Ordinanza collegiale 20 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 2 novembre 2023
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03958/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3958 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
C.S.A. di -OMISSIS-,-OMISSIS-“-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
- del provvedimento del 13.09.2023 dell’Istituto Scolastico, in persona del d. s.;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi;
nonché per il riconoscimento
del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno, secondo il rapporto uno/uno, per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
AT
Si premette che con ordinanza, n. -OMISSIS- del 2.11.2023, la Sezione così regolava la fase cautelare del presente giudizio:
“Rilevato che con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 20.10.2023 la Sezione ordinava incombenti istruttori, nei seguenti termini:
“Rilevato che, al ricorso, non risulta allegato il provvedimento impugnato, né lo stesso è stato depositato, in giudizio, dal Ministero resistente;
Rilevato, pertanto, che occorre che lo stesso sia trasmesso al Tribunale, dal Ministero resistente, nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, unitamente alla ulteriore documentazione, pertinente al gravame;
Ritenuto di rinviare, per la decisione circa l’istanza cautelare, in prosieguo, alla camera di consiglio, specificata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ordina gli incombenti istruttori, precisati in motivazione e rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 31 ottobre 2023”;
Rilevato che il documento richiesto era prodotto in giudizio, dall’Amministrazione, in data 26.10.2023;
Rilevato che la domanda cautelare, articolata in ricorso, non appare, prima facie, suscettibile di favorevole considerazione, giacché parte ricorrente non ha allegato alcun supporto documentale, atto a sorreggere, sul piano probatorio, la dedotta insufficienza delle ore di sostegno, assegnate al minore;
Rilevato che le spese di fase, per la natura stessa della controversia, possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti”;
Rilevato che – in assenza di ulteriori allegazioni difensive da ambedue le parti, ricorrente e resistente – si perveniva all’udienza pubblica odierna, nel corso della quale si dava avviso alle parti della possibile improcedibilità per s.d.i. del ricorso, per essere lo stesso riferito ad un anno scolastico (2023/2024) ormai decorso, dopo di che lo stesso era trattenuto in decisione;
DI
Rilevato che il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, stante il suo riferimento ad un anno scolastico (2023-2024) ormai decorso, stante quindi l’impossibilità d’ottenere dalla pronuncia alcuna utilità, anche d’ordine meramente morale o strumentale, e considerata altresì l’impossibilità, per il Tribunale, di pronunciare circa poteri amministrativi non ancora esercitati, il che inibirebbe, in radice, d’accogliere la domanda di parte ricorrente, come riportata in epigrafe, nella parte in cui è essa è riferita allo “intero ciclo di scuola secondaria”;
Rilevato che le spese di lite, per la fase di merito, possono compensarsi tra le parti, stante la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.