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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2685/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4984/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare, 95; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in data 30.9.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite. Si è costituito l che ha chiesto di “respingere il ricorso;
in via CP_2 subordinata nella denegata ipotesi, compensare le spese del presente giudizio”. Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dato atto del pagamento della provvidenza richiesta, dichiarava cessata la materia del contendere e statuiva che
“Considerato che sulla base delle allegazioni e della produzione documentale dell il riconoscimento del diritto è avvenuto in data di CP_2 poco precedente all'instaurazione del giudizio, e sul punto, la parte ricorrente non ha avanzato specifica contestazione, le spese vengono compensate come richiesto dal convenuto”. Con l'atto d'appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale di Roma in ordine all'entità delle spese di lite liquidate e da distrarsi, e deduce che “il pagamento della prestazione oggetto del ricorso di primo grado, è stato effettuato solo dopo che codesta difesa ha provveduto al deposito del ricorso medesimo, in data 10/10/2024, costringendo parte ricorrente ad instaurare la suddetta causa. Infatti il ricorso introduttivo del Giudizio è stato depositato presso il Tribunale competente in data 10/10/2023, mentre il pagamento del dovuto è avvenuto in data 20/10/2023, come da comunicazione di liquidazione CP_ allegata dall e dunque avvenuto oltre il termine legale di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis cpc, e successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio”. Deduceva, altresì, che “Nel caso di specie, oggetto dell'odierna impugnazione, il giudice adito in sentenza ha provveduto alla statuizione sulle spese con una motivazione inesistente e non sufficientemente motivata, oltre che contraria agli orientamenti giurisprudenziali, ragione per la quale la sentenza impugnata merita di essere riformata”. Chiedeva, pertanto, di “Accertare e dichiarare l'illegittimità della compensazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ferma nel resto;
Accertare e dichiarare la misura della riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta di giustizia, ferma nel resto”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dall'odierna appellante circa la erogazione del dovuto e la non correttezza della liquidazione delle spese di lite, effettuata dal giudice di primo grado in violazione dei minimi tabellari. Il ricorso di 1° grado risulta depositato il 10.10.2023 e vero è che il modello di liquidazione della provvidenza richiesta è del 29.9.2023, ma non v'è prova alcuna né della data di effettiva conoscenza del detto modello da parte dell'appellante né che la liquidazione della stessa sia avvenuta prima del 10.10.2023, di cui avrebbe dovuto fornire prova l'Istituto appellato (peraltro, l'art. 445 bis richiede che la liquidazione della prestazione debba avvenire entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, effettuata l'8.6.2023). Inoltre, tenuto conto del valore della controversia (v. modello T08) e dello svolgimento della stessa deve escludersi la remunerazione della fase istruttoria, non espletata, così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale (€ 465,00 fase di studio + € 389,00 fase introduttiva + € 1011,00 fase decisionale), con conseguente debenza della somma complessiva di € 1.865,00. Vero è che il DM 55/2014 art. 4 comma 5 lett. c) per fase istruttoria intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Tuttavia, proprio tale ultimo periodo secondo cui “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” impone di ritenere che se essa non viene svolta non è dovuta. Stante la soccombenza, l appellato è tenuto al pagamento CP_1 anche delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, alla stregua di Cass. n. 35195/2022.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_2 grado che liquida in € 1.865,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; - condanna l al pagamento delle spese del presente grado, CP_2 che liquida in € 300,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2685/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4984/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare, 95; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in data 30.9.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite. Si è costituito l che ha chiesto di “respingere il ricorso;
in via CP_2 subordinata nella denegata ipotesi, compensare le spese del presente giudizio”. Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dato atto del pagamento della provvidenza richiesta, dichiarava cessata la materia del contendere e statuiva che
“Considerato che sulla base delle allegazioni e della produzione documentale dell il riconoscimento del diritto è avvenuto in data di CP_2 poco precedente all'instaurazione del giudizio, e sul punto, la parte ricorrente non ha avanzato specifica contestazione, le spese vengono compensate come richiesto dal convenuto”. Con l'atto d'appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale di Roma in ordine all'entità delle spese di lite liquidate e da distrarsi, e deduce che “il pagamento della prestazione oggetto del ricorso di primo grado, è stato effettuato solo dopo che codesta difesa ha provveduto al deposito del ricorso medesimo, in data 10/10/2024, costringendo parte ricorrente ad instaurare la suddetta causa. Infatti il ricorso introduttivo del Giudizio è stato depositato presso il Tribunale competente in data 10/10/2023, mentre il pagamento del dovuto è avvenuto in data 20/10/2023, come da comunicazione di liquidazione CP_ allegata dall e dunque avvenuto oltre il termine legale di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis cpc, e successivamente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio”. Deduceva, altresì, che “Nel caso di specie, oggetto dell'odierna impugnazione, il giudice adito in sentenza ha provveduto alla statuizione sulle spese con una motivazione inesistente e non sufficientemente motivata, oltre che contraria agli orientamenti giurisprudenziali, ragione per la quale la sentenza impugnata merita di essere riformata”. Chiedeva, pertanto, di “Accertare e dichiarare l'illegittimità della compensazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ferma nel resto;
Accertare e dichiarare la misura della riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta di giustizia, ferma nel resto”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dall'odierna appellante circa la erogazione del dovuto e la non correttezza della liquidazione delle spese di lite, effettuata dal giudice di primo grado in violazione dei minimi tabellari. Il ricorso di 1° grado risulta depositato il 10.10.2023 e vero è che il modello di liquidazione della provvidenza richiesta è del 29.9.2023, ma non v'è prova alcuna né della data di effettiva conoscenza del detto modello da parte dell'appellante né che la liquidazione della stessa sia avvenuta prima del 10.10.2023, di cui avrebbe dovuto fornire prova l'Istituto appellato (peraltro, l'art. 445 bis richiede che la liquidazione della prestazione debba avvenire entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, effettuata l'8.6.2023). Inoltre, tenuto conto del valore della controversia (v. modello T08) e dello svolgimento della stessa deve escludersi la remunerazione della fase istruttoria, non espletata, così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale (€ 465,00 fase di studio + € 389,00 fase introduttiva + € 1011,00 fase decisionale), con conseguente debenza della somma complessiva di € 1.865,00. Vero è che il DM 55/2014 art. 4 comma 5 lett. c) per fase istruttoria intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Tuttavia, proprio tale ultimo periodo secondo cui “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” impone di ritenere che se essa non viene svolta non è dovuta. Stante la soccombenza, l appellato è tenuto al pagamento CP_1 anche delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, alla stregua di Cass. n. 35195/2022.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_2 grado che liquida in € 1.865,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; - condanna l al pagamento delle spese del presente grado, CP_2 che liquida in € 300,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste