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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/10/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3175/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
GIÀ (C.F. e P.IVA ), Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Desalvi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Piave n. 21
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lisi (C.F CP_1 P.IVA_2
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Filippo C.F._1 Baldinucci n.24 APPELLATA
Conclusioni delle parti: Per Pt_1 Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa e reietta, previ i necessari accertamenti e declaratorie:
- sospendere, per le ragioni illustrate in atto, in tutto o in parte (relativamente al primo motivo di impugnazione), l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito: in accoglimento dei motivi di gravame formulati, in riforma dell'impugnata sentenza n. 9194/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 24/10/2024 (nel procedimento R.G. n. 34898/2022), respinte le domande formulate da difettandone i presupposti di legge e perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, CP_1 accogliere le domande formulate dall'appellante nel presente atto ed in particolare: per il motivo primo, accertata e dichiarata la carenza di domanda nel giudizio di I grado di corresponsione degli interessi sul corrispettivo dell'appalto, riformare la sentenza impugnata stabilendo che al corrispettivo dovuto (determinato pagina 1 di 9 a seguito dell'appello o nell'ammontare indicato nella sentenza impugnata) non debbano essere applicati interessi;
per il motivo secondo, accertare e dichiarare il danno patito dall'appellante per il mancato utilizzo completo dell'immobile a causa della mancata e/o ritardata consegna delle certificazioni e di conseguenza, determinato l'ammontare del danno nella misura indicata nel presente atto o nel diverso importo accertato in corso di causa, anche in via equitativa, condannare l'appellata al relativo risarcimento;
per il motivo terzo, accertati e dichiarati i vizi ed i deprezzamenti indicati da nel procedimento di I grado e nel presente atto, Pt_1 quantificare il maggior credito di e compensare i rispettivi crediti delle parti;
per il motivo quarto, Pt_1 compensare tra le parti le spese legali per il procedimento d'urgenza promosso dinanzi al Tribunale;
per il motivo quinto, accertare e dichiarare il ritardo nella consegna delle opere e, liquidato il danno, condannare controparte al relativo risarcimento. Con riserva di ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ed ulteriori deduzioni istruttorie. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per CP_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contraris rejectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello, per i motivi indicati in atti;
- respingere l'avversa istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., per i motivi indicati in atti;
nel merito:
- in ogni caso, respingere l'interposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Milano n.9194/2024, per i motivi indicati in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese forfettario 15% ex art. 2 D.M. 147/2022, oltre accessori di legge ed eventuale C.T.U. e C.T.P. per il grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, (di seguito ”) conveniva innanzi al CP_1 CP_1 Tribunale di Milano (di seguito ) deducendo: Parte_1 Pt_1
• di aver stipulato (in qualità di appaltatrice) con (in qualità di committente) un contratto di appalto Pt_1 avente ad oggetto la realizzazione di opere, come dettagliate da computo metrico, presso la nuova sede di quest'ultima, per un prezzo di € 746.000,00 oltre iva e di avere altresì realizzato e completato in data 25.05.2022 delle opere in variante, così come approvate dalla committente in data 10.03.2022 e 25.03.2022;
• che, terminate le opere in variante, aveva richiesto con una “snagging list” la realizzazione di Pt_1 interventi finali che, tuttavia, non aveva potuto completare in quanto era stata estromessa dal cantiere a fronte del rifiuto di accettare le unilaterali decurtazioni proposte dal saldo del dovuto;
• che, pur avendo correttamente ricevuto il corrispettivo pattuito per l'appalto (€ 746.000,00 oltre iva), non aveva tuttavia ancora ricevuto il prezzo delle opere in variante. Chiedeva quindi la condanna di al pagamento di euro 254.100,51, iva inclusa, oltre interessi ex dl Pt_1 231/ 2002, pari all'importo dovuto a titolo di pagamento dei compensi maturati da a CP_1 saldo delle opere eseguite nel cantiere di via Ugo Bassi 6, CP_2
[...]
costituendosi, nel contraddire le avverse deduzioni chiedeva, in via principale, il rigetto delle
[...] domande attoree e, in subordine , nel dedurre ritardi e vizi, chiedeva di determinare il minore importo del valore delle opere ex art. 1668 c.c.; in via riconvenzionale chiedeva la condanna della controparte al rilascio delle certificazioni dovute e non consegnate, ed al risarcimento del danno per il ritardo
“nella consegna rispetto alle pattuizioni contrattuali condannando controparte al relativo risarcimento;
in subordine, accertare e dichiarare l'importo dovuto per la produzione da parte di terzi pagina 2 di 9 delle certificazioni richieste da e condannare controparte al versamento dello stesso”; in ogni Pt_1 caso, compensare la somma eventualmente dovuta a controparte per le opere extra-capitolato, con gli importi da essa dovuti a per le richieste di risarcimento di danno e per la spesa derivante Pt_1 dall'incarico conferito a terzi al fine di predisporre le certificazioni mancanti.
Nel corso del giudizio parte attrice chiedeva emissione di ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. CP_1 per l'importo di 75.613,47, deducendo che tale importo aveva costituito oggetto di diffida ex art. 1454 c.c., e con la prima memoria istruttoria modificava la propria domanda chiedendo, infine, in via principale, accertarsi e dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto ex art.1454 c.c., in subordine la risoluzione giudiziale per inadempimento ex art. 1453 c.c., con conseguente accertamento che nulla fosse dovuto alla convenuta e accertare il diritto di quest'ultima alla restitutio in integrum del proprio patrimonio, a mezzo di equivalente pecuniario (tenendo conto di natura, quantità e valore di tutte le prestazioni eseguite in favore della committente), oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, a titolo di danno emergente e lucro cessante, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2022, in ogni caso, condannare la società al pagamento in favore di € 254.100,51 salvo minore o maggiore Pt_1 somma accertanda in corso di causa e/o liquidanda in via equitativa, anche in misura eccedente il valore “contrattuale” delle prestazioni eseguite da in favore della committente. CP_1
Il Tribunale di Milano, acquisita in data 11.10.2023 la perizia esperita nel procedimento di istruzione preventiva RG n.35703/2022, sentito a chiarimenti il consulente, con sentenza n. 9194/2024 del 24.10.2024, rigettata la domanda di risoluzione proposta da (e la conseguente richiesta di CP_1 restituzione del valore pecuniario dell'opera), nonché le domande svolte in via riconvenzionale di condanna alla consegna e di risarcimento danni avanzate da accertati i rispettivi crediti, ne ha Pt_1 disposto la “compensazione atecnica”, ed ha condannato a versare a l'importo per CP_1 Pt_1 l'esecuzione di opere in variante nella minore misura di euro 147.262 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo. Ha condannato alla rifusione delle spese di lite anche della fase cautelare. Pt_1
In particolare il tribunale, dato atto dell'incontestato contratto di appalto per cui era stato pagato il corrispettivo di euro 746.000,00, ha ritenuto infondata la domanda di di risoluzione, sia ex art. CP_1 1453 che ex art. 1454 c.c., nonché la connessa richiesta di restituzione dell'equivalente pecuniario dell'opera. Aderendo alle conclusioni offerte dal consulente tecnico, nonché richiamati i chiarimenti offerti, il tribunale ha ritenuto accertata la mancata realizzazione di alcune lavorazioni, tali da individuare l'importo da decurtare per tale causale in euro 29.916,81, oltre che la presenza di difformità, tali da potere ritenere, operate le compensazioni tra le contrapposte voci di credito, che il saldo del corrispettivo spettante all'appaltatrice dovuto a titolo di varianti ammontasse ad € 147.262,02, oltre iva ed interessi legali dalla domanda al saldo, facendo riferimento, per la quantificazione della somma, in assenza di pregresso accordo tra le parti, al prezzario della camera di commercio di Milano a norma dell'art. 1657 c.c., conformemente alle conclusioni raggiunte dalla consulenza esperita in sede di A.T.P.. Dato atto che il valore delle opere aggiuntive realizzate da risultava, secondo quanto accertato dall'ausiliario, pari a € 216.800,00, avendo accertato anche CP_1 la mancata realizzazione di alcune lavorazioni, e la presenza di difformità nell'opera idonee a determinare una decurtazione dal corrispettivo come richiesto dalla convenuta in via riconvenzionale, ha disposto la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti delle parti, quantificando il saldo del corrispettivo per le varianti spettante all'appaltatrice nella somma di € 147.262,02 oltre iva e CP_1 interessi.
pagina 3 di 9 Ritenuta inammissibile la domanda di avente ad oggetto l'applicazione della penale da ritardo, in Pt_1 quanto formulata tardivamente negli scritti conclusivi, ha infine rigettato le domande riconvenzionali di aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna delle Pt_1 certificazioni, ritenendo non dimostrato né il nesso di causalità materiale tra detto ritardo e i disagi lamentati, né il nesso di causalità giuridica tra i disagi e il danno economico da ciò derivante, condannando al pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio di merito e del Pt_1 CP_1 procedimento cautelare.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività Pt_1 (poi rinunciata all'udienza del 3.04.2025), articolando motivi di gravame, che possono essere sinteticamente così di seguito richiamati: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale riconosciuto gli interessi sul corrispettivo in totale difetto di domanda di parte”: il Tribunale avrebbe riconosciuto a gli interessi sulla somma accertata come dovuta a titolo di corrispettivo per le varianti, senza CP_1 che tuttavia alcuna richiesta in tal senso fosse stata avanzata, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.; II. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. per avere il Tribunale escluso il risarcimento del danno a favore di sisal per la mancata consegna delle certificazioni”: lamenta il mancato Pt_1 risarcimento del danno derivante dalla ritardata consegna delle certificazioni, avendo fornito la prova che la ritardata consegna delle stesse abbia precluso l'utilizzo dell'immobile come sede di lavoro per la totalità dei dipendenti, nonché la spesa necessariamente sostenuta per la locazione di un diverso immobile, esponendo un pregiudizio di ammontare determinabile, facendo riferimento al canone di mercato della locazione, determinazione da operare o al più in via equitativa;
III. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per non avere il tribunale fornito ragioni in merito al mancato accoglimento delle osservazioni del c.t.p. di : il Tribunale avrebbe Pt_1 acriticamente aderito alle conclusioni raggiunte in sede di C.T.U. senza tenere in considerazione le osservazioni svolte dal c.t.p, .adeguatamente documentate e motivate;
IV. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il tribunale condannato al Pt_1 pagamento delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c”: il giudice di prime cure avrebbe erroneamente posto a carico di le spese del procedimento ex art. 700 c.p.c., senza tuttavia Pt_1 considerare che il relativo ricorso era stato rigettato alla luce della non veritiera dichiarazione di CP_1 di aver consegnato tutti i documenti, circostanza contraddetta dalle risultanze della a.t.p., sicchè le spese avrebbero dovuto quanto meno essere compensate;
V. “Errore nel ritenere che sisal abbia chiesto tardivamente il pagamento delle penali da ritardo”: il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardiva, e dunque inammissibile, la domanda avente ad oggetto l'applicazione della penale da ritardo, senza tuttavia considerare che la stessa era stata proposta, con formulazione generica, in sede di memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., allorché aveva richiesto di
“dichiarare il danno, da quantificare in corso di causa, per il ritardo nella consegna rispetto alle pattuizioni contrattuali”; il termine “ritardo” includeva, sia la consegna delle certificazioni, che le opere stesse;
, costituitasi, avversate le opposte pretese, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 3.4.2025, nella quale l'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva, il consigliere fissava udienza ex art. 352 c.p.c. in data 26.6.2025 e assegnava i termini di legge. Differita
pagina 4 di 9 di ufficio all'udienza del 18.09.2025, a tale udienza la causa è stata rimessa per la decisione al collegio, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.E' infondato il primo motivo di appello che investe il riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo per le varianti.
Deve premettersi che, come esplicitamente dato atto in sentenza, la statuizione oggetto di condanna a favore di è la conseguenza della operata “cd.compensazione atecnica” con cui il giudice, CP_1 accertati i rispettivi contrapposti crediti, a titolo di corrispettivo per le varianti, da un lato, a titolo di risarcimento per opere non eseguite e difformità, dall'altro, ha individuato l'ammontare della somma dovuta a , risultata creditrice di una somma maggiore di quella vantata dalla controparte CP_1 passibile di compensazione.
Va richiamato, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza, che“La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica – sia processuale sia sostanziale – della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass.Sez. 2 Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024;Ordinanza n.14156 del 21/5/2024). Con la compensazione impropria pertanto “si esegue un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” ( Cass. Sez. 2 n. 4825 del 19-2- 2019, Cass. Sez. 1 n. 33872 del 17-11-2022)” così pervenendo alla individuazione contabile di un saldo finale. Al momento della coesistenza delle contrapposte si produce l'effetto estintivo delle contrapposte voci di debito/ credito, che si azzerano a vicenda. I crediti e i debiti non maturano quindi interessi l'uno sull'altro, in quanto la compensazione azzera le posizioni debitorie e creditorie reciproche. Solo dopo l'operazione estintiva il saldo contabile individua una obbligazione pecuniaria idonea a generare interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. di diritto.
Non ha presa, pertanto. la censura che si incentra sulla omessa specifica domanda degli interessi, atteso che la statuizione disposta dal giudice ha ad oggetto gli interessi legali e non moratori-commerciali ex D.lg. 231/ 2002 riconducibili all'originario credito, e che la prestazione accessoria è da ancorare al saldo derivante dalla compensazione atecnica, che presuppone l'azzeramento delle pregresse voci contrapposte.
2.E' infondato il secondo motivo di appello che investe il mancato riconoscimento del risarcimento del danno vantato da per non avere potuto utilizzare a piena capienza l'immobile, ciò in ragione del CP_1 ritardo nella consegna della documentazione necessaria per il rilascio della SCIA antincendio.
Deve darsi atto che solo in sede di svolgimento di a.t.p. si è potuto dare atto che la documentazione depositata poteva ritenersi completa, per cui resta in capo a l'onere di dimostrare che tale ritardo Pt_1 abbia prodotto il pregiudizio economico lamentato derivante, secondo la prospettazione pagina 5 di 9 dell'appellante, dal non potere collocare il personale e dall'essere stata costretta a locare un diverso immobile.
In primo luogo, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non vi è prova del fatto generativo del danno, cioè che l'allegato limitato utilizzo dell'immobile sia dipeso dalla mancata integrale consegna della documentazione di cui si discute. Infatti la documentazione, tra l'altro scarna, volta ad attestare un limitato utilizzo dello stabile consiste in una nota del settembre 2022, indirizzata a
“ colleghi” , volta a “sensibilizzare riporti e collaboratori al fine di calmierare la richiesta di presenza dei colleghi”, in misura tale da non superare l'accesso oltre 300 unità, per “motivi tecnici legati temporaneamente allo stabile” (v. doc. 22 fasc. I grado Sisal), nonché mail datate luglio 2023 che depongono per la mancata programmazione di eventi in dipendenza di una “limitazione sul numero di persone presenti contemporaneamente” (docc.51, 52, 53 fasc.I grado Sisal). Vengono pertanto rappresentati dati fattuali di per sé inidonei a comprovare che l'utilizzo dell'immobile sia stato condizionato proprio dalla documentazione non consegnata da , e tale lacuna non appare in CP_1 alcun modo superabile con dati di natura presuntiva utili a integrare il quadro probatorio e potere svolgere in temini pieni un percorso inferenziale, elementi neppure indicati da parte appellante che si è limitata ad affermare “è certamente più probabile che in mancanza della SCIA Sisal abbia vietato al proprio personale (ed agli esterni) di frequentare lo stabile oltre un certo numero (come risulta dalle mail !) piuttosto che credere (sulla base di quali deduzioni ? controparte non ne ha mai fatte) che invece detto stabile sia stato frequentato a piena capienza” (p.19 appello).
Inoltre, e tale profilo avrebbe anche valenza assorbente, il primo giudice ha correttamente accertato la mancanza di prova in ordine al nesso causale tra la mancata consegna delle certificazioni e il danno lamentato, non rinvenendosi in atti alcuna evidenza del fatto che le spese asseritamente sostenute (peraltro mai dimostrate) per l'allocazione di spazi ulteriori rispetto alla sede originaria fossero effettivamente riconducibili all'inadempimento di e diretta conseguenza di questo. CP_1 Il contratto prodotto in atti onde dimostrare la temporanea allocazione in diversa sede dei dipendenti non collocabili presso l'immobile di via Ugo Bassi (doc. 48 fasc.I grado risulta essere del tutto Pt_1 sprovvisto di rilevanza probatoria. Trattasi infatti di testo mancante di ancoraggio a data certa, oltre che l'assenza di alcuna sottoscrizione e firma (non potendosi che ritenere tardiva la produzione di cui al doc. 48 bis fasc. appello e, in ogni caso, non risulta nemmeno essere stato predisposto per le Pt_1 finalità dedotte dall'appellante, non rappresentando una locazione “sostitutiva”, volta ad ovviare all'esigenza di collocare diversamente i lavoratori a causa della mancata consegna delle certificazioni e delle limitata fruibilità dell'immobile di via Bassi. Inoltre, e non secondariamente, dalla lettura del testo si evince che tale contratto, che genericamente fa riferimento alla destinazione uso uffici, avrebbe previsto una durata ultra-esennale, incompatibile con la denunciata, e solamente temporanea, esigenza locatizia dedotta, è stato predisposto in assenza di alcun possibile aggancio all'allegato disagio, posto che le circostanze di fatto contemplate nel testo negoziale si riferiscono ad un periodo anteriore a quello che ha visto sorgere la problematica della mancata consegna delle certificazioni atteso che “data di consegna” dello stabile a era prevista entro il 28.02.2021 (art. 4 doc. 48 fasc. , e dunque Pt_1 Pt_1 ben prima della fine lavori da parte di . CP_1
Infine non solo non ha provato l'evento pregiudizievole e le conseguenze ad esso rapportabili, ma Pt_1 non ha altresì fornito dati da cui potere anche solo commisurare l'asserito danno, tant'è che la stessa parte lo ha prospettato, infine, in termini meramente figurativi.
pagina 6 di 9 L'appellante non ha introdotto, quindi, elementi utili ad inficiare le valutazioni rese dal giudice di prime cure, restando senza pregio la tesi secondo cui il danno sarebbe in re ipsa .
3. Non merita accoglimento altresì il terzo motivo di appello, che investe i risultati della consulenza in ordine alla mancata realizzazione di alcuni lavori, oltre che i difetti dell'opera.
La doglianza risulta del tutto generica.L'appellante non si duole di alcuna violazione del contraddittorio nell'ambito del sub procedimento di accertamento tecnico preventivo, al quale ha partecipato anche il proprio consulente, né in sede di chiarimenti sono stati sollevati rilievi tant'è che il verbale di udienza del 16.1.2024 riporta “All'esito delle precisazioni del C.T.U., i procuratori delle parti concordano che il credito residuo spettante -come da elaborato peritale -alla appaltatrice sarebbe pari a euro 147.262,02 oltre iva.”, essendo pervenuto il c.t.u .a tale commisurazione tenendo presenti le opere non realizzate e i vizi accertati. L'appellante non ha individuato e circoscritto in maniera precisa le osservazioni del c.t.p. che, a sua detta, sarebbero state ignorate dal primo giudice né, soprattutto, ha indicato la documentazione che sarebbe il fondamento delle diverse valutazioni del c.t.p. In effetti nel corpo dell'atto di appello (p.23) l'appellante riporta pedissequamente in nota quanto rappresentato in sede di consulenza (p.53), senza indicare dati oggettivi indicanti le supposte divergenti evidenze. A monte è da rilevare come risulta contraddetto che il c.t.u. non abbia dato seguito ai rilievi del c.t.p. emergendo, piuttosto, come la consulenza rinvii a più riprese agli elementi assunti nel contraddittorio e alle memorie dei c.t.p. (p.10 e ss c.t.u.).
4. Risulta infondato anche il quarto motivo di appello, volto a censurare la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. Indipendentemente dalle ragioni del rigetto del ricorso, la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. è retta dal principio di soccombenza, che può venire determinata solamente all'esito del processo di cognizione ordinaria.Pertanto, essendosi il giudizio di primo grado concluso con l'accoglimento delle domande proposte da , e risultando la parte sostanzialmente CP_1 Pt_1 soccombente, il Tribunale ha correttamente posto a carico della stessa sia le spese del grado di giudizio di cognizione, sia quelle del precedente procedimento cautelare. A ciò si aggiunga che non trova corrispondenza in atti che il ricorso non sia stato accolto sulla base di un presupposto errato, non avere consegnato i documenti, emergendo invero, come il rigetto sia stato anche motivato CP_1 dall'assenza di periculum.
5.Infondato risulta altresì il quinto motivo di appello, con cui l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile perché tardiva la domanda avente ad oggetto l'applicazione della penale da ritardo.
in sede di comparsa di costituzione, in via riconvenzionale ha chiesto di“condannare controparte Pt_1 a consegnare le certificazioni indicate in narrativa ed accertare e dichiarare il danno, da quantificare in corso di causa, per il ritardo nella consegna rispetto alle pattuizioni contrattuali”, avendo poi precisato le conclusioni nei termini: ”in via riconvenzionale: condannare controparte a consegnare le certificazioni indicate in narrativa ed accertare e dichiarare il danno, da quantificare in corso di causa anche in via equitativa, per il ritardo nella consegna delle opere rispetto alle pattuizioni contrattuali e/o per la mancata consegna di parte della documentazione predetta che hanno determinato il mancato pieno utilizzo dell'immobile condannando controparte al relativo risarcimento”.
pagina 7 di 9 Un esplicito riferimento alla penale da ritardo è stata operata solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado con cui in ordine a “Il ritardo nell'esecuzione delle opere ed il conseguente danno”, Pt_1 ha affermato “il contratto prevedeva quale termine dei lavori la data del 31/1/2022 ed una penale giornaliera di ritardo pari a € 700,00. Posto che la fine lavori è del 30/5/2022 (circostanza già dedotta e mai contestata), ne risulta che i giorni di ritardo sono 119 e la penale dovuta è pari a € 83.300,00.Tale danno, anche se di minore impatto per l'attività di rispetto a quello derivante Pt_1 dalla mancata consegna della documentazione (ed è per questo motivo che la scrivente ha dato maggiore risalto a quest'ultimo) deve comunque essere risarcito, almeno in misura parziale”.
Seppure il contratto prevedeva al punto 11.2 una penale da ritardo, ciò che rileva è che non è stata avanzata una domanda fondata sul titolo di penale da ritardo entro i termini previsti per le preclusioni assertive. Deve essere richiamato che la domanda volta a ottenere l'applicazione della penale da ritardo è del tutto diversa, sia per l'oggetto che per i presupposti applicativi, rispetto a quella volta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna delle certificazioni.
Non ha pregio l'affermazione dell'appellante secondo cui la domanda formulata come danno “per il ritardo nella consegna” sia da interpretare come comprensiva oltre che del ritardo nella consegna delle certificazioni, anche nel ritardo delle opere, affermazione che tradisce che una specifica ed esplicita domanda non sia stata formulata, tant'è che, da ultimo, in sede di memoria di replica, l'appellante ha affermato “non vi può essere dubbio alcuno che abbia sempre chiesto i danni da Pt_1 ritardo nell'utilizzo dell'immobile, ritardo determinato non solo dalla mancata consegna delle certificazioni ma anche dal ritardo nella consegna delle opere”.
Da ultimo non può non rilevarsi come sia mancato qualsivoglia contraddittorio sulla individuazione del termine di consegna lavori atteso che il verbale di fine lavori del 25/05/2022 (doc. 8 fasc.I grado
), che pure fa riferimento ai vizi e difetti individuati nella “snagging list”, non contiene alcuna CP_1 riserva o rilievo in termini di rispetto dei tempi di consegna dell'opera, opera che aveva costituito oggetto di varianti non considerate in sede di originaria pattuizione contrattuale.
6. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere confermata.
Il rigetto dell'appello comporta che le spese del grado vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente, ed a favore dell'appellata, e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 9194/ 2024 del Tribunale di Milano così dispone:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di che CP_1 liquida in complessivi € 14.239,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
La consigliera Roberta Nunnari La presidente Ann Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
GIÀ (C.F. e P.IVA ), Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Desalvi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Piave n. 21
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lisi (C.F CP_1 P.IVA_2
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Filippo C.F._1 Baldinucci n.24 APPELLATA
Conclusioni delle parti: Per Pt_1 Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa e reietta, previ i necessari accertamenti e declaratorie:
- sospendere, per le ragioni illustrate in atto, in tutto o in parte (relativamente al primo motivo di impugnazione), l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito: in accoglimento dei motivi di gravame formulati, in riforma dell'impugnata sentenza n. 9194/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 24/10/2024 (nel procedimento R.G. n. 34898/2022), respinte le domande formulate da difettandone i presupposti di legge e perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, CP_1 accogliere le domande formulate dall'appellante nel presente atto ed in particolare: per il motivo primo, accertata e dichiarata la carenza di domanda nel giudizio di I grado di corresponsione degli interessi sul corrispettivo dell'appalto, riformare la sentenza impugnata stabilendo che al corrispettivo dovuto (determinato pagina 1 di 9 a seguito dell'appello o nell'ammontare indicato nella sentenza impugnata) non debbano essere applicati interessi;
per il motivo secondo, accertare e dichiarare il danno patito dall'appellante per il mancato utilizzo completo dell'immobile a causa della mancata e/o ritardata consegna delle certificazioni e di conseguenza, determinato l'ammontare del danno nella misura indicata nel presente atto o nel diverso importo accertato in corso di causa, anche in via equitativa, condannare l'appellata al relativo risarcimento;
per il motivo terzo, accertati e dichiarati i vizi ed i deprezzamenti indicati da nel procedimento di I grado e nel presente atto, Pt_1 quantificare il maggior credito di e compensare i rispettivi crediti delle parti;
per il motivo quarto, Pt_1 compensare tra le parti le spese legali per il procedimento d'urgenza promosso dinanzi al Tribunale;
per il motivo quinto, accertare e dichiarare il ritardo nella consegna delle opere e, liquidato il danno, condannare controparte al relativo risarcimento. Con riserva di ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ed ulteriori deduzioni istruttorie. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per CP_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contraris rejectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello, per i motivi indicati in atti;
- respingere l'avversa istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., per i motivi indicati in atti;
nel merito:
- in ogni caso, respingere l'interposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Milano n.9194/2024, per i motivi indicati in atti. Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese forfettario 15% ex art. 2 D.M. 147/2022, oltre accessori di legge ed eventuale C.T.U. e C.T.P. per il grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, (di seguito ”) conveniva innanzi al CP_1 CP_1 Tribunale di Milano (di seguito ) deducendo: Parte_1 Pt_1
• di aver stipulato (in qualità di appaltatrice) con (in qualità di committente) un contratto di appalto Pt_1 avente ad oggetto la realizzazione di opere, come dettagliate da computo metrico, presso la nuova sede di quest'ultima, per un prezzo di € 746.000,00 oltre iva e di avere altresì realizzato e completato in data 25.05.2022 delle opere in variante, così come approvate dalla committente in data 10.03.2022 e 25.03.2022;
• che, terminate le opere in variante, aveva richiesto con una “snagging list” la realizzazione di Pt_1 interventi finali che, tuttavia, non aveva potuto completare in quanto era stata estromessa dal cantiere a fronte del rifiuto di accettare le unilaterali decurtazioni proposte dal saldo del dovuto;
• che, pur avendo correttamente ricevuto il corrispettivo pattuito per l'appalto (€ 746.000,00 oltre iva), non aveva tuttavia ancora ricevuto il prezzo delle opere in variante. Chiedeva quindi la condanna di al pagamento di euro 254.100,51, iva inclusa, oltre interessi ex dl Pt_1 231/ 2002, pari all'importo dovuto a titolo di pagamento dei compensi maturati da a CP_1 saldo delle opere eseguite nel cantiere di via Ugo Bassi 6, CP_2
[...]
costituendosi, nel contraddire le avverse deduzioni chiedeva, in via principale, il rigetto delle
[...] domande attoree e, in subordine , nel dedurre ritardi e vizi, chiedeva di determinare il minore importo del valore delle opere ex art. 1668 c.c.; in via riconvenzionale chiedeva la condanna della controparte al rilascio delle certificazioni dovute e non consegnate, ed al risarcimento del danno per il ritardo
“nella consegna rispetto alle pattuizioni contrattuali condannando controparte al relativo risarcimento;
in subordine, accertare e dichiarare l'importo dovuto per la produzione da parte di terzi pagina 2 di 9 delle certificazioni richieste da e condannare controparte al versamento dello stesso”; in ogni Pt_1 caso, compensare la somma eventualmente dovuta a controparte per le opere extra-capitolato, con gli importi da essa dovuti a per le richieste di risarcimento di danno e per la spesa derivante Pt_1 dall'incarico conferito a terzi al fine di predisporre le certificazioni mancanti.
Nel corso del giudizio parte attrice chiedeva emissione di ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. CP_1 per l'importo di 75.613,47, deducendo che tale importo aveva costituito oggetto di diffida ex art. 1454 c.c., e con la prima memoria istruttoria modificava la propria domanda chiedendo, infine, in via principale, accertarsi e dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto ex art.1454 c.c., in subordine la risoluzione giudiziale per inadempimento ex art. 1453 c.c., con conseguente accertamento che nulla fosse dovuto alla convenuta e accertare il diritto di quest'ultima alla restitutio in integrum del proprio patrimonio, a mezzo di equivalente pecuniario (tenendo conto di natura, quantità e valore di tutte le prestazioni eseguite in favore della committente), oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, a titolo di danno emergente e lucro cessante, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2022, in ogni caso, condannare la società al pagamento in favore di € 254.100,51 salvo minore o maggiore Pt_1 somma accertanda in corso di causa e/o liquidanda in via equitativa, anche in misura eccedente il valore “contrattuale” delle prestazioni eseguite da in favore della committente. CP_1
Il Tribunale di Milano, acquisita in data 11.10.2023 la perizia esperita nel procedimento di istruzione preventiva RG n.35703/2022, sentito a chiarimenti il consulente, con sentenza n. 9194/2024 del 24.10.2024, rigettata la domanda di risoluzione proposta da (e la conseguente richiesta di CP_1 restituzione del valore pecuniario dell'opera), nonché le domande svolte in via riconvenzionale di condanna alla consegna e di risarcimento danni avanzate da accertati i rispettivi crediti, ne ha Pt_1 disposto la “compensazione atecnica”, ed ha condannato a versare a l'importo per CP_1 Pt_1 l'esecuzione di opere in variante nella minore misura di euro 147.262 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo. Ha condannato alla rifusione delle spese di lite anche della fase cautelare. Pt_1
In particolare il tribunale, dato atto dell'incontestato contratto di appalto per cui era stato pagato il corrispettivo di euro 746.000,00, ha ritenuto infondata la domanda di di risoluzione, sia ex art. CP_1 1453 che ex art. 1454 c.c., nonché la connessa richiesta di restituzione dell'equivalente pecuniario dell'opera. Aderendo alle conclusioni offerte dal consulente tecnico, nonché richiamati i chiarimenti offerti, il tribunale ha ritenuto accertata la mancata realizzazione di alcune lavorazioni, tali da individuare l'importo da decurtare per tale causale in euro 29.916,81, oltre che la presenza di difformità, tali da potere ritenere, operate le compensazioni tra le contrapposte voci di credito, che il saldo del corrispettivo spettante all'appaltatrice dovuto a titolo di varianti ammontasse ad € 147.262,02, oltre iva ed interessi legali dalla domanda al saldo, facendo riferimento, per la quantificazione della somma, in assenza di pregresso accordo tra le parti, al prezzario della camera di commercio di Milano a norma dell'art. 1657 c.c., conformemente alle conclusioni raggiunte dalla consulenza esperita in sede di A.T.P.. Dato atto che il valore delle opere aggiuntive realizzate da risultava, secondo quanto accertato dall'ausiliario, pari a € 216.800,00, avendo accertato anche CP_1 la mancata realizzazione di alcune lavorazioni, e la presenza di difformità nell'opera idonee a determinare una decurtazione dal corrispettivo come richiesto dalla convenuta in via riconvenzionale, ha disposto la compensazione atecnica tra i rispettivi crediti delle parti, quantificando il saldo del corrispettivo per le varianti spettante all'appaltatrice nella somma di € 147.262,02 oltre iva e CP_1 interessi.
pagina 3 di 9 Ritenuta inammissibile la domanda di avente ad oggetto l'applicazione della penale da ritardo, in Pt_1 quanto formulata tardivamente negli scritti conclusivi, ha infine rigettato le domande riconvenzionali di aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna delle Pt_1 certificazioni, ritenendo non dimostrato né il nesso di causalità materiale tra detto ritardo e i disagi lamentati, né il nesso di causalità giuridica tra i disagi e il danno economico da ciò derivante, condannando al pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio di merito e del Pt_1 CP_1 procedimento cautelare.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività Pt_1 (poi rinunciata all'udienza del 3.04.2025), articolando motivi di gravame, che possono essere sinteticamente così di seguito richiamati: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale riconosciuto gli interessi sul corrispettivo in totale difetto di domanda di parte”: il Tribunale avrebbe riconosciuto a gli interessi sulla somma accertata come dovuta a titolo di corrispettivo per le varianti, senza CP_1 che tuttavia alcuna richiesta in tal senso fosse stata avanzata, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.; II. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. per avere il Tribunale escluso il risarcimento del danno a favore di sisal per la mancata consegna delle certificazioni”: lamenta il mancato Pt_1 risarcimento del danno derivante dalla ritardata consegna delle certificazioni, avendo fornito la prova che la ritardata consegna delle stesse abbia precluso l'utilizzo dell'immobile come sede di lavoro per la totalità dei dipendenti, nonché la spesa necessariamente sostenuta per la locazione di un diverso immobile, esponendo un pregiudizio di ammontare determinabile, facendo riferimento al canone di mercato della locazione, determinazione da operare o al più in via equitativa;
III. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per non avere il tribunale fornito ragioni in merito al mancato accoglimento delle osservazioni del c.t.p. di : il Tribunale avrebbe Pt_1 acriticamente aderito alle conclusioni raggiunte in sede di C.T.U. senza tenere in considerazione le osservazioni svolte dal c.t.p, .adeguatamente documentate e motivate;
IV. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il tribunale condannato al Pt_1 pagamento delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c”: il giudice di prime cure avrebbe erroneamente posto a carico di le spese del procedimento ex art. 700 c.p.c., senza tuttavia Pt_1 considerare che il relativo ricorso era stato rigettato alla luce della non veritiera dichiarazione di CP_1 di aver consegnato tutti i documenti, circostanza contraddetta dalle risultanze della a.t.p., sicchè le spese avrebbero dovuto quanto meno essere compensate;
V. “Errore nel ritenere che sisal abbia chiesto tardivamente il pagamento delle penali da ritardo”: il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardiva, e dunque inammissibile, la domanda avente ad oggetto l'applicazione della penale da ritardo, senza tuttavia considerare che la stessa era stata proposta, con formulazione generica, in sede di memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., allorché aveva richiesto di
“dichiarare il danno, da quantificare in corso di causa, per il ritardo nella consegna rispetto alle pattuizioni contrattuali”; il termine “ritardo” includeva, sia la consegna delle certificazioni, che le opere stesse;
, costituitasi, avversate le opposte pretese, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 3.4.2025, nella quale l'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva, il consigliere fissava udienza ex art. 352 c.p.c. in data 26.6.2025 e assegnava i termini di legge. Differita
pagina 4 di 9 di ufficio all'udienza del 18.09.2025, a tale udienza la causa è stata rimessa per la decisione al collegio, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.E' infondato il primo motivo di appello che investe il riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo per le varianti.
Deve premettersi che, come esplicitamente dato atto in sentenza, la statuizione oggetto di condanna a favore di è la conseguenza della operata “cd.compensazione atecnica” con cui il giudice, CP_1 accertati i rispettivi contrapposti crediti, a titolo di corrispettivo per le varianti, da un lato, a titolo di risarcimento per opere non eseguite e difformità, dall'altro, ha individuato l'ammontare della somma dovuta a , risultata creditrice di una somma maggiore di quella vantata dalla controparte CP_1 passibile di compensazione.
Va richiamato, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza, che“La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica – sia processuale sia sostanziale – della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass.Sez. 2 Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024;Ordinanza n.14156 del 21/5/2024). Con la compensazione impropria pertanto “si esegue un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” ( Cass. Sez. 2 n. 4825 del 19-2- 2019, Cass. Sez. 1 n. 33872 del 17-11-2022)” così pervenendo alla individuazione contabile di un saldo finale. Al momento della coesistenza delle contrapposte si produce l'effetto estintivo delle contrapposte voci di debito/ credito, che si azzerano a vicenda. I crediti e i debiti non maturano quindi interessi l'uno sull'altro, in quanto la compensazione azzera le posizioni debitorie e creditorie reciproche. Solo dopo l'operazione estintiva il saldo contabile individua una obbligazione pecuniaria idonea a generare interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. di diritto.
Non ha presa, pertanto. la censura che si incentra sulla omessa specifica domanda degli interessi, atteso che la statuizione disposta dal giudice ha ad oggetto gli interessi legali e non moratori-commerciali ex D.lg. 231/ 2002 riconducibili all'originario credito, e che la prestazione accessoria è da ancorare al saldo derivante dalla compensazione atecnica, che presuppone l'azzeramento delle pregresse voci contrapposte.
2.E' infondato il secondo motivo di appello che investe il mancato riconoscimento del risarcimento del danno vantato da per non avere potuto utilizzare a piena capienza l'immobile, ciò in ragione del CP_1 ritardo nella consegna della documentazione necessaria per il rilascio della SCIA antincendio.
Deve darsi atto che solo in sede di svolgimento di a.t.p. si è potuto dare atto che la documentazione depositata poteva ritenersi completa, per cui resta in capo a l'onere di dimostrare che tale ritardo Pt_1 abbia prodotto il pregiudizio economico lamentato derivante, secondo la prospettazione pagina 5 di 9 dell'appellante, dal non potere collocare il personale e dall'essere stata costretta a locare un diverso immobile.
In primo luogo, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non vi è prova del fatto generativo del danno, cioè che l'allegato limitato utilizzo dell'immobile sia dipeso dalla mancata integrale consegna della documentazione di cui si discute. Infatti la documentazione, tra l'altro scarna, volta ad attestare un limitato utilizzo dello stabile consiste in una nota del settembre 2022, indirizzata a
“ colleghi” , volta a “sensibilizzare riporti e collaboratori al fine di calmierare la richiesta di presenza dei colleghi”, in misura tale da non superare l'accesso oltre 300 unità, per “motivi tecnici legati temporaneamente allo stabile” (v. doc. 22 fasc. I grado Sisal), nonché mail datate luglio 2023 che depongono per la mancata programmazione di eventi in dipendenza di una “limitazione sul numero di persone presenti contemporaneamente” (docc.51, 52, 53 fasc.I grado Sisal). Vengono pertanto rappresentati dati fattuali di per sé inidonei a comprovare che l'utilizzo dell'immobile sia stato condizionato proprio dalla documentazione non consegnata da , e tale lacuna non appare in CP_1 alcun modo superabile con dati di natura presuntiva utili a integrare il quadro probatorio e potere svolgere in temini pieni un percorso inferenziale, elementi neppure indicati da parte appellante che si è limitata ad affermare “è certamente più probabile che in mancanza della SCIA Sisal abbia vietato al proprio personale (ed agli esterni) di frequentare lo stabile oltre un certo numero (come risulta dalle mail !) piuttosto che credere (sulla base di quali deduzioni ? controparte non ne ha mai fatte) che invece detto stabile sia stato frequentato a piena capienza” (p.19 appello).
Inoltre, e tale profilo avrebbe anche valenza assorbente, il primo giudice ha correttamente accertato la mancanza di prova in ordine al nesso causale tra la mancata consegna delle certificazioni e il danno lamentato, non rinvenendosi in atti alcuna evidenza del fatto che le spese asseritamente sostenute (peraltro mai dimostrate) per l'allocazione di spazi ulteriori rispetto alla sede originaria fossero effettivamente riconducibili all'inadempimento di e diretta conseguenza di questo. CP_1 Il contratto prodotto in atti onde dimostrare la temporanea allocazione in diversa sede dei dipendenti non collocabili presso l'immobile di via Ugo Bassi (doc. 48 fasc.I grado risulta essere del tutto Pt_1 sprovvisto di rilevanza probatoria. Trattasi infatti di testo mancante di ancoraggio a data certa, oltre che l'assenza di alcuna sottoscrizione e firma (non potendosi che ritenere tardiva la produzione di cui al doc. 48 bis fasc. appello e, in ogni caso, non risulta nemmeno essere stato predisposto per le Pt_1 finalità dedotte dall'appellante, non rappresentando una locazione “sostitutiva”, volta ad ovviare all'esigenza di collocare diversamente i lavoratori a causa della mancata consegna delle certificazioni e delle limitata fruibilità dell'immobile di via Bassi. Inoltre, e non secondariamente, dalla lettura del testo si evince che tale contratto, che genericamente fa riferimento alla destinazione uso uffici, avrebbe previsto una durata ultra-esennale, incompatibile con la denunciata, e solamente temporanea, esigenza locatizia dedotta, è stato predisposto in assenza di alcun possibile aggancio all'allegato disagio, posto che le circostanze di fatto contemplate nel testo negoziale si riferiscono ad un periodo anteriore a quello che ha visto sorgere la problematica della mancata consegna delle certificazioni atteso che “data di consegna” dello stabile a era prevista entro il 28.02.2021 (art. 4 doc. 48 fasc. , e dunque Pt_1 Pt_1 ben prima della fine lavori da parte di . CP_1
Infine non solo non ha provato l'evento pregiudizievole e le conseguenze ad esso rapportabili, ma Pt_1 non ha altresì fornito dati da cui potere anche solo commisurare l'asserito danno, tant'è che la stessa parte lo ha prospettato, infine, in termini meramente figurativi.
pagina 6 di 9 L'appellante non ha introdotto, quindi, elementi utili ad inficiare le valutazioni rese dal giudice di prime cure, restando senza pregio la tesi secondo cui il danno sarebbe in re ipsa .
3. Non merita accoglimento altresì il terzo motivo di appello, che investe i risultati della consulenza in ordine alla mancata realizzazione di alcuni lavori, oltre che i difetti dell'opera.
La doglianza risulta del tutto generica.L'appellante non si duole di alcuna violazione del contraddittorio nell'ambito del sub procedimento di accertamento tecnico preventivo, al quale ha partecipato anche il proprio consulente, né in sede di chiarimenti sono stati sollevati rilievi tant'è che il verbale di udienza del 16.1.2024 riporta “All'esito delle precisazioni del C.T.U., i procuratori delle parti concordano che il credito residuo spettante -come da elaborato peritale -alla appaltatrice sarebbe pari a euro 147.262,02 oltre iva.”, essendo pervenuto il c.t.u .a tale commisurazione tenendo presenti le opere non realizzate e i vizi accertati. L'appellante non ha individuato e circoscritto in maniera precisa le osservazioni del c.t.p. che, a sua detta, sarebbero state ignorate dal primo giudice né, soprattutto, ha indicato la documentazione che sarebbe il fondamento delle diverse valutazioni del c.t.p. In effetti nel corpo dell'atto di appello (p.23) l'appellante riporta pedissequamente in nota quanto rappresentato in sede di consulenza (p.53), senza indicare dati oggettivi indicanti le supposte divergenti evidenze. A monte è da rilevare come risulta contraddetto che il c.t.u. non abbia dato seguito ai rilievi del c.t.p. emergendo, piuttosto, come la consulenza rinvii a più riprese agli elementi assunti nel contraddittorio e alle memorie dei c.t.p. (p.10 e ss c.t.u.).
4. Risulta infondato anche il quarto motivo di appello, volto a censurare la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. Indipendentemente dalle ragioni del rigetto del ricorso, la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. è retta dal principio di soccombenza, che può venire determinata solamente all'esito del processo di cognizione ordinaria.Pertanto, essendosi il giudizio di primo grado concluso con l'accoglimento delle domande proposte da , e risultando la parte sostanzialmente CP_1 Pt_1 soccombente, il Tribunale ha correttamente posto a carico della stessa sia le spese del grado di giudizio di cognizione, sia quelle del precedente procedimento cautelare. A ciò si aggiunga che non trova corrispondenza in atti che il ricorso non sia stato accolto sulla base di un presupposto errato, non avere consegnato i documenti, emergendo invero, come il rigetto sia stato anche motivato CP_1 dall'assenza di periculum.
5.Infondato risulta altresì il quinto motivo di appello, con cui l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile perché tardiva la domanda avente ad oggetto l'applicazione della penale da ritardo.
in sede di comparsa di costituzione, in via riconvenzionale ha chiesto di“condannare controparte Pt_1 a consegnare le certificazioni indicate in narrativa ed accertare e dichiarare il danno, da quantificare in corso di causa, per il ritardo nella consegna rispetto alle pattuizioni contrattuali”, avendo poi precisato le conclusioni nei termini: ”in via riconvenzionale: condannare controparte a consegnare le certificazioni indicate in narrativa ed accertare e dichiarare il danno, da quantificare in corso di causa anche in via equitativa, per il ritardo nella consegna delle opere rispetto alle pattuizioni contrattuali e/o per la mancata consegna di parte della documentazione predetta che hanno determinato il mancato pieno utilizzo dell'immobile condannando controparte al relativo risarcimento”.
pagina 7 di 9 Un esplicito riferimento alla penale da ritardo è stata operata solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado con cui in ordine a “Il ritardo nell'esecuzione delle opere ed il conseguente danno”, Pt_1 ha affermato “il contratto prevedeva quale termine dei lavori la data del 31/1/2022 ed una penale giornaliera di ritardo pari a € 700,00. Posto che la fine lavori è del 30/5/2022 (circostanza già dedotta e mai contestata), ne risulta che i giorni di ritardo sono 119 e la penale dovuta è pari a € 83.300,00.Tale danno, anche se di minore impatto per l'attività di rispetto a quello derivante Pt_1 dalla mancata consegna della documentazione (ed è per questo motivo che la scrivente ha dato maggiore risalto a quest'ultimo) deve comunque essere risarcito, almeno in misura parziale”.
Seppure il contratto prevedeva al punto 11.2 una penale da ritardo, ciò che rileva è che non è stata avanzata una domanda fondata sul titolo di penale da ritardo entro i termini previsti per le preclusioni assertive. Deve essere richiamato che la domanda volta a ottenere l'applicazione della penale da ritardo è del tutto diversa, sia per l'oggetto che per i presupposti applicativi, rispetto a quella volta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna delle certificazioni.
Non ha pregio l'affermazione dell'appellante secondo cui la domanda formulata come danno “per il ritardo nella consegna” sia da interpretare come comprensiva oltre che del ritardo nella consegna delle certificazioni, anche nel ritardo delle opere, affermazione che tradisce che una specifica ed esplicita domanda non sia stata formulata, tant'è che, da ultimo, in sede di memoria di replica, l'appellante ha affermato “non vi può essere dubbio alcuno che abbia sempre chiesto i danni da Pt_1 ritardo nell'utilizzo dell'immobile, ritardo determinato non solo dalla mancata consegna delle certificazioni ma anche dal ritardo nella consegna delle opere”.
Da ultimo non può non rilevarsi come sia mancato qualsivoglia contraddittorio sulla individuazione del termine di consegna lavori atteso che il verbale di fine lavori del 25/05/2022 (doc. 8 fasc.I grado
), che pure fa riferimento ai vizi e difetti individuati nella “snagging list”, non contiene alcuna CP_1 riserva o rilievo in termini di rispetto dei tempi di consegna dell'opera, opera che aveva costituito oggetto di varianti non considerate in sede di originaria pattuizione contrattuale.
6. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere confermata.
Il rigetto dell'appello comporta che le spese del grado vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente, ed a favore dell'appellata, e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 9194/ 2024 del Tribunale di Milano così dispone:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di che CP_1 liquida in complessivi € 14.239,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
La consigliera Roberta Nunnari La presidente Ann Mantovani
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