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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.16730 /2023 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in corso Umberto I n. 18 Pescara presso lo studio dell'Avv. DI GIANDOMENICO ANTONIO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via INDIRIZZO TELEMATICO
presso lo studio dell'Avv. CORBO NICOLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell' udienza del 13.2.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.5.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premesso di essere stato assunta alle dipendenze della e di prestare servizio presso la sede operativa della Controparte_1
Stazione di Sulmona, esponeva che il rapporto di lavoro era regolamentato dal CCNL che specificava. Lamentava che dall'anno 2008 non aveva ricevuto, durante il periodo di ferie, una retribuzione paragonabile a quella percepita durante gli ordinari periodi di lavoro a causa della mancata inclusione di tutte le indennità riconosciute e specificando analiticamente tutte le indennità che veniva escluse.
Lamentava l'illegittimità dell'esclusione di dette indennità dal computo della retribuzione dovuta per il periodo di ferie sostenendo che tutte le indennità escluse rappresentavano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista e non avevano la funzione di rimborso spese essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio connesso allo svolgimento delle mansioni.
Lamentava che l'esclusione degli importi corrisposti per i titoli dedotti incideva in misura significativa sul totale della retribuzione ed era in contrasto con il diritto comunitario. In punto di diritto sosteneva che erano principi di diritto comunitario quelli secondo cui la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore , che il lavoratore, durante il periodo di riposo aveva diritto di godere di condizioni economiche paragonabili a quelle dell'esercizio del lavoro, al fine di evitare che il lavoratore rinunci al diritto alle ferie (in contrasto con il diritto comunitario).
Sosteneva, poi che tutte le c.d. Indennità di utilizzazione professionale indicate in ricorso costituivano parti variabili della retribuzione e costituivano elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che ricadevano sul macchinista in forza del contratto di lavoro;
che tali indennità erano prive del carattere dell'occasionalità perché erano corrisposte con continuità e non avevano una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il disagio, del personale mobile connesso allo svolgimento tipico delle mansioni che lo portava no ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e sede di lavoro.
Tanto esposto, concludeva chiedendo: “In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute:
a) nell'art. 31 p. 4 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui esclude dalla retribuzione dovuta durante le giornate di ferie, tutte le indennità di utilizzazione professionale per condotta;
b) nell'art. 31 p. 5 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto-Assenze, formazione, lavoro, da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80;
c)nell'art. 77 p. 2 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e 2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
d) nell'art. 22 p.
2.13 del CCNL del 16.04.2003 nella parte in cui esclude l'indennità per completamento fine corsa e fine corsa ridotta, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
e) nell'art. 22 p.
2.10.3 del CCNL del 16.04.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per servizio di condotta, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
f)nell'art. 34 p.8 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL delle attività ferroviarie, del 16.4.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per utilizzazione ed il relativo incremento percentuale, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
g) nell' art. 25 c. 6 del CCNL del 2003, nella parte in cui esclude tutte le indennità richieste nel presente ricorso, durante le giornate di ferie, perchè tutte in contrasto con le disposizioni imperative di legge e dell'Unione Europea, per le causali di cui in premessa come descritto nel dettaglio della descrizione in fatto e diritto;
di conseguenza accertare e dichiarare che il ricorrente, ha maturato il diritto di percepire, durante le giornate di ferie tutte le indennità descritte nei punti 5-6-7-8-9-10 del presente ricorso , e, per l'effetto , condannare
(c.f. e p.iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la somma di €. 13.060,19, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno 2008 al giorno 31.12.2022, come descritto nel ricorso o al pagamento di quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori.”
Si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Questo Giudice ritiene, infatti, di dover aderire all'orientamento rappresentato da altri Giudici.
Come ha correttamente rilevato la difesa della parte resistente, la questione oggetto del presente giudizio deve essere esaminata in primo luogo alla luce dei principi della legislazione nazionale secondo la quale il lavoratore non può rinunciare alle ferie (art. 36 Cost): tale principio può non essere stato enunciato con il medesimo vigore e valore in legislazioni di altri paesi aderenti all'Unione Europea e ciò ha comportato la necessità di rappresentarlo con chiarezza e di portare delle conseguenze nelle legislazioni nazionali, diverse da quelle verificatesi nella legislazione italiana, nella quale tale principio trova datata affermazione nelle norme della Costituzione. Il diritto irrinunciabile al godimento delle ferie, si accompagna con il principio della retribuzione delle ferie stesse. Ed al riguardo occorre aggiungere che pacificamente non esiste, nel nostro ordinamento, un principio della onnicomprensività della retribuzione, nel senso che non fanno necessariamente parte della retribuzione tutte le voci a qualsiasi titolo corrisposte non essendovi necessaria coincidenza tra retribuzione delle ferie e retribuzione in servizio, in quanto il principio cui fare riferimento è quello di paragonabilità e non dissuasività della retribuzione delle ferie. In altre parole deve affermarsi che il criterio fondamentale cui fare riferimento è quello che la retribuzione erogata in occasione delle ferie debba essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Non può ritenersi, sulla base dell'orientamento dell'Unione una retribuzione di importo appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie. Pertanto la retribuzione corrisposta per le ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie. Quanto sopra enunciato trova conferma anche nella sentenza n. 258/2022 della Corte d'Appello di Torino. Più recentemente La S.C. ha affermato che : “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.” ( Cfr. Cass. N. 13932/2024). Tutte le sopra estese considerazioni inducono al rigetto del ricorso. La presenza di precedenti di diverso avviso induce alla integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi