Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00578/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2024, proposto da
OV DI, NG DI, rappresentati e difesi dall’avvocato Anna Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Pietro al Tanagro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica prot. n. 1679 del 19 aprile 2024, notificato in data 16 maggio 24, recante nuovo diniego di permesso di costruire in sanatoria di cui all’istanza prot. n. 1075 del 15 febbraio 2022;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenti e in particolar modo del verbale di sopralluogo del 17 settembre 2021, del rilievo del 21 dicembre 2021 e della relazione tecnica relativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1679 del 19 aprile 2024, notificato in data 16 maggio 24, recante nuovo diniego di p.d.c. in sanatoria di cui all’istanza prot. n. 1075 del 15 febbraio 2022.
Deducono in fatto i ricorrenti:
- di essere padre e figlio ed attualmente comproprietari, congiuntamente a DI IN LI, rispettivamente di un fondo catastalmente identificato al fol. 13 mapp. 808 (già 337-380), e di un fondo contiguo catastalmente identificato al fol. 13 mapp. 819, costituenti originariamente un’unica proprietà del defunto DI NG AL e della moglie DI IN LI, genitori del ricorrente OV e nonni del ricorrente NG;
- che i coniugi DI NG AL e DI IN LI ottenevano inizialmente la concessione edilizia n. 46/84, per un fabbricato rurale di mc 494,18, da realizzarsi sul fondo di proprietà individuato al fol 13 p.lle n. 337, di are 14,70 e 380, di are 15,64 del Catasto terreni comunale, con asservimento delle p.lle individuate: al fol 7 nn 160 e 133 rispettivamente di are 4,42 e 27,03; fol 15 p.lla 147 di are 33,26; fol. 14 p.lla 189 di are 35,45 fol 11 p.lla n. 38/b di are 9,77 fol 12 p.lla n. 87 di are 9,04 e fol 5 p.lla n. 312 di are 23,00 di cui alla dichiarazione trascritta in conservatoria RR.II. di SA del 22 dicembre 1984 per una superficie complessiva catastale di mq 17.231;
- che successivamente veniva rilasciata la concessione edilizia n. 7 del 22 marzo 1985 per la realizzazione di un piano seminterrato e di un primo piano senza alcuna variazione volumetrica trattandosi di pertinenze agricole, con data di inizio lavori fissata per il 24 giugno 1985;
- che in seguito veniva rilasciata la variante in corso d’opera n. 47/87 per la destinazione del piano terra a deposito attrezzi agricoli, del primo piano in abitazione e per la costruzione di una scala esterna;
- che nel corso della realizzazione del fabbricato si verificava un errore di posizionamento, probabilmente ingenerato dal fatto che all’epoca la proprietà era indivisa e mancava qualsiasi termine lapideo o fabbricati di impianto con i confinanti:
- che comunque nel 1988, mentre era in corso la realizzazione del fabbricato A, i coniugi DI A.P. e A.E. formalizzavano l’acquisto del fondo contiguo catastalmente identificato al Catasto Terreni al fol 13 p.lla 553 (ex 336b) e n. 554 (ex p.lla 336c), di cui erano già in possesso;
- che dopo la morte di NG AL, avvenuta nel 2011, l’immobile A era ereditato da DI OV, attuale proprietario, oltre che dal coniuge del de cuius DI IN, già comproprietaria in comunione dei beni, mentre il fondo catastalmente identificato al fol. 13 mapp.le 819 (già 553 4 554), già oggetto di compravendita, era ereditato oltre che dalla stessa IN, (già comproprietaria per ½,) dal nipote NG, così come i fondi successivamente asserviti per la realizzazione del fabbricato B;
- che successivamente la comproprietaria DI IN, congiuntamente al nipote NG, ha richiesto il rilascio di titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del fabbricato B di complessivi mq. 417,14, così come da permesso a costruire n. 19/12, sull’indicato fondo, costituito dai compendi individuati in catasto al Fol 13 p.lle 553 e p.lla 554, con asservimento registrato presso la CC.RR.II. di Sala Consilina n. 2338 del 2 ottobre 2012 per una superficie complessiva di mq. 13.597, dei fondi individuati catastalmente al fol. 7 p.lle 190, 280 e 281;
- che successivamente i due corpi di fabbrica sono stati congiunti in aderenza mediante la realizzazione di una centrale termica in comune servizio ad entrambi i fabbricati e gli interessati hanno presentato in data 15 febbraio 2022, con prot. n. 1075, istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per la sanatoria delle difformità all’iniziale concessione rilasciata, in particolare per lo sconfinamento realizzato da NG AL, e per la realizzazione della centrale termica;
- che nelle more, in data 17 settembre 2021, veniva effettuato il sopralluogo di cui alla successiva ordinanza di demolizione n. 31/22, impugnata dinanzi a questo T.A.R. con ricorso iscritto al numero di R.G. 447/2022;
- che successivamente il Comune notificava il diniego all’istanza ex art. 36, anche questo impugnato dinanzi al T.A.R. con ricorso iscritto al numero di R.G. 1564/2022;
- che con sentenza n. 589/2024 il Tribunale accoglieva l’impugnazione;
- che il Comune di San Pietro al Tanagro notificava in data 16 maggio 2024 il provvedimento di diniego di sanatoria n. 1679 del 19 aprile 2024, in questa sede impugnato, le cui motivazioni reiterano sostanzialmente le medesime censure già espresse nel diniego prot. n. 3635 del 7 agosto 2022.
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti eccepiscono innanzitutto la mancanza del preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in sanatoria.
In secondo luogo, contestano il presunto mancato rispetto della distanza minima legale tra i due fabbricati, posto che il Tribunale si è già pronunciato espressamente sull’erroneità del metodo di calcolo delle distanze utilizzato dall’UTC, con conseguente eccesso di potere e illegittimità dell’azione amministrativa.
Rilevano poi che l’UTC persegue nel ritenere l’illegittimità del fabbricato B laddove lo stesso, come anche da risultanze del verbale di sopralluogo, risulta perfettamente conforme sia per dimensioni che planovolumetricamente al permesso di costruire n. 19/2012 rilasciato dall’Amministrazione e mai revocato.
Affermano l’assentibilità del volume tecnico realizzato in aderenza all’edificio, destinato a locale caldaia, non computabile in termini urbanistici e sottoposto al regime proprio della manutenzione straordinaria.
Contestano pure il motivo relativo al mancato rispetto della volumetria realizzabile della pertinenza agricola relativa al fabbricato A edificata sulla particella 808 del fl. 13, che i titoli edilizi rilasciati hanno abilitato per complessivi mc 492,80, ed ultimata nel 1988, rilevando che il Comune pretenderebbe di assoggettare detta pertinenza al regolamento edilizio approvato con delibera di C.C. n. 59 del 24 agosto 1998, ossia ben dieci anni dopo l’ultimazione del fabbricato.
Affermano che il Comune non abbia tenuto conto che sono stati assentiti per il fabbricato A volumi per complessivi mc 462 per la residenza e mc 492,80 per le pertinenze e ritengono che siano state apoditticamente imputate le presunte maggiori volumetrie realizzate sul compendio del fabbricato B per il 50% a volumi residenziali e per il 50% a volumi pertinenziali senza alcuna verifica effettiva.
Secondo i ricorrenti, inoltre, il diniego non ha fornito considerazioni in merito al fatto che la p.lla ex 336 sulla quale insiste una parte del fabbricato A è riconducibile alla medesima proprietà originaria, sia in relazione al defunto DI NG AL, sia e soprattutto in relazione al coniuge DI IN, comproprietaria sia iure proprio che iure ereditario del compendio immobiliare.
Ribadiscono che per consentire l’edificazione del fabbricato A, alla p.lla 337 sono state asserviti con atto rep. 7283/2367 trascritto in conservatoria le seguenti p.lle: fg. 13 p.lla 380 di 1.564 mq fg. 7 p.lla 160 di 442 mq, fol 7 p.lla 133 di 2.703 mq, fg 15 p.lla 147 di 3.326 mq fg. 14 p.lla 189 di 3.545 mq fg. 11 p.lla 38/b di 977 mq fg 12 p.lla 87 di 904 mq; fg. 5 p.lla 312 di 2.300 mq, il tutto per un totale di superficie del lotto complessivo pari a 17.231 mq; mentre per la realizzazione del fabbricato B sono stati asserviti con atto registrato presso la CC.RR.II. di Sala Consilina n. 2338 del 2 ottobre 2012, i compendi individuati in catasto al Fol 13 p.lle 553 e p.lla 554, e al fol. 7 p.lle 190, 280 e 281 per una superficie complessiva di mq. 13.597; il tutto per un complessivo compendio pari a mq 30.828, che esprimerebbe una volumetria residenziale pari a mc 924,84 e quindi superiore ai realizzati 889,10 mc residenziali complessivi; così come anche le pertinenze agricole, da calcolarsi in ragione dei soli presunti mc 195, (considerata la loro realizzazione ante regolamento comunale del 1998), da condonarsi per lo sforamento sommati ai mc 74,84 del fabbricato B per un totale di mc. 269,84, inferiore al volume di mc. 316,98 pari alla somma delle potenzialità dei due lotti data da mq 104,65 del fabbricato B e mc 212,38 del fabbricato A.
Precisano anche che, pur volendo dare credito alle teorie dell’UTC in base alla computabilità delle pertinenze agricole licenziate e realizzate nel 1988, avremmo in ogni caso un valore pari a mc 1050, comunque superiore alla somma dei volumi pertinenziali di entrambi i fabbricati.
Evidenziano che alcuna considerazione in merito all’assentibilità della realizzazione del vano caldaie viene assunta dall’UTC, se non il riferimento alla mancanza del permesso di costruire (ragione per la quale è stata chiesta la sanatoria), con conseguente carenza di motivazione in merito.
Ritengono che l’impugnato provvedimento reiteri sostanzialmente l’atto prot 3635/22, oggetto di annullamento da parte di questo T.A.R., non ottemperando ai vincoli conformativi imposti in relazione alla mancata “ verifica se la volumetria realizzata per la costruzione del fabbricato A rinvenisse dalla capacità edificatoria dei soli lotti censiti in catasto al foglio 13, particelle 808 e 819, ovvero anche dalla capacità edificatoria espressa da altri lotti pro tempore in titolarità dei beneficiari della c.e. n. 46 del 23 ottobre 1984 e delle successive varianti in corso d’opera prot. n. 856 del 23 marzo 1985, n. 7 del 16 aprile 1985 e n. 47 del 4 novembre 1987 ”.
Quanto alla circostanza dell’avvenuta formalizzazione dell’acquisto del compendio immobiliare di cui alle p.lle 553 e 554 del fol 7 solo nel 1988 risulta, secondo i ricorrenti, insufficiente a giustificare il diniego di sanatoria impugnato, e oltretutto già segnalata dalla richiamata sentenza cui l’Ufficio avrebbe dovuto dare ottemperanza.
Sicché, per essi “ il deficit istruttorio e motivazionale infirmante in parte qua il provvedimento del 1° luglio 22 prot. n. 3635 ” non risulta sanato dal provvedimento prot. 1679 del 19 aprile 2024, che non ha rispettato la precedente decisione del T.A.R. limitandosi a reiterare le stesse erronee considerazioni proposte nel provvedimento annullato, fatte salve alcune affermazioni errate in merito al calco degli indici fondiari, all’illegittimità di concessioni rilasciate e mai revocate e all’applicabilità di regolamenti approvati dopo più di dieci anni dalla realizzazione delle opere, o alle modalità di calcolo delle distanze, nonostante la consolidata giurisprudenza in merito e la preclusione della sentenza n. 589/2024.
Rilevano poi i ricorrenti che l’intervento oggetto di istanza, ossia la traslazione del corpo di fabbrica A, e la successiva aderenza dei due edifici, si presenta comunque conforme al regolamento edilizio del Comune di San Pietro al Tanagro, essendo stato realizzato all’epoca nel rispetto dell’indice fondiario, e ad oggi delle distanze visto l’accordo dei proprietari, nonché in assenza di particolari vincoli urbanistici, ed è, in ogni caso, in termini di superfici, sagome e di volumi conforme ai titoli abilitativi edilizi rilasciati, sicché il provvedimento impugnato si presenta illegittimo in quanto frutto di un’istruttoria carente e sviata.
Infine, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo laddove nega la doppia conformità del fabbricato realizzato dal sig. DI NG, nonostante il permesso di costruire rilasciato, nonché del vano caldaie realizzato, consistente in un volume tecnico, di cui, peraltro, non fa alcuna menzione, mentre una più approfondita istruttoria avrebbe dovuto rilevare come il fabbricato denominato corpo B nell’istanza di sanatoria sia perfettamente conforme al titolo abilitativo edilizio ottenuto, in termini di esatto posizionamento planovolumetrico, superfici, sagome e volumi.
Il Comune di San Pietro al Tanagro, pur ritualmente intimato, non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 26 marzo 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
I ricorrenti essenzialmente eccepiscono che il gravato provvedimento prot. 1679 del 19 aprile 2024 sia viziato da difetto di motivazione per non aver tenuto conto di quanto già affermato dal T.A.R. ed essersi limitato a reiterare le stesse erronee considerazioni proposte nel precedente provvedimento annullato, nonché per violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990.
Entrambi i motivi sono fondati.
Sotto il primo profilo, giova rammentare che la sentenza n. 589/2024, con cui questo T.A.R. ha annullato il precedente rigetto dell’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia, ha disposto quanto segue:
“ merita favorevole apprezzamento il profilo di censura rubricato retro, in narrativa, sub n. 6.b, secondo cui il Comune di San Pietro al Tanagro, nello stigmatizzare l’esubero della capacità edificatoria dei lotti identificati in catasto al foglio 13, particelle 808 e 819, avrebbe obliterato, da un lato, l’asservimento di svariati lotti all’edificazione del fabbricato A e, d’altro lato, la riconducibilità del lotto anzidetto al medesimo compendio immobiliare originario ed unitario, in titolarità di C. A. P.
In particolare, come illustrato dai ricorrenti nelle proprie difese, sulla scorta della relazione tecnica depositata in giudizio, ai fini della costruzione del fabbricato A, localizzato nel lotto identificato in catasto al foglio 13, particella 337, sono stati asserviti, con atto rep. n. 7283/2367 i lotti identificati in catasto al foglio 13, particella 380 (mq 1.564), al foglio 7, particella 160 (mq 442), al foglio 15, particella 147 (mq 3.326), al foglio 14, particella 189 (mq 3.545), al foglio 11 particella 35/b (mq 977), al foglio 12, particella 87 (mq 904), al foglio 5, particella 312 (mq 2.300), fino a ragguagliare, insieme al primo, una superficie complessivamente pari a mq 16.088.
Tale circostanza – segnalata dagli interessati in sede di controdeduzioni al preavviso di rigetto prot. n. 2101 dell’8 aprile 2022 – non è stata specificamente vagliata né, tanto meno, smentita dall’amministrazione resistente, la quale avrebbe dovuto verificare se la volumetria realizzata per la costruzione del fabbricato A rivenisse dalla capacità edificatoria dei soli lotti censiti in catasto al foglio 13, particelle 808 e 819, ovvero anche dalla capacità edificatoria espressa da altri lotti pro tempore in titolarità dei beneficiari della c.e. n. 46 del 23 ottobre 1984 e delle successive varianti in corso d’opera prot. n. 856 del 23 marzo 1985, n. 7 del 16 aprile 1985 e n. 47 del 4 novembre 1987.
Come pure illustrato dai ricorrenti nelle proprie difese, sulla scorta della cennata relazione tecnica depositata in giudizio, «la particella ex 336 sulla quale insiste una parte del fabbricato A … [è] riconducibile alla medesima proprietà originaria … Infatti, alla data del 30 novembre 1973, prima delle mutazioni avvenute a seguito dell’edificazione del fabbricato, la particella 337, sulla quale il fabbricato A era assentito, era riconducibile al sig. C. A. P. … mentre la particella ex 336 con atto del 19 luglio 1988, rep. 2825, registrato con numero 956 in data 1° agosto 1988, e dunque durante la costruzione dell’immobile … per 1/2 diventa di proprietà … dello stesso proprietario intestatario … della concessione originaria e delle successive varianti».
Nemmeno tale circostanza – parimenti segnalata dagli interessati in sede di controdeduzioni al preavviso di rigetto prot. n. 2101 dell’8 aprile 2022 – risulta compiutamente considerata dal Comune di San Pietro al Tanagro.
Di qui, dunque, il deficit istruttorio e motivazionale infirmante in parte qua il provvedimento del 1° luglio 2022, prot. n. 3635.
E’, altresì, predicabile il denunciato vizio di carenza istruttorio-motivazionale con riguardo al rilievo di violazione della distanza legale minima di m 10,00 ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968 tra i fabbricati A e B (cfr. retro, in narrativa, sub n. 6.d).
Anche in questo caso, i ricorrenti hanno convincentemente evidenziato come, alla stregua della stessa riproduzione grafica relazione tecnica di accertamento prot. n. 6202 del 21 dicembre 2021, la distanza – da calcolarsi con metodo non già radiale, bensì lineare (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 5348/2005; sez. VI, n. 8319/2019; sez. II, n. 4465/2020; sez. IV, n. 3115/2023; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 1002/2015; TAR Campania, SA, sez. II, n. 1418/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1037/2021) – tra i due edifici controversi sia superiore alla prescritta soglia minima di m 10,00.
Ne discende, quindi, anche sotto tale profilo, l’illegittimità del provvedimento del 1° luglio 2022, prot. n. 3635 ”.
Orbene, l’impugnato diniego è così motivato:
“ Con il presente atto, riesaminata l’intera documentazione, agli atti dell’ufficio, oggetto di richiesta di PdC in Sanatoria,
COMUNICA
L’ATTO DI DINIEGO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
Acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 15/02/2022 al n. 1075, per i seguenti motivi:
1) La traslazione del fabbricato di proprietà del Sig. IE NI, di circa ml. 14 rispetto all’ubicazione progettuale, con uno sconfinamento sulla particella n. 819 del foglio 13 di proprietà dei sig.ri DI NG e DI IN LI, si configura come variante essenziale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. c) del DPR 380 dello 06 giugno 2001.
2) Non è rispettata la volumetria della Pertinenza Agricola relativa al fabbricato “A” di proprietà DI OV, edificato sulla particella 808 del Fg. 13.
3) Mancato rispetto della distanza minima tra i due fabbricati (A e B), prevista dal D.M. n. 1444/1968, secondo cui la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a 10 metri.
4) Non sono rispettati, a seguito della traslazione del fabbricato di proprietà del Sig. DI OV, gli indici di edificazione del fabbricato “B” ora n. 819, di proprietà dei Sigg.ri DI NG e IN LI – come in premessa verificata – rispetto a quelli previsti nel PRG, sia per la pertinenza agricola, che per l’alloggio del custode.
5) Realizzazione in assenza di PdC di un manufatto, riportato sui grafici oggetto di sanatoria, in aderenza ai due fabbricati, con una superficie complessiva di circa mq. 10,70, edificato nel periodo compreso tra la data di sopralluogo del 17/09/2021 e la data del 24/11/2021, data del rilievo topografico da parte del geom. Varuzza;
6) Tutte le opere realizzate non risultano conformi, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse, sia al momento della presentazione della richiesta di PdC in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del DPR 380/2001 ”.
Appare quindi evidente che il menzionato provvedimento, dopo essersi limitato a ripercorrere i passaggi della vicenda (solo integrando parzialmente quanto già esposto nel diniego precedente), non contiene alcuna specifica illustrazione dell’avvenuto riesame della documentazione, né soprattutto alcuna adeguata motivazione in ordine alle criticità già messe in luce dal precedente giudicato, risultando apodittico.
Inoltre, quanto al secondo aspetto, deve darsi continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “ L’istituto del preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10 – bis, L. n. 241 del 1990, si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve essere ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione, in quanto in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e dunque la possibilità di un apporto collaborativo ” (cosi T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 3 novembre 2020, n. 11307; cfr. anche T.A.R. Campania, SA, Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 1536; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615; nonché, più di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3672).
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 1679 del Comune di San Pietro al Tanagro di data 19 aprile 2024.
Sussistono eccezionali motivi, attesa la particolarità della questione trattata, per compensare tra le parti le spese di lite, fermo il diritto dei ricorrenti alla rifusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 1679 del Comune di San Pietro al Tanagro di data 19 aprile 2024.
Spese compensate, fermo il diritto dei ricorrenti alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO