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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE REL.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 159/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to MARMORATO VALERIA per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti PAOLESSI P.IVA_1
CARLO e LUPI ALESSANDRO per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n. 446/2024 pubblicata il 23/04/2024 il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso di con Parte_1
cui ha impugnato il licenziamento intimatogli dal CP_2
per soppressione del servizio di portierato.
[...]
Propone appello il Sig. e il resiste al Parte_1 CP_1
gravame.
Esperito il tentativo di conciliazione, nessuna delle parti è comparsa alla successiva udienza fissata dalla Corte, né a quella successiva in cui la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c..
Per giurisprudenza costante, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal c.p.c. per il rito ordinario si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro;
pertanto, nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio ex art. 181 c.p.c., occorre disporre la cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione dell' art. 309 c.p.c., con le conseguenze estintive di cui al seguente dispositivo.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese;
in caso di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione ex artt. 181 e 309 c.p.c. non si applica il raddoppio del contributo unificato (v. Corte Cost.
120/2016).
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P.Q.M.
Visti gli artt. 437 e 309 c.p.c., ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese.
Così deciso in Genova, in data 10/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuliana Melandri
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