Articolo 13 della Legge 3 aprile 1958, n. 499
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 giugno 1958
Art. 13.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.
Entrata in vigore il 11 giugno 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente