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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott. Giacomo Rota - Consigliere
3) Dott. Francesco Billè - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1303/2024 R.G., avente ad oggetto: Occupazione di
immobile,
[...]
, nato a [...] l'[...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappr. e difeso dall'Avv. Giuseppe
Politi.
- Appellante -
Contro , nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], non costituitosi in giudizio.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 1° aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza -ex art. 702 - ter c.p.c.- del 1° agosto 2024 (emessa nel procedimento iscritto al n. 1030/2017 R.G.), il Tribunale di Caltagirone (adito dal ricorrente
-quale proprietario del vano garage sito in Caltagirone, in viale Parte_1
Mario Milazzo, n. 90, individuato catastalmente al foglio 108, part. 888 sub. 12, posto al piano terra, già n. 50/H- per la condanna del convenuto al Controparte_1
rilascio del predetto immobile, occupato sine titulo, e al pagamento dell'indennizzo risarcitorio per la detenzione nella misura di euro 100,00 mensili, a decorrere dal mese di maggio 2017 fino all'effettivo rilascio) così statuiva:
1) dichiarava che il resistente occupava senza titolo il garage sito in Caltagirone,
Viale Mario Milazzo n. 90, individuato catastalmente al foglio 108, part. 888
sub. 12, relativamente al rilascio dell'immobile; 2) per l'effetto, condannava lo stesso convenuto al rilascio immediato dell'immobile libero e sgombro da persone e cose nel termine di quindici giorni dall'emanazione dell'ordinanza;
3) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente;
4) condannava il resistente alla refusione nella misura della metà delle spese processuali, che liquidava complessivamente in euro 1.698,50 per compensi,
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e spese vive sostenute;
5) compensava le spese di lite per la restante metà.
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2024, proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata ordinanza, formulando tre motivi di gravame.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nell'udienza di discussione del 1° aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato , non Controparte_1
costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
Va altresì dato atto dell'avvenuta formazione del giudicato (interno) sui capi (non specificamente impugnati) dell'ordinanza di primo grado relativi sia alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale (di usucapione della proprietà dell'immobile in questione) proposta dal convenuto , sia alla Controparte_1
condanna di quest'ultimo al rilascio, in favore del ricorrente Parte_1
(quale proprietario), del medesimo immobile.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce Parte_1
l'erroneità del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della domanda di risarcimento di danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile e, al riguardo, rileva che: a) lo stesso giudice ha erroneamente ritenuto, con violazione degli articoli 112,
e 115, comma 1, c.p.c., che esso non abbia allegato nessuna circostanza Parte_1
idonea a far presumere un eventuale utilizzo dell'immobile ereditato, e, inoltre, ha tralasciato di considerare che la parte resistente non solo non ha contestato l'allegazione sul punto del ricorrente, ma ne ha persino riconosciuto il fondamento;
b) l'allegazione, e la conseguente domanda, sono tutt'altro che generiche: piuttosto sono specifiche, determinate ed esplicite nel rappresentare la concreta e attuale possibilità di godimento del bene, attraverso la sua concessione in locazione allo stesso detentore (che lo teneva come proprio garage, e non volle aderire alla proposta), ovvero a terzi una volta rilasciato;
e il conseguente pregiudizio, come perdita attuale di questa utilità, normale e presunta, cagionata dal rifiuto del detentore, e dal persistere nel tempo della sua detenzione sine titulo;
c) in proposito,
esso ricorrente ha fatto riferimento al presumibile canone locatizio di mercato, al quale si è sempre pacificamente commisurata la perdita in questione;
ha indicato l'importo, del tutto verosimile (anche al lume della comune esperienza), di euro 100,00 mensili;
si è rimesso comunque “alla determinazione che il giudice vorrà
assumere, anche in via equitativa”; ed ha -all'udienza dell'11.10.2018- sollecitato disporsi, occorrendo, la C.T.U.; d) rispetto a tali allegazione e domanda non sono venute contestazioni di nessun genere, tanto meno specifiche, ad opera della parte resistente, la quale si è limitata a sollevare l'inammissibile domanda riconvenzionale di usucapione, continuando negli anni a detenere e godere del bene, gratis e sine titulo;
e) all'udienza dell'11.10.2018 il resistente non è comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale, e anche tale circostanza contribuisce a dimostrare la non contestazione della pretesa del ricorrente, che piuttosto ne risulta riconosciuta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che erroneamente, con violazione degli artt. 2043, 832, 820, comma 3, c.c., il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni per la detenzione sine titulo, e rileva che: a)
esattamente in conformità agli insegnamenti ormai pacifici della Suprema Corte,
come richiamati dal giudice di prime cure, una volta allegata da esso la Parte_1
concreta e attuale perdita del normale godimento del bene immobile/garage, a cagione della persistente sua detenzione sine titulo ad opera del , il danno CP_1
doveva ritenersi provato per presunzione semplice, nei termini specifici chiesti dalla parte ricorrente, ossia della perdita dei frutti normalmente e attualmente ritraibili, da modellarsi equitativamente al canone di locazione figurativo;
b) la parte resistente non ha lontanamente tentato di provare, com'era suo onere, che tale normale godimento fosse nell'attualità impossibile;
mentre, pur potendo cogliere la disponibilità negoziale manifestata dal proprietario, ha preferito approfittare fino all'ultimo delle lungaggini processuali.
I due predetti motivi, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
E invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un.,
n. 33645/2022): a) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è
andata perduta”; b) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; c) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Nel caso di specie, le acquisite risultanze processuali appaiono idonee a denotare l'effettivo assolvimento, da parte dell'odierno appellante, dell'onere (gravante sullo stesso, quale proprietario dell'immobile occupato sine titulo dal ) di CP_1
(adeguata) allegazione (e di prova) dell'esistenza (e dell'entità) del danno subito in conseguenza della detta illegittima occupazione (in termini di perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo), atteso che:
a) nel giudizio di primo grado, lo stesso ha dedotto di avere CP_1
inizialmente detenuto il garage in questione in virtù di un contratto di locazione stipulato nel 1960 dal proprio padre con il legale Persona_1
rappresentante dell'interdetto (fratello di Persona_2 Parte_1
), e che, a partire dagli anni '80, non essendo stato più prorogato il
[...]
rapporto contrattuale a seguito dell'aumento del canone di locazione, prima il padre e, poi, egli avevano iniziato a possedere uti domini il bene (circostanze,
queste, che dimostrano sia la naturale reddività dell'immobile, sia la sopravvenuta perdita, per il proprietario, della concreta possibilità di fruire dei corrispettivi della concessione a terzi del godimento del garage);
b) con la prodotta lettera raccomandata del 15 aprile - 17 maggio 2017
(pervenuta al destinatario il 23 maggio 2017), il legale del ha invitato Parte_1
il a comunicargli “sollecitamente la sua disponibilità a CP_1 regolarizzare tale stato di cose concordando una eventuale locazione del locale, ovvero a provvedere -ove tale non fosse la Sua intenzione- al rilascio in favore del legittimo proprietario” (atto, questo, da un lato, denotante la concreta volontà del proprietario di destinare il bene a un uso Parte_1
redditizio -impedito dalla persistente situazione di detenzione sine titulo-, e,
dall'altro lato, produttivo dell'effetto -ex art. 1219, comma primo, c.c.- di costituzione in mora del in ordine al chiesto rilascio CP_1
dell'immobile);
c) peraltro, il non è comparso all'udienza fissata nel corso del giudizio CP_1
di primo grado per l'assunzione del suo interrogatorio formale dedotto dal ricorrente relativamente all'allegata detenzione senza titolo del Parte_1
garage in oggetto, tal chè risultano avvalorate sia la stessa detenzione senza titolo da parte dell'odierno appellato, sia la (risarcibile, giusta quanto sopra esposto) perdita subita dal proprietario in conseguenza della mancata percezione di corrispettivi dell'altrui godimento del bene.
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento del dedotto credito risarcitorio dell'appellante, da determinarsi equitativamente nella chiesta misura (da ritenersi congrua, alla stregua della consistenza e della naturale destinazione redditizia del garage in questione) di euro 100,00 per ogni mese di occupazione sine titulo, così ottenendosi la complessiva somma (forfettariamente comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi) di euro 8.800,00 (euro 100,00 per 88 mensilità
dal maggio 2017 -epoca di costituzione in mora del sino al rilascio CP_1
dell'immobile, avvenuto il 6 settembre 2024).
In accoglimento dei primi due motivi di appello, e in riforma dell'impugnata ordinanza, va quindi condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento di danni per la detenzione senza titolo Parte_1
dell'immobile, della predetta somma di euro 8.800,00.
Avuto riguardo all'esito globale della controversia, e anche in accoglimento (quanto al primo grado) del terzo motivo di appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00- seguono la (totale) soccombenza dell'appellato e vanno interamente poste a carico di quest'ultimo.
Va per il resto confermata l'impugnata ordinanza.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1303/2024 R.G.A.C.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza -ex Parte_1
art. 702 - ter c.p.c.- del 1° agosto 2024 del Tribunale di Caltagirone (emessa nel procedimento iscritto al n. 1030/2017 R.G.), e in riforma della stessa ordinanza, così
statuisce:
condanna al pagamento, in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento di danni per la detenzione senza titolo dell'immobile indicato in narrativa, della somma di euro 8.800,00;
condanna al rimborso, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: a) quanto al primo grado, in euro 264,00 per esborsi e in euro 2.540,00 per compensi di avvocato (di cui euro
460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre all'I.V.A., alla C.P.A. e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
b) quanto al presente grado di appello, in euro 382,50 per esborsi e in euro 2.906,00
per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale),
oltre all'I.V.A., alla C.P.A. e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
conferma per il resto l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Catania l'8 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello. . Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott. Giacomo Rota - Consigliere
3) Dott. Francesco Billè - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1303/2024 R.G., avente ad oggetto: Occupazione di
immobile,
[...]
, nato a [...] l'[...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappr. e difeso dall'Avv. Giuseppe
Politi.
- Appellante -
Contro , nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], non costituitosi in giudizio.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 1° aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza -ex art. 702 - ter c.p.c.- del 1° agosto 2024 (emessa nel procedimento iscritto al n. 1030/2017 R.G.), il Tribunale di Caltagirone (adito dal ricorrente
-quale proprietario del vano garage sito in Caltagirone, in viale Parte_1
Mario Milazzo, n. 90, individuato catastalmente al foglio 108, part. 888 sub. 12, posto al piano terra, già n. 50/H- per la condanna del convenuto al Controparte_1
rilascio del predetto immobile, occupato sine titulo, e al pagamento dell'indennizzo risarcitorio per la detenzione nella misura di euro 100,00 mensili, a decorrere dal mese di maggio 2017 fino all'effettivo rilascio) così statuiva:
1) dichiarava che il resistente occupava senza titolo il garage sito in Caltagirone,
Viale Mario Milazzo n. 90, individuato catastalmente al foglio 108, part. 888
sub. 12, relativamente al rilascio dell'immobile; 2) per l'effetto, condannava lo stesso convenuto al rilascio immediato dell'immobile libero e sgombro da persone e cose nel termine di quindici giorni dall'emanazione dell'ordinanza;
3) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente;
4) condannava il resistente alla refusione nella misura della metà delle spese processuali, che liquidava complessivamente in euro 1.698,50 per compensi,
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e spese vive sostenute;
5) compensava le spese di lite per la restante metà.
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2024, proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata ordinanza, formulando tre motivi di gravame.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nell'udienza di discussione del 1° aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato , non Controparte_1
costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
Va altresì dato atto dell'avvenuta formazione del giudicato (interno) sui capi (non specificamente impugnati) dell'ordinanza di primo grado relativi sia alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale (di usucapione della proprietà dell'immobile in questione) proposta dal convenuto , sia alla Controparte_1
condanna di quest'ultimo al rilascio, in favore del ricorrente Parte_1
(quale proprietario), del medesimo immobile.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce Parte_1
l'erroneità del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della domanda di risarcimento di danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile e, al riguardo, rileva che: a) lo stesso giudice ha erroneamente ritenuto, con violazione degli articoli 112,
e 115, comma 1, c.p.c., che esso non abbia allegato nessuna circostanza Parte_1
idonea a far presumere un eventuale utilizzo dell'immobile ereditato, e, inoltre, ha tralasciato di considerare che la parte resistente non solo non ha contestato l'allegazione sul punto del ricorrente, ma ne ha persino riconosciuto il fondamento;
b) l'allegazione, e la conseguente domanda, sono tutt'altro che generiche: piuttosto sono specifiche, determinate ed esplicite nel rappresentare la concreta e attuale possibilità di godimento del bene, attraverso la sua concessione in locazione allo stesso detentore (che lo teneva come proprio garage, e non volle aderire alla proposta), ovvero a terzi una volta rilasciato;
e il conseguente pregiudizio, come perdita attuale di questa utilità, normale e presunta, cagionata dal rifiuto del detentore, e dal persistere nel tempo della sua detenzione sine titulo;
c) in proposito,
esso ricorrente ha fatto riferimento al presumibile canone locatizio di mercato, al quale si è sempre pacificamente commisurata la perdita in questione;
ha indicato l'importo, del tutto verosimile (anche al lume della comune esperienza), di euro 100,00 mensili;
si è rimesso comunque “alla determinazione che il giudice vorrà
assumere, anche in via equitativa”; ed ha -all'udienza dell'11.10.2018- sollecitato disporsi, occorrendo, la C.T.U.; d) rispetto a tali allegazione e domanda non sono venute contestazioni di nessun genere, tanto meno specifiche, ad opera della parte resistente, la quale si è limitata a sollevare l'inammissibile domanda riconvenzionale di usucapione, continuando negli anni a detenere e godere del bene, gratis e sine titulo;
e) all'udienza dell'11.10.2018 il resistente non è comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale, e anche tale circostanza contribuisce a dimostrare la non contestazione della pretesa del ricorrente, che piuttosto ne risulta riconosciuta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che erroneamente, con violazione degli artt. 2043, 832, 820, comma 3, c.c., il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni per la detenzione sine titulo, e rileva che: a)
esattamente in conformità agli insegnamenti ormai pacifici della Suprema Corte,
come richiamati dal giudice di prime cure, una volta allegata da esso la Parte_1
concreta e attuale perdita del normale godimento del bene immobile/garage, a cagione della persistente sua detenzione sine titulo ad opera del , il danno CP_1
doveva ritenersi provato per presunzione semplice, nei termini specifici chiesti dalla parte ricorrente, ossia della perdita dei frutti normalmente e attualmente ritraibili, da modellarsi equitativamente al canone di locazione figurativo;
b) la parte resistente non ha lontanamente tentato di provare, com'era suo onere, che tale normale godimento fosse nell'attualità impossibile;
mentre, pur potendo cogliere la disponibilità negoziale manifestata dal proprietario, ha preferito approfittare fino all'ultimo delle lungaggini processuali.
I due predetti motivi, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
E invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un.,
n. 33645/2022): a) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è
andata perduta”; b) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; c) “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Nel caso di specie, le acquisite risultanze processuali appaiono idonee a denotare l'effettivo assolvimento, da parte dell'odierno appellante, dell'onere (gravante sullo stesso, quale proprietario dell'immobile occupato sine titulo dal ) di CP_1
(adeguata) allegazione (e di prova) dell'esistenza (e dell'entità) del danno subito in conseguenza della detta illegittima occupazione (in termini di perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo), atteso che:
a) nel giudizio di primo grado, lo stesso ha dedotto di avere CP_1
inizialmente detenuto il garage in questione in virtù di un contratto di locazione stipulato nel 1960 dal proprio padre con il legale Persona_1
rappresentante dell'interdetto (fratello di Persona_2 Parte_1
), e che, a partire dagli anni '80, non essendo stato più prorogato il
[...]
rapporto contrattuale a seguito dell'aumento del canone di locazione, prima il padre e, poi, egli avevano iniziato a possedere uti domini il bene (circostanze,
queste, che dimostrano sia la naturale reddività dell'immobile, sia la sopravvenuta perdita, per il proprietario, della concreta possibilità di fruire dei corrispettivi della concessione a terzi del godimento del garage);
b) con la prodotta lettera raccomandata del 15 aprile - 17 maggio 2017
(pervenuta al destinatario il 23 maggio 2017), il legale del ha invitato Parte_1
il a comunicargli “sollecitamente la sua disponibilità a CP_1 regolarizzare tale stato di cose concordando una eventuale locazione del locale, ovvero a provvedere -ove tale non fosse la Sua intenzione- al rilascio in favore del legittimo proprietario” (atto, questo, da un lato, denotante la concreta volontà del proprietario di destinare il bene a un uso Parte_1
redditizio -impedito dalla persistente situazione di detenzione sine titulo-, e,
dall'altro lato, produttivo dell'effetto -ex art. 1219, comma primo, c.c.- di costituzione in mora del in ordine al chiesto rilascio CP_1
dell'immobile);
c) peraltro, il non è comparso all'udienza fissata nel corso del giudizio CP_1
di primo grado per l'assunzione del suo interrogatorio formale dedotto dal ricorrente relativamente all'allegata detenzione senza titolo del Parte_1
garage in oggetto, tal chè risultano avvalorate sia la stessa detenzione senza titolo da parte dell'odierno appellato, sia la (risarcibile, giusta quanto sopra esposto) perdita subita dal proprietario in conseguenza della mancata percezione di corrispettivi dell'altrui godimento del bene.
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento del dedotto credito risarcitorio dell'appellante, da determinarsi equitativamente nella chiesta misura (da ritenersi congrua, alla stregua della consistenza e della naturale destinazione redditizia del garage in questione) di euro 100,00 per ogni mese di occupazione sine titulo, così ottenendosi la complessiva somma (forfettariamente comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi) di euro 8.800,00 (euro 100,00 per 88 mensilità
dal maggio 2017 -epoca di costituzione in mora del sino al rilascio CP_1
dell'immobile, avvenuto il 6 settembre 2024).
In accoglimento dei primi due motivi di appello, e in riforma dell'impugnata ordinanza, va quindi condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento di danni per la detenzione senza titolo Parte_1
dell'immobile, della predetta somma di euro 8.800,00.
Avuto riguardo all'esito globale della controversia, e anche in accoglimento (quanto al primo grado) del terzo motivo di appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00- seguono la (totale) soccombenza dell'appellato e vanno interamente poste a carico di quest'ultimo.
Va per il resto confermata l'impugnata ordinanza.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1303/2024 R.G.A.C.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza -ex Parte_1
art. 702 - ter c.p.c.- del 1° agosto 2024 del Tribunale di Caltagirone (emessa nel procedimento iscritto al n. 1030/2017 R.G.), e in riforma della stessa ordinanza, così
statuisce:
condanna al pagamento, in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento di danni per la detenzione senza titolo dell'immobile indicato in narrativa, della somma di euro 8.800,00;
condanna al rimborso, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: a) quanto al primo grado, in euro 264,00 per esborsi e in euro 2.540,00 per compensi di avvocato (di cui euro
460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre all'I.V.A., alla C.P.A. e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
b) quanto al presente grado di appello, in euro 382,50 per esborsi e in euro 2.906,00
per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale),
oltre all'I.V.A., alla C.P.A. e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
conferma per il resto l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Catania l'8 aprile 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello. . Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro