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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3458 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata dall'Amministratore di sostegno Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA ERIKA CP_1
OBINU, che le rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2
studio dell'avv. DANILO GIOI, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
In via principale:
a. dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi - ; Pt_1 CP_1
b. disporre esclusivamente e per l'intero l'assegnazione della casa coniugale, sita in Serramanna
nella via Monti n. 2 alla sig.ra ; Parte_1
c. disporre le autorizzazioni per il rilascio, e/o rinnovo del passaporto, e/o documenti di espatrio;
d. porre a carico del sig. le spese ed onorari di giudizio. CP_1
Ovvero, in via subordinata:
a. dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi - ; Pt_1 CP_1
b. porre a carico del sig. il pagamento di un assegno di mantenimento da versarsi in favore CP_1
della sig.ra da determinarsi nella somma pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), ovvero in Parte_1
quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
c. disporre le autorizzazioni per il rilascio, e/o rinnovo del passaporto, e/o documenti di espatrio;
d. porre a carico del sig. le spese ed onorari di giudizio.” CP_1
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale:
In via preliminare e principale:
1) Emettere sentenza non definitiva di separazione, posto che non sussiste contestazione sulla richiesta di separazione personale.
2) Rigettare la richiesta di assegnazione esclusiva della casa coniugale sita in Serramanna, via
Monti n. 2, piano terra, a favore della signora;
Parte_1
3) Rigettare la richiesta di pagamento di un assegno di mantenimento a favore della signora Pt_1
[...
, di importo pari a euro 500,00, posto che nessuna pezza giustificativa è stata prodotta, tale da poter giustificare un aumento di spese a favore della signora . Parte_1
4) Ridurre e/o eliminare l'assegno di mantenimento, alla luce delle spese sostenute, mensilmente e non solo, in via esclusiva dal come allegate alla presente comparsa. CP_1
5) Disporre le autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti di espatrio.
6) Con vittoria di compensi e spese di giudizio.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/05/2021, , in persona dell'Amministratore di sostegno Parte_1
, premesso di avere contratto matrimonio con in CP_1 Controparte_2
Serramanna il 15/05/1974, e che dall'unione coniugale erano nati i figli , di 39 anni, CP_1
indipendente, e prematuramente scomparso nel 2009; di essere affetta da disturbo bipolare Per_1
tipo II, cronico, in comorbidità con un Disturbo di personalità NAS, e perciò in cura presso il
Centro di Salute Mentale di Sanluri;
di essere stata assistita dal marito dai primi “attimi” di insorgenza della malattia, per la quale aveva subito diversi ricoveri ospedalieri e si era sottoposta a esami e cure periodiche con progressivo aggravamento fino al riconoscimento della totale e permanenza invalidità nel 2011; che l'assistenza del coniuge era nel tempo venuta meno lasciando spazio a contrasti familiari e al progressivo isolamento morale e affettivo della moglie, non in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
che la situazione era degenerata in quotidiane vessazioni e minacce anche di morte da parte del marito, trovandosi costretta a chiedere aiuto alla LI, e a sporgere querela in data 17/09/2020 presso i Carabinieri di Serramanna;
che in data 25/09/2020 era stata ricoverata con diagnosi di stato soporoso in abuso di farmaci volontario –
abuso di antidepressivi episodico, salvandosi unicamente grazie al tempestivo intervento della LI
mentre il marito, pur presente nell'abitazione, non aveva chiamato i soccorsi ostacolandone per di più l'intervento; che durante il matrimonio il marito l'aveva estromessa dalla gestione dell'economia familiare relegandola al ruolo di “domestica”, e dal 2015 intratteneva una stabile relazione sentimentale con la signora che gli unici introiti della ricorrente erano Parte_2
costituiti dagli emolumenti per l'invalidità mentre il marito era titolare di una pensione di circa
18.000,00 euro annui;
che l'abitazione coniugale era stata donata alla LI con costituzione del diritto di abitazione in favore dei genitori;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, l'autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto e documenti di espatrio, o in subordine, la previsione di un assegno di mantenimento in capo al marito di euro 500,00.
Con comparsa depositata in data 27/09/2021, si è costituito in giudizio Controparte_3
[...] rilevando preliminarmente la assenza di autorizzazione del giudice tutelare a promuovere il giudizio di separazione, con conseguente domanda di rigetto delle avverse richieste.
Nel merito, il resistente ha contestato i fatti allegati dalla ricorrente, sostenendo di essersi sempre preso cura della moglie, occupandosi delle faccende domestiche e accompagnandola alle visite specialistiche, ma che dal 2020 la moglie aveva iniziato a rifiutare il suo aiuto.
Ha contestato e respinto ogni accusa di maltrattamento, evidenziando l'inattendibilità per la concomitanza della querela sporta (17/09/2020) con una condizione della moglie gravemente compromessa certificata in data 24/09/2020 nei termini di “uno stato abituale ed irreversibile di
infermità mentale, con conseguente compromissione della capacità della paziente di provvedere a
sé stessa", tanto che alla data del 27/08/2021 non risultava a proprio carico alcuna iscrizione nel registro degli indagati. Ha inoltre contestato di intrattenere una relazione sentimentale con la signora e di avere mai relegato la moglie al ruolo di “domestica”. Parte_2
Il resistente ha affermato di percepire la pensione di euro 1.300,00 mensili, e di non essere a conoscenza dell'ammontare delle indennità percepite dalla moglie, soggiungendo che in data
25/09/2019, la moglie aveva disposto dal conto comune un bonifico di euro 229.770,00 in favore della LI e del genero, e in data 17/09/2020, accompagnata dalla LI , aveva chiesto CP_1
l'emissione di un assegno di euro 11.000,00.
Si è opposto all'assegnazione alla moglie della casa coniugale rilevando che i coniugi avevano donato l'immobile alla LI e al genero con l'obbligo da questi assunto di prestare loro “vitto,
alloggio, cure mediche, medicinali, pulizia, bucato ed in genere quanto possa occorrere agli stessi
per una decorosa esistenza, oltre all'obbligo di assistenza morale e materiale”, precisando inoltre che era stato costituito il diritto di abitazione in loro favore, e che tuttalpiù, considerato l'obbligo in tal senso assunto dalla LI e dal genero, avrebbero potuto offrire vitto e alloggio alla ricorrente nella propria abitazione posta al piano superiore a alla casa coniugale.
Rilevata la mancanza di autorizzazione del giudice tutelare a promuovere il giudizio, il presidente f.f. ne ha disposto l'acquisizione.
Acquisita l'autorizzazione, nell'udienza del 25/10/2021 sono stati sentiti i coniugi.
4 La ricorrente, personalmente comparsa, ha confermato di avere trasferito alla LI CP_1
la somma di euro 229.000,00, ottenuta quale risarcimento per la morte del figlio ma di non Per_1
ricordare la destinazione dell'assegno di euro 11.000,00 consegnato alla LI. Ha dichiarato di percepire la pensione di invalidità e accompagnamento per un totale di euro 600,00, e di essere comproprietaria col marito di una casa al mare in Flumini. Ha altresì dichiarato di essere assistita da delle badanti retribuite dalla LI.
Il resistente ha dichiarato di abitare nella casa coniugale con la moglie, confermando di essere comproprietario della casa al mare. Ha affermato di non avere più rapporti con la moglie né con la
LI, di essersi occupato della moglie per ben 25 anni, e che il giorno in cui la moglie aveva tentato il suicidio era stato lui a chiamare la LI. Ha soggiunto di avere dato il consenso affinché la moglie desse i soldi alla LI.
È stata sentita anche la LI , quale amministratrice di sostegno della madre, che ha CP_1
precisato che la madre percepisce l'indennità di accompagnamento di euro 500,00, la pensione di invalidità di euro 370, e 150,00 euro al mese per la spesa delle badanti che la assistono tutti i giorni dalle 9 alle 13, e dalle 17 alle 19 per il costo di euro 7 all'ora.
Il presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha disposto in via temporanea il versamento di euro 200 in favore della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento.
Mutato il rito, le parti hanno insistito nelle domande formulate.
Con sentenza parziale n. 1254/2022, pubblicata in data 12/05/2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa, istruita con produzioni documentali, respinte le istanze di prova orale formulate dalle parti, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere respinta.
Infatti, in assenza di prole bisognevole di speciale protezione, non può disporsi l'assegnazione in favore dell'uno o dell'altro coniuge, i quali entrambi, quando come nel caso in esame siano contitolari di un diritto che attribuisce loro pari facoltà di utilizzo, avranno diritto di abitarvi.
5 ***
In via subordinata, in caso di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, la ricorrente ha chiesto che sia stabilito un contributo al suo mantenimento quantificato in euro 500,00.
Anche questa domanda deve essere respinta in quanto infondata.
Infatti, attraverso i documenti prodotti, non emerge l'esistenza di alcun divario reddituale fra le parti.
La richiedente, riconosciuta invalida civile totale, percepisce emolumenti assistenziali pari a oltre
1.000 euro al mese, fra pensione di euro 374,85, contributo comunale di euro 111,54, indennità di accompagnamento di euro 522,10 mensili (documenti nn. 1-2, deposito del 19/11/2021).
Nessuna spesa se non quella per l'assunzione di una badante per 78 ore a trimestre, è stata documentata, per un costo stimato di 182 euro al mese (26 ore mensili * 7 euro l'ora = 182 euro),
pressoché interamente coperto dai contributi comunali.
Il resistente ha evidenziato quale unico introito mensile la pensione di euro 1.200 circa al mese,
oltre tredicesima (730/2023).
Entrambi non sostengono spese abitative, e sono comproprietari di un ulteriore immobile sito in località marina suscettibile di produrre ulteriore reddito per entrambi.
Inoltre, costituisce circostanza incontroversa e documentale (si veda la scrittura privata datata
26/05/2011, doc. 6, comparsa di costituzione del resistente), che le parti abbiano stipulato con la
LI e il marito un contratto di assistenza e vitalizio collegato alla CP_1 CP_4
donazione della proprietà dell'immobile coniugale in favore di questi ultimi, che si sono obbligati a
“prestare ai donanti signori e che accettano, vita loro natural, Controparte_2 Parte_1
vitto, alloggio, cure mediche, medicinali, pulizia, bucato ed in genere quanto possa occorrere agli
stessi per una decorosa esistenza…”, altresì costituendo in favore dei donanti un diritto di abitazione (“in riconoscenza della donazione della piena proprietà dell'immobile sopra citato,
trasferiscono ai signori e , che accettano, il diritto di abitazione Controparte_2 Parte_1
sul fabbricato”).
Deve dunque ritenersi che, anche in ragione dell'obbligo di assistenza e vitalizio assunto dalla LI
e dal marito , oltre al costituito diritto di abitazione nell'immobile CP_1 CP_4
6 donato, la ricorrente disponga di più che adeguati mezzi per la soddisfazione di ogni sua esigenza,
dovendosi peraltro evidenziare come la donazione dell'immobile non abbia costituito il solo e unico vantaggio patrimoniale conseguito dalla LI e dal marito , avendo CP_1 CP_4
gli stessi beneficiato dell'ingente somma di euro 229.770,00 trasferita loro mediante bonifico in data 25/09/2019 dal conto corrente cointestato alle parti (si veda estratto di c/c allegato alla comparsa del resistente), e quanto meno la LI di ulteriori 11.000 euro in data CP_1
17/09/2020 (si vedano richiesta emissione di assegno circolare allegato comparsa di costituzione resistente, e dichiarazioni della ricorrente).
La ricorrente in quanto soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio in favore del resistente, secondo i parametri medi di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità stabiliti dal DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1254/2022, pubblicata in data 12/05/2022 è
stata pronunciata la separazione personale delle parti, definitivamente decidendo:
1. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di;
Parte_1
3. condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di , Parte_1 Controparte_2
che si liquidano in euro 6.713 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari in data 25/02/2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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