le vicende del giudizio di primo grado, lamentava l'erroneità della sentenza laddove il
Giudice non aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, stante la mancata opposizione dei verbali sottesi alle ingiunzioni di pagamento n. 202103821296391846589686 e n.
202103821294941844799585 e, ancora, nella parte in cui aveva omesso di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essa appellante con riguardo alle eccezioni inerenti il merito dei detti verbali;
con un secondo motivo di appello, impugnava la sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione estintiva del credito, invocando la sospensione di cui alla circolare n. 11/E del 6.05.20 e all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, per i versamenti delle entrate tributarie/extratributarie in scadenza nel periodo compreso tra il 8.03.20 ed il 31.08.21, essendo sospesi anche i periodi di prescrizione e decadenza per enti impositori e agenti di riscossione;
chiedeva pertanto, riformarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
, costituendosi, dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, Parte_2
eccepiva l'inammissibilità per tardività dell'appello, evidenziando che le azioni di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non erano soggette alla sospensione dei termini feriali di cui alla L. n.
742/1969 e che pertanto, poiché la sentenza era stata depositata il 24.3.2022, l'appello notificato il
6.10.22 era tardivo, poiché il termine ultimo era scaduto il 26.09.22; nel merito, affermava che la sentenza impugnata era priva di censure, rilevando che l'art. 67 co. 1 del Decreto Cura Italia
disciplinava esclusivamente l'attività di sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e pagina 2 di 5 accertamento e non tutte le attività degli Enti impositori e incaricati per la riscossione;
evidenziando che il co. 4 dell'art. 67 cit nulla disponeva circa le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del
C.d.S., né si occupava di limitare l'operato dell'Ente incaricato per la riscossione, chiedeva pertanto il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Il si costituiva riportandosi ed aderendo ex art. 342 c.p.c. ai motivi di appello Controparte_1
proposti da , eccependo la contraddittorietà della sentenza e ribadendo che i verbali Parte_1
afferenti le cartelle di pagamento erano stati regolarmente notificati presso il domicilio dell'attrice entro i termini di legge, tramite infine, in via residuale ed in estremo subordine, Controparte_2
per il caso di mancato accoglimento dei motivi di appello, avendo dato prova della rituale notifica dei verbali, chiedeva di essere tenuto indenne dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 31.10.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Va dichiarata in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità dell'atto di impugnazione in quanto proposto in violazione dell'art. 327 c.p.c., oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, ribadito anche di recente, 'le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969' (Cass. civ., sez. VI, 28 settembre 2020 n.20354), ed ancora “In
materia di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt, 1 e 3
pagina 3 di 5 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le « opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi
(all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva. L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite,
regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia (e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione. (Cass. Civ., sez. III,
ordinanza 13 marzo 2018, n. 6028).
Orbene, ritenendosi pacifica la qualificazione della opposizione in oggetto quale opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., come espressamente indicato nell'atto di opposizione (cfr. fascicolo di I°
“Atto di citazione in opposizione ex 615 c.p.c.”) e come ribadito, tacitamente, anche nella sentenza impugnata, che accoglie la domanda proposta in I° rilevando la intervenuta prescrizione quinquennale del credito (cfr. sent. n. 645/2022) e non risultando contestazioni in merito a detta qualificazione,
l'appello va ritenuto tardivo;
ed infatti, la sentenza è stata pubblicata in data 24.03.22 e, pertanto, il gravame avrebbe dovuto essere notificato entro il 26.09.22; essendo stato notificato il 6.10.22, va ritenuta la tardività dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014 senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
possono essere compensate le spese nei confronti del tenuto conto delle difese Controparte_1
svolte e dell'adesione ai motivi di gravame proposti da . Parte_1
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese giustizia ( a mente del quale : “Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta pagina 4 di 5 integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 468,00 per compensi Parte_2
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese del processo nei confronti del Controparte_1
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
pagina 5 di 5