Decreto cautelare 11 dicembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01846/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15135 del 2025, proposto da QA RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da RA QA presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad in Pakistan.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia ad Islamabad;
Vista la dichiarazione resa a verbale dal difensore di parte ricorrente, con la quale questi ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha agito avverso il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio siccome dallo stesso presentata presso l’Ambasciata italiana ad Islamabad in Pakistan;
- si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d'Italia ad Islamabad, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
- in vista della camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la difesa erariale ha comunicato e documentato in atti l’avvenuta fissazione, presso l’Ambasciata, dell’appuntamento ambìto dal ricorrente ai fini della istruttoria della istanza preordinata al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;
- alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, all’esito della discussione, preso atto della richiesta, formulata a verbale dal difensore del ricorrente, di declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, la causa è stata assunta in decisione;
Considerato che, nel caso di specie, non appaiono sussistere i presupposti per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che la convocazione dell’istante, funzionale al colloquio presso l’Ufficio consolare, non comporta il rilascio dell’invocato Visto ma rappresenta una fase “ interna ” di un procedimento che può concludersi col consenso ovvero col diniego di ingresso nel Territorio nazionale italiano;
Ritenuto nondimeno che la condotta processuale del ricorrente può apprezzarsi come significativamente espressiva di un disinteresse dello steso alla perdurante coltivazione del gravame che può quindi definirsi con una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione;
Considerato che nel caso di specie ricorrono i presupposti per una definizione del contenzioso con una decisione in forma semplificata ex art.60 C.p.a. come debitamente rappresentato al ricorrente e formalmente verbalizzato;
Ritenuto che le spese legali possano essere compensate anche attesa la posizione assunta sul punto dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 60 C.p.a., lo dichiara, per le ragioni declinate in parte motiva, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | RO IT |
IL SEGRETARIO