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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11016 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Paolo Mormile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. in forma di trattazione scritta nella causa iscritta al n. 30483/2023 R.G. promossa
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 243, nello studio dell'avv. Marina Armelisasso, che lo rappresenta e difende per procura in atti, RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma, via dei Gordiani n. 193, C.F. , P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., ritualmente notificato, il sig. deduceva di avere Parte_1 prestato attività lavorativa ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2019, presso il centro sportivo “ ”, sito in Roma, via dei Gordiani n. 193, svolgendo Controparte_1 mansioni di cuoco pizzaiolo addetto alla preparazione di pizze, fritti, primi e secondi piatti. Il ricorrente esponeva di essere stato assunto, inizialmente in forma di fatto e successivamente regolarizzato solo dall'8 maggio 2013, con inquadramento al livello IV del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi, osservando un orario di lavoro dalle 17:30 all'1:00 per sei giorni a settimana, con la sola domenica di riposo. Assumeva di avere percepito retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto collettivo, di non avere fruito o ricevuto il pagamento delle ferie e dei permessi retribuiti, nonché di non avere percepito le indennità per ROL, ex festività e T.F.R., denunciando altresì la mancata corresponsione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Chiedeva pertanto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate nei conteggi allegati, per complessivi € 141.693,18 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese. La convenuta non si costituiva, restando contumace. Ammessa ed espletata l'attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con rito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
DIRITTO
1. Sulla natura del rapporto La documentazione prodotta dal ricorrente (contratto, comunicazioni Unilav, buste paga e dichiarazioni testimoniali) e le circostanze non contestate — stante la contumacia della convenuta — consentono di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti nel periodo dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2019. Ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., è lavoratore subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., sez. lav., 15 febbraio 2022, n. 4987; Cass. civ., sez. lav., 6 ottobre 2016, n. 19916) ha precisato che la subordinazione va desunta dalla continuità della prestazione, dalla soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, e dall'assenza di rischio d'impresa per il lavoratore. Tali elementi risultano integralmente sussistenti nel caso di specie, come emerge dalle allegazioni non contestate ex art. 115 cod. proc. civ. e dai documenti prodotti nonché dalla mancata risposta all'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ. che può essere valutata, come è noto, quale indizio grave, preciso e concordante ex art. 2727 e 2729 cod. civ. a favore della parte che lo ha deferito.
2. Sulle differenze retributive Accertata la natura subordinata del rapporto, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 36 Cost., artt. 2099 e 2126 cod. civ., nonché delle pertinenti disposizioni del C.C..N.L. Turismo – Pubblici Esercizi, a corrispondere al lavoratore la retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il ricorrente ha prodotto conteggi analitici alternativi, redatti in conformità ai parametri contrattuali del livello IV CCNL di settore, dai quali risultano differenze retributive per il periodo non prescritto pari ad
€ 24.892,25. Tali conteggi, non specificamente contestati dalla parte datoriale ex art. 115 cod. proc. civ. (rimasta contumace), sono attendibili e conformi ai criteri di liquidazione usualmente adottati in casi analoghi (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 2015, n. 3616; Trib. Roma, sez. lav., 3 giugno 2021). Pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme indicate nei conteggi alternativi prodotti, che il Tribunale ritiene corretti e fondati nei limiti della prova fornita.
3. Sugli accessori di legge Sulle somme così determinate competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., dalla data di maturazione di ciascun credito fino al saldo effettivo.
4. Sulle spese di lite La soccombenza della convenuta comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, visti gli artt. 429, 127-ter, 414 ss. cod. proc. civ. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in accoglimento parziale del ricorso, rigettato nel resto, accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la convenuta dal 1° Parte_1 Controparte_1 aprile 2008 al 30 giugno 2019, con inquadramento al livello IV del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi e per l'effetto; 2) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive, indennità e competenze di fine rapporto nella misura risultante dai conteggi alternativi prodotti pari ad € 24.892,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ. dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali per complessivi € 2.350,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marina Armelisasso, dichiaratasi antistataria;
4) dispone l'immediata esecutività della presente sentenza ex art. 431 cod. proc. civ.
5) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti. Così deciso in Roma, 31/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Paolo Mormile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. in forma di trattazione scritta nella causa iscritta al n. 30483/2023 R.G. promossa
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 243, nello studio dell'avv. Marina Armelisasso, che lo rappresenta e difende per procura in atti, RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma, via dei Gordiani n. 193, C.F. , P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., ritualmente notificato, il sig. deduceva di avere Parte_1 prestato attività lavorativa ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2019, presso il centro sportivo “ ”, sito in Roma, via dei Gordiani n. 193, svolgendo Controparte_1 mansioni di cuoco pizzaiolo addetto alla preparazione di pizze, fritti, primi e secondi piatti. Il ricorrente esponeva di essere stato assunto, inizialmente in forma di fatto e successivamente regolarizzato solo dall'8 maggio 2013, con inquadramento al livello IV del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi, osservando un orario di lavoro dalle 17:30 all'1:00 per sei giorni a settimana, con la sola domenica di riposo. Assumeva di avere percepito retribuzioni inferiori a quelle previste dal contratto collettivo, di non avere fruito o ricevuto il pagamento delle ferie e dei permessi retribuiti, nonché di non avere percepito le indennità per ROL, ex festività e T.F.R., denunciando altresì la mancata corresponsione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Chiedeva pertanto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate nei conteggi allegati, per complessivi € 141.693,18 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese. La convenuta non si costituiva, restando contumace. Ammessa ed espletata l'attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con rito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
DIRITTO
1. Sulla natura del rapporto La documentazione prodotta dal ricorrente (contratto, comunicazioni Unilav, buste paga e dichiarazioni testimoniali) e le circostanze non contestate — stante la contumacia della convenuta — consentono di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti nel periodo dal 1° aprile 2008 al 30 giugno 2019. Ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., è lavoratore subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., sez. lav., 15 febbraio 2022, n. 4987; Cass. civ., sez. lav., 6 ottobre 2016, n. 19916) ha precisato che la subordinazione va desunta dalla continuità della prestazione, dalla soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, e dall'assenza di rischio d'impresa per il lavoratore. Tali elementi risultano integralmente sussistenti nel caso di specie, come emerge dalle allegazioni non contestate ex art. 115 cod. proc. civ. e dai documenti prodotti nonché dalla mancata risposta all'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ. che può essere valutata, come è noto, quale indizio grave, preciso e concordante ex art. 2727 e 2729 cod. civ. a favore della parte che lo ha deferito.
2. Sulle differenze retributive Accertata la natura subordinata del rapporto, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 36 Cost., artt. 2099 e 2126 cod. civ., nonché delle pertinenti disposizioni del C.C..N.L. Turismo – Pubblici Esercizi, a corrispondere al lavoratore la retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il ricorrente ha prodotto conteggi analitici alternativi, redatti in conformità ai parametri contrattuali del livello IV CCNL di settore, dai quali risultano differenze retributive per il periodo non prescritto pari ad
€ 24.892,25. Tali conteggi, non specificamente contestati dalla parte datoriale ex art. 115 cod. proc. civ. (rimasta contumace), sono attendibili e conformi ai criteri di liquidazione usualmente adottati in casi analoghi (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 2015, n. 3616; Trib. Roma, sez. lav., 3 giugno 2021). Pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme indicate nei conteggi alternativi prodotti, che il Tribunale ritiene corretti e fondati nei limiti della prova fornita.
3. Sugli accessori di legge Sulle somme così determinate competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., dalla data di maturazione di ciascun credito fino al saldo effettivo.
4. Sulle spese di lite La soccombenza della convenuta comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, visti gli artt. 429, 127-ter, 414 ss. cod. proc. civ. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in accoglimento parziale del ricorso, rigettato nel resto, accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la convenuta dal 1° Parte_1 Controparte_1 aprile 2008 al 30 giugno 2019, con inquadramento al livello IV del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi e per l'effetto; 2) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive, indennità e competenze di fine rapporto nella misura risultante dai conteggi alternativi prodotti pari ad € 24.892,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ. dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali per complessivi € 2.350,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marina Armelisasso, dichiaratasi antistataria;
4) dispone l'immediata esecutività della presente sentenza ex art. 431 cod. proc. civ.
5) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti. Così deciso in Roma, 31/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile